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puntidisutura
06-02-2013, 21:36
Modifico il post e posto i primi risultati della mia ricerca in merito.Vi sono vari aspetti che mi preme elencare. Questo post sarà in continua evoluzione spero di riuscire a trovare sempre più dati ( sopratutto uno in particolare che sto cercando disperatamente) se ne trovate anche voi fatemeli sapere , vorrei creare un topic di riferimento per fugare ogni dubbio, dato che ve ne sono molti a riguardo sopratutto nelle istituzione - Prefettura e Motorizzazione.

Nella nuova lettera arrivatami è stata presa come base di calcolo per i 3 anni la data in cui è divenuto definitivo il decreto penale.
Se fossi nella situazione in cui lo stesso mi dovesse ancora arrivare o mi fosse arrivato con un ritardo di 2 anni ? Avrei rischiato di stare 5 anni (invece di 3 previsti) senza patente ?
La stesso discorso vale se si ci basa sull'ordinanza di revoca.
Questo è un argomento che deve interessate tutti perchè se passa questo principio con i tempi dei tribunali italiani si va ben oltre i termini stabiliti dalla legge.Ci vogliono date certe e non ce n'è di migliore se non una,quella del fermo delle forze dell'ordine.

Io continuerò a cercare e appena trovo posto e metto a conoscenza tutti perfavore NON LASCIATEMI SOLO.



(Da soprov.it | falso documentale, autotrasporto, polizia giudiziaria e codice della strada per le forze di polizia (http://www.soprov.it))
Per quanto attiene alla decorrenza del termine da cui calcolare il periodo per il conseguimento del nuovo documento di guida il Ministero ha chiarito che "ove non sia stato presentato ricorso,la definitività del provvedimento si consegua a partire dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio regolarmente notificato; in caso contrario dalla scadenza del termine per la presentazione contro eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente,qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario".




(Da Corte Suprema di Cassazione (http://www.cortedicassazione.it))
se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli
artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato
(e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna).

gino
07-02-2013, 13:45
Secondo me è molto importante la sentenza della Cassazione da te citata.

Si dice infatti che le sentenze di tale corte "facciano giurisprudenza" ossia in poche parole sono molto importanti diversamente da quelle ad es. di un semplice giudice di pace e anche di quelle emesse da un normale tribunale.

Tieni però ben presente che non è affatto detto che l' orientamento espresso venga tenuto direttamente in considerazione (per vari motivi: ad es. perchè semplicemente tale sentenza non è nota a chi decide sul tuo singolo caso)

Quindi malauguratamente in questa eventualità non resta far altro che perdere tempo e denaro per far valere i propri diritti, utilizzando certamente queste importanti sentenze a sostegno della propria tesi.

In ogni caso a mio parere è importante anche segnalare che seppur le sentenze della cassazione siano importanti ciò non implica che automaticamente esse debbano per forza essere prese in considerazione nel senso che i giudici di un certo procedimento sono comunque liberi di dare la propria interpretazione.

puntidisutura
07-02-2013, 14:36
Grazie per la risposta gino. In effetti so che dovrò spendere tempo e denaro per far valere i miei diritti e per questo motivo cerco di prepararmi al meglio . Questo poi lo voglio condividere con tutti qui , perchè mi sono reso conto che chi è tenuto ad applicare queste norme si basa su date di calcolo della decorrenza a caso ed essendoci qui sul forum altri nella mia situazione so che servirà anche a loro avere informazioni certe.

C'è una pronuncia ,mi pare sempre della cassazione, in cui si dice in parole povere che la data per il calcolo della decorrenza deve essere certa, quindi non si possono prendere come base le date del decreto penale , l'ordinanza di revoca o altre di cui l'imputato non sia responsabile perchè i tempi dei procedimenti variano a causa delle lungaggini della macchina della giustizia e da caso a caso.
(Nel mio caso è stata contata la data in cui il DP è diventato definitivo ma se come ad esempio a BIRU il DP non è ancora arrivato dopo 2 anni uno che fa ?)


Alla luce di ciò veniva indicata come unica data valida quella in cui il reato si commette essendo appunto l'unica certezza senza variabili.
Voglio riuscire a ritrovarla e avere elementi per far valere questo principio,ma è un impresa recuperarla :(

ciaociaopatente
07-02-2013, 17:39
Io ho trovato questo:

Da ultimo va evidenziato che l’art. 43 della legge n. 120 del 2010 ha introdotto due nuovi commi (3-ter e 3-quater) nell’art. 219.
Il primo prevede che, se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato (e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna). Previsione che deroga in senso peggiorativo rispetto a quella generale contenuta nello stesso art. 219 per i casi di revoca non connessa ad un illecito penale, per i quali l’inibizione al conseguimento della nuova patente è invece di soli due anni.
L’altro comma dispone invece che, in caso di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 186, comma secondo, lett. b) e c) e 187, la conseguente revoca della patente ad uno dei conducenti professionali indicati nell’art. 186-bis costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c..

fonte:

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=data%20accertamento%20reato%20qual%20%C3%A8&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cortedicassazione.it%2FDocume nti%2FRelazione_III_08_10.pdf&ei=fNYTUZmfMMGbtQay1YHYCg&usg=AFQjCNFIrTeZ2gnGX-y8_61na6TOgLIo1g

In effetti tutto porta a giorno incidente=data accertamento reato

puntidisutura
07-02-2013, 17:45
grazie ciaociao .. è il secondo punto postato da me nel primo messaggio ...

ciaociaopatente
07-02-2013, 17:49
grazie ciaociao .. è il secondo punto postato da me nel primo messaggio ...

sorry,mi ero perso un pezzo del tuo post :)

milano88
07-02-2013, 20:26
Io ho trovato questo:


L’altro comma dispone invece che, in caso di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 186, comma secondo, lett. b) e c) e 187, la conseguente revoca della patente ad uno dei conducenti professionali indicati nell’art. 186-bis costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c..

fonte:

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=data%20accertamento%20reato%20qual%20%C3%A8&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cortedicassazione.it%2FDocume nti%2FRelazione_III_08_10.pdf&ei=fNYTUZmfMMGbtQay1YHYCg&usg=AFQjCNFIrTeZ2gnGX-y8_61na6TOgLIo1g

In effetti tutto porta a giorno incidente=data accertamento reato

Ma questa voce è per chi utilizza la patente per lavorare? Autisti etc? È considerato giusta causa?
Oppure vale per tutti i lavoratori?

milano88
07-02-2013, 20:27
Si parla di revoca però. Quindi se non ho capito male è per i lavoratori che devono usare la patente per lavoro.
Per loro, una condanna di questo tipo ( con revoca patente) è considerato licenziamento per giusta causa.ho capito bene?

puntidisutura
10-02-2013, 20:49
del

puntidisutura
10-02-2013, 20:51
Modifico il post e posto i primi risultati della mia ricerca in merito.Vi sono vari aspetti che mi preme elencare. Questo post sarà in continua evoluzione spero di riuscire a trovare sempre più dati ( sopratutto uno in particolare che sto cercando disperatamente) se ne trovate anche voi fatemeli sapere , vorrei creare un topic di riferimento per fugare ogni dubbio, dato che ve ne sono molti a riguardo sopratutto nelle istituzione - Prefettura e Motorizzazione.

Nella nuova lettera arrivatami è stata presa come base di calcolo per i 3 anni la data in cui è divenuto definitivo il decreto penale.
Se fossi nella situazione in cui lo stesso mi dovesse ancora arrivare o mi fosse arrivato con un ritardo di 2 anni ? Avrei rischiato di stare 5 anni (invece di 3 previsti) senza patente ?
La stesso discorso vale se si ci basa sull'ordinanza di revoca.
Questo è un argomento che deve interessate tutti perchè se passa questo principio con i tempi dei tribunali italiani si va ben oltre i termini stabiliti dalla legge.Ci vogliono date certe e non ce n'è di migliore se non una,quella del fermo delle forze dell'ordine.

Io continuerò a cercare e appena trovo posto e metto a conoscenza tutti perfavore NON LASCIATEMI SOLO.



(Da soprov.it | falso documentale, autotrasporto, polizia giudiziaria e codice della strada per le forze di polizia (http://www.soprov.it))
Per quanto attiene alla decorrenza del termine da cui calcolare il periodo per il conseguimento del nuovo documento di guida il Ministero ha chiarito che "ove non sia stato presentato ricorso,la definitività del provvedimento si consegua a partire dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio regolarmente notificato; in caso contrario dalla scadenza del termine per la presentazione contro eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente,qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario".




(Da Corte Suprema di Cassazione (http://www.cortedicassazione.it))
se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli
artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato
(e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna).

(da REVOCA - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Padova (http://www.prefettura.it/padova/contenuti/13650.htm)
Trascorsi tre anni dalla notifica del provvedimento di revoca, semprechè non persista a carico del richiedente la sotto posizione a misure di prevenzione o di sicurezza, l'interessato potrà chiedere il conseguimento di una nuova patente di guida.



Per adesso abbiamo 3 fonti che dicono 3 cose assolutamente diverse, direi che è palese la confusione in merito.
La ricerca continua.

SpadXIII
11-02-2013, 21:54
Ma è ALLUCINANTE!!!! Semplicemente perchè quella volta hanno scritto la legge da cani con le solite fraseologie giuridiche che tanto piacciono ai legali per sentirsi importanti ma che non hanno alcun senso, non si riesce ad avere chiarezza su un fatto così importante e che dovrebbe essere facile e semplice come la data entro cui finiscono i 3 anni di revoca. E' pazzesco che stia ai cittadini pagare avvocati per ottenere informazioni su un fatto talmente banale. La data in cui termina la revoca non può essere un dato che viene interpretato dal giudice, deve essere un fatto certo, chiaro, sicuro, valido per tutti in tutta Italia indistintamente!!! Cavoli, quanta gente avrà avuto la revoca dall'ultima modifica del 186? Penso sarà tanta, non saremo certo solo io, Punti, Gila75 e qualche altro qui sul forum... Non esiste che gli organi competenti non sappiano questa cosa. Possibile che non abbiamo un modo per difenderci, per far valere i nostri diritti? Tra quanti secoli potremo riavere la nostra patente? Dopo quanti millenni potremo dire di aver ripagato le nostre colpe nei confronti di questo stato che non ci tutela su nulla? Nessuno di noi ha ferito qualcuno, abbiamo solo fatto danni materiali... Ma stiamo scherzando che ci tolgano la patente per 5 anni solo perchè nessuno sa interpretare quella frase del cavolo "data di accertamento del reato"? Ma non si può semplicemente andare da quel pirla che ha scritto sta cosa e chiedergli una buona volta cosa intendeva? Dobbiamo tutti rimetterci all'interpretazione del giudice di turno? ALLUCINANTE!!!

puntidisutura
12-02-2013, 01:52
Penso sarà tanta, non saremo certo solo io, Punti, Gila75 e qualche altro qui sul forum... Non esiste che gli organi competenti non sappiano questa cosa.

Spad so quanto anche tu tieni a questa cosa e quanto anche a te faccia inc.... E' vero ci sarà stata tanta altra gente che però si fida dell'avvocato(ma mi sento di difenderli) , della motorizzazione (con il funzionario di turno),della prefettura di una scuola guida. Magari chiedessimo a 3 o 4 persone che hanno gia passato la cosa ci darebbero date decorrenti da fatti differenti e ci sarebbe chi ha subito un torto, non lo sapeva, non aveva la testa , la voglia , il tempo di mettercisi dietro e se n'è stato così.

Io sai che non mi arrendo e dovessi essere io la cavia piuttosto posterò qui il ricorso al GDP al TAR o alla cassazione se è il caso. Voglio fare chiarezza.

E voglio sopratutto riuscire a ritrovare quello stralcio di sentenza trovata tempo addietro su "Google libri " in cui era specificato il concetto da me gia ripetuto più volte , io non pago i ritardi del sistema giuridico l'unica data sicura è il giorno in cui ho fatto l'incidente anzi se mi vuoi dare una mano , io sto passando , quando posso , delle ore a scartabellare tutto il leggibile (spero di ritrovarla o di trovarne simili). ;) ( mmm sto diventando matto ...:eek::cool::mad::D )

SpadXIII
12-02-2013, 09:20
Molto volentieri Puntidisutura. Purtroppo sono settimane che passo ore e ore e notti a scartabellare pure io ma per trovare il modo di riuscire ad aprire la mia attività dal momento che il Comune, l'USL e i vari burocrati di turno invece di rendere la vita facile a chi vuole investire per creare un servizio in più (su cui loro poi lucreranno alla grande tra tasse e oboli vari) sanno solo mettere i bastoni tra le ruote. E anche in questo caso ciò avviene perchè ci sono leggi e regolamenti complicati, che cambiano di continuo, avulsi da ogni logica per cui tutto è aperto a mille interpretazioni, non c'è chiarezza, non c'è uniformità, non c'è trasparenza e alla fine vince sempre il più furbo ma di sicuro non l'onesto. Ad ogni modo vedrò di recuperare dati sulla revoca e su quella sentenza. Se ti serve un aiuto specifico dimmelo pure. Ciao!

SpadXIII
12-02-2013, 09:56
Accertamento del reato e dell'incidente*- POL (DI) - Cantone Ticino (http://www4.ti.ch/di/pol/chi-siamo/reparto-giudiziario-3/scientifica/accertamento-del-reato-e-dellincidente/)

Dalla definizione di "accertamento del reato" riscontrabile nel link sopra citato (ok, è del Canton Ticino, ma sul significato delle parole non si può discutere) a me pare evidente senza possibilità di dubbio alcuno che l'accertamento del reato, nel nostro caso, coincida con il momento in cui le forze di polizia constatano l'incidente, prendono i rilievi del caso ed effettuano l'alcool test da cui emerge la colpevolezza del conducente nei confronti dell'art.186.
Dopo di che, se è vero che il comma 3 bis dell'Art 219 fa partire il periodo di revoca dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento della stessa, ovvero da quando il giudice emette il Decreto Penale contenente la pena accessoria di revoca, è anche vero che, in modo chiaro e non suscettibile a interpretazioni, il successivo comma 3-ter specifica che, in caso di revoca della patente di guida disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato .

Sono due applicazioni distinte della revoca, e il caso applicativo dell'una è ben distinto dall'altra. Se la revoca deriva dall'art. 186 allora essa è disciplinata dal comma 3-ter e NON dal comma 3-bis, dunque non ci si può prendere la patente per i tre anni successivi alla data di accertamento del reato, che è quella in cui ci hanno fatto l'alcool test e gli organi competenti sono intervenuti sul luogo dell'incidente. Francamente non vedo da dove possano nascere dubbi. Non esiste che contestino questi aspetti, sono scritti nero su bianco e sono chiarissimi.

puntidisutura
12-02-2013, 16:07
Spad il 3-bis parla di 2 anni da quando è divvenuto definitivo il comma 2 ,quindi l'ordinanza di revoca.
il 3-Ter invece è quello dei 3 anni e a questo punto sono d'accordo con te.
Resta che adesso io mi ritrovo che in motorizzazione una iscrizione al 22 gennaio 2014(nel mio caso) non me la accettano e devo perdere tempo e soldi. Va be diciamo che c'è tempo ancora però capisci bene che mi girano ... :)

SpadXIII
13-02-2013, 07:30
Altro che se ti capisco! Punti, ho modificato un attimo il mio post per far chiarezza: quello che appunto volevo dire è che noi del 186, terza fascia con incidente, rientriamo senza alcuna ombra di dubbio nel caso del comma 3-ter, quindi non ci sono santi ne madonne che i nostri già lunghissimi e infiniti 3 anni partano dal giorno in cui abbiamo commesso il reato. Se in motorizzazione non lo capiscono sono degli emeriti incompetenti ma davvero, basta saper leggere, non ci vuole molto...

SpadXIII
13-02-2013, 07:38
Piuttosto, per quanto mi risulta, da nessuna parte nel CdS si dice come ci si deve comportare nel caso in cui una persona che riceve un DP di revoca, sia tornato nel frattempo a guidare una volta terminata la sospensione provvisoria. Questi mesi di guida verranno considerati nel calcolo dei 3 anni o no??? Cioè che se intanto guido per 6 mesi potrò rifarmi la patente dopo 3 anni e 6 mesi? Altra cosa che ancora non ho capito: quando finalmente potremo rifare gli esami per ottenere una patente nuova di zecca da neopatentati, questa varrà 10 anni o saremo ancora soggetti alle periodiche visite in CML?

puntidisutura
13-02-2013, 15:47
Direi che varrà 10 anni .
Gia che poi saremo considerati neopatentati ... è una cosa di una stupidità senza limiti .... io la mia macchina la guiderò lo stesso E ME NE STRABATTO il c...

SpadXIII
13-02-2013, 19:17
Io francamente non capisco nemmeno il senso della revoca... Una sospensione di 3 anni non era già più che sufficiente? Cosa c'entra l'aver bevuto quella volta col dover dimostrare di conoscere dopo anni e anni di guida (e 28 punti di patente) che si conosce il codice e si sa far le partenze in salita o le svolte a U? Uno che va oltre ai limiti, che guida col cell in mano, che passa col rosso, anche facendo un incidente va via tranquillo, a noi ci fan tutte ste storie... Misteri...meglio non pensarci se no mi sale il nervoso...

puntidisutura
13-02-2013, 23:52
Io francamente non capisco nemmeno il senso della revoca... Una sospensione di 3 anni non era già più che sufficiente? Cosa c'entra l'aver bevuto quella volta col dover dimostrare di conoscere dopo anni e anni di guida (e 28 punti di patente) che si conosce il codice e si sa far le partenze in salita o le svolte a U? Uno che va oltre ai limiti, che guida col cell in mano, che passa col rosso, anche facendo un incidente va via tranquillo, a noi ci fan tutte ste storie... Misteri...meglio non pensarci se no mi sale il nervoso...

me lo continuo a chiedere e quando mi capita di parlarne mi dicono (non a torto ma senza pensarci ) "lo fanno per i soldi ..." vero ma se volevano potevano chiedermeli.Poi in realtà è tutto per propaganda per far vedere che fanno le leggi contro ...

Stavo pensando ... la data di decorrenza della prescrizione parte dal giorno in cui si è commesso il fatto ...giusto .... :cool:;):D

SpadXIII
15-02-2013, 01:41
[QUOTE=puntidisutura;82841Stavo pensando ... la data di decorrenza della prescrizione parte dal giorno in cui si è commesso il fatto ...giusto .... :cool:;):D[/QUOTE]
Cosa intendi dire Punti?

puntidisutura
15-02-2013, 12:45
Cosa intendi dire Punti?

Che se la data di decorrenza è la data in cui il fatto è accaduto si può verificare a livello giuridico che "tipo" di data è e far valere lo stesso principio per cui l'accertamento del reato , come scritto nel famoso comma 3-ter dell'art 219,decorre dalla data in cui il reato è commesso.

gey46
15-02-2013, 15:04
Direi che varrà 10 anni .
Gia che poi saremo considerati neopatentati

Ragazzi da quello che sapevo io non si viene riconsiderati neopatentati...io tempo fa avevo chiamato un campione di 15 scuole guide e tutte mi avevano detto che non si veniva riconsiderati neopatentati. Ditemi che ho ragione se no sarebbe l'ennesima bastonata nella coppa!!!
Per quanto riguarda la validità della patente dipende per quanto tempo ti danno l'idoneità alla guida...qui da noi prima 3 mesi, poi 6, poi 1 anno, poi 5 e poi 10. NOi per anticipare i tempoi abbiamo già iniziato a far le visite e siamo arrivati ad 1 anno.

puntidisutura
15-02-2013, 15:58
Direi che varrà 10 anni .
Gia che poi saremo considerati neopatentati

Ragazzi da quello che sapevo io non si viene riconsiderati neopatentati...io tempo fa avevo chiamato un campione di 15 scuole guide e tutte mi avevano detto che non si veniva riconsiderati neopatentati. Ditemi che ho ragione se no sarebbe l'ennesima bastonata nella coppa!!!

Mi dispiace ma la revoca disposta dal prefetto in seguito a condanna del giudice o in tutti i casi previsti dall'art 219 è retroattiva.
Non lo è in caso di revoca per art 130...


Per quanto riguarda la validità della patente dipende per quanto tempo ti danno l'idoneità alla guida...qui da noi prima 3 mesi, poi 6, poi 1 anno, poi 5 e poi 10.

La visita nel nostro caso è per nuovo conseguimento non vedo come possa la cml datare una patente nuova ... poi magari mi sbaglio.Anche perchè le visite sono per conseguimento non per idoneità.


NOi per anticipare i tempoi abbiamo già iniziato a far le visite e siamo arrivati ad 1 anno.
In che senso per anticipare i tempi ???

newge78
11-03-2013, 23:07
Ciao Puntidisutura....Quela ettera è arrivata a te o l'hai trovata sul web?

puntidisutura
12-03-2013, 01:20
Ciao Puntidisutura....Quela ettera è arrivata a te o l'hai trovata sul web?

quale ? quello che ho postato l'ho trovato in giro in rete ...

puntidisutura
28-03-2013, 00:58
(Da soprov.it | falso documentale, autotrasporto, polizia giudiziaria e codice della strada per le forze di polizia (http://www.soprov.it))
Per quanto attiene alla decorrenza del termine da cui calcolare il periodo per il conseguimento del nuovo documento di guida il Ministero ha chiarito che "ove non sia stato presentato ricorso,la definitività del provvedimento si consegua a partire dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio regolarmente notificato; in caso contrario dalla scadenza del termine per la presentazione contro eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente,qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario".




(Da Corte Suprema di Cassazione (http://www.cortedicassazione.it))
se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli
artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato
(e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna).[/QUOTE]



(da REVOCA - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Padova (http://www.prefettura.it/padova/contenuti/13650.htm)
Trascorsi tre anni dalla notifica del provvedimento di revoca, semprechè non persista a carico del richiedente la sotto posizione a misure di prevenzione o di sicurezza, l'interessato potrà chiedere il conseguimento di una nuova patente di guida.
[/LIST]

[/QUOTE]

Mi auto quoto Questa è la circolare completa con i riferimenti, citata nel primo punto di questa


MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la motorizzazione
Divisione 6


Prot. n. 58741
Roma, 9 giugno 2009

OGGETTO:Revoca patente di guida disposta dal Prefetto quale sanzione amministrativa accessoria.
Criteri applicativi art. 219, comma 3 bis, Codice della strada.


Revoca patente di guida disposta dal Prefetto quale sanzione amministrativa
In riferimento all'oggetto, al fine di dirimere i dubbi interpretativi posti da numerosi uffici della motorizzazione in ordine alle modalità per il conseguimento di un nuovo documento di guida a seguito di revoca prefettizia di precedente patente di guida disposta, ad esempio, ai sensi degli artt. 218 c. 6 e 219 del C.d.S. si rappresenta che il Ministero dell'Interno, concordando con la scrivente divisione sulla necessità di una uniformità di orientamento, ha fornito, con nota n. 2079 del 29.4.2009 chiarimenti in merito.

In particolare - dopo aver richiamato l'esclusività della cognizione del giudice ordinario nelle impugnative di cui trattasi - per quanto attiene alla decorrenza del termine da cui calcolare l'anno per il conseguimento del nuovo documento di guida il predetto Ministero è dell'avviso che

"ove NON sia stato presentato ricorso, la definitività del provvedimento si consegua a partire dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio, regolarmente notificato;

in caso contrario dalla scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione contro la eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente, qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario".

Si invitano codesti Uffici a conformarsi alle direttive di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. arch. Maurizio Vitelli

Se un avvocato potesse rendersi disponibile dovrei chiedergli due chiarimenti in merito a quanto scritto sopra. Grazie.

newge78
28-03-2013, 10:32
Ciao Punti...Quindi sono 3 anni dall'ordinanza???

puntidisutura
28-03-2013, 18:50
Ciao Punti...Quindi sono 3 anni dall'ordinanza???

Dal giorno successivo al termine per fare ricorso.
all'ordinanza aggiungi 20 giorni +1

Su questo punto nasce una ulteriore confusione qui si dice :
Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso al ministro dei trasporti,entro venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza di cui al comma 2.

