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Giucas
25-02-2015, 15:27
Mi hanno risposto ..".Buongiorno,
attualmente non può far altro che attendere la notifica del decreto penale di condanna, e contestualmente le assegnano un avvocato d’ufficio;
se lei vuole affidarsi ad un legale di fiducia, deve firmargli la nomina ed il legale le spiegherà tutto.
Cordiali saluti"

Gli avevo inviato una mail ben dettagliata :(
Eh non só. Io ho chiamato direttamente lo studio dell'avvocato. Poi cercando il nome su internet ho scoperto che fa parte di questa associazione che difende gli automobilisti.
Prova magari a mandare una mail chiedendo che ti indirizzino ad un avvocato associato a loro nella tua zona. Se c'è. Perché la sede principale é a Padova, magari ci sono solo in veneto.

lupus
25-02-2015, 15:31
Proverò...

Giucas
25-02-2015, 15:48
Cmq a conferma di quanto tempo spendono per scrivere le sentenze per casi come i nostri (secondo me 10min), nel mio dp ci sono una serie di errori macroscopici.
A parte il fatto che hanno spedito il mio dp solo all'avvocato d'ufficio (che all'epoca non l'avevo mai sentito né visto e cambiato subito con quello di fiducia), hanno anche sbagliato il calcolo della pena.
In poche parole dopo una descrizione dei fatti (rimasto coinvolto in un incidente, tasso, macchina di terzi, ecc) descrivono il calcolo della pena. Il giudice ha deciso di partire con il minimo previsto (180g+1500€) aumentati poi di una serie di aggravanti.
Primo errore. Mi hanno applicato aumento di 1/3 richiamando l'articolo dei neopatentati (io avevo la patente da 10 anni)
Secondo errore. Non hanno applicato l'aggravante dell'incidente.
Terzo errore. Non hanno applicato l'aggravante della macchina di terzi.

lupus
25-02-2015, 16:02
Ciao a tutti
in breve la mia storia:
il 23 dicembre ho causato un incidente (frontale-contromano) intervenuti i carabinieri mi hanno fatto l'etilometro 2,42 e la seconda 2,39. Ovviamante la colpa dell'incidente era mia, quindi mi hanno sequestrato la macchina e preso la patente.al momento Non mi hanno rilasciato nessun verbale sono andato io in caserma il 27 per ritirare i due verbali ,uno del sequestro della macchina e l altro della patente.Sempre il 27 mi hanno chiesto il nome del mio avvocato che io avevo sentito solo per telefono,poi lo ho incontrato a gennaio.Mi ha parlato della revoca e che devo solo aspettare(non mi ha fatto una bella impressione).A fine gennaio mi è arrivata la sospensione per un anno.Sono consapevole di aver sbagliato e sinceramente sono caduto in una seria depressione perchè adesso sto rischiando anche il posto di lavoro. E' qualche settimana che leggo le varie storie qui nel forum , ho iniziato a capirci qualcosa , ma è tutto molto confuso troppi articoli e molti casi uguali con differenti epiloghi.Se qualcuno a qualche consiglio perchè sono davvero disperato .grazie
Ciao Yes, tipologia d'incidente e tasso molto simili al mio( mi batti di 0,01):). Purtroppo se non hai qualche appiglio ti aspetta la revoca. Controlla bene i verbali, sopratutto , se non è presente la dicitura che sei stato avvisato della possibilità di farti assistere da un avvocato...potrebbe essere causa di nullità. Per la confusione e depressione è normale cerca di reagire ed adeguarti a questa (non bella) nuova situazione.Non ti fermare al primo avvocato, se vedi che questo non ti soddisfa . Buona fortuna

Giucas
25-02-2015, 16:02
Secondo errore. Non hanno applicato l'aggravante dell'incidente.
Questo forse non é un errore.
C'è scritto
...Ritenute le circostanze generiche equivalenti alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale...

L'incidente era irrilevante (ruota anteriore destra addosso ad una cordonata), probabilmente non l'hanno voluto considerare aggravante da calcolare nella pena principale.
Ma ahimè resta per la revoca.

lupus
25-02-2015, 16:04
Primo errore. Mi hanno applicato aumento di 1/3 richiamando l'articolo dei neopatentati (io avevo la patente da 10 anni)
Secondo errore. Non hanno applicato l'aggravante dell'incidente.
Terzo errore. Non hanno applicato l'aggravante della macchina di terzi.nel casino ti è convenuto?

Giucas
25-02-2015, 16:07
nel casino ti è convenuto?
Sostanzialmente non cambiava niente.

lupus
25-02-2015, 16:38
Questo forse non é un errore.
C'è scritto
...Ritenute le circostanze generiche equivalenti alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale...

L'incidente era irrilevante (ruota anteriore destra addosso ad una cordonata), probabilmente non l'hanno voluto considerare aggravante da calcolare nella pena principale.
Ma ahimè resta per la revoca.:o NOOOOOOOO manica di imbecilli!
Mi fa incazzare da morire questa storia che nella revoca non fanno distinzione tra incidenti banali ed incidenti di una certa rilevanza.

Ismahel
25-02-2015, 17:56
Nel mio dp hanno sbagliato la targa della macchina

yes73
25-02-2015, 18:34
Questo forse non é un errore.
C'è scritto
...Ritenute le circostanze generiche equivalenti alla circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale...

L'incidente era irrilevante (ruota anteriore destra addosso ad una cordonata), probabilmente non l'hanno voluto considerare aggravante da calcolare nella pena principale.
Ma ahimè resta per la revoca.Quindi anche cose stupide vengono considerati incidenti! Ed io che speravo in po di clemenza, nel mio caso avrò fatto un migliaio di danno, per altro pagati dall'assicurazione.Non si è fatto male nessuno.

yes73
25-02-2015, 18:43
Ciao Yes, tipologia d'incidente e tasso molto simili al mio( mi batti di 0,01):). Purtroppo se non hai qualche appiglio ti aspetta la revoca. Controlla bene i verbali, sopratutto , se non è presente la dicitura che sei stato avvisato della possibilità di farti assistere da un avvocato...potrebbe essere causa di nullità. Per la confusione e depressione è normale cerca di reagire ed adeguarti a questa (non bella) nuova situazione.Non ti fermare al primo avvocato, se vedi che questo non ti soddisfa . Buona fortuna tu hai già ricevuto la revoca? Per l'avvocato mi hanno informato il 27, l'incidente è avvenuto il 23 dicembre, ho visto che hanno scritto il nominativo in un foglio che non mi è stato consegnato.al momento dell'incidente non mi hanno detto niente e nei verbali ho controllato non c'è.Pensi che possa essere nullo?L'avvocato ha controllato tutto e non mi ha detto niente. Avevo sentito che devono obbligatoriamente avvisarti, però che è molto difficile dimostrarlo se nopn lo fanno. Basta che non sia scritto nei verbali? e quel foglio dove hanno annotato il suo nome? Mi consigliate di riandare in caserma per controllare?

yes73
25-02-2015, 19:07
un bravo avvocato potrebbe riuscire a non farmi revocare la patente? Perchè un ragazzo che conosco abbastanza bene due anni fa ha avuto un incidente (da solo) è stato ricoverato per più di un mese e dalle analisi è risultato positivo alla cocaina con un tasso anche alto.Nei verbali dei carabinieri risulatava l'incidente ma a lui non è stata revocata la patente. Ha fatto i lavori di pubblica utilità ed un percorso al sert.Io non sono un esperto ma gli sarebbe dovuta spettare la revoca come per uso di alcol.

lupus
25-02-2015, 22:39
tu hai già ricevuto la revoca? Per l'avvocato mi hanno informato il 27, l'incidente è avvenuto il 23 dicembre, ho visto che hanno scritto il nominativo in un foglio che non mi è stato consegnato.al momento dell'incidente non mi hanno detto niente e nei verbali ho controllato non c'è.Pensi che possa essere nullo?L'avvocato ha controllato tutto e non mi ha detto niente. Avevo sentito che devono obbligatoriamente avvisarti, però che è molto difficile dimostrarlo se nopn lo fanno. Basta che non sia scritto nei verbali? e quel foglio dove hanno annotato il suo nome? Mi consigliate di riandare in caserma per controllare?No Sono in attesa del decreto penale. Probabilmente il foglio era l'elezione di domicilio e nomina difensore.A me non hanno avvisato dell'avvocato mi hanno chiamato per telefono l'indomani dell'incidente per chiedermi il suo nominativo . Se comunque nelle carte depositate in tribunale manca sei a buon punto .No non devi andare in caserma contatta il tuo avvocato per verificare . http://ricorsi.net/forum/stato-debbrezza/13327-nullita-alcoltest-effettuato-assenza-del-difensore.html

lupus
25-02-2015, 22:44
un bravo avvocato potrebbe riuscire a non farmi revocare la patente? Perchè un ragazzo che conosco abbastanza bene due anni fa ha avuto un incidente (da solo) è stato ricoverato per più di un mese e dalle analisi è risultato positivo alla cocaina con un tasso anche alto.Nei verbali dei carabinieri risulatava l'incidente ma a lui non è stata revocata la patente. Ha fatto i lavori di pubblica utilità ed un percorso al sert.Io non sono un esperto ma gli sarebbe dovuta spettare la revoca come per uso di alcol.Un bravo avvocato può fare la differenza però non può fare miracoli.Anche io ho sentito di alcuni a cui son stati concessi lpu nonostante la terza fascia più incidente, non saprei dirti se errori oppure atti di clemenza

yes73
25-02-2015, 22:56
Controllo meglio la documentazione nel caso fisso un'appuntamento con l'avvocato, anche se lui era molto scettico sul far qualcosa, mi disse che dovevo apsettare l'inizio del processo per vedere come muoverci.Grazie a presto

lupus
26-02-2015, 10:07
voi come interpretate il punto della messa alla prova in cui indicano ove previste per legge?

L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni
amministrative accessorie, ove previste dalla legge.

perchè forse ove previste per legge potrebbe venire a nostro vantaggio."Decorso il periodo di sospensione, qualora la prova abbia dato esito positivo, il giudice
dichiara con sentenza l’estinzione del reato. A tale fine si avvale della relazione sulle attività
svolte, redatta dall’ufficio per l’esecuzione penale. La sentenza è pronunciata in udienza, della cui
fissazione deve essere dato avviso, oltre che al pm ed all’imputato, anche alla persona offesa.
Rimangono però efficaci le sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge. Si pensi, ad
esempio, all’ampia casistica prevista dal legislatore: dalla sospensione della patente di guida
all’ordine di demolizione dei manufatti abusivi. Rispetto a tali “sanzioni amministrative disposte dal
giudice penale” si aprono le (oramai consuete) questioni di coerenza con la Convenzione Europea
dei diritti dell’uomo, trattandosi di misure afflittive, disposte dal giudice penale, nel corso di un
processo penale, pure non essendo stato accertato un reato (anzi essendo stato dichiarato estinto)"Vedremo come si comportano ...bisogna aspettare. Non è per niente chiaro

Zippo17
26-02-2015, 10:34
Lupus mi puoi passare la fonte dove hai trovato quanto scritto?

grazie

lupus
26-02-2015, 10:40
Lupus mi puoi passare la fonte dove hai trovato quanto scritto?

grazie
http://www.questionegiustizia.it/doc/map-adulti.pdf

pagina 8

lupus
26-02-2015, 10:45
"La sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è equiparabile ad
una sentenza di condanna: così si è sempre espressa la giurisprudenza di legittimità in materia
minorile"
sempre nello stesso articolo
.