Sull'ordinanza si parla di 30 giorni se il ricorso è fatto al ministro dei trasporti o degli interni adesso non ricordo e 60 giorni se si ricorre al T.A.R

Detto ciò per portare un caso concreto il mio , direi che avendo ricevuto l'ordinanza il 24 Maqgio + 20 giorni si va al 13 Giugno , il 14 Giugno 2014 E' la data in cui io posso iscrivermi. -questo da quanto scrive il ministero (se ho capito male non vedo l'ora che mi si spieghi)

newge78
31-03-2013, 16:13
Te l'ordinanza non è arrivata nel 2012?più tre anni arrivi a 2015.....perchè 2014?ti hanno scalato l'anno di sospensione prefettizia?grazie anticipatamente

puntidisutura
31-03-2013, 21:21
Te l'ordinanza non è arrivata nel 2012?più tre anni arrivi a 2015.....perchè 2014?ti hanno scalato l'anno di sospensione prefettizia?grazie anticipatamente

Si quello è sottinteso la sospensione cautelare si somma sempre.

Cassazione Sez. IV Penale, Sentenza n. 39542 del 2008
"spetta all'autorità amministrativa di detrarre, in fase esecutiva, il periodo di sospensione presofferto"

Addirittura io punto a dimostrare che l'accertamento del reato sia la data in cui è stato accertato lo stato di ebrezza cosa tra l'altro che se giri alcuni forum di Forze dell'ordine è per loro assolutamente scontata.

E come gia detto n volte avevo trovato una pronuncia da parte della cassazione in cui si esprimeva un concetto tanto semplice quanto logico;
cioè che tutte le date che non siano quella in cui è capitato il fatto non possono essere considerate come data di calcolo per la decorrenza ,in quanto suscettibili di ritardi la cui responsabilità non è attribuibile al condannato, ma derivanti da lungaggini burocratiche e della macchina giuridica e di cui non se ne può avere alcuna certezza.
Non la trovo più , l'avevo letto su Google book in un libro di dottrina aggiornata con la giurisprudenza in merito agli aggiornamenti del nuovo cds legge 120\2010. La ricerca continua ma è dura.

Scusami se mi dilungo nelle mie risposte.

SpadXIII
02-04-2013, 16:03
Si quello è sottinteso la sospensione cautelare si somma sempre.
Almeno di questa cosa siamo assolutamente sicuri, vero?????????????? Che se ho 3 anni senza patente a partire da oggi (data in cui è arrivato il DP) dopo aver già fatto 13 mesi da appiedato io mi sparo!

SpadXIII
02-04-2013, 16:56
Secondo il mio avvocato, "a rigore di legge", la data di acccertamento del reato è la data in cui viene emesso il D.P. (quindi non quando viene notificato e nemmeno quando diviene irrevocabile). Ad esempio nel mio caso: incidente il 6/11/2011, D.P. emesso il 29/09/2012, notifica del DP oggi (6 mesi dopo l'emissione!!!) 02/04/2013; quindi la revoca dovrebbe scadere il 29/09/2015. Se fosse vero che poi posso sottrarre ai 3 anni di revoca i 13 mesi di sospensione provvisoria già scontati potrei chiedere di rifare la patente il 29/08/2014. Non sarebbe neanche tanto male (rispetto alle previsioni). Ma chi mai me lo saprà dire in via definitiva? Misteri...

newge78
02-04-2013, 18:11
Ciao,osservando l'iter di Punti,i 12 mesi di sospensione cautelare sono stati scalati...Io sono in attesa di giudizio ma appena questo mi sarà arrivato andrò subito in motorizzazione all'ufficio ostativa a chiedere un documento scritto con una data da cui conseguire la patente.La circolare pubblicata da Punti xò è chiara,tre anni da data di ordinanza prefettizia più 20 giorni....e coincide esattamente con le indicazioni della circolare...3 anni da ordinanza più 20 giorni meno un anno di sospensione già scontati....Facci sapere cosa ti dicono e poi lo confrontiamo con ciò che hanno detto a Punti...grazie anticipatamente.

puntidisutura
02-04-2013, 23:10
ahahah sapevo che saremmo arrivati a questo punto e con circa 1 anno e mezzo di anticipo me la rido (amaramente).

SpadXIII ti dico subito che a rigor di legge il tuo avvocato è quello per ora sta indicando la data più sbagliata di tutte (data che è fuori dai giochi proprio,non candidabile oltre che controproducente ed assolutamente CONTRO LEGGE)
Mi spiace ma credo sia completamente fuori strada e mi dispiace che parli pure a rigor di legge ( ce l'ho con lui è ... non con te :D).
Anche perchè nel caso semmai sarebbe la data di irrevocabilità del Decreto Penale. Per me resta sempre valido il concetto dell'incertezza delle date esposte siano esse l'irrevocabilità del decreto penale o la scadenza della data utile per opporsi all'ordinanza prefettizia. Ed oltre al famoso testo di cui parlo da un po' che non trovo più.
Porto a supporto di questa mia convinzione una sentenza della corte di cassazione che si pronuncia in merito ad un ricorso che contestava l'applicazione della recidiva e illustra come calcolare la decorrenza per il calcolo della recidiva .Ricorso Accolto.

Corte di Cassazione Penale, sezione quarta - Sentenza n. 23943 del 23/06/2010
Circolazione stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Guida in stato di ebbrezza recidiva nel biennio - Interpretazione - Revoca della patente di guida - La condizione legittimante la revoca della patente di guida (violazione nel biennio) è da intendersi il momento cronologico di detto fatto rispetto al tempus commissi delicti per il fatto per cui si procede, e non il passaggio in giudicato di condanna per analogo fatto.

FATTO E DIRITTO


C. C. ricorre avverso la sentenza ex art. 444 c.p.p. con la quale è stato giudicato per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica ex art. 186 C.d.S., comma 2, (fatto commesso in data (OMISSIS)) e gli è stata applicata, oltre la pena ivi indicata, la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida sul rilievo della ritenuta sussistenza della recidiva nel biennio ex art. art. 186 C.d.S., comma 7.
Con un unico motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale con riferimento all'applicazione della sanzione amministrativa accessoria, sostenendo che per "violazione nel biennio" debba intendersi il compimento di più violazioni nel corso del biennio e non la reiterazione del reato rispetto al passaggio in giudicato della sentenza afferente la prima violazione.

Il ricorso è fondato.

L'art. 186 C.d.S., comma 7, come modificato dal D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito dalla L. 2 ottobre 2007, n. 160, applicabile alla fattispecie in esame ratione temporis, enuncia che "quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio", è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Come già affermato da questa Corte (v. Sez. 6^, 11 giugno 2009, B., rv. 244420) la condizione legittimante la revoca della patente di guida è da intendersi, contrariamente a quanto sostenuto dal giudicante, non il passaggio in giudicato di condanna per analogo fatto, ma il momento cronologico di detto fatto rispetto al tempus commissi delicti per il fatto per cui si procede.
Tale interpretazione è fondata, oltre che sul chiaro tenore letterale della norma, sulla considerazione che la disposizione di cui alla L. n. 251 del 2005, art. 4, (che ha modificato l'istituto della recidiva disponendo l'aumento di un terzo della pena solo nel caso in cui un soggetto, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, commetta un altro delitto non colposo) ha eliminato la possibilità di applicare la recidiva con riferimento alle contravvenzioni ed ai delitti colposi.
Poichè dagli atti (la cui lettura è consentita in ragione della natura della censura) emerge che la prima violazione ex art. 186 C.d.S., comma 2 era stata commessa dal C. il (OMISSIS) (il relativo decreto penale di condanna diveniva irrevocabile il 24.1.2006) e la seconda violazione, in data 1.11.2007, quando erano trascorsi ormai oltre due anni dalla prima, l'impugnata sentenza, stante l'accertata violazione di legge, va annullata senza rinvio limitatamente alla revoca della patente di guida, disposta illegittimamente.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sanzione della revoca della patente di guida, che elimina.

Questo per dire che anche in questo caso la corte considera il Tempus commisi delicti.
Aggiungo pure che la stessa indicazione del ministero che indica nella data dell'ordinanza (o comunque quanto non più ricorribile ) la decorrenza che quindi comprende l'anno di sospensione cautelare nei tre anni previsti dal 3-Ter dell'art 219 , cautelare che parte dal ritiro.

l'avventura continua ;)

puntidisutura
02-04-2013, 23:15
Ciao,osservando l'iter di Punti,i 12 mesi di sospensione cautelare sono stati scalati...Io sono in attesa di giudizio ma appena questo mi sarà arrivato andrò subito in motorizzazione all'ufficio ostativa a chiedere un documento scritto con una data da cui conseguire la patente.La circolare pubblicata da Punti xò è chiara,tre anni da data di ordinanza prefettizia più 20 giorni....e coincide esattamente con le indicazioni della circolare...3 anni da ordinanza più 20 giorni meno un anno di sospensione già scontati....Facci sapere cosa ti dicono e poi lo confrontiamo con ciò che hanno detto a Punti...grazie anticipatamente.

New in merito infatti bè subito venuto in mente il 3-bis. "L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.( comma 2 che in soldoni è l'ordinanza di revoca)

newge78
02-04-2013, 23:27
Ciao punti....quindi tu dici che hanno mal interpretato la circolare nel tuo caso?hanno applicato i 2 anni invece che tre?potrebbero non aver scalato l'anno di sospensione prefettizia?

SpadXIII
03-04-2013, 01:32
Ma ora che mi è stata data la revoca, a quale organo devo andare per chiedere quando posso rifare la patente? Visto che il DP non dice nulla in merito, a chi cavolo spetta la decisione finale di quando essa scada e se i mesi di sospensione già fatti vengono conteggiati o meno?
Altra cosa: il commento in neretto scritto a commento del comma 3-ter dell'art. 219 che dice, in riferimento alla data di accertamento del reato: "e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna" di chi è? Chi ha fatto questa distinzione?

SpadXIII
03-04-2013, 01:41
Comunque, tanto per trovare un esempio, da quanto si dice in questa sentenza (News Aci Modena - Sull'accertamento del reato di guida in stato d'ebbrezza senza procedere a rilevamento con alcoltest. (http://www.acimodena.it/it/news_one.php?nid=1305803166&lang=it)) in cui si parla dell'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza senza procedere al rilevamento con alcoltest, risulta evidente che l'accertamento del reato è quel momento in cui si accerta, ovvero (come da definizione del Dizionario Treccani) si raccolgono dati sicuri sulla questione in esame, la sussistenza del reato. Ovvero quando si raccolgono prove certe (o almeno tali dovrebbero essere) che dimostrino l'esistenza di un reato. Quindi non è quando, in seguito, tale reato viene giudicato, ma quando l'incidente viene rilevato. Io non trovo ci possano essere dubbi. PUNTO.

newge78
03-04-2013, 09:39
Ciao Spad.il commento in neretto che sottolinea la distinzione e' della corte di cassazione.L'ufficio a cui rivolgerti (e far valere le tue ragioni) e' la motorizzazione ufficio ostativa.Se vuoi andare magari aspetta qualche giorno in maniera che la prefettura comunichi loro i tuoi dati...È la motorizzazione stessa che dovrebbe detrarre l'anno di sospensione già scontato,chiedi a loro anche questo...Spad poi facci sapere,la risposta che ti daranno ci aiuterà a fare ulteriore chiarezza (io sono nella vostra condizione)...Grazie...a presto.

puntidisutura
03-04-2013, 15:32
I mesi di sospensione già fatti vengono conteggiati o meno ?

Questo lo do per certo.




Ciao punti....quindi tu dici che hanno mal interpretato la circolare nel tuo caso?hanno applicato i 2 anni invece che tre?potrebbero non aver scalato l'anno di sospensione prefettizia?

ahh se ho capito a quale delle mie frasi ti riferisci è perchè hanno tenuto conto del comma 3-bis. l'anno di sospensione prefettizia direi che l'hanno conteggiato, adesso non ricordo bene la frase che ho scritto semmai avessi sbagliato la risposta ricordami a che frase ti riferisci :)

Per il resto il punto su cui io insisto è che sia la data di ordinanza che quella del decreto penale sono incerte e suscettibili dei ritardi burocratici quindi a mio avviso non valide come decorrenza.

newge78
03-04-2013, 16:17
Il passo in cui citi il 3 bis e 2 anni dalla revoca....Io penso che con te abbiamo fatto 3 anni dall'ordinanza più i 20 giorni....così di arrivava al 2015...poi hanno scalato l'anno di sospensione prefettizia già scontata e il termine e' scalato al 2014...sbaglio!

puntidisutura
03-04-2013, 17:55
Il passo in cui citi il 3 bis e 2 anni dalla revoca....Io penso che con te abbiamo fatto 3 anni dall'ordinanza più i 20 giorni....così di arrivava al 2015...poi hanno scalato l'anno di sospensione prefettizia già scontata e il termine e' scalato al 2014...sbaglio!

non saprei dire che conteggio han fatto. A me han conteggiato prima come data di decorrenza la scadenza della patente ridatami fra fine cautelare e ordinanza :rolleyes::confused::o::):D
(me l'han ridata a Gennaio 2012 con validità 6 mesi scadenza
24 luglio 2012 ordinanza del 24 Maggio 2012)
Quel FENOMENO ha calcolato :

24 luglio 2012 [+3anni] 24 luglio 2015.
Dopodichè alla seconda han calcolato dall'irrevocabilità del decreto penale
14 Ottobre 2011 [+15] 30 Ottobre 2011
(data in cui è divvenuto irrevocabile il DP) possibilità d'iscrizione il
31 ottobre 2014 Giorno successivo all'ultimo utile

[Incidente :22 Gennaio 2011]

Per me dovrebbe essere il 23 Gennaio 2014
seguendo la circolare del ministero : Ordinanza
24 Maggio 2012[+20 giorni]13 Giugno[+1] 14 Giugno 2014 Giorno successivo all'ultimo utile

Da Gennaio ad Ottobre sono 10 mesi in +
Da Giugno ad Ottobre sono 4 mesi in +

scusa le tante Date ma è necessario per capire ...

ahh ragazzi una curiosità , fuori dalla questione "legislativa" ma voi state facendo schede quiz per l'esame ? Se si come va ?

newge78
03-04-2013, 17:59
Cioè quello che voglio dire e' non sono 1 anno di sospensione prefettizia più 3 anni di revoca (totale 4 anni)....nei tre anni di revoca viene conteggiato anche l'anno di sospensione prefettizia (2+ 1) totale 3 anni...giusto?Cosi hanno calcolato la tua data?se così fosse spadx avendo già scontato 13 mesi di sospensione dovrebbe avere solo 23 mesi di inibizione al conseguimento della nuova patente...Questo mi chiedevo...Grazie Punti.

puntidisutura
03-04-2013, 18:05
nei tre anni di revoca viene conteggiato anche l'anno di sospensione prefettizia (2+ 1) totale 3 anni...giusto?

Giusto

newge78
03-04-2013, 21:05
Eppure a questo anni di sospensione prefettizia non riesco a capire dove te l'hanno levato..dovresti tornare in motorizzazione e chiedere come hanno calcolato quel termine...Con i quiz,rispetto al 1996,li ho trovati complessi e solo dopo un po' di esercizi mi vengono 3 schede su 4....il problema comunque è che la legge e' del luglio 2010 e non sono ancora passati 3 anni e quindi nessuno,ancora ha subito eventuali torti per i 3 anni di revoca...Vedrete che da settembre 2013 incominceranno ad esserci i primi ricorsi e i giudici ordinari faranno chiarezza...anche la motorizzazione sta aspettando questo,lo dice la circolare stessa (fatto salvo la competenza del giudice ordinario in merito alla ricorrenza..ecc...ecc..)...non credete?

newge78
03-04-2013, 22:05
"in caso contrario dalla scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione contro la eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente, qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario".

È
inoltre possib
ile il ricorso al
T.A.R.
competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del
provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120
giorni.
(1)
Fore considerano il termine ultimo quella davanti a presidente della Repubblica...(i 4 mesi in più che tu Punti hai da giugno a ottobre...)

puntidisutura
04-04-2013, 09:03
Eppure a questo anni di sospensione prefettizia non riesco a capire dove te l'hanno levato..dovresti tornare in motorizzazione e chiedere come hanno calcolato quel termine...Con i quiz,rispetto al 1996,li ho trovati complessi e solo dopo un po' di esercizi mi vengono 3 schede su 4....il problema comunque è che la legge e' del luglio 2010 e non sono ancora passati 3 anni e quindi nessuno,ancora ha subito eventuali torti per i 3 anni di revoca...Vedrete che da settembre 2013 incominceranno ad esserci i primi ricorsi e i giudici ordinari faranno chiarezza...anche la motorizzazione sta aspettando questo,lo dice la circolare stessa (fatto salvo la competenza del giudice ordinario in merito alla ricorrenza..ecc...ecc..)...non credete?

assolutamente d'accordo con te

newge78
23-04-2013, 10:52
http://www.soprov.it/sites/default/files/cds_proop/Revoca%20della%20patente%20e%20chiarimenti%20sul%2 0riconseguimento.pdf

Anche qui se ne lavano le mani dando la possibilità di ricorrere x stabilire la data di acertamento davanti al giudice ordinario...

SpadXIII
23-04-2013, 12:06
cavoli newge78, il documento che hai linkato è decisamente negativo: qui si dice che i 3 anni partono dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnamento del provvedimento prefettizio regolarmente notificato. Ovvero neanche da quando diventa irrevocabile il decreto penale, ovvero da quando la sentenza passa in giudicato, bensì da quando arriva l'ordinanza di revoca... tipo a Puntidisutura, dopo 7 mesi dal DP. Cioè, se è proprio così mi sparo per davvero, potrò rifarmi una patente tra secoli! Ma santo cielo, non ho fatto danni, ho gli esami del sangue perfetti, non tocco un goccio d'alcol da mesi e mesi... Può guidare mio padre che ha riflessi lentissimi ed è praticamente bloccato da un'ernia tanto che ogni volta che sale in macchina ho paura per lui e per gli altri... e non posso guidare io. Alla fine il danno fatto è quello di un banalissimo incidente del cavolo, volete punirmi per aver guidato in stato di ebbrezza? Ok, ma che differenza c'è tra l'aver fatto l'incidente e il non averlo fatto?!?!?! La colpa è sempre la stessa! Ma poi newge78, si parla di far ricorso al TAR o al GDP o addirittura di rivolgersi al Presidente della Repubblica per farsi togliere la revoca, non per stabilire quando terminano i 3 anni, su questo non dovrebbero esserci dubbi...l'accertamento del reato che diavolo è, porca miseria???? Se la data dev'essere quella, cosa c'entra il provvedimento prefettizio che altro non è che una conseguenza del decreto penale il quale a sua volta nasce in quanto tempo addietro è stato accertato il reato tramite etilometro e osservazioni/testimonianze sul posto???? Legali del sito, possibile che sulla revoca non intervenite mai? Per cortesia, penso sia chiaro che questo argomento ponga seri dubbi e che la legalità e valenza di tale provvedimento abbia molte lacune. Vi prego di farvi avanti, grazie.

SpadXIII
23-04-2013, 12:12
Si dice pure chiaramente che dovesse mai esserci un'amnistia la revoca non ce la toglie nessuno...

newge78
23-04-2013, 14:13
Tre anni dall'ordinanza meno la sospensione prefettizia che hai già scontato....E cmq quel documento dice che fatto salvo la 'competenza del giudice ordinario' i tre anni vanno fatti partire dall'ordinanza....
Ti stanno dicendo che la motorizzazione non si espone e aspetta che qualche giudice si pronunci....

newge78
23-04-2013, 14:14
Da settembre ci saranno i primi ricorsi all'errata ostativa e ne sapremo di più....

leopoldo
24-04-2013, 16:38
pessime notizie,

l'ufficio patenti della prefettura mi ha detto che il calcolo dei tre anni per la revoca inizia dal momento in cui è stata emessa la revoca nel decreto penale, e non vengono scalati i mesi di sospensione provvisoria. La repubblica democratica del congo sono sicuro che ha più chiarezza sul proprio codice penale.

puntidisutura
24-04-2013, 17:25
pessime notizie,

l'ufficio patenti della prefettura mi ha detto che il calcolo dei tre anni per la revoca inizia dal momento in cui è stata emessa la revoca nel decreto penale, e non vengono scalati i mesi di sospensione provvisoria. La repubblica democratica del congo sono sicuro che ha più chiarezza sul proprio codice penale.

Guarda di certo siamo imbarazzanti , basti guardare che in caso di art 120 la revoca non è retroattiva , in pratica siamo peggio noi di chi fa una rapina a mano armata che si ritrova con la nuova patente senza risultare neopatentato a differenza nostra. C'è da dire che l'enorme possibilità interpretativa presente in Italia in molti casi è anche sinonimo di stato di diritto e ci da la possibilità di farci anche le nostre ragioni.

Detto questo voglio vedere come conciliano il fatto che in caso di sospensione il cautelare è complementare e non lo è con la revoca che è giuridicamente parlando una sanzione IDENTICA alla sospensione ,essendo entrambe sanzioni amministrative accessorie.



Allo stesso modo, la Cassazione Sez. IV Penale, nella Sentenza n. 17650 del 2008 osserva come "la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale al giudice ordinario e non al Prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare.
Tuttavia - si è ripetutamente affermato in giurisprudenza - ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari, incidendo essi sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità, tra le quali è il Prefetto, organo di esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria (Cass. Sezioni Unite 21-6-2000, n. 20, sez. IV, 27-10-2004, sez. IV, 23-2-2004).

E aggiungo che quanto detto a te all'ufficio patenti denota un incompetenza allucinante dato che nel mio caso specifico il decreto penale è arrivato durante il periodo di cautelare (ad ottobre ,precisamente al 9° Mese su 12 che mi han dato) l'ordinanza è arrivata a Maggio , 7 mesi dopo quindi se fosse vero quel che dicono dovevano essere 12 mesi in più.



qui si dice che i 3 anni partono dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnamento del provvedimento prefettizio regolarmente notificato.

Di sicuro il provvedimento prefettizio non è l'accertamento del reato.

Resta Certo che da Agosto se ne vedranno delle belle.

leopoldo
24-04-2013, 17:44
tutte belle cose, io continuo ad avere un dubbio amletico.
Incidente 10 febbraio 2012
decreto penale di condanna a 2 anni di sospensione patente il 4 settembre 2012, a cui ho fatto ricorso per avere la sospensione condizionale, non mi è stata data la revoca.
2° decreto penale con sentenza sospesa (condizionale per la parte economica) 2 anni di sospensione e revoca con data 06/12/2012 notificatomi il 20/12/2012.
decreto del prefetto di revoca patente con data 4/02/2013 notificatomi il 28/02/2013.
con che data posso rifare la patente??????????????????????
avvocato causa contusioni varie non lo sa e mi suggerisce di chiedere in motorizzazione.
prefetto dice dopo 3 anni dal suo decreto.
Bonifico 100 euro a chi mi sa dare un documento che mi dia data certa.
Ringrazio

newge78
24-04-2013, 17:45
Quindi leopoldo i 3 anni sono calcolati dalla sentenza del giudice e non dall'ordinanza di revoca giusto?

newge78
24-04-2013, 17:46
Se posso una seconda domanda x Leopoldo,quale prefettura ti ha detto questo ?di quale città ?

puntidisutura
24-04-2013, 18:01
Leopoldo la tua è una cosa piuttosto complessa direi che c'è bisogno di un avvocato ed anche preparato sul 186.

aggiungo una cosa a cui stavo pensando: ammettiamo per un attimo che l'accertamento del reato sia il decreto penale.Benissimo il decreto penale viene depositato in Segreteria poi in cancelleria poi viene mandato all'avvocato poi viene consegnato all'interessato. Gia quando viene depositato in segreteria il reato è accertato che poi uno possa opporsi quello secondo me è un altro discorso.