Ismahel
26-02-2015, 12:02
"La sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova è equiparabile ad
una sentenza di condanna: così si è sempre espressa la giurisprudenza di legittimità in materia
minorile"
sempre nello stesso articolo
.

e invece il cpp dice che al termine della messa alla prova il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, che fa parte delle sentenze di proscioglimento (insieme a quella di assoluzione).

Che disastro, ognuno dice una cosa diversa.

hope
26-02-2015, 12:10
Infatti..il mio avvocato voleva provare a parlare con un giudice se riusciva a capire cosa ne pensava ma poi tanto fra un anno e mezzo chissà se cambiano le cose..anche perche allora scusate ma sarebbe possibile fare gli lpu a mio parere! La revoca secondo me non la tolgono ma potrebbe essere che la revoca no senza la decorrenza dei tre anni? La fanno partire dall accertamento dell incidente? Dp? Esito positivo della messa in prova? E poi comunque tengono conto dei mesi in cui si è guidato nel mentre? Che cavolo sommano e sottraggono?

Ismahel
26-02-2015, 12:25
x adesso ne esiste solo uno in questo forum al quale dai 3 anni di revoca hanno tolto l'anno di sospensione già fatto, tutti gli altri no.

Ismahel
26-02-2015, 12:41
cmq sono stato all'uepe di nuovo stamattina, ho fatto tutte le congetture del caso sulla revoca della patente xkè ancora convinti che la messa alla prova l'ho chiesta per non pagare la multa, così gli ho spiegato della revoca, i dubbi, le incertezze e tutto quello che stiamo dicendo qui. Lei naturalmente basita non credeva che me la potessero togliere ancora la patente. Alla fine della fiera le fatidiche parole, dubbio che avevo paventato già qualche pagina addietro:
"beh intanto vediamo se il giudice concederà la messa alla prova"

Ecco come avevo già detto prima di tutto bisogna vedere SE vengo ammesso al programma di messa alla prova, tutto il resto ne caso si vedrà dopo.
Come dice Hope (e come mi disse allora anche il mio avvocato)... magari più avanti le regole cambiano.

lupus
26-02-2015, 12:55
Ismahel sono stati definiti i tempi della tua messa alla prova? Quando dovresti terminare (se ti verrà concessa)?

Ismahel
26-02-2015, 13:08
ho udienza il 12 marzo, il giudice deciderà nel caso quante ore dovrò fare. Al momento so solo che il mio programma prevede 4 ore a settimana.

Ismahel
26-02-2015, 16:41
Sempre nell'ottica di vedere del "SE" svolgerò la messa alla prova, forse ho trovato un appiglio, ve lo espongo.

Considerando che come detto fino qua:
1)il buon esito della messa alla prova non preclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
2)al termine della messa alla prova il giudice dichiara sentenza di non doversi procedere
3)la revoca non la può erogare a causa dell'art 224 comma 3
"La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria."
La palla quindi rimbalza al prefetto, e fino qua ci siamo.

Ma vediamo il comma 4 sempre dell'art. 224
"Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente."

Ho letto bene? Proscioglimento? Cos'è?

Sentenza di proscioglimento

Nel diritto processuale penale, si definisce di proscioglimento la sentenza di non doversi procedere o di assoluzione.

Qua ci sono gli estremi x far cascare la revoca a mio parere.

lupus
26-02-2015, 17:57
Non fa una grinza.
Speriamo che seguano questo ragionamento.
Anche perchè le sentenze di non doversi procedere non contengono un accertamento del fatto storico, bensì si limitano a statuire su aspetti processuali che impediscono tale accertamento.

Ismahel
26-02-2015, 18:09
esatto e quello già crea i problemi già discussi per l'accertamento del reato ai fini dell'ostativa, ma questo mi sa che va proprio a monte del problema

lupus
26-02-2015, 19:06
Ismahel la mia paura è che questi non si inventino chissà che cosa pur di applicare le sanzioni amministrative. Come ribadito in altri post precedenti, io non ci trovo niente di razionale nel 186 e simili. Trovo illogico la sospensione cautelare(che in caso di revoca non viene considerata) non vedo proporzionalità nell'applicare le sanzioni e sopratutto le differenze di trattamento notevoli a seconda del tribunale di competenza per la fantomatica data di accertamento del reato. Spero solo che anche questa volta non si dimostrino ottusi nell'applicare qualcosa che di norma non si dovrebbe applicare .In fin dei conti lo stiamo pagando anche fin troppo caro il nostro errore

yes73
26-02-2015, 22:49
Sempre nell'ottica di vedere del "SE" svolgerò la messa alla prova, forse ho trovato un appiglio, ve lo espongo.

Considerando che come detto fino qua:
1)il buon esito della messa alla prova non preclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
2)al termine della messa alla prova il giudice dichiara sentenza di non doversi procedere
3)la revoca non la può erogare a causa dell'art 224 comma 3
"La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria."
La palla quindi rimbalza al prefetto, e fino qua ci siamo.

Ma vediamo il comma 4 sempre dell'art. 224
"Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente."

Ho letto bene? Proscioglimento? Cos'è?

Sentenza di proscioglimento

Nel diritto processuale penale, si definisce di proscioglimento la sentenza di non doversi procedere o di assoluzione.

Qua ci sono gli estremi x far cascare la revoca a mio parere.
Non sono un esperto , quello che hai scritto fa sperare molto in una probabile non applicazione della revoca. Hai esposto la tua teoria al tuo avvocato?

yes73
26-02-2015, 22:57
Ismahel la mia paura è che questi non si inventino chissà che cosa pur di applicare le sanzioni amministrative. Come ribadito in altri post precedenti, io non ci trovo niente di razionale nel 186 e simili. Trovo illogico la sospensione cautelare(che in caso di revoca non viene considerata) non vedo proporzionalità nell'applicare le sanzioni e sopratutto le differenze di trattamento notevoli a seconda del tribunale di competenza per la fantomatica data di accertamento del reato. Spero solo che anche questa volta non si dimostrino ottusi nell'applicare qualcosa che di norma non si dovrebbe applicare .In fin dei conti lo stiamo pagando anche fin troppo caro il nostro erroreSinceramente io non ci sto capendo niente, leggendo nel forum vedo molte disparità di trattamento. C'è a chi viene conteggiato la sospensione, le visite alla commissione sono diverse a seconda del luogo , questa messa alla prova che è tutto un mistero. Ma gli avvocati dovrebbero saperlo se c'è revoca o no! Non possono fare le leggi e lasciarle interpretare cammin facendo.

Ismahel
26-02-2015, 23:09
Non sono un esperto , quello che hai scritto fa sperare molto in una probabile non applicazione della revoca. Hai esposto la tua teoria al tuo avvocato?

Lo farò non appena saprò se vengo ammesso al programma di messa alla prova

yes73
26-02-2015, 23:16
Però non credo che te la possano negare? Con che giustificazione?

alessiop86
27-02-2015, 03:26
leggendo le ultime pagine del post relativamente alla questione delle sanzioni accessorie mi è venuto un dubbio abbastanza atroce... e che potrebbe dare filo da torcere ai penalisti.
partiamo dal presupposto che la messa alla prova è prevista per una vasta gamma di reati che prevedono pene massime inferiori ai 4 anni (se non erro). il reato da noi commesso è solo UNO dei tanti reati potenzialmente interessati dall'applicazione della messa alla prova. ma il nostro reato è anche l'UNICO (se non erro) a non essere regolato direttamente dal codice penale ma bensì da un altro codice, quello della strada. Tornando ai reati previsti dal codice penale, essi possono prevedere la classica sanzione detentiva/pecuniaria e quella amministrativa... robe del tipo che se sei uno spacciatore ti sospendo la patente. o magari se hai evaso le tasse oltre a finire dentro ti chiudo l'attività. ecco io credo che nella legge relativa alla messa alla prova quando si riferiscono alle sanzioni amministrative intendano questo tipo di sanzioni, ossia quelle direttamente collegate all'infrazione di un articolo del codice penale. NOI invece siamo in una terra di mezzo, abbiamo infranto un codice che non è quello penale ma siamo destinati ad una condanna penale. facciamo così schifo e siamo così sfigati che non ci vogliono nemmeno degnare di un regolare processo ma bensi di quello strumento cosidetto decreto penale di condanna. comunque a parte le divagazioni, io penso seriamente che quelli quando hanno scritto la legge nemmeno pensavano all'art. 186 del cds... comunque sia tutto quello che c'è scritto nella legge sulla messa alla prova è da pensare applicabile in generale e caso per caso, facendo riferimento ad esempio alle limitazioni su movimento, dimora, ecc, che francamente trovo poco inerenti al reato da noi commesso. detto questo penso che il ragionamento di Ismahel al post 276 non sia totalmente sbagliato, ed anzi, agganciandomi a quello che ho scritto sopra, potrebbe fare cadere i presupposti per l'applicazione delle pene accessorie. scusate ma l'orario non mi rende giustizia (sono sobrio comunque ahaha) spero di essere stato comprensibile

Ismahel
27-02-2015, 10:12
Però non credo che te la possano negare? Con che giustificazione?

Nel caso lo neghino cmq me lo devono giustificare, non possono dire no non ti concediamo la messa alla prova xkè di no. Ormai sono un paio di settimane, vedremo.

Ismahel
27-02-2015, 13:23
leggendo le ultime pagine del post relativamente alla questione delle sanzioni accessorie mi è venuto un dubbio abbastanza atroce... e che potrebbe dare filo da torcere ai penalisti.
partiamo dal presupposto che la messa alla prova è prevista per una vasta gamma di reati che prevedono pene massime inferiori ai 4 anni (se non erro). il reato da noi commesso è solo UNO dei tanti reati potenzialmente interessati dall'applicazione della messa alla prova. ma il nostro reato è anche l'UNICO (se non erro) a non essere regolato direttamente dal codice penale ma bensì da un altro codice, quello della strada. Tornando ai reati previsti dal codice penale, essi possono prevedere la classica sanzione detentiva/pecuniaria e quella amministrativa... robe del tipo che se sei uno spacciatore ti sospendo la patente. o magari se hai evaso le tasse oltre a finire dentro ti chiudo l'attività. ecco io credo che nella legge relativa alla messa alla prova quando si riferiscono alle sanzioni amministrative intendano questo tipo di sanzioni, ossia quelle direttamente collegate all'infrazione di un articolo del codice penale. NOI invece siamo in una terra di mezzo, abbiamo infranto un codice che non è quello penale ma siamo destinati ad una condanna penale. facciamo così schifo e siamo così sfigati che non ci vogliono nemmeno degnare di un regolare processo ma bensi di quello strumento cosidetto decreto penale di condanna. comunque a parte le divagazioni, io penso seriamente che quelli quando hanno scritto la legge nemmeno pensavano all'art. 186 del cds... comunque sia tutto quello che c'è scritto nella legge sulla messa alla prova è da pensare applicabile in generale e caso per caso, facendo riferimento ad esempio alle limitazioni su movimento, dimora, ecc, che francamente trovo poco inerenti al reato da noi commesso. detto questo penso che il ragionamento di Ismahel al post 276 non sia totalmente sbagliato, ed anzi, agganciandomi a quello che ho scritto sopra, potrebbe fare cadere i presupposti per l'applicazione delle pene accessorie. scusate ma l'orario non mi rende giustizia (sono sobrio comunque ahaha) spero di essere stato comprensibile
Infatti era la domanda che mi facevo. Perchè il buon esito della messa alla prova non preclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, però piano... come dici tu ci sono una moltitudine di casi rientranti nella casistica x la quale è richiedibile la messa alla prova. Ce ne saranno che cmq devono essere per forza comminate e scontate, noi ci stiamo concentrando effettivamente solo su una, la revoca della patente.
E dal ragionamento fatto prima sembra che il comma 4 dell'art.224 dia la risposta a quella dubbia frase contenuta invece nel comma 3 ovvero:

"...il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria..."

Quindi un prefetto che si chieda cosa deve fare a mio parere basta che legga il comma successivo dello stesso articolo dove si dichiara che la patente va restituita ai prosciolti.
Secondo me è buona.

hope
27-02-2015, 19:07
Sì il ragionamento e' lo stesso del mio legale..ancora due giorni solo per decidere.la mia paura e' che salti il ragionamento e la revoca la facciano partire comunque dall'ultimo grado di giudizio del buon esito di messa alla prova considerandolo comunque alla pari di quella minorile alla pari di una sentenza di condanna che estingue si il reato ma non la sanzione accessoria.paura comune direi ormai.

Giucas
27-02-2015, 19:40
Ciao ragazzi, sono stato a parlare con un altro avvocato dopo che il mio mi ha sconsigliato di procedere con messa alla prova.
Questo nuovo devo dire é molto preparato su 186.
Mi conferma che con la messa alla prova non c'è verso la revoca resta.
Ora devo vedere che fare, sto pensando di provare a farla lo stesso sperando che come data dell'accertamento venga considerata quella dell'incidente.
Decideró in base al preventivo di spesa.
A voi quanto chiedono per tutto l'iter?

hope
27-02-2015, 20:11
Quello che speravo anch io..Ma secondo te se i tre anni li fanno partire dall incidente (cosa che purtroppo va richiesta al tar perche la circolare ministeriale parla chiaro)e poi la riabbiamo nell'anno di messa alla prova 1 anno verra riaggiunto nel computo finale è quindi al tempo già scontato bisogna cmq aggiungere quello.alla fine tre anni di revoca restano.

lupus
27-02-2015, 21:59
Alle prime conclusioni di messa alla prova, secondo me , assisteremo alla classica confusione Italiana con due applicazioni di pensiero … ci saranno casi in cui non verrà applicata la revoca ed altri in cui irrevocabilmente la sanzione verrà emessa. Poi con il tempo si affermerà , spero , il più sensato (la non applicazione delle revoca soprattutto in casi di incidente esiguo) .Il problema maggiore è proprio il tempo che nella giustizia Italiana ha un valore molto relativo .

lupus
27-02-2015, 22:26
Ciao ragazzi, sono stato a parlare con un altro avvocato dopo che il mio mi ha sconsigliato di procedere con messa alla prova.
Questo nuovo devo dire é molto preparato su 186.
Mi conferma che con la messa alla prova non c'è verso la revoca resta.
Ti ha detto qualcosa di particolare inerente la messa alla prova? come pensa verrà applicata la revoca?

Ora devo vedere che fare, sto pensando di provare a farla lo stesso sperando che come data dell'accertamento venga considerata quella dell'incidente.
Decideró in base al preventivo di spesa.
A voi quanto chiedono per tutto l'iter?250 € (senza far niente di particolare) e 800 max 1000 dovendo attivare la messa alla prova

Giucas
28-02-2015, 09:02
Ok grazie se chiede anche a me sotto i 1000€, magari provo sta messa alla prova. Altrimenti accetto dp.
Nel caso devo anche fare il cambio di avvocato, spero che l'altro non mi mangi ancora soldi.
Della messa alla prova ha detto in sostanza quel sappiamo già, che estingue il reato, ma fa salva la revoca. Da quale data non si sà, ha detto che ci son varie scuole di pensiero.

Giucas
28-02-2015, 09:12
Una cosa mi son dimenticato di chiedere... Sento spesso dire qui nel forum che nel caso di messa alla prova il giudice dichiara la sola estinzione del reato e spetta al prefetto disporre la revoca.
Siamo sicuri che sia così?
Non è che invece sarà il giudice a disporla? Creando alla fin fine una specie di decreto penale, che al posto di aver scritto 'pena sospesa' ha scritto 'reato estinto'?

lupus
28-02-2015, 10:21
Da quale data non si sà, ha detto che ci son varie scuole di pensiero.Assurdo che ancora non abbiamo una linea ben definita. Classiche leggi fatte per rattoppare situazione a limite della decenza, scopiazzate dal modello anglosassone e applicate all'Italiana (alla c...o)

lupus
28-02-2015, 11:42
Una cosa mi son dimenticato di chiedere... Sento spesso dire qui nel forum che nel caso di messa alla prova il giudice dichiara la sola estinzione del reato e spetta al prefetto disporre la revoca.
Siamo sicuri che sia così?
Non è che invece sarà il giudice a disporla? Creando alla fin fine una specie di decreto penale, che al posto di aver scritto 'pena sospesa' ha scritto 'reato estinto'?
Quindi con l’esito positivo il giudice emette sentenza ma rimane il dubbio del contenuto di tale sentenza .
La sentenza si limiterà a dichiarare il reato estinto senza pronunciarsi oltre ma nel caso di sanzioni accessorie il giudice si dovrà pronunciare, sicuramente, visionando il fascicolo .
Quindi la linea potrà essere quella già adottata nella messa alla prova minorile dove la sentenza è uguale o simile a quella del patteggiamento .
Quindi una sentenza ad hoc

Giucas
28-02-2015, 12:02
Boh qua c'è un altissima possibilità che sia solo una perdita di tempo e di denaro... Sono molto indeciso sul da farsi

lupus
28-02-2015, 13:08
Come scritto in qualche post sopra, nelle prime prove con esito positivo , secondo me, qualcuno riuscirà anche a scamparla (nella confusione) essendo un istituto nuovo. Poi il tutto si assesterà verso una tendenza definitiva e chiara (chissà quale) .Abbiamo assistito in passato, vedi primi casi di interpretazione di " data accertamento del reato" o concessione lpu, dove alcuni ( anche se pochi) son riusciti ad ottenere in positivo quello che adesso viene totalmente negato. Certo che rimane il rischio, come da te esposto, di perdita di tempo e denaro. Anche io ho la tua stessa confusione in merito.

lupus
28-02-2015, 15:40
Ecco come ha interpretato la corte di cassazione una sentenza di non luogo a procedere relativa alla messa alla prova minorile (che è quasi uguale a quella degli adulti)"deve considerarsi che non appare revocabile in dubbio che la
definizione anticipata del procedimento minorile, per positivo esito della messa alla prova di cui al
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 28 e 29, risulti equiparabile, rispetto ai fini che qui vengono
in rilievo, ad una sentenza di condanna"
Sentenza n. 7964 del 29/01/2013

Giucas
28-02-2015, 16:38
La circolare del ministero dei trasporti dice che i 3 anni partono dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (o decreto penale).
Se alla fine della messa alla prova, si ha comunque un atto equiparabile ad una sentenza, probabilmente faranno partire da li i 3 anni.

Giucas
28-02-2015, 16:45
Per lunedì sera mi son proposto di prendere una decisione definitiva... Sto pensando seriamente di accettare dp e finirla qui.

alessiop86
28-02-2015, 16:48
ammetto che soprattutto per persone in ballo ormai da un anno e più, se la revoca dovesse partire dopo la fine della messa alla prova sarebbe una beffa, considerando che dovrebbe durare almeno 6 mesi una volta approvata (e qui vorrei indicazioni da chi nel forum è già riuscito a stilare un programma). c'è abbastanza materiale per un servizio delle iene ahaha comunque sarà per questo che il mio avvocato mi aveva consigliato di partire subito con la messa alla prova senza aspettare il dp?

lupus
28-02-2015, 18:02
Io ho scontato 9 mesi di cautelare, quando chiesi informazioni per la messa alla prova all'avvocato ,era appena stata approvata, mi propose di farla perchè avrebbe evitato la revoca per le ragioni esposte da Ismahel (estinzione del reato ecc ecc), poi in un successivo incontro(dopo una settimana) si dichiarò sicuro che la revoca sarebbe stata applicata poichè aveva partecipato ad un convegno relativo alla messa alla prova dove aveva discusso anche dell'applicazione delle sanzioni amministrative assieme a magistrati ed altri avvocati.Non mi ha saputo spiegare come sarebbero state applicate ed era all'oscuro dell'applicazione delle direttive della circolare del ministero. Immaginate come siamo messi... avvocati e magistrati si devono incontrare per interpretare leggi , io non sono un conoscitore, ma se questo è l'iter normale per ogni legge che viene approvata siamo veramente messi male! Considerando che ormai è passato quasi un anno dall'approvazione dell'istituto della messa la prova nessuno (compresi gli addetti ai lavori) è certo di come sarà il suo epilogo nei dettagli come revoca patente ed altro .Quindi per quanto scritto sopra ho momentaneamente accantonato le mie speranze nella messa alla prova.

yes73
28-02-2015, 18:37
Se dovessi richiedere la messa alla prova, non ho ricevuto nessun decreto penale, come mi viene quantificata la durata?

Integ
28-02-2015, 19:48
la richiedi durante il processo previa presentazione programma ecc. se ti viene concessa decide il giudice quante ore totali dovrai fare.

per ora si sa soltanto questo. non c'è nessuno, almeno nella mia zona, che abbia terminato l'iter di messa alla prova.

yes73
28-02-2015, 20:30
Ciao Integ, quindi deve iniziare il processo per ottenerla?Perchè ho letto che si può chiedere anche durante le indagini preliminari. Io credevo che queste indagini preliminari fossero prima che iniziasse il processo. Per intenderci il 23 dicembre ho causato l'incidente dal quel momento io sono sotto indagini preliminari? Scusa l'ignoranza non ho padronanza con i termini tecnici . Lo volevo sapere per vedere se questa messa alla prova potrebbe farmi arrivare prima la revoca, vorrei uscire il prima possibile da questa storia e possibilmente con la fedina pulita.
Se non riesco a trovare altri appigli la vorrei prendere in considerazione. Ho letto che la revoca inizia dalla data della sentenza se cosi fosse sono rovinato.