SpadXIII
25-04-2013, 23:20
Leopoldo, se non sbaglio la prefettura ti ha detto quello che mi ha detto il mio avvocato, ovvero che i tre anni partono non dalla data in cui il DP diviene irrevocabile bensì da quando viene emesso. E' in quel giorno che il giudice penale e il pubblico magistrato si trovano per discutere il caso, leggono i verbali, leggono i valori dell'etilometro, leggono se c'è stato o meno un incidente, ecc... Vedono anche che, per esempio, non c'è stato ricorso al GDP, ovvero presumono che l'imputato ammetta la sua colpevolezza, quindi, in un certo senso, è in quella data che dichiarano ufficialmente che si è commesso un reato, in altre parole lo accertano. Ed è in quel momento che il giudice stabilisce la pena della revoca. Forse alcuni la vedono così.
Venendo al mio caso, io ho fatto l'incidente il 6/11/2011, il DP è arrivato al mio avvocato il 1/04/2013. A me tra l'altro ancora non è arrivato nulla...sono già passati 25 giorni...c'è un limite di tempo? In ogni caso il mio avvocato mi ha detto che il DP è stato emesso in settembre 2012, ora non ricordo la data esatta... Insomma, i 3 anni partirebbero da lì? Ciò però va chiaramente in disaccordo con quanto dichiarato nel documento linkato qualche giorno fa da newge78 della Polizia di Torino in cui viene riportato un virgolettato del Ministero secondo cui i tre anni partono dal successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio. Il che dimostra che anche tra organi ufficiali c'è ben poca chiarezza, confusione e discordanza. Poi come giustamente dice Puntidisutura, quest'ultima data non può aver nulla a che fare con l'accertamento del reato, qualunque interpretazione ad esso si voglia dare.... Insomma, è vergognoso che nessuno sappia nulla e che le leggi vengano fatte così alla rinfusa senza alcuna logica, buttando lì termini a caso...ma almeno ciò significa che ci sono margini per lottare e far valere i nostri diritti. Che poi si debba appunto lottare per qualcosa che ci spetterebbe è un'altra vergogna ma ahimè sappiamo in che paese viviamo...

SpadXIII
25-04-2013, 23:24
Scusate, un'altra domanda: ma quindi, oltre che contro il decreto penale, si può fare ricorso anche contro il decreto prefettizio con cui viene resa operativa la revoca? E come funziona in quel caso? Quanti giorni si hanno per fare questo ricorso? E da quando vengono calcolati?

Smi
26-04-2013, 10:25
Salve ragazzi, questo post è per farvi ridere un pochino (sempre che sia possibile)! Stamattina avevo voglia di farmi una risata e mi son detto:"cosa c'è di meglio che chiamare l'ufficio patenti della prefettura per chiedere lumi sulla revoca e vedere quanto grosse le sparano"?
Allora chiamo. La prima risposta è:"la revoca nel tuo caso non esiste, c'è revoca solo se guidi con patente sospesa!" (Fatico a trattenere le risate e spiego io come stanno le cose).
Mentre spiegavo uno nel suo ufficio che sentiva la conversazione urla:"è revoca è revoca!!" Vi ricordo che la mia domanda era:"quale è la famosa data di accertamento del reato in caso di revoca per art.186 comma bis?"
A questo punto mi si richiede il nome così possono controllare su internet (???), al che gli dico che sono ancora in attesa di DP quindi nn si può controllare niente e mi sento rispondere:"no no mi dica il suo nome che possiamo controllare tutto (????????????)"
Stancatomi un pochino allora gli rimembro la mia domanda originale e finalmente ottengo la risposta:"non siamo in grado di fornirle questa informazione!"
Bhe ragazzi, io faccio un appello a smetterla di continuare a paragonarci al Congo, siamo gentili e non offendiamo questi poveri congolesi!

newge78
26-04-2013, 10:46
Da Agosto (tre anni dall'entrata in vigore della legge),ci saranno i primi ricorsi ai giudici ordinari che saranno quelli che faranno chiarezza....lo stanno aspettando anche loro....

puntidisutura
26-04-2013, 21:04
Scusate, un'altra domanda: ma quindi, oltre che contro il decreto penale, si può fare ricorso anche contro il decreto prefettizio con cui viene resa operativa la revoca? E come funziona in quel caso? Quanti giorni si hanno per fare questo ricorso? E da quando vengono calcolati?

Si è scritto tutto nell'ordinanza mi pare 30 giorni al gdp o al TAR e 60 al pres della repubblica , tranne nei casi come il mio in cui non c'è scritto nulla ; Vai dall'avocato ti dice : si fantastico si può fare ricorso ma lascia perdere perchè spendi 6\700€ ti ridanno la patente poi la prefettura ti rimanda l'ordinaza corretta e hai buttato via i soldi.



Salve ragazzi, questo post è per farvi ridere un pochino (sempre che sia possibile)! Stamattina avevo voglia di farmi una risata e mi son detto:"cosa c'è di meglio che chiamare l'ufficio patenti della prefettura per chiedere lumi sulla revoca e vedere quanto grosse le sparano"?
Allora chiamo. La prima risposta è:"la revoca nel tuo caso non esiste, c'è revoca solo se guidi con patente sospesa!" (Fatico a trattenere le risate e spiego io come stanno le cose).
Mentre spiegavo uno nel suo ufficio che sentiva la conversazione urla:"è revoca è revoca!!" Vi ricordo che la mia domanda era:"quale è la famosa data di accertamento del reato in caso di revoca per art.186 comma bis?"
A questo punto mi si richiede il nome così possono controllare su internet (???), al che gli dico che sono ancora in attesa di DP quindi nn si può controllare niente e mi sento rispondere:"no no mi dica il suo nome che possiamo controllare tutto (????????????)"
Stancatomi un pochino allora gli rimembro la mia domanda originale e finalmente ottengo la risposta:"non siamo in grado di fornirle questa informazione!"
Bhe ragazzi, io faccio un appello a smetterla di continuare a paragonarci al Congo, siamo gentili e non offendiamo questi poveri congolesi!

Ahahahhahahaha SMI sei un genio ... in effetti quella si chiama Republica DEMOCRATICA del Congo Qui è solo Repubblica Italiana ... che non si sa di che tipo sia :D

"la revoca nel tuo caso non esiste, c'è revoca solo se guidi con patente sospesa!" Ok allora parli con il giudice e gli dica che è un c...gl....e se no dia le dimissioni e faccia venire al suo posto una persona seria.

Min...a dei fenomeni c'è revoca solo se guidi con patente sospesa stiamo apposto.
Quando sono andato io in motorizzazione non ti dico che scene ... non sapevo se ridere o se piangere cercavo le telecamere mi pareva un film di Alberto Sordi :D

Pensa che l'ingegnere (quello che firma tutto) m'ha detto
(testuali parole) "O c...o sa che mi fa notare una cosa che mi mette un dubbio ...no perchè ne ho firmate altre 5 di raccomandate come la sua e mi sa che sono tutte sbagliate..." :eek: ( nel frattempo dietro al bancone c'era uno che dormiva sulla scrivania ... e non sto scherzando)




Da Agosto (tre anni dall'entrata in vigore della legge),ci saranno i primi ricorsi ai giudici ordinari che saranno quelli che faranno chiarezza....lo stanno aspettando anche loro....

Si dobbiamo vedere come evolve aspettando quel momento. Io personalmente però voglio arrivarci con quante più informazione possibili ...

SpadXIII
27-04-2013, 21:55
Allora chiamo. La prima risposta è:"la revoca nel tuo caso non esiste, c'è revoca solo se guidi con patente sospesa!" (Fatico a trattenere le risate e spiego io come stanno le cose).

mi sento rispondere:"no no mi dica il suo nome che possiamo controllare tutto (????????????)"

"non siamo in grado di fornirle questa informazione!"

Allucinante....nonostante tutto quello che si sente in giro riesco ancora a stupirmi e ad indignarmi... Siamo allo sbando più totale.

puntidisutura
27-04-2013, 22:00
riesco ancora a stupirmi e ad indignarmi
Menomale SpadXIII sarebbe triste il contrario.

Ragazzi mi sta venendo un dubbio.

Io ho, come gia sapete, allo stato attuale l'ostativa fino al 30 ottobre 2014.

Ho fatto 2 conti e se devo metterci i giorni in cui la patente mi è stata restituita per fare 1096 giorni (che corrispondo a 3 anni) la data giusta dovrebbe essere quella dell'ordinanza di revoca , quindi il 24 maggio 2014.

L'unica cosa che posso fare per contestare la prima data è aspettare il
22 Gennaio 2014 (che sono 3 anni precisi dal giorno in cui ho fatto l'incidente) e fare ,diciamo, il finto tonto ed iscrivermi;
Fatto ciò mi diranno che c'è un ostativa e non possono accettare l'iscrizione.
A quel punto potrò con l'avvocato chiedere ,presumo davanti ad un giudice ,spiegazioni alla motorizzazione in merito alla data da loro decisa e le modalità che hanno portato ad indicare quella data senza assolutamente proporne alcuna.(questo è un punto iniziale importantissimo dettomi dal mio legale e non solo dal mio)
Dopo che mi daranno una spiegazione potrò contestare le loro ragioni e proporre ed illustrare con le giuste argomentazioni quella che secondo me è quella giusta.

Ovviamente la data dell'incidente sarà da escludere visti i tempi necessari per l'iter ed anche perchè a studiarci bene nel mio caso per 4 mesi la patente l'ho riavuta , dall'altra parte sarebbe un darsi la zappa sui piedi da solo se presento l'iscrizione in quella data e poi dopo mi sforzo di dimostrare che la data per me corretta è distante 4 mesi. In parole povere uno potrebbe dirmi " come t'iscrivi il 22 gennaio e poi mi dici che la data corretta è il 24 maggio ? "

che ne dite ?!

leopoldo
29-04-2013, 16:07
Art. 219. Revoca della patente di guida.

1. Quando, ai sensi del presente codice, è prevista la revoca della patente di guida, il provvedimento è emesso dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri, nei casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo della commessa violazione quando la stessa revoca costituisce sanzione amministrativa accessoria, nonché nei casi previsti dall'art. 120, comma 1 (1).

2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. (2).

3. Il provvedimento di revoca della patente previsto dal presente articolo nonché quello disposto ai sensi dell'articolo 130, comma 1, nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti, è atto definitivo. (2)

3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2.
3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. (5)
3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che consegue all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. (5)

Interessante la differenza tra revoca per motivi morali, che chiaramente porta la data di quando è diventato definitivo il provvedimento. I requisiti morali si possono perdere solo a seguito di sentenza, data di accertamento quindi.
Al 3 ter si fa riferimento alla guida per 186, e il reato per 186 viene accertato quando soffio o aspiro dall'etilometro.
Quindi nel caso di revoca per 186 i 3 anni sono dalla soffiata.

puntidisutura
29-04-2013, 17:21
leopoldo guarda la faccendo l'avrai capito è complicata e non per nulla abbiamo scritto chilometri di parole in merito.
Tu dici:
e il reato per 186 viene accertato quando soffio o aspiro dall'etilometro.
Quindi nel caso di revoca per 186 i 3 anni sono dalla soffiata.
Qualcuno potrebbe anche dire che quando soffi ( o aspiri :D) è la data di accertamento dell'infrazione
(e non del reato)
Ovviamente è mio, e non solo mio, interesse dimostrare che sia dal fermo o comunque che non sia calcolata in maniera tale che porti a superare i 3 anni.Accertato anche che il periodo di sospensione cautelare presofferto è complementare anche in caso di revoca e non solo di sospensione dovrebbe essere palese che si debba calcolare come dici tu e spero che al più presto quando ci saranno i primi casi questa cosa venga dimostrata accettata anche dalla cassazione e chiarita una volta per tutte.

Oltretutto ci sono persone che hanno ricevuto il DP anche 2 \ 3 anni dopo il fatto ....

leopoldo
29-04-2013, 17:35
Sulla lettera della prefettura che decreta la revoca c'è scritto che il reato di guida in stato di ebbrezza è stato accertato il giorno 10 febbraio 2012.
Sulla stessa lettera cè scritto che non posso conseguire una nuova patente prima di tre anni dalla data di accertamento del reato.
A meno che non faccio parte inconsapevolmente di una tribù di andicappati, il 10 febbraio 2015 posso riprendere una patente in base a quanto dice l'art 219.

newge78
29-04-2013, 19:29
buona sera a tutti...Io ho il foglio dei Poliziotti che mi hanno effettuato l'alcol test con su tali parole : "accertamento del reato art 186 cds con esito positivo'...Se tu Leopoldo hai una lettera della prefettura con tali parole x quanto mi riguarda sei a cavallo.....Io sono di Milano...quindi ricevo ordinanze dalla prefettura di Milano....Punti mi ha scritto che è di genova su questo Blog,tu Leopodo da dove scrivi,e te spadx?almeno man mano che ci presentiamo ai vari uffici di prefetture e motorizzazioni sappiano anche dove e solleviamo le difformità tra i vari distaccamenti cittadini.....io riverserò su questo blog tutte le informazioni che riceverò ogni giorno che andrò a chiedere info...Un avvocato di un servizio istituzionale del governo ha preso in esame questa nostra comune gatta da pelare (dopo mie 10 mail) e mi ha richiamato dandoci ragione...accertamento reato in data incidente....giustificandola con la netta differenza con il punto precedente punto (3bis) rispetto al 3 ter...quando avrò qaulche documento in più lo posterò.....

puntidisutura
29-04-2013, 21:11
A meno che non faccio parte inconsapevolmente di una tribù di andicappati

Lo sai che io e te dobbiamo incontrarci e fare serata ???!!!
:D

newge78
30-04-2013, 22:47
Ciao Ragazzi...Un mio amico Avvocato mi ha fatto notare che la circolare del ministero dei trasporti postata da punti qualche settimana fa : "OGGETTO:Revoca patente di guida disposta dal Prefetto quale sanzione amministrativa accessoria.
Criteri applicativi art. 219, comma 3 bis, Codice della strada..ecc ecc ecc......
è corretta in quanto spiega esattamente come deve essere interpretato art. 219, comma 3 bis, Codice della strada e cioè le revoche disposte x reati diversi dal nostro (es guida con patente sospesa ecc...)...Infatti la stessa circolare inizia parlando del criterio applicativo del 3 bis...e basta!!!spiega cos'è il provvedimento definitivo,la cristallizazione avvenuta dopo l'ultimo giorno valido x il ricorso....Questa circolare ha creato confusione negli uffici ostative delle motorizzazioni e nelle prefetture in quanto nessuno si è accorto che l'oggetto della circolare citava esplicitamente il 3 bis e non (il nostro) 3-ter!!!!questa circolare è la chiave....Infatti il 3 ter afferma : 3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.
In questo caso potrebbe rimanere il dubbio legato alla data di accertamento,se questa debba essere considerata il giorno della soffiata o del passato in giudicato della sentenza ed in questo ci viene in aiuto l'altro documento della corte di cassazione postato da Punti :

(Da Corte Suprema di Cassazione)
se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli
artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato
(e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna).
L'avvocato mi diceva che qualsiasi giurista (giudice) emetterà sentenze in nostro favore alla luce di questi documenti,i ricorsi faranno giurisprudenza...In motorizzazione e prefettura non ne hanno ne la competenza ne il potere....L'ordine di un giudice leverà l'ostativa e ci darà il via libera alla scuola guida....
x Puntidisutura : mi diceva l'avvocato che tu con la lettera che ti ha inviato la motorizzazione con la data da cui iscriverti a scuola guida puoi già chiedere il soccorso di un giudice e forse anche di un semplice giudice di pace per correggere il termine...la lettera della motorizzazione è già un atto che puoi impugnare.....io seguirò questa linea....

SpadXIII
01-05-2013, 08:56
newge78 io sono di Padova. Io per ora non mi sono ancora mosso per andare a chiedere quando potrò rifare gli esami per conseguire una nuova patente nè in prefettura nè in motorizzazione perchè ho paura che, disorganizzati e disinformati come sono, possano indicarmi una data sbagliata facendo partire i 3 anni non dall'incidente ma più avanti. E una volta che mi avessero detto una data sbagliata, pur di negare un loro errore, chissà quanto dovrei poi sbattermi per dimostrare che hanno torto. Ho imparato a capire come (non) ragionano in quegli uffici ed è molto meglio evitare di polemizzare con delle teste vuote. Quindi preferisco aspettare tempi migliori, presumibilmente da agosto in poi, quando finalmente, purtroppo a spese di altri poveracci nella nostra situazione, le prime revoche per 186 a partire dalla riforma cominceranno a scadere.


A meno che non faccio parte inconsapevolmente di una tribù di andicappati...
Ah ah, Leopoldo, sono anche io della tribù e ormai comincio ad esserne orgoglioso! :-) Meglio handicappati che stupidi e ignoranti (nel senso di chi preferisce ignorare, rifiuta di capire, dimentica cosa sia il buon senso)!

puntidisutura
01-05-2013, 18:59
mi diceva l'avvocato che tu con la lettera che ti ha inviato la motorizzazione con la data da cui iscriverti a scuola guida puoi già chiedere il soccorso di un giudice e forse anche di un semplice giudice di pace per correggere il termine...la lettera della motorizzazione è già un atto che puoi impugnare.

ahh molto bene questo cosa mi piace e in aggiunta al resto di quel che scrivi mi fa bene sperare (Mi rende anche contento vedere come le mie ricerche abbiamo prodotto risultati )
Però il mio avvocato mi disse che avrei dovuto aspettare la data secondo me valida ed iscrivermi dopodichè contestare l'ostativa , in effetti a pensarci bene è anche valido il discorso del documento mandatomi dalla motorizzazione.


PER GLI ADMIN : il forum ha l'ora sballata. il mio mess risulta scritto e modificato con 2 ore di differenza rispetto all'orario attuale.

puntidisutura
04-05-2013, 12:20
.....io seguirò questa linea....

Ciao New ancora grazie per le informazioni che mi hai dato.Ma tu hai gia fatto richiesta di nulla osta quindi stai aspettando la lettera della motorizzazione ?!

newge78
04-05-2013, 13:26
Ciao punti...sto aspettando la lettera...purtroppo non ho ancora nulla in mano da contestare....L'avvocato mi diceva che già il documento può essere contestato in quanto ti hai il diritto di organizzare anche il tuo futuro.....

puntidisutura
06-05-2013, 13:42
L'avvocato mi diceva che già il documento può essere contestato in quanto ti hai il diritto di organizzare anche il tuo futuro.....

Fantastico ... grazie per averlo chiesto newge ... adesso ho mandato tutti i doc ad un avvocato amico appena so qualcosa sarai e sarete i primi a saperlo.

newge78
06-05-2013, 14:10
Stampa tutto....su questo blog abbiamo tutto....circolare che spiega la definitiva del provvedimento del comma precedente al nostro,sentenza cassazione che esclude il passato in giudicato e tu hai una lettera ministeriale con una data..contesta quella data davanti ad un giudice e la sentenza del giudice sarà un ordine a cui sia in motorizzazione che in prefettura dovranno attenersi....fagli notare la pena presofferta....Potrebbero atraccarsi ai 1095 giorni senza guidare dalla data dell'accertamento...

puntidisutura
09-05-2013, 08:12
Si new porterò tutto il possibile però come anche da te detto il 3bis non è il 3ter ed abche in un altro forum un avv mi disse che sono proprio due commi con una valenza differente.

newge78
09-05-2013, 08:21
Ciao Punti...in che senso?cioè,la circolare sulla definitiva del provvedimento è sul 3 bis.....proprio questo e la sua distinzione con il 3 ter fanno il nostro punto di forza....o sta mal interpretando questo tuo ultimo post?

puntidisutura
10-05-2013, 14:00
il mio messaggio era appunto volto a dire che quanto da me postato era in merito al 3bis e non il 3ter . Tu ora mi dici che è questo il nostro punto di forza , in che senso perchè dovrebbe esserlo ? Perchè esclude che si applichi anche a noi ?

puntidisutura
10-05-2013, 16:17
Messaggio Errato.

newge78
14-05-2013, 16:11
Ciao Punti...scusa se rispondo solo ora.Il mio avvocato dice che a generare confusione nelle prefetture e nelle motorizzazioni è stata appunto la circolare che tu hai postato :

"Prot. n. 58741
Roma, 9 giugno 2009

OGGETTO:Revoca patente di guida disposta dal Prefetto quale sanzione amministrativa accessoria.
Criteri applicativi art. 219, comma 3 bis, Codice della strada.


Revoca patente di guida disposta dal Prefetto quale sanzione amministrativa
In riferimento all'oggetto, al fine di dirimere i dubbi interpretativi posti da numerosi uffici della motorizzazione in ordine alle modalità per il conseguimento di un nuovo documento di guida a seguito di revoca prefettizia di precedente patente di guida disposta, ad esempio, ai sensi degli artt. 218 c. 6 e 219 del C.d.S. si rappresenta che il Ministero dell'Interno, concordando con la scrivente divisione sulla necessità di una uniformità di orientamento, ha fornito, con nota n. 2079 del 29.4.2009 chiarimenti in merito...ecc,ecc.....

Infatti questa circolare doveva redimere i dubbi relativi all'interpretazione dell'art 219 3 bis....:
3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma ecc....

Questa circolare è chiarissima e ci spiega esattamente cosa significa 'PROVVEDDIMENTO DEFINITIVO' e cioè il giorno in cui l'ordinanza non può più esssere impugnata....

I Burocrati in MTC hanno applicato,almeno nelle intenzioni,l'orientamento di questa circolare anche al 3 ter :
3-ter. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato.

Io parlavo di punto di forza proprio xchè sono loro stessi che ci spiegano cosa è la definitva del provvedimento in questo documento importantissimo....Questo documento ci spiega cosa significa art 219 3bis,il legislatore ha legiferato 3 bis e 3 ter proprio per differenziarli...La corte di cassazione ci dice un altra cosa :
se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli
artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato
(e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna).

Quindi ricapitolando...Il primo documento postato ci spiega la definitiva del 3bis,la cassazione esclude il passato in giudicato della corte e il legislatore differenzia la nostra situazione con un comma a parte : il 3ter...

rimane solo il giorno dell'accertamento del reato....e questo un giudice ordinario non avrà nessun problema a darci ragione,è il diritto che ce lo spiega..

Scusa eventuali imperfezioni nella mia stesura...Fammi sapere,Ciao Punti.

puntidisutura
14-05-2013, 21:05
Il problema sta nel fatto che per molti l 'accertamento del reato é la data d 'irrevocabilità del decreto penale.

newge78
14-05-2013, 22:26
Si,anche io chiedendo nei vari uffici mi sono trovato davanti a questa realtà....Ma il mio avvocato sosterrà che se così fosse, perchè il legislatore avrebbe fatto 2 commi differenti?una sulla definitiva del procedimento e l'altra sull'accertamento?effettivamente,se un persona si appellasse in secondo o addirittura in terzo grado di giudizio,posticiperebbe la data di accertamento,e questo potrebbe essere un elemento a noi sfavorevole....Una cosa mi è chiara però,l'accertamento del reato come data di decorrenza non può esere legata all'ordinanza prefettizia,al massimo a quella del giudice che accerta il reato...il prefetto da esecutività alla sentenza....

puntidisutura
15-05-2013, 12:32
Si,anche io chiedendo nei vari uffici mi sono trovato davanti a questa realtà....Ma il mio avvocato sosterrà che se così fosse, perchè il legislatore avrebbe fatto 2 commi differenti?una sulla definitiva del procedimento e l'altra sull'accertamento?effettivamente,se un persona si appellasse in secondo o addirittura in terzo grado di giudizio,posticiperebbe la data di accertamento,e questo potrebbe essere un elemento a noi sfavorevole....Una cosa mi è chiara però,l'accertamento del reato come data di decorrenza non può esere legata all'ordinanza prefettizia,al massimo a quella del giudice che accerta il reato...il prefetto da esecutività alla sentenza....

il prefetto da esecutività con l'ordinanza ... che avviene DOPO il decreto penale.

Adesso io baso il calcolo con il mio caso che sono dati reali.
Contando la data in cui è irrevocabile il DP resto senza patente 5 mesi in più partendo dal giorno dell'incidente ed immediato ritiro.
Mentre sempre se contassero la data della revoca ma partendo dalla data dell'incidente sarebbero 3 anni precisi.(si conterebbero i mesi in cui l'ho ripresa)
non si può nemmeno parlare del conteggio o meno del cautelare perchè anche se come parrebbe si considera la data d'irrevocabilità del DP ,su 12 mesi di cautelare ne terrebbero in considerazione solo 7 e la cosa non sta in piedi , o lo calcoli tutto o non lo calcoli ( il cautelare)
E' un discorso complesso che si complica ancor di più se consideriamo che a molti il decreto penale è arrivato con anni di ritardo rispetto alla violazione.

Se ti va New puoi scrivere le TUE date.

Data Incidente :
Quanti Mesi di cautelare:
Restituzione fine cautelare :
Data DP Irrevocabile :
Ordinanza Revoca:



Se è assodato che il cautelare va contato nel periodo finale in quanto complementare allora il comma 3 ter del 219 non va bene.
E non vi è dubbio che si considera anche in caso di revoca e non solo per i casi di sospensione.

Aggiungo Sospensione della patente: detrazione del presofferto (http://www.antonellapedone.com/articoli/sospensione-della-patente-detrazione-del-presofferto)

alla luce di quanto scritto nel link (che direi gia conosciamo) mi verrebbe da pensare che la stessa motorizzazione non ha alcuna autorità per imporre autonomamente una data di ostativa se non su imposizione del giudice ordinario.

newge78
15-05-2013, 13:53
Mentre sempre se contassero la data della revoca ma partendo dalla data dell'incidente sarebbero 3 anni precisi.(si conterebbero i mesi in cui l'ho ripresa) ....

Cosa significa?

puntidisutura
15-05-2013, 23:02
Mentre sempre se contassero la data della revoca ma partendo dalla data dell'incidente sarebbero 3 anni precisi.(si conterebbero i mesi in cui l'ho ripresa) ....

Cosa significa?

scusa mi sono espresso malissimo ... :(

incidente 22 Gen 11
12 mesi
22 gen 12 fine cautelare permesso di guida / patente

per 4 mesi posso guidare.

24 maggio 12 ordinanza revoca- riconsegno la patente.

al 24 maggio 2014 sono esattamente 1096 giorni vale a dire 3 anni.

newge78
16-05-2013, 00:53
Quindi avevi ragione tu,l'anno di sospensione cautelare te l'hanno scalato....il calcolo che tu hai fatto chiarisce tutto,loro vogliono farti rimanere senza patente 1096 giorni,e come lo calcoli lo calcoli,il giorno da cui potersi iscrivere è sempre lo stesso...12 nesi di cautelare + altri 24 tra la riconsegna della patente 25/5/2012 e la data di liberatoria 24/5/2014....Grazie Punti...Se ho ulteriori news scrivo...Ciao

newge78
16-05-2013, 01:04
Scusa,ho riletto il messaggio e i post precedenti e ho un dubbio.....a te hanno detto dalla motorizzazione che puoi riprendere la patente dal 24/5/2014 ?...scusa l'ulteriore domanda ma sto andando in tilt....grazie Punti,Ciao.

puntidisutura
16-05-2013, 13:24
Scusa,ho riletto il messaggio e i post precedenti e ho un dubbio.....a te hanno detto dalla motorizzazione che puoi riprendere la patente dal 24/5/2014 ?...scusa l'ulteriore domanda ma sto andando in tilt....grazie Punti,Ciao.

Magari accetterei la data senza complicarmi la vita.La motorizzazione mi ha dato 30 ottobre 2014 ( il 30 Ottobre 2011 il DP è divvenuto irrevocabile nel frattempo avevo ancora il cautelare in atto , passa novembre dicembre e gennaio fino al 22 e finisce il cautelare , riprendo la patente fino a maggio il 24 precisamente)

newge78
16-05-2013, 13:33
In questo caso sono 3 anni dal definitivo del DP...e non hanno tenuto conto del cautelare....io ho mandato una mail all'avvocato che ha scritto l'articolo sul presofferto da te postato....appena mi risponde lo posto subito.....ciao.

newge78
16-05-2013, 13:49
link utile ai nuovi News Aci Modena - Possibilità (in taluni casi di guida in stato di ebrezza) di effettuare lavoro di pubblica utilità in caso di incidente stradale. (http://www.acimodena.it/it/news_one.php?nid=1331661616&lang=it)

newge78
16-05-2013, 14:02
Punti tu sai come si calcola il termine dell'irrevocabilità del Decreto penale (o sentenza?)...L'irrevocabilità dell'ordinanza prefettizia l'ho capita e abbiamo postato diversi documenti,ma non ho capito quanti giorni passano dalla sentenza del giudice penale (o DP) prima che diventi definitiva....puoi spiegarmelo?...hai eventualmente un link che lo spieghi da postare?grazie....

puntidisutura
16-05-2013, 14:28
In questo caso sono 3 anni dal definitivo del DP...e non hanno tenuto conto del cautelare....

In realtà non hanno tenuto conto di 9 mesi su 12 (quindi non tutto il cautelare)
C'è da dire che sono stati relativamente veloci da gennaio il dp è arrivato a me a ottobre c'è gente che lo riceve anche dopo 3 anni.
Non hanno tenuto conto dei 4 mesi che ho guidato di nuovo nel 2012 (Gennaio Maggio)



Punti tu sai come si calcola il termine dell'irrevocabilità del Decreto penale (o sentenza?)
non ho capito quanti giorni passano dalla sentenza del giudice penale (o DP) prima che diventi definitiva....puoi spiegarmelo?

Certo molto semplicemente è irrevocabile dopo 15 giorni che arriva a te tramite raccomandata o ufficiale giudiziario.

SpadXIII
17-05-2013, 13:23
Scusate, al mio avvocato è arrivato il mio DP in data 1/4/13, ormai sono passati 47 giorni ma a casa mia non è arrivato ancora nulla. E' normale? Il mio DP è diventato irrevocabile o no? Cosa ne pensate? Grazie

leopoldo
17-05-2013, 14:00
Pessime notizie.

In motorizzazione mi hanno detto che per loro la data della revoca coincide con la sentenza del decreto penale di condanna.
se ne fregano del pre-sofferto (10 mesi nel mio caso).

Sono annichilito. Vado a comperare un piccone.

newge78
17-05-2013, 14:02
Spadx...possono passare mesi fino all'ordinanza.....X Leopoldo...Motorizzazione di milano?

Smi
18-05-2013, 09:43
Pessime notizie.

In motorizzazione mi hanno detto che per loro la data della revoca coincide con la sentenza del decreto penale di condanna.
se ne fregano del pre-sofferto (10 mesi nel mio caso).

Sono annichilito. Vado a comperare un piccone.

Vabbè dai ragazzi non buttiamoci giù! Alla fine l'opinione della motorizzazione conta meno di sto c****!! L'ordinanza che ci arriverà a casa dirà di che morte dobbiamo morire, quindi cerchiamo di far valere i nostri diritti nelle giuste sedi quando sarà il nostro tempo! Poi, a come siamo messi, sarebbe possibilissimo anche che a qualcuno diano una revoca di 2 anni e a un altro di 4, ricordate che siamo la repubblica delle banane, quindi non diamo troppo peso a quello che sentiamo ma semplicemente diamoci da fare come newge e punti che stanno facendo un gran lavoro per far sì che ognuno di noi possa farsi valere in caso di palese violazione dei propri diritti! Poi se proprio vogliono farci girare le balle, uno se ne va 6 mesi all'estero, prende residenza e rifà la patente là con buona pace degli inetti del c**** che manco una legge sanno scrivere!!

newge78
18-05-2013, 12:36
Tutti noi un giorno postremo su questo sito il numero della nostra nuova patente...e saremo usciti da una palestra forgiante....Ne usciamo forti.....

puntidisutura
18-05-2013, 13:57
Scusate, al mio avvocato è arrivato il mio DP in data 1/4/13, ormai sono passati 47 giorni ma a casa mia non è arrivato ancora nulla. E' normale? Il mio DP è diventato irrevocabile o no? Cosa ne pensate? Grazie

Nel mio caso è arrivato 3 mesi dopo che è arrivato all'avvocato.


Pessime notizie.

In motorizzazione mi hanno detto che per loro la data della revoca coincide con la sentenza del decreto penale di condanna.
se ne fregano del pre-sofferto (10 mesi nel mio caso).

Sono annichilito. Vado a comperare un piccone.

bhà guarda dopo quello che ho visto da me alla motorizzazione non do alcun peso, sono dei mantenuti statati che dormono sulle scrivanie e non conoscono uno straccio di legge articolo o comma.E da quelloc he riporti in merito a quanto detto conferma le mie parole, la sentenza di condanna può avvenire dopo 3 mesi dal fatto (quindi anche durante il cautelare) come dopo 3 anni.
La stessa Cassazione dice che non è il passato in giudicato.

E non hanno nessun potere decisionale autonomo loro applicano solo quanto gli viene detto.
Il presofferto comunque va considerato ed è stato ribadito dalla cassazione più di una volta.


Spadx...possono passare mesi fino all'ordinanza.....X Leopoldo...Motorizzazione di milano?

newge l'ordinanza però non è il DP a casa propria.

puntidisutura
19-05-2013, 22:33
Art 223 Comma 4 Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.

VISTO il decreto penale di condanna n°xxxx del 18 Luglio 2011
emesso dal Trib di XX Ufficio del GIP definitivo il 31 Ottobre 2011
Qui pervenuto in data 22 Marzo 2012



quindici giorni ????(31 OTT 11 - 22 MAR 12 Fa 143 Giorni.)
Immagino non sia perentorio quel termine ... fanno le leggi poi non le rispettano. E paghiamo tutti noi.

leopoldo
20-05-2013, 11:13
Questa mattina ho rifatto un pellegrinaggio sia in prefettura che in motorizzazione. La prefettura dice che la revoca parte dal momento della sentenza (non da quando diventa irrevocabile) e aggiunge che per il presofferto non è possibile che venga scalato dai tempi della revoca.
La motorizzazione, mi dà teoricamente ragione dicendo che sarebbe giusto non cumulare i due tempi, ma che deve attenersi a quello che dice la prefettura, che ha comunicato come modo operativo il calcolo dei tre anni a partire dalla sentenza.
Ora non so che cosa fare. Devo andare al tar?
Entrambi a visione della sentenza di cassazione che non permette di sommare presofferto e condanna, dicono che si riferisce alla sospensione e non alla revoca.
Bel casino

ciaociaopatente
20-05-2013, 11:22
Art 223 Comma 4 Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 3.

VISTO il decreto penale di condanna n°xxxx del 18 Luglio 2011
emesso dal Trib di XX Ufficio del GIP definitivo il 31 Ottobre 2011
Qui pervenuto in data 22 Marzo 2012



quindici giorni ????(31 OTT 11 - 22 MAR 12 Fa 143 Giorni.)
Immagino non sia perentorio quel termine ... fanno le leggi poi non le rispettano. E paghiamo tutti noi.

Il mio d.p. era diventato irrevocabile a metà aprile 2012, a dicembre 2012 la prefettura non aveva ricevuto niente... x esser al riparo da eventuali sorprese ho portato io una copia del d.p. al prefetto.Vedi te come siam messi...

newge78
20-05-2013, 13:18
X Leo....x data della sentenza si intende la data della condanna del giudice penale giusto?non la data dall'ordinanza prefettizia?

puntidisutura
20-05-2013, 17:07
X Leo....x data della sentenza si intende la data della condanna del giudice penale giusto?non la data dall'ordinanza prefettizia?

new mi sento di poterti dire io di si anche perchè di ordinanze ne arrivano 2 una per il cautelare e l'ìaltra per l'applicazione della sentenza e sono quelle dove appunto è scritto ORDINA DI.

Il prefetto non da condanne , il prefetto è uno sciacqua lattughe :D:D:D



Il mio d.p. era diventato irrevocabile a metà aprile 2012, a dicembre 2012 la prefettura non aveva ricevuto niente... x esser al riparo da eventuali sorprese ho portato io una copia del d.p. al prefetto.Vedi te come siam messi... E noi dobbiamo pagare i loro tempi morti ... che si fottano tutti


Questa mattina ho rifatto un pellegrinaggio sia in prefettura che in motorizzazione.

E' giusto un pellegrinaggio ... non potevi trovare parola migliore


La prefettura dice che la revoca parte dal momento della sentenza (non da quando diventa irrevocabile)
bè diciamo che lo dice la cassazione che non è così ma per noi direi che è anche meglio ;) :D fanno i furbi loro lo facciamo pure noi intanto questo è il paese dei furbi.


e aggiunge che per il presofferto non è possibile che venga scalato dai tempi della revoca.
ci sono miriadi di sentenze che dicono che il presofferto è complementare in caso di sanzioni amministrative accessorie della sospensione o revoca della patente e poi basta che come nel mio caso il DP sia irrevocabile durante il cautelare ed ecco che gia viene contato. :D che imbecilli nemmeno la logica riescono ad usare.




La motorizzazione, mi dà teoricamente ragione dicendo che sarebbe giusto non cumulare i due tempi, ma che deve attenersi a quello che dice la prefettura, che ha comunicato come modo operativo il calcolo dei tre anni a partire dalla sentenza.

E' gia stato chiarito da sentenze anche della cassazione che non è cumulabile ma complementare e spetta al prefetto calcolare la differenza .. va be ne vedremo delle belle eheheheh


Ora non so che cosa fare. Devo andare al tar?
Entrambi a visione della sentenza di cassazione che non permette di sommare presofferto e condanna, dicono che si riferisce alla sospensione e non alla revoca.
Bel casino

Da quanto mi è dato ricordarmi si riferisce alle sanzioni amministrative accessorie della sospensione o revoca della patente, questo è quanto si trova scritto in giro adesso non lo ho sotto mano ma appena mi ricapita lo posto ...
Comunque fortunatamente la prefettura da ordini che gli DICONO di dare quindi attendiamo. TAR ?? no prima direi che c'è GdP o Giudice ordinario.Poi semai la Cassazione. :D

leopoldo
20-05-2013, 17:25
Non riesco a togliermi dalla mente la faccia della ritardata che ho trovato in prefettura. Credo non dormirò questa notte dallo spavento.

Punti, gentilmente mandami il tuo cell a zarto@libero.it, avrei piacere di confrontarmi con te.

Ora bisogna attendere qualche ordine nuovo dalla prefettura in merito a eventuali sentenze a noi favorevoli?

Non mi sono mai trovato in una situazione così spaventosa in vita mia, non per le difficoltà di spostamento, ma per le persone con cui sono costretto a venire a contatto, la burocrazia è un esperienza surreale.

puntidisutura
20-05-2013, 20:18
per le persone con cui sono costretto a venire a contatto, la burocrazia è un esperienza surreale.

ahahahah :D Ti capisco anche se per il carattere che ho riesco a compatirli e mi faccio anche del ridere ...ovvio sono un essere umano e il sangue marcio me lo faccio pure io. hai una mail ;)


Cassazione, sentenza n. 17650/2008 secondo cui: "la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale al giudice ordinario e non al Prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare. Tuttavia - si è ripetutamente affermato in giurisprudenza - ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari, incidendo essi sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità, tra le quali è il Prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria"; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 21 giugno 2000, n. 20).

In caso di condanna, applicherà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente.

La sentenza o il decreto penale, una volta irrevocabili, saranno trasmessi al Prefetto, il quale a sua volta, adotterà un'ordinanza di sospensione o revoca per il periodo di tempo stabilito dal Giudice penale.


[Qui tralaltro ci sarebbe da obiettare che nel DP il giudice non DECIDE nessun periodo e non fa nemmeno esplicito riferimento all'art 219]

Lo stesso Prefetto, tuttavia, dovrà tenere conto del "presofferto", ossia del periodo di tempo in cui la patente era stata sospesa in via provvisoria, nel corso del procedimento penale.

Tale periodo dovrà quindi essere detratto dal tempo stabilito dal Giudice.


Si parla di sanzioni amministrative accessorie GENERICAMENTE e fra queste c'è la revoca quindi che non dicano che il presofferto non si applica alla revoca ma solo alla sospensione ...

newge78
20-05-2013, 20:56
La revoca e' una cancellazione permante del documento di guida...la sospensione no...Va ad interpretazione..Ciò che potrebbe darci ragione,in via di ricordo davanti ad un gdp o giudice ordinario,e' il passo in cui si parla di complementarità in quanto entrambe le pene incidono sul l'autore di un medesimo fatto...È un di interpretazione giuridica...Il
Prefetto sospende la patente che ancora esiste...Una volta revocata bisognerà farne un altra...Io ho mandato una mail all'avvocato di cui punti ha postato la relazione sul presofferto....appena mi risponde posterò il documento...

puntidisutura
20-05-2013, 21:05
La revoca e' una cancellazione permante del documento di guida...la sospensione no...Va ad interpretazione..Ciò che potrebbe darci ragione,in via di ricordo davanti ad un gdp o giudice ordinario,e' il passo in cui si parla di complementarità in quanto entrambe le pene incidono sul l'autore di un medesimo fatto...È un di interpretazione giuridica...Il
Prefetto sospende la patente che ancora esiste...Una volta revocata bisognerà farne un altra...Io ho mandato una mail all'avvocato di cui punti ha postato la relazione sul presofferto....appena mi risponde posterò il documento...

Come mi piaccciono ste discussioni :D

E' la cancellazione di un documento a cui però preventivamente è stata applicata la medesima "sanzione" CAUTELARE sia che l'esito sia la sospensione o la revoca il cautelare è inflitto nei medesimi modi ... entrambe si chiamano comunque sanzioni amministrative accessorie a reati penali.

leopoldo
22-05-2013, 13:31
La prefettura di treviso che ho contattato, dichiara che il presofferto deve essere dedotto dalle sanzioni amministrative accessorie che sono sospensione e revoca patente.
La stessa prefettura dice che per quanto la riguarda, nei casi come i nostri, i 3 anni della revoca decorrono dal momento dell'incidente, inglobando il presofferto, e il codice della strada è chiaro e privo di interpretazioni in tal senso.
La persona con cui ho parlato era fin stupita di questa mia domanda, in quanto non ravvede il minimo dubbio (era il capo dell'ufficio patenti della prefettura, non il giornalaio di fronte).
Sempre il solerte funzionario mi faceva notare che alcune prefetture SBAGLIANO e non applicano lo stesso ragionamento, e che auspica a tal proposito un intervento chiarificatore in modo che tutte le prefetture (in realtà quelle poche che sbagliano) non applichino due pesi e due misure.
Sono ancora incredulo dalla chiarezza del messaggio ricevuto.
Mi ha detto che non può personalmente chiamare la mia prefettura, che è la prima ad est rispetto alla sua, per chiarire l'ovvio e mi suggerisce di andare con legge alla mano a far prendere atto dell'ovvio a chi di dovere.
Ora visto che le prefetture dovrebbero adottare un procedimento di metodo comune nella tutela dei cittadini (anche dei pluriomicidi virtuali come noi) è mai possibile una situazione del genere??????????????

newge78
22-05-2013, 14:29
Buone notizie...ho appena ricevuto la mail dell' avvocato Antonella Pedone,l'autrice dell'articolo sulle sentenze della corte di cassazione in merito al presofferto.Vi posto la mail di risposta:
"buonasera

i 3 anni sono la soglia minima prima della quale non può riottenere la patente, in questi 3 anni non c'entra il presofferto

i 3 anni decorrono dal giorno in cui fu commesso il reato (non dalla condanna)

per eventuali ricorsi, è possibile assisterLa in tutto il territorio, salvo ovviamente le spese di eventuale trasferta e/o domicialiazione

cordiali saluti

l'ho contatta successivamente al telefono e lei mi ha assicurato che è sicura a 100% di questa di questo e che ha anche tutte le relazioni della corte di cassazione e soui consulti ministeriali che la rendono certissima di questo....le ho chiesto se fosse possibile un ricorso di gruppo (e probabilmente lo è),cosa ne pensate di ricmarci su un pensiero? Ciao a tutti.

newge78
22-05-2013, 15:00
p.s. L'articolo dell'avvocato pedone citato nel mio post precedente è quello postato da Punti...scusate le inasettezze grammaticali e di stesura...spesso scrivo dall'iphone e sono soventi le imprecisioni....

leopoldo
24-05-2013, 13:49
Situazione risolta.

Inutile perdere tempo ad andare ad insegnare all'asino, non serve a niente ed infastidisci le altre bestie.
Siccome la mia prefettura ha deciso di applicare una interpretazione a me sfavorevole, vado nella provincia accanto, che accerta come reato la data dell'incidente, e rifarò li la patente.

Saluti

newge78
24-05-2013, 14:03
Quindi si può fare la patente anche in un comune dove non si è residenti?...nel senso,vado in una scuola guida di Padova e loro chiederanno alla motorizzazione di Padova che si rifarà alla prefettura di Padova?...Grazie anticipatamente per la risposta Leo...

puntidisutura
24-05-2013, 16:27
in questi 3 anni non c'entra il presofferto

i 3 anni decorrono dal giorno in cui fu commesso il reato (non dalla condanna)

E' una palese contraddizione. Il cautelare (presofferto) sarà conteggiato perforza se i 3 anni decorrono dalla data in cui il reato è commesso.
Nel mio caso (ma se osservate le vostre date sarà la stessa cosa)

Reato :22 Gen 2011 - Cautelare 12 mesi
Scadenza :22 Gen 2012

3 Anni 22 Gen 2014

dal 2011 al 2012 è automaticamente calcolato dentro ai 3 anni \ 2011- 2014

puntidisutura
24-05-2013, 16:31
Situazione risolta.

Inutile perdere tempo ad andare ad insegnare all'asino, non serve a niente ed infastidisci le altre bestie.
Siccome la mia prefettura ha deciso di applicare una interpretazione a me sfavorevole, vado nella provincia accanto, che accerta come reato la data dell'incidente, e rifarò li la patente.

Saluti

Aspetta , che c'è tempo e fra 2 mesi cominceranno le prime richieste e i primi ricorsi. se la legge è legge e sta scritta e se prefetture come quella di Treviso dicono quanto hai scritto vedrai che anche le altre di dovranno adeguare, poi comunque la prefettura competente è quella di residenza, credo che non si possa andare da quella di un comune diverso anche se vicino

puntidisutura
25-05-2013, 03:47
Un ragazzo di Treviso che sia incappato nella nostra situazione decidesse di fare richiesta di nulla osta per l'ostativa e ricevesse una risposta che riporta tale data potrebbe aiutare
:D:rolleyes::rolleyes::rolleyes:


Quindi comunque è la prefettura che deve dare l'ostativa e non la motorizzazione ?

Sicchè la mia lettera non vale nulla ? !

puntidisutura
26-05-2013, 19:56
ho chiesto se fosse possibile un ricorso di gruppo (e probabilmente lo è),cosa ne pensate di ricmarci su un pensiero? Ciao a tutti.