Ismahel
28-02-2015, 20:53
Ecco come ha interpretato la corte di cassazione una sentenza di non luogo a procedere relativa alla messa alla prova minorile (che è quasi uguale a quella degli adulti)"deve considerarsi che non appare revocabile in dubbio che la
definizione anticipata del procedimento minorile, per positivo esito della messa alla prova di cui al
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, artt. 28 e 29, risulti equiparabile, rispetto ai fini che qui vengono
in rilievo, ad una sentenza di condanna"
Sentenza n. 7964 del 29/01/2013

Hai aperto un'altra questione sulla quale però non ho capito niente.
La sentenza di non luogo a procedere e quella di non doversi procedere, non sono lo stesso modo di dire la medesima cosa, sono 2 sentenze diverse, non ho capito in cosa però.
Ho solo capito che la seconda è una sentenza di proscioglimento insieme a quella di assoluzione, mentre la prima non è menzionata in quella tipologia.

pack68
28-02-2015, 20:59
Vi aggiorno, ieri ho incontratto l'avvocato, purtroppo nei documenti che gli avevo consegnato c'è l'elezione di domicilio ed è presente l'informativa di farsi assistere dall'avvocato.Ho chiesto delucidazioni per la messa alla prova ma aimè mi è sembrato spiazzato anche lui.
Ha affermato che la revoca, a parer suo rimane, alle mie domande come verrà applicata e da che data è stato molto vago dicendomi che probabilmente sarà simile al patteggiamento. Mi ha detto di pensarci e fargli sapere se voglio farla perchè la procedura è lunga.Insomma punto e a capo ........che p***e!!!!

yes73
28-02-2015, 21:05
ciao pack , io non ho l'elezione di domicilio, l'informativa dell'avvocato è scritto lì?

pack68
28-02-2015, 21:27
Quindi con l’esito positivo il giudice emette sentenza ma rimane il dubbio del contenuto di tale sentenza .
La sentenza si limiterà a dichiarare il reato estinto senza pronunciarsi oltre ma nel caso di sanzioni accessorie il giudice si dovrà pronunciare, sicuramente, visionando il fascicolo .
Quindi la linea potrà essere quella già adottata nella messa alla prova minorile dove la sentenza è uguale o simile a quella del patteggiamento .
Quindi una sentenza ad hocLupus anche il mio avvocato si è epsresso cosi .Il pattegiamento in praticaè accetare il dp ? La condizionale giusto?

pack68
28-02-2015, 21:28
ciao pack , io non ho l'elezione di domicilio, l'informativa dell'avvocato è scritto lì?Si erano due fogli prestampati

lupus
28-02-2015, 22:26
Hai aperto un'altra questione sulla quale però non ho capito niente.
La sentenza di non luogo a procedere e quella di non doversi procedere, non sono lo stesso modo di dire la medesima cosa, sono 2 sentenze diverse, non ho capito in cosa però.
Ho solo capito che la seconda è una sentenza di proscioglimento insieme a quella di assoluzione, mentre la prima non è menzionata in quella tipologia.
Ho postato quella sentenza perchè riguardava come la cassazione ha interpretato una sentenza della messa alla prova minorile . Questo il link http://www.cameraminorilefirenze.it/_files/uploads/cassazione_penale_7964_2013_1.pdf

Si sono differenti,la seconda è di proscioglimento e penso che i momenti di emissione siano diversi, ma con finalità simili (estinzione del reato) :
1-La sentenza di non luogo a procedere, ex art. 425 c.p.p., ha natura prevalentemente processuale, e non di merito; essa non è diretta ad accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, ma ha essenzialmente lo scopo di evitare che giungano alla fase del giudizio vicende in relazione alle quali emerga l'evidente infondatezza dell'accusa.Il giudice dell'udienza preliminare infatti è chiamato, non ad accertare la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, bensì a formulare una diagnosi di sostenibilità dell'accusa, alla stregua del materiale probatorio raccolto, con specifico riferimento alla tesi che il PM chiede di sostenere in dibattimento. Solo ove detta tesi si presenti insostenibile ed insuperabile in dibattimento legittimamente il giudice può emettere sentenza di proscioglimento dell'imputato.
2-le sentenze di non doversi procedere non contengono un accertamento del fatto storico, bensì si limitano a statuire su aspetti processuali che impediscono tale accertamento.
Per siffatto motivo, esse sono comunemente definite come pronunce meramente processuali.
-----------------------------------------------------------------------------------
Bisognerebbe vedere anche il dettaglio delle cause che le fa scatturire:confused:Non mi chiedere di approfondire ;)

lupus
28-02-2015, 22:46
Lupus anche il mio avvocato si è epsresso cosi .Il pattegiamento in praticaè accetare il dp ? La condizionale giusto?Non sono la stessa cosa ...però la condizionale può esser data con il patteggiamento (quando spetta )il patteggiamento o rito abbreviato dovrebbero essere le richieste che il tuo avvocato chiede in opposizione al dp... chiamiamolo un accordo . Ma aspetta altre risposte perchè è un argomento abbastanza vario

lupus
28-02-2015, 22:53
Vi aggiorno, ieri ho incontratto l'avvocato, purtroppo nei documenti che gli avevo consegnato c'è l'elezione di domicilio ed è presente l'informativa di farsi assistere dall'avvocato.Mi dispiace



Ho chiesto delucidazioni per la messa alla prova ma aimè mi è sembrato spiazzato anche lui.
Ha affermato che la revoca, a parer suo rimane, alle mie domande come verrà applicata e da che data è stato molto vago dicendomi che probabilmente sarà simile al patteggiamento. Mi ha detto di pensarci e fargli sapere se voglio farla perchè la procedura è lunga.Insomma punto e a capo ........che p***e!!!!Del tipo lancia la monetina .La cosa che mi fa imbestialire sono le frasi .....la revoca c'è !Però nessuno ti dice come e quando!

Ismahel
01-03-2015, 18:41
Una cosa mi son dimenticato di chiedere... Sento spesso dire qui nel forum che nel caso di messa alla prova il giudice dichiara la sola estinzione del reato e spetta al prefetto disporre la revoca.
Siamo sicuri che sia così?
Non è che invece sarà il giudice a disporla? Creando alla fin fine una specie di decreto penale, che al posto di aver scritto 'pena sospesa' ha scritto 'reato estinto'?

Di Corte di Cassazione sez. IV pen.
26 ottobre 2010, n. 37922


Il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, se il reato contestato all’automobilista è stato dichiarato estinto per prescrizione.
Infatti, l’applicazione della sanzione accessoria di cui all’art. 218 c.s., è devoluta alla competenza del Prefetto il quale dovrà procedere ai sensi dell’art. 224 c.s., comma 3, previo accertamento della sussistenza delle condizioni previste dalla legge.

FATTO E DIRITTO
I - Con sentenza del 21 novembre 2006, il Tribunale di Ferrara, in composizione monocratica, ha dichiarato (omissis) colpevole dei reati di cui agli artt. 590 e 594 cod. pen., 189/1/2 e 189/1/7 del codice della strada e, nel condannarla alle pene ritenute di giustizia, ha applicato nei confronti della stessa, ex artt. 189/6 e 222 del c.d.s., con riguardo ai reati di cui agli artt. 189/1/2 c.d.s. e 590 cod. pen., la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per complessivi cinque mesi.
Su appello proposto dall’imputata, la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 15 maggio 2009, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell’imputata per intervenuta prescrizione dei rati contestati, confermando le sanzioni accessorie e disponendo la trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Ferrara.
Avverso tale sentenza propone ricorso, per il tramite del difensore, la (omissis) che deduce violazione di legge laddove la corte territoriale, dopo avere, correttamente, dichiarato la prescrizione dei reati, ha confermato la sanzione accessoria che, a giudizio della ricorrente, in presenza di declaratoria di estinzione del reato, non poteva essere confermata.
II - Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
In realtà, in presenza di una declaratoria di estinzione del reato il giudice penale non può applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida che è invece rimessa, ai sensi dell’art. 224, co. 3, del codice della strada, alla competenza del Prefetto.
Giustamente dichiarata, quindi, nel caso di specie, l’estinzione dei reati per prescrizione, la corte territoriale non avrebbe dovuto “confermare le sanzioni accessorie”, bensì limitarsi a trasmettere copia della sentenza al Prefetto per quanto di competenza, ai sensi della norma sopra richiamata.
La sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata, senza rinvio, limitatamente alla statuizione di conferma della citata sanzione accessoria; statuizione che deve essere eliminata, ferma restando la disposta trasmissione di copia della sentenza impugnata al Prefetto di Ferrara per quanto di competenza dello stesso.
P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla conferma della statuizione inerente la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, statuizione che elimina, ferma restando la disposta trasmissione di copia della sentenza al Prefetto di Ferrara.

Ismahel
01-03-2015, 18:44
E il caso inverso, la procura fa presente che manca la sanzione amministrativa accessoria e il ricorso viene rigettato


Giurisprudenza di legittimità
Corte di Cassazione Penale
Sez. IV, 6 febbraio 2004, n. 4888





Guida in stato di ebbrezza – Oblazione – Estinzione del reato – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente – Applicazione – Esclusione.

Nel caso in cui il giudice penale abbia dichiarato l’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma secondo, del codice della strada per intervenuta oblazione, non è applicabile la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, rimessa, ai sensi dell’art. 224 comma terzo del codice della strada, al prefetto, che procede all’accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l’applicazione della predetta sanzione, richiamandosi agli artt. 218 e 219 dello stesso Codice, nelle parti compatibili.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE – Con atto del 9 novembre 2002 il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Trento ha proposto ricorso avverso la sentenza in data 28 ottobre 2002 del Giudice di pace di Riva del Garda che ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di L.M. in ordine al reato di cui all’art. 186, comma 2, c.s. (guida in stato di ebbrezza dell’autovettura -----, in Arco il 7 aprile 2002), per essere il reato estinto per oblazione, lamentando l’omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, sul rilievo che l’applicazione di tale sanzione consegue non già alla pronuncia di condanna, ma all’accertamento del reato.
Osserva questa Corte che il ricorso è infondato, in quanto il ricorrente omette di prendere in considerazione l’art. 224 c.s., che regola specificamente la situazione e che al terzo comma prevede che la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa per l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria, mentre nel caso di estinzione del reato per altra causa, e quindi anche per oblazione, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articolo 218 e 219 nelle parti compatibili (cfr. Cass. Pen. Sez. IV, 28 marzo 2003, Cavaciuti; id. 8 aprile 2003, Balestri; id. 21 ottobre 2003, Previato).
Il ricorso va dunque rigettato. [RIV-070805].

La parte in rosso è cmq eclatante.....

Ismahel
01-03-2015, 18:49
ok una è prescrizione e l'altra è l'oblazione, la messa alla prova non esisteva, ma è di fatto un altro motivo di estinzione del reato x cause diverse dalla morte dell'imputato.

lupus
01-03-2015, 22:15
Si ok è il prefetto che deve applicarla , ma mi sto perdendo...tu presupponi che per non applicare la revoca ci debba essere un sentenza di proscioglimento (sentenza di non doversi procedere) è scritto da qualche parte che alla conclusione positiva della messa alla prova il giudice emette sentenza di proscioglimento?Non essendoci la sentenza di proscioglimento non ci si potrebbe appellare all'art 224 c.4.

lupus
01-03-2015, 22:33
Come sarà questa sentenza? Sicuramente di estinzione del reato
Art. 464-septies (Esito della messa alla prova). - 1. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo.
Poi:
Scopo della nuova disciplina – ispirata alla probation di origine anglosassone – è quello di estendere l’istituto, tipico del processo minorile, anche al processo penale per adulti in relazione a reati di minor gravità. Si tratta, come nel processo minorile, di una probation giudiziale in cui, cioè, la messa alla prova non presuppone la pronuncia di una sentenza di condanna. Ciononostante, anche qui, pur in assenza di una espressa previsione, sembra evidente che presupposto per l’applicazione della misura sia il previo accertamento – pur provvisorio e sommario - della sussistenza del reato e della responsabilità dell’imputato.