Direi proprio di si new sarebbe da capire le modalità con cui poter fare ciò.

puntidisutura
27-05-2013, 19:57
O Ragazzi nessuna novità .... il messaggio sta perdendo posizioni :D

new chiedi all'avvocato Pedrone se riesce a farti avere la sentenza di cui ti\vi parlavo (quella dei tempi certi) e poi organizziamoci per considerare l'eventualità di metterci tutti assieme e fare un bel "ricorso" di massa. Trova un accordo in qualche modo facciamo ci scambiamo i numeri gia io e Leopoldo lo abbiamo ci sentiamo e vediamo di fare un bel gruppo, non sia mai .
Anche che lei prepara tutto poi noi con i rispettivi legali ci arrangiamo; pensavo paghiamo lei per quel che ci scrive senza domicilio, trasferte e tutto il resto.Poi ognuno si trova un avvocato acui darla e presentarla ... dai conoscerete qualcuno che fa l'avvocato anche un apprendista ... :D La mia mail è nel profilo per il mio numero scrivete organizziamoci tutti insieme se ci stringiamo facciamo un bel pugno ...all'avvocato con cui ho parlato stamattina ho detto sto termine è perentorio e non l'han rispettato ... m'ha risposto .. " be non so cosa succeda .. ma magari riesci anche a farti ridare la patente " ... in fondo la legge è stata proprosta e fata da un essere di nome GIOVANARDI quello che le Droghe sono tutte uguali ...che se avessi un figlio di 14 anni vado a cercarlo a Roma... rendiamoci conto. DAI DAI DAI ... :D:p

newge78
28-05-2013, 18:24
Ciao ragazzi...scusate se rispondo solo oggi ma ho avuto 10 giorni fittissimi....Ok,mi adopero sul piano azione legale collettiva....Punti ti invio una mail con il mio numero di telefono....appena ho notizie posto immediamtamente.....

puntidisutura
28-05-2013, 20:06
Ciao ragazzi...scusate se rispondo solo oggi ma ho avuto 10 giorni fittissimi....Ok,mi adopero sul piano azione legale collettiva....Punti ti invio una mail con il mio numero di telefono....appena ho notizie posto immediamtamente.....

non so perchè non c 'era pià la mia mail nel profilo pubblico ...rimessa ora ... Quando vuoi ;)

newge78
29-05-2013, 09:56
Il presofferto non viene tenuto in considerazione perché non ha senso....la revoca e' diversa...3 anni dalla data dell'incidente.....non 1096 giorni senza patente...Per assurdo se uno fosse capace di trascinare per le lunghe il procedimento penale,per esempio appellandosi,potrebbe arrivare con la patente in tasca alla soglia del termine di scadenza dell'ostativa.....

puntidisutura
29-05-2013, 15:19
Il presofferto non viene tenuto in considerazione perché non ha senso....

Be oddio se il presofferto va contato per le sanzioni amministrative accessorie fra queste c'è pure la revoca , o fanno un dispositivo apposito oppure la cassazione lo dirà ma allo stato attuale come dice anche la prefettura di Treviso contattata da Leopoldo per sanzioni amministrative accessorie ci sono Sospensione e Revoca.


la revoca e' diversa...3 anni dalla data dell'incidente.....non 1096 giorni senza patente...

3 anni o 1096 giorni sono la stessa cosa e ok non è senza patente ma ancor di più se si contano dall'incidente allora sono meno di tre anni se nel frattempo si è ripreso la patente dopo il cautelare per qualche mese , a maggior ragione se conti dalla data dell'incidente conti inevitabilmente anche il cautelare.


Per assurdo se uno fosse capace di trascinare per le lunghe il procedimento penale,per esempio appellandosi,potrebbe arrivare con la patente in tasca alla soglia del termine di scadenza dell'ostativa.....

Se calcoli dalla data dell'incidente si se si conta da quando emettono il DP o adirittura da quando diviene irrevocabile per assurdo si rischia di stare anche 5\6 anni senza patente ... :)


A new scusami non ti ho chiesto la cosa più importante , perchè scrivi quanto sopra ? hai avuto modo di parlare con qualcuno o è un tuo pensiero personale ?!

Smi
29-05-2013, 18:10
Il presofferto non viene tenuto in considerazione perché non ha senso....la revoca e' diversa...3 anni dalla data dell'incidente.....non 1096 giorni senza patente...Per assurdo se uno fosse capace di trascinare per le lunghe il procedimento penale,per esempio appellandosi,potrebbe arrivare con la patente in tasca alla soglia del termine di scadenza dell'ostativa.....

Ragazzi non ricordo chi me lo disse o dove lo lessi ma anch'io ero a conoscenza di quello che riporta newge! Ricordo solo che pochi giorni dopo l'incidente mi dissero:"spera che ti diano la revoca e che il DP ti arrivi dopo 36 mesi!

newge78
29-05-2013, 19:17
Ciao Ragazzi...x Punti - Ne ho parlato con un paio di avvocati.La revoca è una sanzione in quanto è legata anche alla difficoltà di dover affrontare nuovamente gli esami a scuola guida.A 35/38/40 anni la mente non è più elastica come a 18...senza contare che fino a 20 anni fa gli esami erano molto più facili...un adulto potrebbe nuovamente perdere anche 7/8 mesi a scuola guida (senza contare le spese).Poi c'è anche chi (ne conosco un paio) che hanno rifiutato (opponendosi) il decreto penale per imboccare la strada del procedimento ordinario con lo scopo,attraverso i 3 gradi di giudizio,di arrivare ai 4 anni dall'incidente con il processo ancora in corso per poter beneficiare del termine di prescrizione,per l'appunto 4 anni....un mio amico è li li x riuscirci....ha tirato x il lungo il primo grado fino a 24 mesi ed ora è ricorso in appello,dove i tempi si allungano ancora.....

puntidisutura
29-05-2013, 22:53
Ciao Ragazzi...x Punti - Ne ho parlato con un paio di avvocati.La revoca è una sanzione in quanto è legata anche alla difficoltà di dover affrontare nuovamente gli esami a scuola guida.A 35/38/40 anni la mente non è più elastica come a 18...senza contare che fino a 20 anni fa gli esami erano molto più facili...un adulto potrebbe nuovamente perdere anche 7/8 mesi a scuola guida (senza contare le spese).Poi c'è anche chi (ne conosco un paio) che hanno rifiutato (opponendosi) il decreto penale per imboccare la strada del procedimento ordinario con lo scopo,attraverso i 3 gradi di giudizio,di arrivare ai 4 anni dall'incidente con il processo ancora in corso per poter beneficiare del termine di prescrizione,per l'appunto 4 anni....un mio amico è li li x riuscirci....ha tirato x il lungo il primo grado fino a 24 mesi ed ora è ricorso in appello,dove i tempi si allungano ancora.....

new l'opposizione da quanto mi p dato ricordare interrompe il periodo utile per la prescrizione. Poi non so tu ma allo stato attuale posso affermare con certezza che l'esame almeno la teoria è più facile ora di quando l'abbiamo fatta noi .... per la pratica non saprei ... molti ( istruttori) mi dicono che non hanno mai visto un revocato bocciato ... Bhò vediamo tu intanto vedi il legale pedrone che era della nostra idea cosa dice .. se ha certezza di poter far valere la data dell'incidente va gia bene intanto la prescrizione ce la scordiamo :D



La revoca è una sanzione in quanto è legata anche alla difficoltà di dover affrontare nuovamente gli esami a scuola guida
nel merito comunque non ho dubbi , la questione legislativa è che è una sanzione amministrativa accessoria e in quanto tale è identica ad una sospensione. Non ho capito new stai dicendo comunque che parte dalla data dell'incidente o no ?

Se il to amico è li li per riuscirci non è giudicato in base alla legge 120\2010 se no il li li per riuscirci è ancora un anno ...
Il primo in Italia che fosse capitato in quella legge ha avuto un incidente l'1 agosto 2010 va in prescrizione l'1 agosto 2014



pochi giorni dopo l'incidente mi dissero:"spera che ti diano la revoca e che il DP ti arrivi dopo 36 mesi!
c'è anche chi diceva avrai un anno di sospensione e finisce li ...non ricordo a chi qui dentro l'avvocato non ha detto nulla della revoca perchè non lo sapeva ...

newge78
30-05-2013, 08:29
3 anni dalla data dellIncidente,me l'ho anche confermato l'avvocato Pedone nella mia che ho postato...Hai ragione,l'opposizione interviene sul termine di prescrizione,mi sono. Espresso male.,volevo dire che sta utilizzando tutte l'Iter giudiziario,tutti e tre i gradi,Primo grado,appello ecc....ricorrendo ad essi sempre all'ultimo giorno utile....così facendo il termine di prescrizione rimane immutato....Per quanto riguarda il mio amico lui ha commesso nel 2010 un reato diverso dl nostro ma con conseguenze identiche (revoca)...reato leggermente diverso ma termini di prescrizione identici....io appena ho novità sull'azione collettiva vi aggiorno...

puntidisutura
30-05-2013, 20:50
3 anni dalla data dellIncidente,me l'ho anche confermato l'avvocato Pedone nella mia che ho postato...Hai ragione,l'opposizione interviene sul termine di prescrizione,mi sono. Espresso male.,volevo dire che sta utilizzando tutte l'Iter giudiziario,tutti e tre i gradi,Primo grado,appello ecc....ricorrendo ad essi sempre all'ultimo giorno utile....così facendo il termine di prescrizione rimane immutato....Per quanto riguarda il mio amico lui ha commesso nel 2010 un reato diverso dl nostro ma con conseguenze identiche (revoca)...reato leggermente diverso ma termini di prescrizione identici....io appena ho novità sull'azione collettiva vi aggiorno...

ok new , io ho reinserito la mia mail nel profilo quando vuoi scrivi il numero che ci sentiamo ...

leopoldo
01-06-2013, 16:33
Al volante ubriaco? «No, colpa della nebbia» - Cronaca - la Tribuna di Treviso (http://tribunatreviso.gelocal.it/cronaca/2013/06/01/news/al-volante-ubriaco-no-colpa-della-nebbia-1.7171224)

Quando nel 2145 l'italia forse non sarà un paese da terzo mondo, sarà come negli Stati Uniti, dove questa truffa legalizzata degli etilometri non esiste. L'accertamento avviene tramite filmato dell'avvinazzato che fa piccoli esercizi di equilibrio, se sta in piedi e non farfuglia se ne va, altrimenti mazzate. E la prova è usata in tribunale. E potremo mangiare un boero in pace.

puntidisutura
02-06-2013, 23:56
e poi leggi in giro frasi tipo questa ...
"Fosse per me sarebbe vietata proprio la vendita ed il problema sarebbe risolto a priori"

puntidisutura
06-06-2013, 22:18
Dal Primo di Ottobre nuovi quiz

Da ottobre nuovi quiz patente b (http://www.padovaoggi.it/cronaca/da-ottobre-nuovi-quiz-patente-b.html)

ciaociaopatente
07-06-2013, 12:07
Dal Primo di Ottobre nuovi quiz

Da ottobre nuovi quiz patente b (http://www.padovaoggi.it/cronaca/da-ottobre-nuovi-quiz-patente-b.html)

Questa parte dell'articolo mi ha fatto sorridere:

Da ottobre nuovi quiz patente b
„da ottobre i nuovi allievi dovranno rispondere correttamente in merito ai provvedimenti di revisione, sospensione, ritiro e revoca della patente di guida, affrontando le diverse casistiche. “ :):D

puntidisutura
07-06-2013, 15:29
Questa parte dell'articolo mi ha fatto sorridere:

Da ottobre nuovi quiz patente b
„da ottobre i nuovi allievi dovranno rispondere correttamente in merito ai provvedimenti di revisione, sospensione, ritiro e revoca della patente di guida, affrontando le diverse casistiche. “ :):D

ehehheh :d Direi che l'esperienza non ci manca :) ahahah mi preoccupa solo che noi conosciamo come funziona realmente la legge loro no :D
E ciaociao una mia discussione su un forum di istruttori di scuolaguida mi da pienamente ragione :)

ciaociaopatente
07-06-2013, 17:26
Postami il link che son curioso! :D

puntidisutura
08-06-2013, 14:35
Postami il link che son curioso! :D
:D
Lautoscuola.it • Leggi argomento - Russo su Repubblica.it (http://forum.imparo.biz/viewtopic.php?f=4&t=76&start=10)

Io sono Allarmerosso :)

bastians
08-06-2013, 22:05
vabbe' hai trovato un caso (persona) limite direi eheheheh, spero non tutti siano cosi ;)

puntidisutura
08-06-2013, 23:51
Me lo auguro anch'io e voglio essere ottimista , anche perchè mi ricordo ancora il mio vecchio istruttore quando avevo 18 anni. Salivamo in macchina e passavamo sul lungomare , mi diceva:tu guida intanto sei capace , io guardo le donne che corrono.

l84
09-06-2013, 12:37
c'è anche chi diceva avrai un anno di sospensione e finisce li ...non ricordo a chi qui dentro l'avvocato non ha detto nulla della revoca perchè non lo sapeva ...

Ciao punti, ciao a tutti. Credo di essere io quello a cui ti riferisci e confermo, il carabiniere che mi consegnò l'ordinanza di sospensione cautelare mi disse "prima dell'anno di sospensione ti fai le visite e ti ridanno la patente...", mentre l'avvocato a cui mi rivolsi pochi giorni dopo l'incidente non menzionò assolutamente la revoca; se ne accorse probabilmente solo quando gli arrivò il DP. Io però, grazie a voi del forum, mi ero già fatto una cultura sul fenomeno 186.
Addirittura fui io a dire al mio legale dei 3 anni per poter rifare la patente.
Quindi è meglio saper arrangiarsi che almeno si può anche valutare se un legale ci difende bene o meno.


Per quel che riguarda il discorso del presofferto a mio parere la sospensione cautelare non va presa in considerazione perché come dice new la revoca è una sanzione diversa dalla sospensione. Diverso sarebbe nel caso in cui nel DP si dispone la sospensione della patente per un dato periodo ed allora si che il periodo di sospensione cautelare va considerato proprio perché è una parte di pena già scontata.
Però è solo una riflessione mia, quindi non me ne voglia nessuno. :)

l84
09-06-2013, 12:52
Una cosa volevo chiedervi, giusto per essere sicuro.
A me arrivò il DP l'autunno scorso e si disponeva la revoca. Ora devo attendere che la prefettura mi comunichi dell'avvenuta revoca. Giusto?
Quindi in sostanza la mia patente potrebbe risultare ancora sospesa e di conseguenza allo scadere dell'anno di sospensione cautelativa potrei riprendermi la patente, almeno per un certo periodo.
A te Punti è successo così vero? Perché tra un mese esatto scade l'anno e magari con un po' di fortuna per un periodo guido... Prima però è meglio che faccia un giro per uffici per essere sicuro che la patente sia ancora sospesa, sarebbe proprio da spararsi se dopo un mese che ti tieni per passare le visite ti ritrovi la revoca...
Secondo voi è sufficiente recarsi in prefettura per sapere in che stato è la patente o bisogna anche fare un giro in motorizzazione?

ciaociaopatente
09-06-2013, 13:20
La patente la puoi riprendere alla scadenza dell'anno cautelare se la prefettura non ti comunica nulla(naturalmente previa visita in c.m.l.).
X lo status patente prefettura ma finchè non riceveranno comunicazione dal tribunale della revoca la tua patente x loro è semplicemente sospesa.

ciaociaopatente
09-06-2013, 13:23
vabbe' hai trovato un caso (persona) limite direi eheheheh, spero non tutti siano cosi ;)

Lo invitiamo sul forum di noi "alcolizzati" e "piccoli uomini"?? :D:D:D:D:D

l84
09-06-2013, 13:53
La patente la puoi riprendere alla scadenza dell'anno cautelare se la prefettura non ti comunica nulla(naturalmente previa visita in c.m.l.).
X lo status patente prefettura ma finchè non riceveranno comunicazione dal tribunale della revoca la tua patente x loro è semplicemente sospesa.

Capisco quel che mi dici, ho mal posto il mio dubbio.
La mia patente è stata portata in motorizzazione al tempo dei fatti e per riaverla li mi devo recare. Il tribunale stabilisce che la patente debba essere revocata. E fin qui ci sono. Quel che non so è questo:
è la motorizzazione che procede con l'annullamento della patente? L'incarico di annullare il permesso lo riceve dal tribunale o dalla prefettura? Se in prefettura mi si dice che la patente risulta ancora sospesa perché il tribunale non ha ancora trasmesso loro i dati posso essere sicuro che di fatto la patente è ancora sospesa? O c'è il rischio che in prefettura risulti una cosa e in motorizzazione si sia già provveduto alla revoca?

ciaociaopatente
09-06-2013, 14:00
No,è la prefettura che deve annularti la patente su ordine del tribunale.
La motorizzazione non c'entra niente (solo x il duplicato patente).
Tu puoi guidare su ok della prefettura (cautelare finito).
Paradossalmente protresti guidare anche x qualche anno,tutto dipende dalla lentezza di comunicazione tra tribunale e prefettura

l84
09-06-2013, 14:16
Grazie Ciaociao, era proprio ciò che volevo sapere. Di fatto è proprio sulla lentezza dell'iter che vorrei far leva. La mia paura è che sia incombente la comunicazione di revoca visto che sono già passati più di 6 mesi dal deposito del DP e il tutto si svolge in Trentino.
Purtroppo c'è il rischio che magari domani vado in prefettura e la patente è sospesa; allora mi metto "a dieta" per fare gli esami e fra un paio di settimane prenoto le visite ipotizzando di riprendere la patente il 9 o il 10 luglio ma poi sul più bello quello della motorizzazione mi dice che nel frattempo la revoca è stata notificata.
Capisci, in questo caso sarei dovuto stare lontano dai bar e dai bicchieri per nulla!

ciaociaopatente
09-06-2013, 14:24
Capisci, in questo caso sarei dovuto stare lontano dai bar e dai bicchieri per nulla!

:o:D:D:D:D

puntidisutura
10-06-2013, 12:07
Per quel che riguarda il discorso del presofferto a mio parere la sospensione cautelare non va presa in considerazione perché come dice new la revoca è una sanzione diversa dalla sospensione

Come diceva l'avvocato Pedone contattato da New il presofferto va conteggiato infatti io l'ho contattata e mi ha detto di fare un istanza di scomputo del presofferto.
La Revoca anche se è differente dalla sospensione a livello pratico
a livello prettamente giuridico ( se posso usare il termine) è una sanzione accessoria alla stregua della sospensione quindi non cambia nulla , in quei termini è identica.



A te Punti è successo così vero?

Si a me è scaduto il cautelare ho fatto le visite e con l'idoneità mi han ridato la patente a febbraio poi mi è arrivata l'ordinanza della prefettura consegnata dal vigile che mi ha fatto firmare l'avvenuta consegna mi ha dato una copia e si è preso la patente.

P.S il mio DP è stato emesso il 18 Luglio 2011 è arrivato a me a ottobre dello stesso anno , a maggio del 2012 è arrivata l'ordinanza.

l84
10-06-2013, 21:01
Punti, non mi è chiara la relazione tra il periodo di sospensione cautelare e il periodo in cui si preclude l'ottenimento di una nuova patente.
Forse fraintendo ciò che dici e cioè che il presofferto va conteggiato; intendi che tale periodo di sospensione cautelare fa parte del periodo che deve passare per rifare la patente oppure intendi che il periodo di sospensione va scalato?
Scusa se sono un po' insistente ma purtroppo la faccenda mi riguarda, come pure a te del resto, direttamente e cerco di avere un quadro chiaro della situazione.

l84
10-06-2013, 21:11
Stavo pensando una cosa, non arrabbiatevi se dico una stupidata.
La legge dice che in caso di revoca per art. 186 ecc non si possa conseguire una nuova patente prima di 3 anni (non entro nel merito del computo di tali 3 anni). Ma per conseguimento si intende il fatto materiale di ottenere il pezzo di plastica dopo aver passato l'esame pratico? Quel che mi chiedo è: iscriversi per fare la patente non è conseguire la patente, potrei iscrivermi quindi prima dei 3 anni e conseguire la patente dopo?

puntidisutura
10-06-2013, 21:27
Punti, non mi è chiara la relazione tra il periodo di sospensione cautelare e il periodo in cui si preclude l'ottenimento di una nuova patente.
Forse fraintendo ciò che dici e cioè che il presofferto va conteggiato; intendi che tale periodo di sospensione cautelare fa parte del periodo che deve passare per rifare la patente oppure intendi che il periodo di sospensione va scalato?
Scusa se sono un po' insistente ma purtroppo la faccenda mi riguarda, come pure a te del resto, direttamente e cerco di avere un quadro chiaro della situazione.

Diciamo che in pratica il concetto è lo stesso.

Il presofferto è complementare e per le sanzioni amministrative accessorie va calcolato , quindi la data di decorrenza per il conteggio dei tre anni deve avvenire con la data in cui è avvenuto l'incidente e i 12 mesi di cautelare fanno parte dei tre anni , questo è ciò che ha detto l'avvocato Pedone, molto preparata in merito e la complementarietà del presofferto è scritta anche in sentenze della cassazione che dice chiaramente "Sanzioni amministrative accessorie" ( la revoca fa parte di esse).


Stavo pensando una cosa, non arrabbiatevi se dico una stupidata.
La legge dice che in caso di revoca per art. 186 ecc non si possa conseguire una nuova patente prima di 3 anni (non entro nel merito del computo di tali 3 anni). Ma per conseguimento si intende il fatto materiale di ottenere il pezzo di plastica dopo aver passato l'esame pratico? Quel che mi chiedo è: iscriversi per fare la patente non è conseguire la patente, potrei iscrivermi quindi prima dei 3 anni e conseguire la patente dopo?

Secondo il mio punto di vista nulla è una stupidata , in questi casi qualunque cosa può essere utile alla discussione , da quel che potrebbe sembrare una follia od una stupidata come dici tu potrebbe esserci l'idea geniale per risolvere un problema come il nostro; detto ciò in merito alla frase da te detta e da me citata ed evidenziata l'iscrizione è determinata da un ostativa della motorizzazione se tu vai a presentare una richiesta d'iscrizione quell'ostativa risulta e la stessa autoscuola te la negherà, però potrebbe essere un ulteriore punto su cui fermarsi per distruggere una legge veramente scandalosa chissà che qualche legale gia non se la stia studiando con le basi che a noi mancano per ovvie ragioni . Pensandoci bene la legge dice conseguimento nuova patente , bisognerebbe vedere bene in termini legali riferito alla patente cosa significhi conseguimento , perchè se fosse ad esempio il solo esame pratico allora si ci potrebbe iscrivere quando si vuole fare la teoria passare l'esame e poi prenotare la pratica alla data utile decorsi i famosi 3 anni.

l84
10-06-2013, 22:36
Ah ok, ora mi è più chiaro. Quindi in termini pratici i 3 anni restano tali. Giusto?

Per il discorso del conseguimento: potresti chiarire il passaggio " l'iscrizione è determinata da un ostativa della motorizzazione se tu vai a presentare una richiesta d'iscrizione quell'ostativa risulta e la stessa autoscuola te la negherà" ?

puntidisutura
10-06-2013, 23:04
Quindi in termini pratici i 3 anni restano tali. Giusto?
Direi di si.

In merito al resto in effetti forse non sono stato molto chiaro e la frase pare pure inconcludente. quel voglio dire è che l'ostativa che ci viene data a noi agisce sull'iscrizione stessa quindi per quanto possa darti atto del fatto che il conseguimento in effetti potrebbe anche non essere perforza l'iscrizione, l'esame teorico e le guide ma il solo esame pratico che ti fatto fa conseguire la nuova patente , allo stato attuale il limite è sulla semplice iscrizione.

a me nel foglio del ministero dei trasporti inviato per conto della motorizzazione è scritto

"può provvedere a far data dal XX\XX\XXXX a presentare la documentazione relativa al conseguimento di nuova patente , non sussistendo ostatività a riguardo, allegando anche certificato della Commissione Medica Locale."

oswaldo
11-06-2013, 17:36
Mi sembra un'ottima argomentazione, ci vuole qualcuno che provi. Magari cominciando dalle visite.

puntidisutura
11-06-2013, 17:46
Si Oswaldo infatti sono dell'idea che dovreste provare a mandare una richiesta di nulla osta alla motorizzazione per vedere con che data rispondono. L'unica questione che si può porre è che come nel mio caso si ha gia ascritta una data che non sia quella dell'incidente come data di decorrenza al ministero poi si dovrà fare , come farò io , un istanza di scomputo del presofferto.
L'alternativa è fare i finti tonti ed iscriversi a distanza di 3 anni , il giorno dopo a quello dell'incidente anche se secondo me cambia poco ed anzi si rischia pure di spendere soldi per l'iscrizione che una volta non accettata magari non vengono nemmeno restituiti.

l84
11-06-2013, 21:15
Ah ok, avevo capito giusto.
Che tu sappia l'ostativa, cioè l'ostacolo al conseguimento, si produce per semplice effetto dell'art. 219 o viene prodotto un documento che stabilisca l'ostativa poi mandato agli uffici competenti? Non vorrei sembrare enigmatico, sono solo curioso di capire come funziona l'iter.
Per tornare al discorso presofferto, forse mi è sfuggita una parte del tuo discorso. Correggimi se sbaglio, ma è un passaggio fondamentale, credo, nel tuo ragionamento:
-il periodo di sospensione cautelare fa parte del periodo di ostativa;
-il periodo di sospensione cautelare è una parte di periodo di ostativa già trascorso (presupponendo che la revoca avvenga quando il periodo di cautelare sia già passato);
-se i 3 anni di ostativa vanno contati dalla data dell'incidente non cambia nulla visto che i 3 anni devono semplicemente passare (a meno che il cautelare non superi i 3 anni e la revoca non divenga operativa entro i 3 anni);
-se i 3 anni vanno contati dalla definitività del DP ed essa sia compresa nel periodo di cautelare non cambia nulla poiché i giorni trascorsi tra il giorno dell'incidente e quello della definitività del DP vanno sottratti ai 3 anni che devono passare dopo il giorno in cui il DP diviene definitivo;
-se i 3 anni vanno contati dalla definitività del DP e questa sia posteriore alla fine del cautelare, sottraendo tale periodo di cautelare ai 3 anni si accorcia il periodo di ostativa;
-se i 3 anni vanno contati dalla data dell'incidente e la revoca diviene operativa dopo la fine del periodo cautelare si ha un vantaggio notevole poiché durante i 3 anni si è potuto guidare nel periodo che va dalla fine del cautelare alla effettiva revoca.