Quindi è un estinzione del reato ma allo stesso tempo parla anche di provvisoria e sommaria sussistenza del reato.Per vedere come si comportano bisognerebbe approfondire le sentenze relative alla messa alla prova minorile, che di fatto, è la mamma di quella degli adulti.
Diversamente aspettare qualche caso concluso...

Ismahel
02-03-2015, 00:08
Codice di procedura penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 24 ottobre 1988, n. 250

Codice procedura penale [approvato con D.P.R. 22.09.1988, n.447]



LIBRO SETTIMO. Giudizio - TITOLO TERZO. Sentenza - CAPO SECONDO. Decisione - SEZIONE PRIMA. Sentenza di proscioglimento

Articolo 531

Dichiarazione di estinzione del reato


1. Salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2, il giudice, se il reato e` estinto, pronuncia sentenza di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo .

2. Il giudice provvede nello stesso modo quando vi e` dubbio sull'esistenza di una causa di estinzione del reato.

lupus
02-03-2015, 01:24
Ismahel io mi auguro che adottino quella di proscioglimento ed allora i giochi son fatti;) però leggendo ho ritrovato di nuovo il non luogo a procedere ,che non è una sentenza di proscioglimento e viene utilizzata nella messa alla prova minorile per estinguere in reato.
quindi l'articolo 531 c.1 "salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2"

Dispositivo dell'art. 129 Codice di Procedura Penale
Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO SECONDO - Atti → Titolo II - Atti e provvedimenti del giudice (Artt. 125-133)
.
2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato [531; c.p. 150 ss.] ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [530] o di non luogo a procedere[ [425, 469, 529,531] con la formula prescritta (2).


Cause di estinzione del reato
*fatti giuridici che estinguono la punibilità in astratto, escludendo quindi l’applicazione della pena prima della sentenza definitiva di condanna, e che si ravvisano nella morte prima della sentenza di condanna (art. 150), nell'amnistia propria, che intervenga, cioè, prima della sentenza di condanna (art. 151), nella remissione della querela (art. 152), nella prescrizione del reato, il decorso, cioè, del termine di prescrizione previsto per ciascuno specifico reato, esaminati gli eventuali effetti delle cause interruttive e sospensive della prescrizione (art. 157), nell'oblazione (art. 162), nel perdono giudiziale (art. 169), nell'esito positivo dell'affidamento in prova del minore ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e nella sospensione condizionale della pena trascorsi cinque anni (in caso di delitto) e due anni (in caso di contravvenzione) in assenza di revoca del beneficio (art. 163).

Ismahel
02-03-2015, 08:16
Ismahel io mi auguro che adottino quella di proscioglimento ed allora i giochi son fatti;) però leggendo ho ritrovato di nuovo il non luogo a procedere ,che non è una sentenza di proscioglimento e viene utilizzata nella messa alla prova minorile per estinguere in reato.
quindi l'articolo 531 c.1 "salvo quanto disposto dall'articolo 129 comma 2"

2. Quando ricorre una causa di estinzione del reato [531; c.p. 150 ss.] ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione [530] o di non luogo a procedere[ [425, 469, 529,531] con la formula prescritta (2).


Qua dice che c'è una causa di estinzione del reato, ma dagli atti atti risulta che il fatto non sussite, nn lo ha commesso, nn costituisce reato ecc.
Non mi sembra il ns caso, il fatto sussiste eccome, è un reato ed è stato commesso.

lupus
02-03-2015, 09:06
Art. 129 codice di procedura penale - Obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità - Brocardi.it (http://www.brocardi.it/codice-di-procedura-penale/libro-secondo/titolo-ii/art129.html)
Nelle cause di estinzione inserisce anche la buona riuscita della messa alla prova minorile ed in ogni caso in più siti ho letto che la sentenza della M.alla prova minorile estingue il reato però è equiparabile ad una sentenza di condanna.
Sembra quasi che quella di non doversi procedere venga adottata nei casi diversi da quelle cause ed è spiegata genericamente :
"possibile esito della fase dibattimentale, appartenente al genus delle sentenze di proscioglimento, dalle quali si differenzia in quanto non contiene un accertamento del fatto storico, ma si limita a statuire su aspetti processuali che impediscono tale accertamento, quali il dubbio sull'esistenza di una condizione di procedibilità o di causa di estinzione del reato ." Sinceramente mi è poco chiaro perchè utilizzino quella di non luogo a procedere nella messa alla prova minorile (simile a quella degli adulti) piuttosto che quella di non doversi procedere.

lupus
02-03-2015, 09:27
Questa è quella di non luogo a procedere:


Dispositivo dell'art. 425 Codice di Procedura Penale
Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO QUINTO - Indagini preliminari e udienza preliminare → Titolo IX - Udienza preliminare (Artt. 416-433)
1. Se sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita, se il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa, il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere, indicandone la causa nel dispositivo (1) (2).
2. Ai fini della pronuncia della sentenza di cui al comma 1, il giudice tiene conto delle circostanze attenuanti. Si applicano le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale.
3. Il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio (3).
4. Il giudice non può pronunciare sentenza di non luogo a procedere se ritiene che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca.
5. Si applicano le disposizioni dell'articolo 537.

Note
(1) Le ragioni per le quali l'imputato può essere prosciolto in udienza preliminare corrispondono pressochè integralmente a quelle ch ne impongono il proscioglimento in sede dibattimentale (artt. 529-531). Tuttavia, non è una corrispondenza del tutto integrale, in quanto tale articolo, a differenza di quanto disposto ex art. 530, comma 1, non contempla l'ipotesi del reato commesso da persona non imputabile.

(2) L'imputato detenuto nei cui confronti è pronunciata tale sentenza è posto in libertà immediatamente dopo la lettura del dispositivo ex art. 131 disp.att. del presente codice.

Ismahel
02-03-2015, 09:58
Ah ho capito, quella di non luogo a procedere è emessa prima del dibattimento, in udienza preliminare, quella di non doversi procedere dopo. Richiedendo la messa alla prova con atto di opposizione al dp? Dove si va finire? Siamo in indagine preliminare o siamo già dopo?
Troppo tecnico, questo non lo so, voi riuscite a capirlo?

lupus
02-03-2015, 12:12
Si la differenza è nel momento di emissione, anche se non trovo documentazione per quella di non doversi procedere. C'è qualcosa che mi sfugge perchè sembrerebbero quasi uguali per il resto, oppure quella di non doversi procedere è migliore a livello di vantaggi dell'altra?.
L'opposizione al decreto penale dovrebbe far saltare l'udienza preliminare

lupus
02-03-2015, 12:22
Qui dice che "Il termine proscioglimento indica, nel diritto processuale penale italiano, la dichiarazione di non doversi procedere oppure la sentenza di assoluzione nei confronti dell'imputato.
La sentenza di proscioglimento può essere emessa al termine della fase istruttoria (cosiddetta sentenza anticipata di proscioglimento) oppure nella fase dibattimentale." La fase istruttoria sono le indagini preliminari
ma l'udienza preliminare avviene dopo ?Che casino!!!

Ismahel
02-03-2015, 12:36
Infatti non capisco :(

lupus
02-03-2015, 12:44
Una cosa è certa che la messa alla prova può essere richiesta nei seguenti momenti:
• al termine della discussione in udienza preliminare o nell’ulteriore udienza fissata per l’integrazione delle indagini, fino alla formulazione delle conclusioni (art. 421 e 422);
• fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento nel rito direttissimo e nel procedimento con citazione diretta a giudizio;
• nel giudizio immediato, entro 15 gg. dalla notifica del relativo decreto;
• nel procedimento per decreto, unitamente all’atto di opposizione.

Quindi dobbiamo individuare,esattamente , le differenze dei momenti di emissione delle sentenze .
Se il motivo sono solo le differenze del momento di emissione sappiamo con certezza ( si fa per dire) quale sentenza potrebbero adottare

lupus
02-03-2015, 12:53
Però mi sorge il dubbio che ci stia scappando qualcosa ...una piccola frase di qualche articolo che possa fare la differenza.Hai ragione è troppo tecnico

Ismahel
02-03-2015, 13:38
Si infatti, ad ogni modo, visto che ormai ho capito che quello più in ballo di tutti sono io, che ho chiesto la messa alla prova con atto di opposizione ancora a fine giugno dell'anno scorso, vi comunico che l'uepe ha la proposta di programma pronta, domani la vado a visionare e firmare. Vediamo un po' in cosa consiste.
Poi l'udienza, giovedì prossimo.

lupus
02-03-2015, 13:56
Perfetto Ismahel, tu ormai sei la nostra testa di ponte :)

PS
Forse un'altra differenza tra le due sentenze è quella che la sentenza di non luogo a procedere può essere impugnata da chi ne ha interesse (persona offesa,pm ecc) invece l'altra no .Quindo di non dover procedere dovrebbe essere migliore

Giucas
02-03-2015, 15:57
Ciao, ho letto velocemente questo caso:
Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Brescia, Sezione 1 Sentenza 4 febbraio 2015, n. 187 Integrale REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA (http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/pa24.php?idDoc=16640607&idDocType=3)
Riguarda la revoca della patente per reato di possesso stupefacenti. Ma parla anche di messa alla prova e del fatto che siccome la messa alla prova é anche un istituto che serve al reinserito sociale, l'applicazione della revoca non deve essere automaticamente disposta, ma valutata caso per caso, in quanto è una sanzione che va contro al reinserimento sociale. Almeno così ho capito io.
Provate a leggere pure voi e ditemi cosa ne pensate.

lupus
02-03-2015, 16:23
Interessante anche se non riguarda direttamente il nostro caso esprime una nuova linea (speriamo che prenda piede) "L'art. 120 del codice della strada deve quindi essere interpretato in modo da bilanciare le finalità repressive originarie con le finalità riabilitative fatte proprie dalle norme sopravvenute" come è giusto che sia.

Giucas
02-03-2015, 16:31
Bene in realtà ho postato il testo, ma non c'ho capito un granché. Ho difficoltà di concentramento in questi giorni, per il fatto che devo decidere messa alla prova si o no!
Da due notti non chiudo occhio.
Giovedì scadono i 15 giorni.

lupus
02-03-2015, 16:34
Immagino che non sia un bel momento...per che cosa sei orientato?

Ismahel
02-03-2015, 16:35
Lo leggo stasera con calma, è un papirone incredibile!