Punti, è così va letto il significato di presofferto? Scusa se continuo a perseguitarti...:)

SpadXIII
12-06-2013, 12:24
l84 per me è esattamente come dici tu nel tuo ultimo post.

puntidisutura
12-06-2013, 12:51
-il periodo di sospensione cautelare fa parte del periodo di ostativa;

Si



-il periodo di sospensione cautelare è una parte di periodo di ostativa già trascorso (presupponendo che la revoca avvenga quando il periodo di cautelare sia già passato);

Ok


-se i 3 anni di ostativa vanno contati dalla data dell'incidente non cambia nulla visto che i 3 anni devono semplicemente passare (a meno che il cautelare non superi i 3 anni e la revoca non divenga operativa entro i 3 anni);

Se l'ordinanza non diventa operativa entro i 3 anni uno va a iscriversi in macchina.:D

C'è sempre da capire i 3 anni da quando ... :)


-se i 3 anni vanno contati dalla definitività del DP ed essa sia compresa nel periodo di cautelare non cambia nulla poiché i giorni trascorsi tra il giorno dell'incidente e quello della definitività del DP vanno sottratti ai 3 anni che devono passare dopo il giorno in cui il DP diviene definitivo;

Si ma così facendo non si può parlare di periodo cautelare dato che quasi sicuramente non è completo il cautelare (nel mio caso il DP è irrevocabile 3 mesi prima della scadenza dei 12 di cautelare sempre che non siano 24) resta secondo me ingiusto dato che la data del DP è assolutamente sogettiva c'è chi lo riceve in pochi mesi chi in anni , e quindi il calcolo sarebbe sballato, motivo per cui credo che non si debba contare la definitività del DP.


-se i 3 anni vanno contati dalla definitività del DP e questa sia posteriore alla fine del cautelare, sottraendo tale periodo di cautelare ai 3 anni si accorcia il periodo di ostativa;

Se per posteriore intendi dire DOPO non cambia essendo pur sempre un anno da sottrarre.


-se i 3 anni vanno contati dalla data dell'incidente e la revoca diviene operativa dopo la fine del periodo cautelare si ha un vantaggio notevole poiché durante i 3 anni si è potuto guidare nel periodo che va dalla fine del cautelare alla effettiva revoca.

E' vero si ha un vantaggio ma c'è anche da dire che il tempo in cui il tribunale deve comunicare alla prefettura il DP , di legge è di 15 giorni.
Art 223 Comma 3
Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o il decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto indicato nei commi 1 e 2 del presente articolo.
Presumo che questo termine sia perentorio a differenza dei 15 giorni di cui si parla Nell'
art 224 Comma 2
Quando la sanzione amministrativa accessoria è costituita dalla revoca della patente, il prefetto, entro quindici giorni dalla comunicazione della sentenza o del decreto di condanna irrevocabile, adotta il relativo provvedimento di revoca comunicandolo all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C.

Quindi se l'ordinanza arriva troppo dopo il DP e io ho ripreso la patente non è colpa mia e non vedo perchè debba pagare quei mesi che ho guidato , se poi anche quel termine non è perentorio a maggior ragione non posso nemmeno contestarglielo quindi ... :)

[Mi piacerebbe che un Legale mi dicesse se come nel caso del 224 anche il periodo del 223 non è perentorio.]


Punti, è così va letto il significato di presofferto? Scusa se continuo a perseguitarti..

In linea di massima si.
Non mi perseguiti anzi non sai quanto piacere mi faccia trovare sempre risposte nuove domande e gente che discute in questo post.

oswaldo
12-06-2013, 14:43
Perchè non unificare questo thread con quello sulla revoca, dato che l'argomento è lo stesso?

puntidisutura
12-06-2013, 14:56
Perchè non unificare questo thread con quello sulla revoca, dato che l'argomento è lo stesso?

Fossi io l'admin l'avrei gia fatto ed avrei messo questo post in rilievo :p:D

oswaldo
12-06-2013, 15:18
Fossi io l'admin l'avrei gia fatto ed avrei messo questo post in rilievo :p:D

In rilievo per noi, ma siamo un pugno di sf...., la maggior parte degli utenti, per loro fortuna, sono in situazioni migliori della nostra.

l84
13-06-2013, 17:56
Punti, cosa significa e quale scopo ha quindi lo "scorporo" di cui parli e dici bisogna richiedere?

puntidisutura
13-06-2013, 20:18
E' , parole dell'avvocato , Scomputo. Serve per far contare il cautelare nei 3 anni. comunque alla fin fine io ho avuto risposta dalla motorizzazione che non conta un C.... E' la prefettura che deve esprimersi , quindi nel mio caso la lettera che ho io non conta nulla.
Fate tutti quanti Richiesta per sapere la data di scadenza dell'ostativa direttamente all'ufficio patenti della prefettura almeno sappiamo di che morte morire e nel caso si ha in mano qualcosa da contestare.

puntidisutura
15-06-2013, 18:35
Ragazzi leggevo un po' di cose in giro (Sempresè ,parte di questo testo può esserti utile in merito a quanto scritto nell'altro post) e mi sono imbattuto in questo testo.



Come è ben noto, le cause che interrompono la prescrizione sono tassativamente indicate dall'articolo 160 c.p.
Tra di esse figura il decreto penale di condanna.
E' chiaro che il legislatore ha voluto considerare, allorquando ha inserito tra le cause interruttive della prescrizione il decreto penale, anche l'ipotesi in cui esso sia stato revocato a seguito di opposizione del condannato: è, infatti, proprio l'opposizione a dare avvio al processo.Se tale atto di iniziativa di parte non c'è, la condanna diviene definitiva senza che vi sia stato accertamento giudiziale del fatto


Con le dovute precauzioni , date dal fatto che non ho fatto studi in giurisprudenza , mi pare di comprendere che in caso di decreto penale non si possa parlare di Accertamento del Reato che alla luce di quanto sopra (la parte in grassetto) sarebbe confermato essere il momento dell'avvenimento del fatto...

E' un punto in più per contare la data dell'incidente o sbaglio ?

l84
15-06-2013, 19:52
Potrebbe essere.
E' possibile però che il testo faccia riferimento ad un'altra logica e cioè che il decreto penale sostituisca l'accertamento giudiziale. Insomma, se con l'opposizione si da avvio all'accertamento giudiziale senza opposizione il decreto penale è già accertamento del reato.
Per come la vedo io la data dell'incidente è più logica come data di accertamento del reato, oltre perché data certa come hai sempre sostenuto tu Punti (opinione che condivido naturalmente), anche perché vista la semplicità con cui si accerta lo stato di ebbrezza non mi sembra necessario ricorrere ad un dibattimento per stabilire come sono andati i fatti e di conseguenza il DP è solo un atto necessario per l'applicazione delle norme.
Di fatto la sospensione cautelare parte dalla data dell'incidente e questo a conferma del fatto che il prefetto considera quel momento come quello in cui si è infranta la legge; per essere pignoli si stabilisce che si è infranta la legge nel momento in cui si hanno i valori dell'etilometro o degli esami del sangue.
Inoltre la decurtazione dei punti sulla patente viene operata nel momento in cui si conosce il tasso alcolico quindi mi sembra logico pensare che in quel momento si stabilisca già che si è commesso il reato.
Altro argomento a sostegno della mia opinione è questo: se non si cade nel penale si ha solo la sanzione amministrativa che viene data senza emissione di alcun decreto ma con la sola ordinanza del prefetto; sul verbale la sanzione pecuniaria c'è già quindi di fatto si da per certo che il reato sia stato accertato. Se si cade nel penale secondo me cambia solo il tipo di illecito ma la realtà dei fatti resta immutata.
Per contro mi viene da dire che si parla di data di accertamento del reato dove si poteva dire data di commissione del reato, forse per la natura penale del tutto che rimanda al giudice la competenza a stabilire cosa sia successo.

sempresè
17-06-2013, 20:29
Come dicevo nell'altro post sono in attesa del DP x 3° fascia con incidente, reato commesso l'11 settembre 2010, ho scontato 2 anni di sospensione. In tutto questo tempo ne ho sentite di cotte e di crude tra esperienze dirette e tra pareri di avvocati, qualcuno di quest'ultimi magari senza nessuna esperienza effettiva in questo genere di reato. Io mi sono affidato ad un avvocato penalista che subito mi ha consigliato di non fare niente a livello giudiziario e di restare in attesa del DP e che quando arriverà questo si farà subito opposizione cercando di perder tempo e di portare più in là possibile la sentenza in maniera da portarla in prescrizione....e visto che son passati quasi 3 anni sto cominciando a farmi delle speranze in merito anch'io anche se all'inizio ero piuttosto titubabante. Se c'è qualcuno che ha affrontato la cosa in questa maniera ed è andata male o è sicuro che non se ne cava niente per cortesia spieghi bene le motivazioni. Vi ringrazio

l84
17-06-2013, 20:39
Io purtroppo non posso esserti utile in quanto ho ricevuto il DP l'anno scorso, pochi mesi dopo l'incidente.
Se posso fare a te una domanda, ora tu hai la patente?

puntidisutura
17-06-2013, 20:52
quando arriverà questo si farà subito opposizione cercando di perder tempo e di portare più in là possibile la sentenza in maniera da portarla in prescrizione....e visto che son passati quasi 3 anni sto cominciando a farmi delle speranze in merito

Sempresè l'opposizione al DP può allungare i tempi sicuramente e far si che ti ritrovi con in mano la sentenza ed i 3 anni sono passati quindi potrai iscriverti subito a scuola guida ( in caso di revoca , direi certa). La prescrizione è una cosa bene diversa , in quel caso il DP NON deve essere emesso fino all'11 Settembre 2014.
L'arrivo del DP è motivo di interruzione del periodo di prescrizione.

art. 160 Codice Penale (http://www.testolegge.com/codice-penale/articolo-160)

sempresè
17-06-2013, 21:42
Se io faccio opposizione al DP vuol dire che mi oppongo a quello che c'è scritto e quindi porto in la i tempi finchè non diventa definitivo, se questo lo diventa dopo i tempi di prescrizione sono a posto, almeno io ho capito che è così. Può essere che mi sbagli comunque in questi giorni devo incontrarmi con l'avvocato e chiarirò meglio questa cosa, lui è sempre stato convinto di questo. Per I84 si adesso sto guidando, ho avuto il 1° rinnovo per 1 anno in cml a settembre 2012, il prossimo settembre devo ritornare (ho fatto le analisi del sangue il mese scorso) sempre che nel frattempo non arrivino revoche

puntidisutura
17-06-2013, 22:24
Se io faccio opposizione al DP vuol dire che mi oppongo a quello che c'è scritto e quindi porto in la i tempi finchè non diventa definitivo, se questo lo diventa dopo i tempi di prescrizione sono a posto

Ti dico se parli di prescrizione basta che il DP venga emesso per interrompere il termine,se parli di portare in la tutto il procedimento è un'altro discorso che ci sta anche , ma non c'entra nulla con la prescrizione.

newge78
17-06-2013, 22:25
Buonasera.La prescrizione per i reati contravvenzionali e non delittuosi,come appunto è il nostro caso,terza fascia con incidente,è di 4 anni.Se uno riesce a tirare avanti tra i 3 gradi e mezzo di giudizio (opposizione al decreto penale e' il mezzo perchè ti rimanda al dibattimento di primo grado...)...Sempresè ci sei,non ti è ancora arrivato il DP e visto che siamo a luglio è difficilissimo che ti arrivi prima di fine settembre....l'opposizione significa che il fascicolo del gip finirà al giudice ordinario....prima che ti chiamino in primo grado ci metteranno molto tempo....poi se dovessero essere così celeri ci sono molti escamotage,legittimo impedimento ecc....al max chiedi il rinvio in appello con qualsiasi scusa...se risesci ad arrivare a 4 anni e un giorno se a posto...e cmq fra qualche mese potrai già reiscriverti a scuola guida....

puntidisutura
17-06-2013, 22:59
le contravvenzioni dovranno rispettare un termine minimo di prescrizione pari a quattro anni. Tale termine sarà elevabile a cinque anni in presenza di atti interruttivi, quale la notifica del decreto penale di condanna. Questa conclusione risulta facilmente evincibile dal combinato disposto degli artt. 157 comma 1, 160 comma 3 e 161 comma 2 c.p., come expressis verbis


Con l’interruzione il periodo di tempo in precedenza trascorso viene annullato e la prescrizione ricomincia a decorrere da capo dal giorno in cui si esaurisce il fatto/atto/provvedimento interruttivo.
Il codice penale, all’art. 160, prevede una casistica piuttosto ampia di atti che interrompono la prescrizione quali, ad esempio:
• La sentenza di condanna o il decreto penale di condanna;
• L’ordinanza che applica le misure cautelari personali;
• L’interrogatorio;
• L’invito a presentarsi notificato all’interessato;
• La richiesta di rinvio a giudizio;
• Il decreto di fissazione dell’udienza preliminare;
• L’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato;
• La presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo;
• Il decreto che dispone il giudizio immediato;
• Il decreto che dispone il giudizio;
• Il decreto di citazione diretta a giudizio.
Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione ricomincia a decorre dall’ultimo di essi.

newge78
17-06-2013, 23:19
Cmq non si può andare oltre i 5 anni totali....atrimenti un processo potrebbe durare 20 anni....Semprese può tranquillamente arrivare anche a 5.....

puntidisutura
17-06-2013, 23:31
Certo, glielo auguro New, come auguro il meglio per tutti qui dentro.

sempresè
18-06-2013, 11:58
comunque ho iniziato questa strada e adesso non ha senso cambiarla, se non altro nel mio caso la lentezza del sistema giudiziario è un punto a favore....malvolentieri ma mi tocca prendere il berlusca come esempio....

puntidisutura
18-06-2013, 17:09
comunque ho iniziato questa strada e adesso non ha senso cambiarla, se non altro nel mio caso la lentezza del sistema giudiziario è un punto a favore....malvolentieri ma mi tocca prendere il berlusca come esempio....

E' giusto così e fai bene , il mio appunto era sul termine usato tutto li.
La strategia è quella giusta.

SpadXIII
19-06-2013, 10:40
Una domanda ai miei cari compagni di sventura: voi avete avuto modo di vedere il verbale compilato dalle forze dell'ordine al momento dell'incidente? Se non voi, il vostro avvocato? Io pensavo arrivasse assieme al Decreto Penale, non è così? Bisogna farne esplicita richiesta? GRAZIE!

SpadXIII
19-06-2013, 10:44
sempresè presso quale tribunale, se non sono indiscreto, viene seguito il tuo caso? Sarebbe bello riuscire a fare una casistica sui tempi e ritardi dei vari tribunali.
Ad esempio, caso mio: incidente il 6/11/2011. Decreto Penale emesso in settembre 2012, notificato al mio avvocato il primo aprile 2013 e a me circa due mesi dopo.

Ps: dimenticavo, il mio caso è sotto il Tribunale di Padova.

newge78
19-06-2013, 11:04
Ciao Spadx...Per il verbale devi andare al comando dell'autorità che lo ha emesso..es polizia municipale...ti danno un bollettino,vai in posta,lo paghi (30 euro circa) e poi torni da loro che te lo rilasciano in copia conforme....Tu spadx ti dove 6? io Milano

SpadXIII
19-06-2013, 11:22
Che ebete, chiedo agli altri di dire di dove sono e poi dimentico di farlo io... Grazie newge78 di avermelo fatto notare (e anche del resto della risposta)! Io sono di Padova.

puntidisutura
19-06-2013, 14:25
A me l'hanno consegnato appena dimesso dal pronto soccorso.

Incidente ----------22\01\2011
DP Emesso ---------18\07\2011
notificato all'avv----23\09\2011
consegnato a me ---14\10\2011

Genova

puntidisutura
19-06-2013, 14:28
Ieri sono stato da un amico avvocato a parlare un po' della nostra famosa questione anche lui crede nella data dell'incidente come decorrenza dei 3 anni
Mi ha detto , vedendo il DP , che la data di prescrizione che decorre da quando avviene il fatto è molto importante in caso di contestazione sulla decorrenza del termine del 3 ter dell'art 219. Oggi andava in Prefettura e in Tribunale.Farà una raccomandata alla prefettura.Ovviamente vi terrò informati su ogni cosa accada;)

sempresè
19-06-2013, 19:41
SpadXIII io abito vicino Verona e il mio caso dovrebbe essere seguito dal tribunale di Verona, so che di questo tipo di reati (art.186) qui a Verona e provincia ce ne sono vermaente tanti, ne erano usciti anche degli articoli sul quotidiano locale sull'enorme quantità di ritiri della patente per guida in stato di ebbrezza avvenuti qui a Verona, un po' per la tradizione del bere e soprstutto perchè ormai, oltre a polizia e carabbbinieri, anche i vigili urbani in centro città fermano per fare l'alccol test, questo per spiegare che forse il ritardo è riconducibile anche alle numerose pratiche che si ritrovano

puntidisutura
20-06-2013, 14:32
Ragazzi Ho contattato qualche tempo fa un avvocato di cui ho trovato un articolo riguardante il 186 in rete , ieri mi ha risposto ed in seguito a qualche scambio di e-mail lui mi diceva che concordava si con lo scomputo del pressofferto sui tre anni di revoca
(quindi la sospensione cautelare va contata nei tre anni)[ Come d'altronde è scritto in numerose sentenze che ricordo si riferiscono alle sanzioni amministrative accessorie di Sospensione e revoca della patente e non solo la sospensione]
ma diceva che secondo lui comunque andrebbe calcolata come data quella in cui il DP è irrevocabile e non la data dell'incidente. Adesso la famosa relazione della cassazione ci dice che tale data non è da prendere in esame .
Io ho fatto un paio di conti e sse fosse così calcolata non andrei più
al Gennaio 2014 ma addirittura potrei già iscrivermi il 31 ottobre di quest'anno (2013)


Questo il conto che ho fatto io

DP irrevocabile 31 Ottobre 2011 - 3 anni - 31 Ottobre 2014
Meno i 12 mesi - 31 Ottobre 2013 .Se così fosse potrei gia iscrivermi fra 4 mesi quindi ancor prima di quanto sperassi ( 22 Gennaio 2014)
Egoisticamente parlando sarebbe ottimo ma a me pare comunque ingiusto questo calcolo almeno per chi il DP l'ha ricevuto , non 9 mesi dopo il fatto come me ma che so, 2 o 3 anni dopo. In pratica calcolare la decorrenza dal DP Irrevocabile e sottrarre il presofferto penalizzerebbe chi lo stesso DP l'ha aspettato più a lungo.



Fatemi un favore ragazzi fate il calcolo con le VOSTRE DATE perchè voglio capire anche i casi in cui il DP sia arrivato anche a distanza di tempo maggiore


Quindi il conto è così fatto :

Data di irrevocabilità DP + 3 anni = Data a cui togliere i mesi di cautelare già fatti.
Si dovrebbe così avere la data in cui potersi iscrivere a nuova patente.


novità voi ?

puntidisutura
23-06-2013, 15:12
ragazzi aggiungo un appunto.
Nella relazione della Corte di Cassazione di cui ormai tutti noi sappiamo è scritto "(e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna"

Quindi mi viene in mente in seguito a quanto scritto che la data da prendere in considerazione dovrebbe essere non tanto quando diventa Irrevocabile il DP ma quando lo stesso viene emesso adesso mi sfugge quale sia tale data dato che nel mio DP leggo depositato in segreteria del GIP depositato in cancelleria e poi c'è il giorno in cui viene recapitato all'avvocato ( dimentico qualcosa ? )
Si parla esplicitamente della data di passaggio in giudicato dicendo che non è quella vorrà pur dire qualcosa o la cassazione ha scritto una relazione così tanto per fare ?
A questo punto se non è la data del passato in giudicato è quella dell'emissione del DP ? e se si qual'è l'emissione del DP ?! il giorno di deposito in Cancelleria ?

newge78
23-06-2013, 17:16
Punti...un accertamento non è un emissione...o è il giorno in cui i vigili lo accertano o è il giorno il cui lo accerta il giudice.....i resto sono definitive ed emissioni.....

puntidisutura
23-06-2013, 17:33
Punti...un accertamento non è un emissione...o è il giorno in cui i vigili lo accertano o è il giorno il cui lo accerta il giudice.....i resto sono definitive ed emissioni.....

D'accordissimo con te e per l'appunto chiedevo; il giorno in cui lo accerta il giudice non è quindi il giorno in cui il DP arriva a casa e tantomeno quando diventa irrevocabile , quindi mi chiedevo nell'ultimo post quale data è quella in cui il giudice lo accerta ?
Quando viene depositato in Segreteria del GIP ?

anche perchè giustamente come dici tu l'emissione è un altra cosa
(ed è richiesta dal PM ) così come è un'altra cosa una notifica.

Prendendo per buono quanto detto dall'avvocato che mi ha scritto la mail recentemente e che accettava di buon grado anche quanto detto dalla Pedone per lui "acertamento del reato come recitato è la data in cui il dp sarebbe irrevocabile , ma la cassazione ci dice nella relazioe che non è la data di passato in giudicato . Quindi deve essere la data in cui il giudice accerta il reato , qual'è ? direi quando è depositata in cancelleria ?
Quindi ricapitolando abbiamo

1) calcolare il presofferto - ok
2) La cassazione che dice non il passato in giudicato quindi non è la data in cui diventa irrevocabile il DP
3) Escludiamo per un attimo il giorno del fatto

puntidisutura
24-06-2013, 19:26
Ragazzi ci siete ancora ? :) Vostre impressioni , commenti , idee ... ?

newge78
24-06-2013, 20:25
Io ho scritto al dirigente massimo della motorizzazione....a breve vi dico cosa ne è emerso.....

puntidisutura
24-06-2013, 22:30
Grande New. anche se la motorizzazione viste le mie esperienze mi mette l'orticaria .Su questo la motorizzazione dovrebbe prendere ordini dalla prefettura quindi sarebbe da vedere cosa dice il ministero dell'interno. Io personalmente sarei curioso di vedere cosa dice la Corte di Cassazione.

Comunque GRANDE !!

SpadXIII
25-06-2013, 12:14
Io credo e voglio che sia la data dell'incidente. Punto. E' l'unica che ha senso. Continuo a sperare nell'intervento in questa discussione dei legali del forum, sarebbe molto gradito e renderebbe più efficace e utile questo sito.

SpadXIII
25-06-2013, 12:24
E intanto, esami per la patente divenuti più difficile con 700 nuove domande... Evviva!

puntidisutura
25-06-2013, 13:44
Si SpadX anch 'io lo vorrei. Ho chiesto nella chat del forum ad un legale se poteva passare a leggere , magari provate anche voi.

ciaociaopatente
25-06-2013, 14:08
Ciao punti,riguardo a riaprire un d.p. irrevocabile io ho trovato questa possibile Revisione (http://www.altalex.com/index.php?idnot=36870http://www.altalex.com/index.php?idnot=36870)

puntidisutura
25-06-2013, 20:18
Grazie Ciaociao Buono a sapersi


Aspettiamo la risposta di new nel frattempo ragazzi non molliamo e non mollate se vi capita qualunque occasione scrivete chiedete e postate.


Accertamento


Sez. 4, Sentenza n. 45070 del 30/03/2004 Ud. (dep. 22/11/2004 ) Rv. 230489

In tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcotest costituisce prova della sussistenza dello stato di ebbrezza ed è onere dell'imputato fornire eventualmente la prova contraria a tale accertamento dimostrando vizi od errori di strumentazione o di metodo nell'esecuzione dell'aspirazione, non essendo sufficiente allegare la circostanza relativa all'assunzione di farmaci idonei ad influenzare l'esito del test, quando tale affermazione sia sfornita di riscontri probatori.

SpadX .... ;) Tralaltro il decreto penale non è accertamento ma Condanna che è ben diverso e sfido chiunque a dirmi che è la stessa cosa ... ne ho altri per le mani e altri arriveranno ... Lo stato di ebrezza è un reato , benissimo se è accertato lo stato d'ebrezza è accertato il reato . Andiamo avanti


Apposto ... poi ci ritroviamo di fronte a ste cose ...

Sez. 4, Sentenza n. 3474 del 12/12/2007 Ud. (dep. 23/01/2008 ) Rv. 239026

In tema di circolazione stradale, non sussiste alcun obbligo a carico del giudice che accerti con sentenza il reato di guida in stato di ebbrezza (e, nella fattispecie, ne dichiari l'estinzione per prescrizione), di trasmettere gli atti al Prefetto per l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente, potendo a ciò provvedere anche il PM e potendo il medesimo Prefetto richiedere l'invio degli atti.

Questo è importante

Sez. 4, Sentenza n. 34293 del 16/03/2004 Ud. (dep. 11/08/2004 ) Rv. 229384; conf. Sez. 4, Sentenza n. 4888 del 23/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004 ) Rv. 229382

Nel caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per intervenuta oblazione non si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida dal momento che il codice della strada ne subordina l'applicazione all'"accertamento del reato", come espressamente prevede il comma secondo dell'art. 186 di detto codice. (Tale principio trova altresì conferma nel comma secondo dell'art. 221 del codice della strada che, nell'ipotesi di definizione del processo penale per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, stabilisce espressamente la cessazione della competenza del giudice penale in ordine alla applicazione della sanzione amministrativa, che verrà poi applicata dal Prefetto ai sensi dell'art. 224, comma terzo Codice della strada).



gli altri vantaggi di natura premiale derivanti dall’emissione del decreto penale sono rappresentati dalla circostanza che l’imputato non sarà tenuto al pagamento delle spese del procedimento, né sarà sottoposto a pene accessorie.


Fonte : Il decreto penale di condanna. Opposizione. | Studio Legale De Lalla (http://www.studiolegaledelalla.it/cose_da_sapere/decreto-penale-di-condanna/)

Leggete.


AGGIUNGO

L’accertamento del reato di “guida sotto l’influenza di alcool” può essere compiuto con l’etilometro da parte degli organi di polizia stradale (art. 12 C.d.S.), con l’accertamento medico oppure attraverso esame obiettivo e descrizione analitica dei sintomi.
Secondo la giurisprudenza (Trib. penale Trento, 13.11.2007), lo stato di ebbrezza d’un conducente può essere provato, in mancanza dell’accertamento con etilometro, dalle sole circostanze sintomatiche riferite dagli agenti accertatori (nella fattispecie il giudice ha affermato la sussistenza del reato di guida in stato di ebbrezza sulla base dei dati sintomatici del conducente quali: l’alito fortemente vinoso, gli occhi arrossati e lucidi, l’eloquio sconnesso, gli sbalzi di umore, la difficoltà di deambulazione, circostanze che avevano reso impossibile praticare l’alcoltest).

puntidisutura
26-06-2013, 20:31
ahh la fonte dell'ultima aggiunta è QUESTA (http://www.guidaconsulenzalegale.com/00898_ebbrezza-e-novita-legislative-una-circolare-spiega-le-indicazioni-operative/)

l84
26-06-2013, 23:16
Punti, ma tra la prima e la seconda citazione non c'è una contraddizione?
Nel primo pezzo si parla di accertamento nel momento in cui si è sottoposti ad alcoltest mentre nel secondo si dice "giudice che accerti con sentenza".
O forse si parla di due cose differenti? L'accertamento dello stato d'ebbrezza da un lato si accerta misurando il tasso alcolemico mentre il reato si accerta nell'ambito della procedura di condanna.
Per come sembra parerebbe che le due cose non coincidano. In effetti si definisce l'esito dell'alcoltest come prova dello stato d'ebbrezza, quindi prova a sostegno della tesi dell'accusa; tesi che verrà poi valutata in tribunale, in un momento diverso quindi da quello dell'incidente nel nostro caso.
Resto comunque dell'idea che tutto questo ragionamento, fosse anche vero, non è altro che un'ulteriore prova di quanto si riesca a complicare le cose.
Se il legislatore voleva intendere il momento dell'incidente non poteva scrivere "dalla data in cui si è commesso il fatto"?
E se invece intendeva la data della sentenza, di DP o processo ordinario, poteva dire "dalla data di passato in giudicato". Molto più semplice, fatti anche 3 gradi di giudizio sapresti che dalla data della sentenza di cassazione conti 3 anni. Mah...

Nella terza citazione non capisco una cosa: se il reato viene estinto non si applica la sospensione della patente? Quindi se oblo il reato è tutto a posto?
Ma si può oblare un reato come il nostro? Ormai sarebbe tardi lo so, ma giusto per curiosità...

Per quel che riguarda la quarta citazione beh, mi sembra piuttosto chiaro.

l84
26-06-2013, 23:22
Comunque tra poche ore faccio il prelievo per la CDT, fine del periodo di astinenza!!!!!!!!! Sono ormai 17 giorni che vado solo di coca-cola e chinotto, era ora....:rolleyes::rolleyes::D:D
E nel pomeriggio visita dall'alcologo, vediamo come va.
Ma l'alcologo è un esperto di grappe? No perché sarei curioso di assaggiarne di nuove...:D:D:D

SpadXIII
30-06-2013, 16:31
A me fa ridere (per non piangere) che si parli delle intenzioni di questo fantomatico legislatore come se queste leggi fossero state scritte nel 700 e ora gli storici sono qui a dover capire a distanza di secoli cosa lui avesse voluto dire... O come i dantisti che passano anni ad interpretare ogni singola virgola della Divina Commedia. Cavoli, quanti anni fa è stato scritto l'articolo 221 del CdS? Immagino che sarà ancora in vita questo genio di legislatore. Perchè mai bisogna perdere secoli, tempo in tribunale, pagare fior fiore di avvocati, valutare i reati non sulla base degli accadimenti ma interpretando cosa voleva dire il Legislatore. Non sarebbe molto più facile andare a disturbare questo pool di grandi azzeccagarbugli che hanno scritto le leggi e chieder loro cosa intendevano? Troppo complesso? Ridicoli, siamo ridicoli. Un popolo ebete. Star qui a dover discutere tanto su una banalissima frase...Robe dell'altro mondo. Ovviamente non ce l'ho con voi, ci mancherebbe, ma con un sistema giuridico ridicolo fatto al solo scopo di creare confusione e permettere quindi che la legge non sia per niente uguale per tutti ma di chi è più furbetto, ha avvocati più scaltri o opportunisti e ha più soldi per pagarli.

puntidisutura
30-06-2013, 17:03
Spad purtroppo hai ragione ed oltre alla legge scritta anche le altre varie cose che si trovano in giro utilizzano termini differenti che avrebbero differenti significati. Come Reato-Illecito Violazione-Reato , come che il dp sia definito condanna e non accertamento del fatto etc etc etc.. etc etc... etc...

Ahh scusa perchè art 221 ?

comunque ho letto sia l'art 220 che il 221 ... il 221 è ALLUCINANTE che c...o s'è fumato quello che ha scritto il comma 1 ?

Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.
:eek:

il comma 1 del 220 invece recita quanto segue :

Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

newge78
01-07-2013, 08:15
Una mia amica è vigilessa....Loro utilizzano con convinzione 'accertamento del reato' per riferirsi al giorno dell'incidente....L'avvocato Pedone sostiene che il codice della strada è un anomalia rispetto al resto della giurisprudenza e che la contravvenzione in merito ha uno slango giuridico diverso dai delitti....per questo l'accertamento del reato è legato al giorno della rilevazione in strada....

puntidisutura
01-07-2013, 16:03
Una mia amica è vigilessa....Loro utilizzano con convinzione 'accertamento del reato' per riferirsi al giorno dell'incidente....L'avvocato Pedone sostiene che il codice della strada è un anomalia rispetto al resto della giurisprudenza e che la contravvenzione in merito ha uno slango giuridico diverso dai delitti....per questo l'accertamento del reato è legato al giorno della rilevazione in strada....

E sono già in tanti che la pensano così e direi che non fa una piega.

Almeno per me,rimane il fatto che ho GIA l'ostativa con , indicato come giorno da cui poter presentare richiesta di foglio rosa , il giorno e mese in cui il DP diventò irrevocabile;
Per dirti , sono tutti d'accordo poi nei fatti le cose vanno all'opposto.

puntidisutura
02-07-2013, 16:06
E sono già in tanti che la pensano così e direi che non fa una piega.

Almeno per me,rimane il fatto che ho GIA l'ostativa con , indicato come giorno da cui poter presentare richiesta di foglio rosa , il giorno e mese in cui il DP diventò irrevocabile;
Per dirti , sono tutti d'accordo poi nei fatti le cose vanno all'opposto.


New qui c'è un ulteriore conferma di quanto da te detto anche se si tratta di 187 qui parlano infatti di Accertamento del reato in riferimento al prelievo di saliva da parte degli agenti .

POLIZIALOCALEWEB.COM: ART. 187 DEL CODICE DELLA STRADA. PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DEL REATO (http://www.polizialocaleweb.com/2012/03/art-187-del-codice-della-strada.html)

newge78
02-07-2013, 17:34
Ma io ne sono sicuro....Tu pensa,come ti avevo già anticipato,che ho un documento,firmato dalle autorità intervenute quel maledetto giorno,in cui c'è scritto Il signor tal dei tali (io) in data ..... alle ore .... è risultato positivo all'accertamento del reato 186 ...ecc ecc ecc... e da loro firmato...P.s. il documento era un modello pre stampato ed in dotazione a tutte le forze dell'ordine.....Punti,che ne dici di andare insieme io e te dalla Pedone?

puntidisutura
02-07-2013, 20:49
Ma io ne sono sicuro....Tu pensa,come ti avevo già anticipato,che ho un documento,firmato dalle autorità intervenute quel maledetto giorno,in cui c'è scritto Il signor tal dei tali (io) in data ..... alle ore .... è risultato positivo all'accertamento del reato 186 ...ecc ecc ecc... e da loro firmato...P.s. il documento era un modello pre stampato ed in dotazione a tutte le forze dell'ordine.....Punti,che ne dici di andare insieme io e te dalla Pedone?

Sai che sono d'accordo.Ti diedi gia modo di capirlo quando ci sentimmo.
Tu hai più avuto modo di parlarle ?
L'unica cosa è che il mio amico avvocato ha mandato una raccomandata alla prefettura e sto aspettando la risposta e vorrei vedere se hanno cambiato la data o no prima di fare qualunque cosa , vorrei qualcosa da contestare.
Adesso ho la lettera della mgtc che sto " contestando" diciamo così tramite questa raccomandata per vedere la preffeturra cosa dice rispeto alla mgtc che non ci capisce na fava ...

A te ancora nessuna risposta dal responsabile mgtc ?!

newge78
02-07-2013, 22:33
No,ancora nulla....Ho però ottenuto una ulteriore risposta da un servizio istituzionale, uno servizio governativo Italiano di nome linea amica,lo trovi su internet,che presta consulenza online ai cittadini per dare risposte sulle interpretazioni legislative...Mi hanno richiamato sul telefono,un avvocato molto preparato di nome dott. Cancelli che mi ha spiegato tutta la trafila legislativa,sentenze cassazione ecc... e mi ha detto che l'accertamento del reato è il giorno dell'incidente.....io ho il numero diretto di questo avvocato,e lui ha anche aperto una pratica con un numero di riferimento....mi ha anche detto che può prendere contatti con l'ente amministartivo della prefettura e della motorizzazione,essendo lui un dipendente del governo e delle istituzioni....solo che io non ho ancora nulla da contestare....e mi sono arenato...Punti vuoi il numero di pratica e il contatto di questo avvocato?

puntidisutura
03-07-2013, 15:55
No,ancora nulla....Ho però ottenuto una ulteriore risposta da un servizio istituzionale, uno servizio governativo Italiano di nome linea amica,lo trovi su internet,che presta consulenza online ai cittadini per dare risposte sulle interpretazioni legislative...Mi hanno richiamato sul telefono,un avvocato molto preparato di nome dott. Cancelli che mi ha spiegato tutta la trafila legislativa,sentenze cassazione ecc... e mi ha detto che l'accertamento del reato è il giorno dell'incidente.....io ho il numero diretto di questo avvocato,e lui ha anche aperto una pratica con un numero di riferimento....mi ha anche detto che può prendere contatti con l'ente amministartivo della prefettura e della motorizzazione,essendo lui un dipendente del governo e delle istituzioni....solo che io non ho ancora nulla da contestare....e mi sono arenato...Punti vuoi il numero di pratica e il contatto di questo avvocato?

....direi di si New dato anche che oltre ad avere gia comunicazione sto aspettando la risposta della prefettura magari ci mette voce e la prefettura mi risponde con la data giusta :).

Te l'ho gia detto che sei un grande vero ?

ahh sono sul sito adesso , ora gli scrivo pure io ;vediamo un po'.

newge78
04-07-2013, 00:19
Ricorda che è un servizio Istituzionale...non hanno potere decisionale,solo esplicativo...E' un servizio governativo che si mette a disposizione del cittadino...dobbiamo sentirci al telefono che ti do tutti i riferimenti....domani ti chiamo...Ciao

l84
09-07-2013, 23:30
Punti, stavo chiedendomi una cosa: una patente non ancora revocata può essere convertita in una patente di un paese straniero?
E poi un'altra cosa: se con la mia patente non ancora revocata ma di fatto valida mi iscrivo per ottenere un'altra patente, per esempio una patente A per la moto, nulla mi impedisce di poter ottenerla. Per quel che ne so dovrei solo fare l'esame pratico visto che la patente B ancora valida equivale ad aver passato l'esame teorico. Ora poniamo due casi limite: sostengo l'esame pratico prima della revoca o dopo la revoca.
Nel primo caso la nuova patente ottenuta verrebbe anch'essa revocata oppure mi resterebbe poiché conseguita dopo?
Nel secondo caso cosa succederebbe? Potrebbe succedere che consegno la mia patente perché revocata ma poi vado a prenderne un'altra?
Potrebbe succedere che nel momento dell'emissione della nuova patente la motorizzazione, verificando quali altri permessi di guida abbia la persona, non trovando la vecchia patente perché revocata emetta un permesso di guida valido per la sola moto?
Pensa che storia sarebbe, poi con la patente della moto far domanda per quella della macchina...:D:D:D

newge78
10-07-2013, 07:53
La revoca azzera qualsiasi patente....Ora,finche il provvedimento non è esecutivo e definitivo,puoi far la patente della moto.Nel momento in cui ti toglieranno la b automaticamente ti porteranno via anche la A.....Per 3 anni non potrai conseguire nessun altra patente,neanche il patentino dello scuter....

puntidisutura
10-07-2013, 08:34
Punti, stavo chiedendomi una cosa: una patente non ancora revocata può essere convertita in una patente di un paese straniero?
E poi un'altra cosa: se con la mia patente non ancora revocata ma di fatto valida mi iscrivo per ottenere un'altra patente, per esempio una patente A per la moto, nulla mi impedisce di poter ottenerla. Per quel che ne so dovrei solo fare l'esame pratico visto che la patente B ancora valida equivale ad aver passato l'esame teorico. Ora poniamo due casi limite: sostengo l'esame pratico prima della revoca o dopo la revoca.
Nel primo caso la nuova patente ottenuta verrebbe anch'essa revocata oppure mi resterebbe poiché conseguita dopo?
Nel secondo caso cosa succederebbe? Potrebbe succedere che consegno la mia patente perché revocata ma poi vado a prenderne un'altra?
Potrebbe succedere che nel momento dell'emissione della nuova patente la motorizzazione, verificando quali altri permessi di guida abbia la persona, non trovando la vecchia patente perché revocata emetta un permesso di guida valido per la sola moto?
Pensa che storia sarebbe, poi con la patente della moto far domanda per quella della macchina...:D:D:D

Mi dispiace deluderti ma l'ordinanza di revoca è riferita " a tutti i documenti di guida in possesso di colui sia indirizzato il provvedimento" in parole povere se anche prendessi un'altra patente avresti speso solo dei soldi per nulla
Testualmente dalla mia ordinanza :

ORDINA

La revoca della patente di guida di cui è titolare il sig. Puntidisutura e di ogni altro documento di guida eventualmente in possesso , a decorrere dal giorno della notifica del presente provvedimento e del contestuale ritiro del documento stesso

Il Prefetto

newge78
10-07-2013, 10:08
Ve ne dico un altra.....15 giorni fa a Maratea,al mare,mi ha fermato la guardia costiera in mare...io ho la patente nautica e per fortuna in quel momento stavo guidando un 40 cv che non necessita di patente (e se la hai non è necessario averla dietro con se)...Mi spiegava l'uffciale che,se l'avessi avuta dietro e fossi stato con un barca più potente (e avesse accertato l mia condizione automobolistica,verifica rarissima e difficilmente la fanno,) avrebbero dovuto ritirarmi anch quella....

puntidisutura
10-07-2013, 16:32
Ve ne dico un altra.....15 giorni fa a Maratea,al mare,mi ha fermato la guardia costiera in mare...io ho la patente nautica e per fortuna in quel momento stavo guidando un 40 cv che non necessita di patente (e se la hai non è necessario averla dietro con se)...Mi spiegava l'uffciale che,se l'avessi avuta dietro e fossi stato con un barca più potente (e avesse accertato l mia condizione automobolistica,verifica rarissima e difficilmente la fanno,) avrebbero dovuto ritirarmi anch quella....

si si ad un amico infatti hanno revocato anche la patente nautica.

l84
10-07-2013, 21:31
Ok, quindi se ne andrebbe anche l'altra patente, ne ero convinto già ma per sicurezza ho chiesto.
Ma se al momento della revoca io non avessi ancora la nuova patente ma fossi invece in procinto di ottenerla? Quello a cui mi riferisco è un'eventuale falla nel sistema, nel processo che avviene negli uffici della motorizzazione. Purtroppo non riesco a trovare in rete informazioni riguardo le procedure seguite dalla motorizzazione per il rilascio di patenti. Intendo le procedure interne agli uffici, i dettagli delle operazioni che gli impiegati eseguono.

Invece riguardo all'altra questione, voi ne sapete qualcosa? Se con la patente non ancora revocata vado a risiedere all' estero in teoria potrei convertirla con una del nuovo paese di residenza, o sbaglio?

newge78
10-07-2013, 21:57
Quando sostieni l'esame di guida della patent A,il funzionario ti sostituisce la vecchia B con una AB....se non gli restituisci la vecchia...non ti da la nuova...e se la vecchia nn c'è più.....la nuova torna in motorizzazione con il funzionario....

l84
10-07-2013, 22:16
Ok, quindi il meccanismo si incepperebbe...

E se prima della revoca converto la patente con una estera? La revoca non dovrebbe riguardare la nuova patente emessa da un altro stato, in teoria...

Altra questione: se mi faccio volontariamente revocare la patente prima che questa venga revocata in seguito a sanzione amministrativa accessoria, che succede? Il periodo di ostativa quale revoca riguarderebbe?
Parlo di revoca volontaria, non per reato o mancanza di requisiti, ma per volontaria rinuncia da parte del titolare.

puntidisutura
11-07-2013, 13:03
Al emccanografico della motorizzazione risulta tutto e qualora tu chiedessi una revoca volontaria e ipotizzando che te la facciano poi una volta che arrivi l'ordinanza dalla motorizzazione la stessa revoca volontaria verrebbe annullata ed avresti un ostativa ai sensi dell'art del caso.
Se la convertissi in estera la motorizzazione comunicherebbe tale ostativa al paese che ti ha emesso la nuova patente ed annullerebbero il valore anche di quella.


art 135 Cds: “I conducenti muniti di patente di guida ovvero di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli per i quali è valida la loro patente o il loro permesso, purchè non siano residenti in Italia da oltre un anno",

newge78
11-07-2013, 16:15
Puoi rifare la patente in un paese non appartenente all'Unione Europea...per esempio L'Albania...La patente è valida in tutti i paesi non appartenenti all'Unione Europea.....Quindi se fai la patente in Albania puoi guidare ad esmpio in Cina o giappone o Russia....a meno che tu non faccia il domicilio (diverso da cittadinanza) in Albania....domiciliandoti li puoi richiedere documento di domicilio e residenza....la patente albanese se associata ad un documento comprovante il tuo domicilio in Albania diventa 'intoccabile' dagli agenti e autorità Italiane (e Ue)...quindi valida....Fatti un giro a Durazzo....ntri in una scuola guida a caso e fanno tutto loro (spiegagli la cosa9...spenderai fra tutto 2000 euro...ciao

l84
11-07-2013, 20:38
Sei certo Punti che succeda così? Nel senso, conosci qualcuno che ci ha provato e la revoca autoinflitta è stata annullata?
Comunque la revoca per volontaria rinuncia del titolare è possibile e viene concessa.

Per il discorso patente estera intendo questo procedimento: fare la residenza all'estero e convertire la patente, oppure dopo un'eventuale revoca conseguire una nuova patente nel paese di residenza, estero naturalmente.
Dite che nel caso il paese si trovi nell'UE il provvedimento di revoca diventa valido anche lì?

newge78
11-07-2013, 22:26
Dal 2007 la patente è comunitaria...

puntidisutura
12-07-2013, 15:14
Sei certo Punti che succeda così ? Nel senso, conosci qualcuno che ci ha provato e la revoca autoinflitta è stata annullata?

No non conosco nessuno ..... ma


Comunque la revoca per volontaria rinuncia del titolare è possibile e viene concessa.

... ma se in motorizzazione arriva una comunicazione del prefetto la stessa metterà sulla tua patente ,anche se già revocata , un ostativa di 3 anni; anche perchè non è più tanto l'annullamento della patente il vero problema quanto il riconseguirla

Per l'estero non credere che prendere la residenza altrove sia così semplice

l84
12-07-2013, 19:03
Prendere la residenza all'estero, in Romania per fare un esempio, è molto più veloce che prendere residenza qui in Italia; conoscendo qualcuno del posto naturalmente che ti possa fornire un luogo in cui dichiarare la residenza (che è diversa dal domicilio, quello può restare in Italia) e che ti aiuti negli uffici. Il problema non sarebbe assolutamente quello di prendere residenza.

Per il discorso autorevoca supponi che sia come dici o ne sei certo?
Senza voler negare che quanto tu dica possa essere vero il dubbio mio nasce dal fatto che la legge, quando si parla di nuovo conseguimento della patente, fa riferimento alla causa della revoca. Infatti se essa deriva da una sanzione accessoria il periodo che deve passare è non meno di 2 anni, se per violazione degli art 186 ecc ecc non meno di 3. Ma nel caso di cui parlo io la revoca non sarebbe causata da nessuno di questi due motivi.