Giucas
02-03-2015, 17:01
Proverei con messa alla prova, ma alla fine decideró in base ai "schei"! Stasera avrò il preventivo dell'avvocato e valuterò se é il caso o meno di rischiare.

lupus
02-03-2015, 17:12
Adesso su messa alla prova e altro vi è molto confusione , c'è di positivo che ultimamente l'orientamento della giustizia è tendenzialmente per un modello non punitivo ma riabilitativo ...vedi messa alla prova, depenalizzazioni ecc ecc .Ti capisco alla perfezione ma cerca di stare tranquillo e lucido ,poi magari tra un pò salta fuori sta benedetta sentenza del tar e allora ci beviamo sopra alla grande;)

Ismahel
02-03-2015, 17:57
Adesso su messa alla prova e altro vi è molto confusione , c'è di positivo che ultimamente l'orientamento della giustizia è tendenzialmente per un modello non punitivo ma riabilitativo ...vedi messa alla prova, depenalizzazioni ecc ecc .Ti capisco alla perfezione ma cerca di stare tranquillo e lucido ,poi magari tra un pò salta fuori sta benedetta sentenza del tar e allora ci beviamo sopra alla grande;)

La benedetta sentenza del tar, esattamente.
Alla fin fine la messa alla prova l'ho scelta anche appositamente per temporeggiare.

Giucas
02-03-2015, 18:40
Beh sí, nel caso si arrivi ad una sentenza che dice giorno dell'incidente=accertamento del reato, la messa alla prova darebbe un enorme vantaggio.
Ma ho l'impressione che si arriverà al massimo al solo scomputo del periodo di sospensione cautelare. Che comunque sarebbe una grandissima cosa per noi, oltre che sacrosanta.

Ismahel
02-03-2015, 20:42
Ho cercato ulteriori informazioni riguardo la sentenza di non luogo a procedere, è difficilissima da collocare. Xkè ho detto prima che quella di non doversi procedere per dichiarazione di estinzione del reato [art.531 cpp] era post dibattimento mentre l'altra veniva prima... beh non è così.

Proscioglimento prima del dibattimento

Dispositivo dell'art. 469 Codice di Procedura Penale
Fonti → Codice di Procedura Penale → LIBRO SETTIMO - Giudizio → Titolo I - Atti preliminari al dibattimento (Artt. 465-469)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 129 comma 2, se l'azione penale non doveva essere iniziata o non deve essere proseguita [336, 341, 342, 343] ovvero se il reato è estinto e se per accertarlo non è necessario procedere al dibattimento, il giudice, in camera di consiglio [127], sentiti il pubblico ministero e l'imputato e se questi non si oppongono, pronuncia sentenza inappellabile [568, 593] di non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo.

Sono veramente confuso.

lupus
02-03-2015, 21:25
Senti la fonte non è il massimo però almeno chiarisce un pochino:
I tipi principali di sentenza penale sono:
• di non luogo a procedere (articolo 425 c.p.p.);
• di proscioglimento o di assoluzione (articoli 529 e 530 c.p.p); e
• di condanna.
Ex articolo 424 c.p.p. il giudice, al termine dell'udienza preliminare, dopo che è stata chiusa la discussione pronuncia sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio.
La sentenza di non luogo a procedere
Viene pronunciata qualora sussista:
• una causa che estingue il reato;
• una causa per la quale l'azione penale non doveva essere proseguita;
• il fatto non è previsto dalla legge come reato;
• il fatto non sussiste [4];
• l'imputato non lo ha commesso;
• il fatto non costituisce reato; e
• si tratta di persona non punibile per qualsiasi causa.
Non può pronunciarla qualora ritenga che dal proscioglimento dovrebbe conseguire l'applicazione di una misura di sicurezza.
È assoggettabile a gravame cioè può essere impugnata da chi ne abbia interesse:
• dal pubblico ministero (in ogni caso);
• dall'imputato per ottenere una formula di proscioglimento più favorevole; e
• dalla persona offesa e dalle altre parti private per le parti che le riguardano.
Nuove attività investigative in presenza di una sentenza di non luogo a procedere sono normalmente escluse, salvo il caso in cui sopravvengano o si scoprano nuove prove idonee a determinare un rinvio a giudizio; in tal caso, previa revoca della sentenza di non luogo a procedere il giudice può autorizzare la riapertura delle indagini.
La sentenza di proscioglimento o di assoluzione[
Il genus di questa sentenza racchiude le species di:
• non doversi procedere; e
• assoluzione.
La differenza tra le due forme di assoluzione è data dalle differenti cause che vi danno luogo.
Non doversi procedere
Se l'azione penale non doveva essere iniziata o non proseguita il giudice adotta la formula dichiarativa "non doversi procedere" qualora manchi o sia insufficiente e contraddittoria una delle condizioni di procedibilità quali:
• querela;
• istanza;
• richiesta di procedimento;
• autorizzazione a procedere;
• altra situazione atipica, che si risolva in causa di improcedibilità; e
• sussiste una causa estintiva del reato.
Assoluzione
Il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo quando:
• difetta la reità nel merito:
• il fatto non sussiste;
• l'imputato non lo ha commesso;
• il fatto non costituisce reato; e
• il fatto non è previsto dalla legge come reato.
• difetta l'imputabilità e la punibilità dell'imputato:
• il reato è stato commesso da persona non imputabile; e
• il reato è stato commesso da persona non punibile.
La formula assolutoria dubitativa per insufficienza di prove non è contemplata dal codice di procedura penale vigente: l'assoluzione è sempre consideratapiena.
La sentenza di condanna
La sentenza di condanna afferma la colpevolezza dell'imputato. Viene pronunciata solo qualora si sia formata la prova di piena reità, poiché la mancanza o l'insufficienza di prove si risolve in proscioglimento.
L'imputato non è mai tenuto a fornire la prova negativa di colpevolezza, presumendosi sempre innocente.
• Sentenza di non doversi procedere (art. 529 cpp)
• Sentenza di assoluzione (art. 530 cpp)
• Dichiarazione di estinzione del reato (art. 531 cpp)
• Condanna dell'imputato (art. 533 cpp)
• Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria (art. 534 cpp)

lupus
02-03-2015, 21:35
quindi in tutte due è presente una causa che porta all'estinzione del reato però la prima può essere impugnata dal PM e dalla persona offesa ecc ...ma quello che non riesco a trovare è il perchè un giudice (in caso di reato estinto) dovrebbe scegliere la prima invece che la seconda .

Dimenticavo la seconda è una sentenza di proscioglimento la primo no

Ismahel
02-03-2015, 21:43
Quindi solo al termine dell'udienza preliminare è prevista.
Resta da capire qual'è l'udienza preliminare.

Ismahel
02-03-2015, 21:45
forse nn ci interessa sapere qual è, visto che per i procedimenti per decreto risulta... mancante.
Più fonti su internet lo indicano.

lupus
02-03-2015, 21:50
Si, se ti opponi al decreto non vi è udienza preliminare

lupus
02-03-2015, 21:56
se poi si è confusi leggendo questo riguardante la messa alla prova minorile :"La sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 D.P.R. 448/88 ) rappresenta un'innovazione nel processo penale minorile, in quanto tutte le ipotesi di probation, applicate anche in altri Paesi, suppongono la pronuncia di una sentenza di condanna."
Messa alla prova minorenni (http://www.ristretti.it/areestudio/minorile/inchieste/ricerca/prova.htm)

lupus
02-03-2015, 22:21
ismahel ci avevi preso :

A norma dell’art. 29 d.P.R. 448/88 l’esito positivo della messa alla prova comporta la misura premiale dell’estinzione del reato pronunciata con sentenza di non luogo a procedere, se intervenuta in corso di udienza preliminare (art. 425 c.p.p. e art. 32, comma 1, d.P.R. 448/88 ) ovvero di non doversi procedere, nel caso in cui la sentenza intervenga a conclusione del dibattimento (art. 531 c.p.p. e art. 33 d.P.R. 448/88 ); pubblico ministero, imputato, genitori o esercenti la potestà genitoriale, difensore, servizi minorili, persona offesa dal reato[3].

lupus
02-03-2015, 22:38
E' un pochino più chiaro adesso ...se si attengono a quella minorile verrebbe emessa sentenza di non doversi procedere ...rimane salvo il discorso della non probabile applicazione della revoca

Ismahel
02-03-2015, 22:47
A questo punto allora mi sembra sia chiaro che, saltando la fase di udienza preliminare, l'estinzione del reato porterà di conseguenza la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere, che è una sentenza di proscioglimento.

Gli estremi per aggrapparsi all'art.224 comma 4 cds mi sembra ci siano.

lupus
02-03-2015, 22:49
Si, se ti opponi al decreto non vi è udienza preliminareQui ho sbagliato con procedimento per decreto penale salta la fase di udienza preliminare

lupus
02-03-2015, 22:53
A questo punto allora mi sembra sia chiaro che, saltando la fase di udienza preliminare, l'estinzione del reato porterà di conseguenza la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere, che è una sentenza di proscioglimento.

Gli estremi per aggrapparsi all'art.224 comma 4 cds mi sembra ci siano.Direi di si ...abbiamo analizzato i tipi di sentenza per estinzione di reato è per esclusione rimane quella di non doversi procedere che come dici è di proscioglimento, quel art 224 comma 4 ci sta tutto:D...abbiamo dimenticato qualcosa ?

Ismahel
02-03-2015, 22:56
Ho trovato questo

Opposizione

L'opposizione, che può essere proposta dall'imputato e dall'obbligato civilmente, personalmente ovvero a mezzo di difensore dagli stessi nominato è disciplinata dall'art.461

« Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto (140 att.), l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89), personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione mediante dichiarazione ricevuta nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l’opponente.
2. La dichiarazione di opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto di condanna, la data del medesimo e il giudice che lo ha emesso. Ove non abbia già provveduto in precedenza, nella dichiarazione l’opponente può nominare un difensore di fiducia.

3. Con l’atto di opposizione l’imputato può chiedere al giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato (464) ovvero il giudizio abbreviato (438 s.) o l’applicazione della pena a norma dell’art. 444.

4. L’opposizione è inammissibile, oltre che nei casi indicati nel comma 2, quando è proposta fuori termine o da persona non legittimata.

5. Se non è proposta opposizione o se questa è dichiarata inammissibile, il giudice che ha emesso il decreto di condanna ne ordina l’esecuzione.

6. Contro l’ordinanza di inammissibilità l’opponente può proporre ricorso per cassazione (606). »

(art.461 c.p.p.)

Bisogna evidenziare che l'opposizione vanifica soltanto parzialmente gli effetti di semplificazione del rito, perché comunque viene saltata l'udienza preliminare. Secondo alcune pronunzie della Corte Costituzionale, il decreto opposto ha la stessa natura dell'avviso conclusione indagini, per cui nel procedimento per decreto è naturale l'assenza di questo istituto processuale. In difetto di opposizione il decreto penale di condanna entra in esecuzione penale. Data la chiarezza del dettato normativo, si deve solo aggiungere che qualora uno dei soggetti che ne hanno facoltà faccia opposizione, l'effetto si estende anche all'altro soggetto.

lupus
02-03-2015, 23:10
Ribadisco che il discorso regge...per avere certezza al 100% bisognerebbe esprimerlo ad un avvocato e sentire che dice.
Noi abbiamo preso esempio dalle sentenze che vengono emesse nella messa alla prova minorile ...sinceramente non vedo dove altro ci si possa aggrappare per capire che tipo di sentenza possano utilizzare.

lupus
03-03-2015, 00:09
Ismahel ma quel "Salvo quanto previsto dal comma 3", del comma 4 potrebbe interferire ed applicare le sanzioni amministrative ?


Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili.

Ismahel
03-03-2015, 08:59
O per i reati estinti per altra causa, ma senza proscioglimento?
Esempio?

Zippo17
03-03-2015, 09:03
Ismahel, a te è arrivato decreto penale e ti sei opposto chiedendo la messa alla prova o l'hai chiesta in anticipo?

lupus
03-03-2015, 09:24
O per i reati estinti per altra causa, ma senza proscioglimento?
Esempio?
quindi il 3 e il 4 del 224 li dobbiamo leggere cosi :
in caso di morte il reato è estinto ,per altre cause di estinzione, il prefetto, accerta ma se c'è sentenza di proscioglimento irrevocabile( di non procedere) restituisce la patente.Ok ieri forse era troppo tardi;)
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3. La declaratoria di estinzione del reato per morte dell'imputato importa l'estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 nelle parti compatibili. L'estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente.

lupus
03-03-2015, 09:34
O per i reati estinti per altra causa, ma senza proscioglimento?
Esempio?
ovviamente di non luogo a procedere

Ismahel
03-03-2015, 10:50
Ismahel, a te è arrivato decreto penale e ti sei opposto chiedendo la messa alla prova o l'hai chiesta in anticipo?

Ho fatto opposizione al dp. Anche xkè era difficile far qualcosa prima, visto che se nn sbaglio la messa alla prova è stata pubblicata a maggio e ho ricevuto il dp a giugno. fosse stato il contrario potevo far niente

Ismahel
03-03-2015, 11:02
ovviamente di non luogo a procedere

No non intendevo altre sentenze, intendevo altre cause di estinzione del reato.
tipo la prescrizione, l'oblazione, ecc... estinguono il reato ma producono anche un proscioglimento?

lupus
03-03-2015, 12:51
Perchè t'interessano le altre cause di estinzione ? Semplice curiosità oppure altro?Sarebbe abbastanza complicato analizzarle singolarmente...chissà quante sfumature ci sono. Sicuramente ci saranno altre cause che porteranno ad una sentenza di proscioglimento ma ignoro il dettaglio e la tipologia .
Invece io riflettevo sulle sentenze nel caso di esito positivo di messa alla prova , non ti sembra anormale questa differenza di trattamento successivo all'emissione delle sentenze di non luogo e di non dover procedere ,solo per il momento in cui sono state emesse? Sono simili ma la seconda mi sembra nettamente migliore
Per noi risulta estremamente vantaggiosa perché ci porterebbe al 4°comma del 224 , ma è solo un caso fortuito per cui (probabilmente) verrà applicata questa tipologia di sentenza? Poi, sempre per fortuna, salterebbe fuori il 4 comma del 224 a non far applicare la sanzione amministrativa. Oppure per tipologia di reato, si finisce lì appositamente ?Nei casi del 186 cds non vi è mai udienza preliminare e vi è sempre il DP? Se si, anche se rientriamo nel penale, la nostra tipologia di reato essendo non grave, si avvantaggerebbe in modo più che lecito di questo vantaggio.
Per finire mi sembra più che corretto non applicare, norme inflittive per un reato estinto con un istituto come la messa alla prova che è di carattere riabilitativo/ educativo .Sarebbe una contraddizione

Ismahel
03-03-2015, 13:33
Volevo saperlo x capire se effettivamente ce ne sono che si fermano al comma 3, ok il reato è estinto per....... ma ti becchi le sanzioni amministrative lo stesso, xkè non sei prosciolto e niente comma 4. Era x completezza, nn credo ci riguardi.
Cmq sono stato a firmare all'uepe, programma in mano, solo che ho fatto tardissimo, torno al lavoro, dettagli stasera.

alessiop86
03-03-2015, 16:56
ismahel ma il tuo programma è quindi approvato? nel caso potresti pubblicare i punti principali del tuo programma?

Ismahel
03-03-2015, 18:00
no, è pronto, non approvato, ho udienza giovedì prossimo

lupus
03-03-2015, 18:07
Volevo saperlo x capire se effettivamente ce ne sono che si fermano al comma 3, ok il reato è estinto per....... ma ti becchi le sanzioni amministrative lo stesso, xkè non sei prosciolto e niente comma 4. Era x completezza, nn credo ci riguardi.
Cmq sono stato a firmare all'uepe, programma in mano, solo che ho fatto tardissimo, torno al lavoro, dettagli stasera.
No con la formula del proscioglimento non si possono adottare le sanzioni amministrative come ben dichiarato dal comma 4. Per curiosità, ho dato un'occhiata alla prescrizione del reato si concludono con sentenza di non luogo a procedere (Cassazione penale , sez. IV, sentenza 07.10.2013 n° 41415
La confisca del veicolo, come la sospensione della patente di guida, possono essere applicate anche se il reato di guida in stato di ebbrezza è oramai prescritto.).
Poi, tanto ho tempo da perdere, mi son letto DPR 448/88 (messa alla prova minorile) è fatta decisamente meglio di quella per gli adulti, ogni casistica viene ben delineata e spiegata nel dettaglio. Per esempio nella nostra, con esito positivo ,si parla che il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato in modo abbastanza generico in quella dei minori ogni sentenza è ben chiara ( di non luogo a procedere e di non dover procedere) ....è pensare che quella dei minori è del 1988

lupus
03-03-2015, 18:27
no, è pronto, non approvato, ho udienza giovedì prossimoQuanto dovrebbe durare la messa alla prova?

Giucas
03-03-2015, 18:36
Ciao ragazzi per la cronaca ho deciso di lasciar perdere l'opposizione, mi chiedevano troppi soldi (1000€ netti quindi tra una cosa e l'altra 1500 o più). In più dovevo cambiare legale e quindi dovevo aggiungere i soldi che devo al vecchio avvocato.
Non me la sono sentita, troppa la paura di ritrovarsi magari tra un anno al punto di partenza.
Ora 3 lunghi anni senza auto. L'unica preoccupazione rimasta ora è lo scomputo del presofferto

hope
03-03-2015, 18:40
Idem.scadenza domani.sfinita.mi butterei sotto un treno!

hope
03-03-2015, 18:44
Un anno comunque derubato.alla pari di un sinistro con omicidio colposo.che rabbia.che schifo! Settimane a pensare e ripensare..ora la cosa più ragionevole sembra mandare tutto a quel paese..vorrei poter parlare a voce con qualcuno nella mia stessa situazione solo per sfogarmi.mi sento quasi un'appestata.

Giucas
03-03-2015, 18:47
Idem.scadenza domani.sfinita.mi butterei sotto un treno!
Anch'io son un po' giù, però da un lato mi sento liberato da un grande peso. É una sensazione strana.
Cmq dai hope fatti forza, come vedi non sei sola

Giucas
03-03-2015, 18:54
Un anno comunque derubato.alla pari di un sinistro con omicidio colposo.che rabbia.che schifo! Settimane a pensare e ripensare..ora la cosa più ragionevole sembra mandare tutto a quel paese..vorrei poter parlare a voce con qualcuno nella mia stessa situazione solo per sfogarmi.mi sento quasi un'appestata.
Al posto di buttarti sotto al treno, salici sopra e vieni a trovarmi a Vicenza... Ti offro anche un giro di spritz ;)

hope
03-03-2015, 19:11
Ahhaa! Grande! Potrebbe essere un'idea! Facciamo gruppo e ognuno il week end va in un citta' diversa a trovare gli altri! Certo che gia' viaggiare in bus con i 15 enti e' denigrante..figuriamoci poi rifarla fra più di tre anni (chissà quando arriva poi l ordinanza di revoca!!) Con tipo 1600 domande aggiunte da quando l ho fatta io..E magari neanche passare la teoria! Poi neopatentati col terrore di qualsiasi cosa! E viaaaa! Comunque si mi levero un peso domani forse..ma se poi scopro che la messa alla prova funzionava mi sotterrero'.

ceffo
03-03-2015, 19:21
ragazzi io ho sentito l avvocato,e ho lasciato perdere la messa alla prova. Mi ha ribadito che tanto la revoca rimane,e allunga il periodo dei tre anni senza..l'unica cosa positiva è che ti pulisce la fedina penale ma sinceramente preferisco farmi levare la condizionale. Per quanto riguarda il presofferto presofferto che da il prefetto mi deve far sapere a giorni ma ha parlato di art.222 se nn ho capito male...appena lo risento vi faccio sapere cosa mi dice. Cmq l unica cosa confortante in tutta questa storia è l'esistenza di questo forum..facciamoci forza tutti prima o poi avrà una fine questa storia e ci rideremo su!!!

Giucas
03-03-2015, 19:28
ma se poi scopro che la messa alla prova funzionava mi sotterrero'.
Dai, io spero che funzioni... Sempre dalla parte dei revocati senza se e senza ma!

Giucas
03-03-2015, 19:35
Ceffo, il mio avvocato mi conferma che non contano presofferto. Mi ha detto che è stato in prefettura a chiedere informazioni, nessuno degli impiegati si è sbilanciato. Alla fine però ha parlato con il prefetto in prima persona. Il quale gli ha riferito che i 3 anni partono dal dp. E che la cosa è stata decisa a seguito di una riunione tra prefetture di tutte le province d'Italia dove hanno deciso questa linea.

Ismahel
03-03-2015, 19:37
Mi sembra innanzitutto corretto spendere qualche riga per Giucas e Hope che da quel che ho capito accettate il DP e andrete incontro a revoca certa, sottolineando che non saprei dire se sia una scelta più coraggiosa tentare la strada della messa alla prova oppure accettare il DP così a viso aperto, si va più che altro a sensazioni e a fortuna. A sensazioni xkè... che alla fine possa andare comunque in revoca è cmq un chiodo fisso anche per me, non sono assolutamente sicuro di quello che sto facendo, però la fortuna è che diciamo la vicenda ha causato di trovarmi un fondo spese sufficiente ad affrontare il tentativo senza aggravi. Dico questo xkè avendo anche la patente A avevo anche una moto, che preso dall'idea della revoca e di non poterla usare se non dopo aver rifatto la B e di nuovo la A, ho venduto, e già questo sarebbe sufficiente, inoltre... la macchina anche se di mia proprietà non è stata confiscata. Poiché incidentata l'avvocato (scaltramente direi) ha mosso istanza di dissequestro ai fini della rottamazione. E' uscita l'agenzia del demanio, l'ha valutata di scarso valore ai fini della confisca e me l'ha restituita a patto che non circolasse più, quindi rottamata. Ci ho perso un sacco di soldi xkè se nn può circolare al massimo la vendi allo sfascio che presumo la smonti per fare pezzi di ricambio... però almeno te la paga, poco ma sempre meglio che confiscata e buonanotte. in soldoni, tra moto e macchina mi sono spuntati 4000€, l'avvocato me ne chiese 1200 per arrivare fino all'udienza di giovedì prossimo divisi in 200€ subito e il saldo post udienza, che per i tempi che ha avuto la cosa sono in definitiva 2 anni e 2 mesi che aspetta il saldo (ricordo che il fatto risale al 23/12/2012).
Più ulteriori circa 150€ per le mensilità non godute del bollo auto, c'è voluto un po' ma alla fine mi è arrivato un assegno (dalla regione se nn sbaglio) con tale rimborso.
Per non parlare dell'andare al lavoro, visto che lavoro in proprio con i miei genitori nonché il marito di mia sorella, praticamente ho 3 auto che partono dalla stessa casa (abitiamo su 3 appartamenti su 3 piani diversi, uno sopra l'altro) che vanno al lavoro nello stesso posto con grosso modo gli stessi orari.
E per l'uscire a divertirsi beh a quello ci pensano gli amici, anzi, nell'anno di sospensione cautelare ho avuto quasi il problema opposto all'uscire, cioè il tornare a orari decenti, spesso sono più nottambuli di me.
In conclusione non mi sento il temerario che va a tentar di scamparla e se va male è un disastro, so di avere le spalle abbastanza coperte, ma nonostante questo, se la sensazione di far tutto per niente fosse stata prevalente avrei accettato il DP anch'io, non lo volevo e avevo una sola strada, per quanto nebbiosa sia la messa alla prova. Come dicevo all'inizio del post purtroppo... sensazioni e fortuna.