Punti, senza essere curioso ma solo per amore della conoscenza, come era formulata l'ordinanza di revoca che hai ricevuto?

puntidisutura
13-07-2013, 14:11
Il prefetto della provincia di XXXXX

PREMESSO che il sig puntidisutura nato a xxx il xxx ed ivi residente in xxx titolare di patente numero xxxxx rilasciata il xxxx dalla mctc di xxxx
VISTO il decreto penale di condanna numero xxxx del xxxx emesso dal tribunale di xxxx qui pervenuto in data xxxx con il quale il signor puntidisutura è stato condannato per la violazione di cui all'art 186 c 2 per aver guidato in stato di ebrezza per uso di sostanze alcoliche accertato nella misura di g\l xxx alla revoca del documento di guida ai sensi dell'art 186 e bla bla bla ...
RITENUTO pertanto di dover procedere
VISTI gli artt 186-224 del CDS

ORDINA

La revoca della patente di guida di cui è titolare il sig. Puntidisutura e di ogni altro documento di guida eventualmente in possesso , a decorrere dal giorno della notifica del presente provvedimento e del contestuale ritiro del documento stesso

Il Prefetto

puntidisutura
13-07-2013, 14:14
I84 a questo punto secndo me non puoi far altro che provare.
Recati in mctc e fatti revocare la patente di tua spontanea volontà. intanto direi che non può certo peggiorare la situazione.

l84
13-07-2013, 15:15
Grazie Punti, le informazioni sono come l'oro!
Come tu dici, provare è l'unica maniera che ho per scoprire se ho ragione o no, da perdere non c'è poi molto.
Comunque intanto guido per un po', quando sentirò puzza di notifica agirò e immolerò la mia patente alla causa della scienza...:D:D

puntidisutura
13-07-2013, 15:28
Di nulla I84 siamo qui apposta le informazioni sono la nostra arma più potente e se non ci scambiamo informazioni fra noi non risolviamo nulla è l'unico modo per uscirne. come si dice una mano lava l'altra ( e tutte due lavano la faccia)



Comunque intanto guido per un po', quando sentirò puzza di notifica agirò e immolerò la mia patente alla causa della scienza...:D:D

mmm il problema è che non senti nulla quello arriva quando meno te lo aspetti.

E' dura dopo essere stato senza per un po', andare a farsela togliere di tua spontanea volontà però più stai a dire me la godo un po' dopo tutto questo tempo (comprensibile) più ogni giorno è buono per ritrovarsi il vigile che ti citofona.

l84
13-07-2013, 15:49
Eh si, hai ragione a dir questo Punti. Davo per scontato che la notifica fosse fatta per raccomandata...:( Non avevo pensato ai carabinieri o altri...
Dovrò stare attento ad essere sempre via da casa nei giorni ed orari in cui lavorano i carabinieri del mio paese, perché è molto probabile che siano loro a notificarmi la revoca. Grazie Punti, sei stato provvidenziale!!!!

puntidisutura
13-07-2013, 22:18
Dovrò stare attento ad essere sempre via da casa nei giorni ed orari in cui lavorano i carabinieri del mio paese

Se non ti trovano a quel punto arriva la raccomandata che ti dice di andare a consegnare la patente entro tot giorni

puntidisutura
18-07-2013, 20:34
Mi è arrivato ora un messaggio da una amica a ciui avevo chiesto informazioni. " Ciao la mia amica che fa penale mi ha dato una risposta.. Le sembra che l'interpretazione prevalente sia a tuo sfavore.La data di accertamento del reato è quella di emissione del decreto penale . Questo sembra essere l'orientamento della prefettura ..."

Ovviamente questo è ciò che dice un avvocato penalista amica di un amica e non vuole in nessun modo ne cancellare quanto fino a qui sentito da più voci ne essere una certezza (visto che certezze non ce ne sono per ora da nessuna parte). Vi giro solo quanto dettomi. Resto in attesa della raccomandata da parte della prefettura di cui vi informerò immediatamente appena la ricevo.

Qui nel frattempo nessuno ha fatto richiesta per sapere la data in cui poter sostenere nuovi esami ??? Sono l'unico !?
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NUOVO MESSAGGIO

Stamattina la mia collega ne ha parlato persino con 2 giudici ...hai sollevato un dibattito interno al tribunale ... mi dice che la questione non è affatto pacifica e che ci sono sentenze recenti che mettono in discussione persino che sia legittima la revoca quando non ci sono danni a persone ma solo a cose.

leopoldo
19-07-2013, 15:03
Qui nel frattempo nessuno ha fatto richiesta per sapere la data in cui poter sostenere nuovi esami ??? Sono l'unico !?

No non sei l'unico, solo che io lo sto facendo all'estero. Lunedì sarò in svizzera, e spero tanto di rimanerci. Ho provato con la bulgaria, ma avere patente e residenza bulgara mi fa una miseria infinita. La cosa è comunque fattibilissima.
Tanti auguri per chi rimane.

puntidisutura
19-07-2013, 15:24
Qui nel frattempo nessuno ha fatto richiesta per sapere la data in cui poter sostenere nuovi esami ??? Sono l'unico !?

No non sei l'unico, solo che io lo sto facendo all'estero. Lunedì sarò in svizzera, e spero tanto di rimanerci. Ho provato con la bulgaria, ma avere patente e residenza bulgara mi fa una miseria infinita. La cosa è comunque fattibilissima.
Tanti auguri per chi rimane.

grande anche l'esperienza estera è importante ...bhà intanto guarda mi sa che la Bulgaria stà meglio di noi :D

Tienici informati sugli sviluppi Svizzeri

MarvinMonroe
19-07-2013, 18:17
Ciao,vi seguo da tempo,e sono anche io nella vostra situazione.Finora vi ho sempre e solo guardati dall'esterno,ma oggi ho trovato questa sentenza della cassazione,che credo sia un pò una brutta notizia per tutti noi,dato che è recente.Il caso è differente,dal nostro.Quì il ricorrente dice che non può essere considerato recidivo,in quanto è stato beccato la seconda volta più di 2 anni di calendario dopo la prima volta che è stato preso fuori dai limiti.E i giudici gli danno torto,in quanto dicono che essendoci la certezza del reato solo nel momento del passaggio in giudicato della sentenza,in quanto uno non può più ricorrere,ed essere giudicato innocente.....per loro i 2 anni partono da lì.Quindi.....ahinoi....credo che l'orientamento di giudici/prefettura/motorizzazione sia questo.
Quì di seguito trovate la sentenza.



avverso la sentenza n. 10791/2011 TRIBUNALE di MILANO, del 07/05/2012;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GERACI Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilita';

Udito il difensore Avv. (......) il quale ha chiesto accogliersi il ricorso.

FATTO/DIRITTO

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza del 7/5/2012, all'esito di richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applico' nei confronti di (......), imputato del reato di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2, lettera c), con precedente specifico, la pena concordata dalle parti, nonche' la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

2. L'imputato proponeva ricorso per cassazione prospettando unitario motivo di censura con il quale denunzia inosservanza ed erronea applicazione di legge, per essere stata disposta la revoca della patente di guida, in violazione della disposizione di cui all'art. 186 C.d.S., lettera c), cosi' come innovato dal Decreto Legge n. 117 del 2007, conv. nella Legge n. 160 del 2007, rimasta sul punto inalterata dai successivi interventi di riforma, prevista in caso di "recidiva nel biennio". Circostanza, questa, non verificatasi, in quanto il (......), che aveva commesso il nuovo reato in data (......), risultava aver riportato condanna per guida in stato di ebbrezza commessa (......), con decreto penale di condanna emesso il 30/3/2009 dal G.I.P. del Tribunale di Tortona, esecutivo l'8/7/2009. Poiche' il primo fatto analogo risaliva al (......) (data di commissione del nuovo fatto per cui e' processo) era gia' decorso il biennio di legge.

3. La censura e' infondata.

L'orientamento che appare piu' rispondente a regola di certezza del diritto e garanzia per l'imputato deve reputarsi quello secondo il quale quel che rileva e' la data del passaggio in giudicato e non quella di commissione (Cass., Sez. 4, n. 28670 del 7/6/2012; n. 20634 del 20/3/2012; n. 36808 del 9/7/2010; n. 15657 del 24/3/2010 n. 8630 del 22/1010). Difatti solo dalla detta data puo' aversi per conclamata l'affermazione di penale responsabilita' del soggetto, che prima puo' solo, piu' o meno fondatamente, presumersi, col rischio di dar luogo a decisioni che ex post potrebbero rivelarsi ingiuste.

Invero il difforme minoritario orientamento (Cass., 6, n. 27985 dell'11/6/2009 e Sez. 4, n. 23943 del 20/5/2010), oltre a non superare l'argomento sopra esposto, o e' privo di adeguato apparato di approfondimento critico (la sentenza n. 27985, cit.), oppure (la seconda decisione) fonda il proprio convincimento non sull'attuale tenore letterale della disposizione, ma sul precedente contenuto del citato art. 186, comma 7 che faceva riferimento alla presenza di piu' violazioni nel biennio, modificato, gia' a partire dal 26/7/2008 con l'espressione "soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato".

Di conseguenza, pur dovendosi prendere atto dell'improprio riferimento al concetto di recidiva operato dalla disposizione in parola, dopo la modifica all'art. 99 cod. pen., operata dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251, il ricorso deve essere rigettato, non essendo decorsi oltre due anni dal passaggio in giudicato della prima condanna.

4. L'epilogo impone condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, 15 febbraio 2013.
DATA DEPOSITO 19 APRILE 2013

puntidisutura
19-07-2013, 21:30
strano ho letto sentenze della cassazione in cui si indicava come termine per il calcolo della recidiva il tempus commisi delicti.
Ovvero la data in cui è avvenuto il fatto.

SpadXIII
28-07-2013, 17:15
ma allora che senso avrebbe specificare che la data di accertamento del reato non è quella in cui il decreto penale diviene irrevocabile? E' evidente che nella testa di questo fantomatico Legislatore vi doveva essere, nel nostro specifico caso, una differenza tra le due date.

puntidisutura
30-07-2013, 16:46
È arrivata la risposta alla raccomandata che ho mandato alla prefettura
Secondo me hanno dei problemi ...........
Non finisce qua !!!!


In riferimento al quesito di cui all'oggetto, si comunica che, nei casi in cui la revoca della patente di guida venga disposta a seguito della violazione di cui all'art. 186 C.d.S., non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data del passato in giudicato della sentenza o del decreto penale di condanna.

L'interessato potrà pertanto conseguire un nuovo documento di guida a far data dal*1.11.2014.

Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

*

Stefano Piccolo

Vice Prefetto Aggiunto

Prefettura-UTG di Genova

Notare il grassetto ....
in base a ciò quindi cari miei se avete avuto un ritardo sul decreto penale secondo loro e la loro visione della legge e del diritto uno potrebbe anche stare molto più di 3 anni senza patente.
Si sa l'Italiano è difficile ma Accertamento del reato quando un "processo" ( notare le virgolette) è d'UFFICIO è un mero accertamento della responsabilità penale ed il decreto penale di condanna come la parola dice è appunto la CONDANNA.
I giudici mi han detto tramite un legale , che la questione non è affatto pacifica mentre la prefettura si prende la briga di giustificare ( la loro ignoranza direi io) le loro assurdità con contraddizioni letterarie fuori da ogni logica.

Come gia detto NON FINISCE QUI ( e non sto urlando).

Se nel frattempo qualcuno potesse fare richiesta per avere informazioni personali sulla data di fine ostativa sarebbe molto utile a tutti( oltre che direi a se stesso).Ovvio che chi pensa all'estero può evitare anche di rispondere.

Io continuerò a tenervi aggiornati.

leopoldo
31-07-2013, 13:30
ma nella tua lettera gli hai chiesto del presofferto o gli hai solo chiesto da quando parte la revoca? Anche mia nonna sa che la revoca parte da quando è dichiarata. Altro discorso è che trattandosi di sanzione amministrativa accessoria non va aggiunta al presofferto. A treviso mi hanno detto così in prefettura, e che arriverà un chiarimento, e fino a quel chiarimento non aspettarti nulla, anche se a treviso già fanno il calcolo dalla data dell'incidente. Per l'estero basta pagare. Accolgono a braccia aperte.
Comunque è da ritenere normale un avvocato che non si prende la briga di dire a cosa si è stati condannati? Non si può fare nomi e cognomi e dire che è un incapace? Immagino che il sistema protegga la sua incapacità, e che lo tuteli in modo che possa continuare e migliorarla. Sarebbe un segno di civiltà poter dire chi non fa i compiti a casa, nonostante sia pagato. Aiuta altri a poter scegliere meglio. Complimenti a tutto il sistema. Quando la racconto non mi credono. IL MIO AVVOCATO NON E' IN GRADO DI DIRMI QUANDO POSSO RIFARE LA PATENTE. Ed è meraviglioso vederlo che inizia a farfugliare in greco, a far finta di essere impegnato, a fare lo sguardo corrucciato. Possiamo fare un forum dove si dà un opinione agli avvocati mettendo nome e cognome? Ci metto anche il mio.

ciaociaopatente
31-07-2013, 17:01
Io fortunatamente mi son salvato dalla revoca,cmq pure a me la prefettura di treviso diede la stessa versione di leopoldo quando chiesi informazioni.

puntidisutura
31-07-2013, 17:01
ma nella tua lettera gli hai chiesto del presofferto o gli hai solo chiesto da quando parte la revoca?

Ho richiesto la decorrenza e da quando potessi conseguire nuova patente.



Anche mia nonna sa che la revoca parte da quando è dichiarata.

be aspetta , perchè dichiarata vuol dire quando arriva l'ordinanza... e li altro che tempi del tribunale che aspetti a me dall'irrevocabilità all'ordinanza sono passati 7 mesi e posso ritenermi nella media per non dire nella norma , pensa un po' gente che aspetta il DP per anni e l'ordinanza per altrettanto.



Altro discorso è che trattandosi di sanzione amministrativa accessoria non va aggiunta al presofferto.

Mica tanto altro discorso anche perchè il cautelare parte dal giorno del fermo
Che poi sia un altro discorso a livello diciamo giuridico va bene è un discorso a se.


A treviso mi hanno detto così in prefettura, e che arriverà un chiarimento, e fino a quel chiarimento non aspettarti nulla, anche se a treviso già fanno il calcolo dalla data dell'incidente.

Bene sono contento del chiarimento, è anche ora la legge ha gia 3 anni e 2 giorni :D .Hai una vaga idea dei tempi ?O sono stati approssimativi ?
Io il fatto l'ho commesso il 22 Gennaio 2011 - vorrei riuscire a iscrivermi il 23 Gennaio 2014.Dici che arriverà entro quella data ?!



Per l'estero basta pagare. Accolgono a braccia aperte.

Immagino , tutto il mondo è paese, ma fra residenza e tempi "tecnici" mi riesce un po' difficile avendo una ditta da mandare avanti :) Anche se sarebbe bellissimo sopratutto per le limitazioni di potenza che non ci sarebbero.


Comunque è da ritenere normale un avvocato che non si prende la briga di dire a cosa si è stati condannati?

Cioè scusa ?! E' arrivato il DP e non te lo da ?


Non si può fare nomi e cognomi e dire che è un incapace? Immagino che il sistema protegga la sua incapacità, e che lo tuteli in modo che possa continuare e migliorarla. Sarebbe un segno di civiltà poter dire chi non fa i compiti a casa, nonostante sia pagato. Aiuta altri a poter scegliere meglio. Complimenti a tutto il sistema. Quando la racconto non mi credono. IL MIO AVVOCATO NON E' IN GRADO DI DIRMI QUANDO POSSO RIFARE LA PATENTE. Ed è meraviglioso vederlo che inizia a farfugliare in greco, a far finta di essere impegnato, a fare lo sguardo corrucciato. Possiamo fare un forum dove si dà un opinione agli avvocati mettendo nome e cognome? Ci metto anche il mio.

Sorvolo che è meglio , purtroppo come in tutte le categorie ci sono qualli bravissimi che si sbatto in tutti i modi per aiutarti e ci sono quelli che se ne fregano ed anzi forse lo fanno apposta a farti fare il c....o per moralismi personali , e li si va fuori dalla professionalità e sarebbe da chiamarli Cioccolatai con il massimo rispetto per i cioccolatai.


Leopoldo mantienimi\ci informato\i sulla questione "prefettura di Treviso" ;)

puntidisutura
31-07-2013, 17:03
Io fortunatamente mi son salvato dalla revoca

Non ricordo era per la data del fatto o per un avvocato con le
p*lle ?
Comunque BEATO TE

ciaociaopatente
31-07-2013, 17:10
x un avv. con le @@.

A leopoldo,visto che son pure io di treviso, se hai bisogno di esser "scorazzato in giro" non esitare a chiedere!

puntidisutura
31-07-2013, 17:54
" Qualora tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale sussista un rapporto di connessione oggettiva, l'art 24 della legge 24 Novembre 1981,n.689 devolve al giudice penale la cognizione delle infrazioni amministrative dal cui accertamento dipenda l'esistenza del reato Nessuna deroga al riparto di competenze fra autorità amministrativa e giudice penale è,invece,prevista quando al contrario,l'accertamento dell'illecito amministrativo dipenda dall'accertamento di un reato.
In tale caso, infatti, l'accertamento dell'illecito amministrativo non è pregiudiziale rispetto all'accertamento del reato, a differenza di quanto la fattispecie concreta dedotta nel giudizio penale sia più specifica ed inclusa nella fattispecie concreta addebitata quale illecito amministrativo e costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza del reato.In difetto del rapporto di pregiudizialità l'eventuale giudicato penale protrà avere effetti vincolanti ai fini dell'accertamento dell'illecito amministrativo, alle condizioni previste dall'art 654c.p.p

Cass.Civ.,sez I,2 Febbraio 2005,n°2080,ibi,2005,141

Link alla fonte (http://books.google.it/books?id=QZ-xGsdKqwoC&pg=PA99&dq=accertamento+del+reato+CDS&hl=it&sa=X&ei=Xj75UcC6K-Ss4ASt_oCIAg&ved=0CD0Q6AEwAg#v=onepage&q=accertamento%20del%20reato%20CDS&f=false)

Chi abbia voglia di aprire e leggere il link potrebbe salire un po' le pagine e leggere ciò che è scritto a pagina 97.

l84
01-08-2013, 13:08
Letto.
Si fa chiaro riferimento all'art. 186,"il verbale in realtà sia, in sostanza, un atto di procedura penale relativo all'accertamento di un reato"."
E' un po' il discorso che facevo pure io qualche tempo fa; se il tasso alcolico è sotto 0,8 si è nell'amministrativo e quindi il verbale relativo a questa infrazione è di per se un atto sufficiente all'applicazione di una sanzione amministrativa. L'infrazione è quindi già stata accertata. Sopra lo 0,8, penale quindi, il verbale ha la funzione di stabilire che competente a giudicare è il giudice penale; sembra chiaro quindi che sia già stato accertato il reato. Il processo avrebbe quindi la sola funzione di stabilire la responsabilità dell'imputato e la pena relativa al reato. Poiché si tratta di sanzioni penali la competenza nell'attribuire tali sanzioni spetta al giudice penale.
Interessante è anche il discorso riferito alla sospensione cautelare; interessante è il meccanismo per cui viene giustificato il provvedimento cautelare del prefetto.
Nel testo si legge che il provvedimento si applica, quale atto dovuto, nel caso in cui nei confronti del conducente sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità. Questi elementi emergono dal verbale che da conto dell'accertamento del reato, accertamento che impone al prefetto di applicare la misura cautelare della sospensione della patente.

leopoldo
01-08-2013, 14:11
Ma secondo voi cosa mi vieta di fare la patente a treviso? sono di una provincia ad est. Non mi sembra ci siano vincoli territoriali.
Al limite sposto la residenza prendendo in affitto un appartamento in modo da giustificare la residenza. La rottura vale sicuramente 10 mesi di sospensione risparmiati, anche se so che la commissione medica a treviso è come un tribunale talebano. Non che la mia sia tanto meglio.

puntidisutura
01-08-2013, 17:19
Ma secondo voi cosa mi vieta di fare la patente a treviso?

in che senso ? Se è per la revoca l'ostativa che c'è al ministero dei trasporti che sta a Roma e vale per tutta Italia. Se è per la CML il fatto che tu non risulti idoneo. L'unica è andare oltre confine.

puntidisutura
01-08-2013, 17:20
Grande I84 sono contento ti sia piaciuto quel testo ;) me lo sto spulciando tutto... chissà che non si trovi altro di interessante...

puntidisutura
02-08-2013, 19:49
Mi chiedo:
Quando una violazione è un reato ...
l'accertamento della violazione è Accertamento di Reato ?
C'è un Avvocato (o Bastian e Gino) che mi risponde ?



Cito " Per le Sezioni unite, il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell'art. 223 c.d.s. ha indubbia natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale"

Notare come la cassazione definisca accertamento di responsabilità penale l'eventuale decreto penale e non un accertamento del FATTO Reato.

Io condivido ragazzi , a ruota libera.

l84
04-08-2013, 01:56
Punti, io sono dalla tua!!!!;)
Però ci toccherà andare in cassazione per dimostrare che accertamento del reato e accertamento della responsabilità sono due cose diverse:(

SpadXIII
04-08-2013, 09:42
Avete sentito che con la riforma del Codice della Strada appena approvata colui che viene sorpreso alla guida in stato di ebbrezza non potrà più guidare fino a che non gli verrà notificata la sanzione o condanna? Ovvero dopo il fatto non esisterà più una sospensione provvisoria di tot mesi, bensì tale sospensione sarà valida fino a che non arriverà quella definitiva. E' pazzesco, sappiamo bene i tempi in Italia quali sono, sappiamo che c'è gente che aspetta anche anni....per aver magari 6 mesi di sospensione. E uno dovrebbe quindi stare per anni e anni senza patente in attesa che questi si decidano a mettere due firme? A me pare una questione gravissima perchè denota che i legislatori se ne fregano altamente dei diritti delle persone e non hanno alcun contatto con la realtà. Ci privano deliberatamente della nostra libertà per tempi infinitamente maggiori di quelli previsti dalla sanzione, questa cosa sì è da galera! E questo è il problema che sta alla base della nostra annosa questione di quando inizino i 3 anni di revoca. Se i tribunali sono lenti, se le condanne arrivano dopo secoli, è colpa loro, non nostra, non possiamo pagare noi per inefficienze altrui. Io, e già mi disperavo, con incidente fatto il 6/11/2011, ero sempre stato dell'idea che avrei potuto rifarmi una patente a partire dal 6/11/2014. Il DP mi è arrivato a maggio 2013, ora pensare che potrò riavere una mia patente a maggio 2016 mi sconvolge, è tremendo. Tra l'altro mi sono già fatto 13 mesi di sospensione cautelativa e ora mi vengono a dire che il presofferto non viene detratto dai 3 anni? Ma stiamo scherzando???? E' colpa mia se ci hanno messo un anno e mezzo a giudicare il mio caso???? In questo modo uno non può riorganizzarsi una vita, non può programmarsi, deve star lì a dipendere totalmente dai tempi biblici e dalle (non) decisioni di chi dovrebbe far rispettare la legge... E' pazzesco.

SpadXIII
04-08-2013, 09:51
Ah, ovviamente tale punto della riforma, come ben scritto sui giornali, è stato approvato su pressione delle Associazioni dei Parenti delle Vittime.... I quali evidentemente si incavolano da morire se il colpevole era ubriaco, invece restano indifferenti se il colpevole era al cellulare, correva troppo veloce, non rispettava un rosso...eppure sono queste le cause principali (di gran lunga!) degli incidenti stradali mortali....

Avv. G. Lore
04-08-2013, 09:52
Non è stato approvata alcuna riforma.
È stato solo licenziato un disegno di legge che ora verrà discusso in parlamento

SpadXIII
04-08-2013, 10:43
Guida in stato di ebbrezza. Accertamento del reato, sanzioni e cause estintive - Tramontano Luigi - Giuffrè - Libro - Libreria Universitaria - 9788814159886 (http://www.libreriauniversitaria.it/guida-stato-ebbrezza-accertamento-reato/libro/9788814159886)

Chissà se questo libro risolverebbe i nostri dubbi....