Cmq sia, accetando il DP avrete ancora una informazione da dare agli utenti del forum, e cioè se dall'ostativa dei 3 anni hano imparato a fare quel benedetto scomputo del presofferto.

Ismahel
03-03-2015, 19:48
Proposta di Programma di trattamento relativo alla sospensione del procedimento penale con messa alla prova
Ai sensi art.464-bis cpp

Qui ci sono i miei dati anagrafici riguardo al procedimento come messa alla prova numero X pendente dinanzi al G.I.P. tal dei tali e la data di udienza.

Proposta

L'imputato durante il periodo di esecuzione della messa alla prova si impegna:

1) mantenere contatti con l'uepe fornendo informazioni quando richieste sulle attività prescritte

2) risiedere a "dove abito adesso" e di comunicare eventuali cambiamenti

3) svolgere attività lavorativa presso "dove lavoro adesso" con elencati giorni e fasce orarie

4) svolgere lavoro di pubblica utilità presso "l'ente individuato" i "tali giorni e tali ore"

L'interessato esprime il proprio consenso al presente programma e si impegna a comunicare eventuali variazioni con particolare riferimento alla dimora e attività lavorativa.

Data e firme del funzionario incaricato, del direttore e la mia.


Grosso modo, a parte i lpu, è un programma di sorveglianza speciale! Sanno ogni giorno e ad ogni ora dove dovrei essere e a fare cosa!

Giucas
03-03-2015, 19:59
Grosso modo, a parte i lpu, è un programma di sorveglianza speciale! Sanno ogni giorno e ad ogni ora dove dovrei essere e a fare cosa!
Beh devi pensare che la possono concedere per condannati fino a 4anni...

Ismahel
03-03-2015, 20:01
Beh devi pensare che la possono concedere per condannati fino a 4anni...

Ah giusto, ogni tanto dimentico che serve per questioni più gravi

lupus
03-03-2015, 20:01
Ciao ragazzi per la cronaca ho deciso di lasciar perdere l'opposizione, mi chiedevano troppi soldi (1000€ netti quindi tra una cosa e l'altra 1500 o più). In più dovevo cambiare legale e quindi dovevo aggiungere i soldi che devo al vecchio avvocato.
Non me la sono sentita, troppa la paura di ritrovarsi magari tra un anno al punto di partenza.
Ora 3 lunghi anni senza auto. L'unica preoccupazione rimasta ora è lo scomputo del presofferto
Probabilmente, trovandomi al tuo posto , avrei fatto la stessa scelta...ancora non vi è niente di certo

lupus
03-03-2015, 20:03
Ah giusto, ogni tanto dimentico che serve per questioni più gravi
Se viene concessa, quanto dovrebbe durare l'iter?

Ismahel
03-03-2015, 20:17
nn ne ho la più vaga idea :confused:

lupus
03-03-2015, 20:21
Scusami non conosco la procedura, credevo che avessi già fatto il calcolo , del tipo tot ore da dividere in tot giorni stabiliti insieme all'uepe

alessiop86
03-03-2015, 21:46
Grosso modo, a parte i lpu, è un programma di sorveglianza speciale! Sanno ogni giorno e ad ogni ora dove dovrei essere e a fare cosa!
boh in teoria a me sembra abbastanza soft... diciamo che tu ti impegni a garantire dove e quando lavori e dove e quando farai i lavori socialmente utili... dichiari dove abiti ma non mi sembra che ti sia interdetta la possibilità che tu possa dormire fuori casa o rientrare a casa quando vuoi... o sbaglio?

Ismahel
03-03-2015, 22:37
può anche essere così, in udienza mi sarà tutto più chiaro, credo

lupus
04-03-2015, 00:15
Alla fine però ha parlato con il prefetto in prima persona. Il quale gli ha riferito che i 3 anni partono dal dp. E che la cosa è stata decisa a seguito di una riunione tra prefetture di tutte le province d'Italia dove hanno deciso questa linea.Che cervelloni ...invece di chiedere un parere ad organi giudiziari, loro scrivono circolari oppure si riuniscono e decidono alla c...o per non sbagliare meglio eccedere nel punire.

Integ
04-03-2015, 06:38
Ish sei il nostro ariete! :D

Ismahel
04-03-2015, 08:08
Ricordate l'art 224 comma 3? Nella parte dove se il reato è estinto il prefetto deve decidere ecc ecc... e quindi non il giudice? Ho trovato di meglio, sempre nel CDS

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo II - DEGLI ILLECITI PENALI

Sezione I - DISPOSIZIONI GENERALI IN TEMA DI REATI E RELATIVE SANZIONI

Art. 221. Connessione obiettiva con un reato.

1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.

A questo punto mi sembra chiaro, è previsto che se il reato è estinto il giudice penale non ha più la competenza x le sanzioni amministrative.

lupus
04-03-2015, 09:53
letto ieri è collegato ad una sentenza della cassazione penale (sezione iv-sentenza 16 marzo 2004 n 34293) dove si afferma che in caso di estinzione per intervenuta oblazione non si applica la sanzione amministrativa della sospensione della patente e fa riferimento agli art 186 comma 2 "accertamento del reato" e all'art 221 c.2 e stabilisce che verrà applicata dal prefetto come da art 224 comma 3.
FONTE
https://books.google.it/books?id=PRNiAA6SCkQC&pg=PA1180&lpg=PA1180&dq=cassazione+penale+34293+16+marzo+2004&source=bl&ots=O8lkDJPZDK&sig=aSA8S_eTVkstTGY0ejyYplYxCDA&hl=it&sa=X&ei=Sbr1VOnNF-O7ygO-6oHgBg&ved=0CCEQ6AEwAA#v=onepage&q=cassazione%20penale%2034293%2016%20marzo%202004&f=false
Quindi che la competenza,in caso di estinzione, sia del prefetto è assicurata.
Bisognerebbe, invece avere la certezza assoluta che la sentenza utilizzata sia di proscioglimento irrevocabile come da art 224 c.4.
Noi ci siamo basati su sentenze adottate nella messa alla prova minorile, ma tendenzialmente , quest'ultima è molto più vantaggiosa di quella degli adulti , per il suo carattere di recupero sociale dell'individuo minore.Quella degli adulti invece ha un carattere sostanzialmente di snellimento della burocrazia giudiziaria e rimane più severa e limitativa(vedi anche applicazione delle sanzioni amministrative).
per finire quella regola della sentenza di non luogo e di non dover procedere, che varia a seconda del momento temporale di emissione , è specifica della messa alla prova minorile .Attualmente nessuno ci può assicurare , in fase conclusiva ,che possano scaturire gli stessi vantaggi di trattamento.
Poi mi chiedo, è possibile , che in tutta Italia non vi sia un caso concluso ?

alessiop86
04-03-2015, 10:41
credo che sì, sia possibile dal momento che l'istituto è nato solo ad aprile... e che la durata del provvedimento è paragonabile a quella dell'eventuale detenzione... quindi suppongo che per un 186 comma c la messa alla prova possa durare almeno qualche mese (e qui vorrei sapere da ishmael quanto dovrebbe durare il suo programma, visto che per tutti gli altri dovrebbe essere più o meno la stessa cosa)... un mese e mezzo fa un avvocato con il quale avevo parlato mi disse appunto che i suoi casi di messa alla prova che aveva non erano ancora giunti al termine...

lupus
04-03-2015, 11:24
Si ok è di fine aprile, ho letto dei primi casi avviati a maggio ...me ne serve solo uno, anche un furtarello banale, per vedere che tipologia di sentenza emettono.

Ismahel
04-03-2015, 12:38
Non so quanto dovrebbe durare, al dp mi hanno condannato alla pena di 23250€, a 250€ al giorno sono? 93 giorni?
Ma è solo un calcolo matematico su un modello diverso dalla messa alla prova

Giucas
04-03-2015, 13:08
Non so quanto dovrebbe durare, al dp mi hanno condannato alla pena di 23250€, a 250€ al giorno sono? 93 giorni?
Ma è solo un calcolo matematico su un modello diverso dalla messa alla prova
In realtà la pena del decreto penale è il risultato di un calcolo che prevede il dimezzamento della pena, derivante proprio dal fatto di aver scelto la via del decreto penale. Facendo opposizione a parer mio, questo dimezzamento sparisce.
Quindi per il tuo caso i giorni saranno forse calcolati su una cifra di 45.000€.

alessiop86
04-03-2015, 13:26
http://www.camerapenalemilano.it/public/file/linee%20guida%20e%20raccomandazioni%20.pdf

in questo documento avevo trovato delle informazioni utili. mi sembra strano però che la durata del trattamento non sia già compresa nella proposta del programma

alessiop86
04-03-2015, 13:28
ah e non penso che sia valida la conversione di 250 euro=1 giorno carcere =1 giorno lavori pubblica utilità, perchè in questo caso non si tratta di una conversione della pena ma di un altra cosa

Ismahel
04-03-2015, 13:50
si infatti, anche xkè 1 giorno poi cosa significherebbe? quante ore di lsu si intendono con 1 giorno? L'unica cosa che ho trovato è che per l'iter minorile la durata viene espressa in mesi. Cioè in sostanza, questo è il tuo programma? Ok, lo ripeti x tot mesi. Nient'altro.
E' anche vero il dimezzamento al quale accennavi, infatti x il 186 comma 2 lettera c si va da 6 mesi a 1 anno, e pure raddoppiati per il 2-bis

lupus
04-03-2015, 14:14
questo negli lpu classici ...un giorno è inteso come due ore di lavoro di pubblica utilità, che corrisponde anche a 250 euro di pena pecuniaria vale anche x la messa alla prova?

yes73
04-03-2015, 15:08
Questa sera ho appuntamento con un'altro avvocato, provo a chiedere x messa alla prova e mancata nonmina avvocato. Vedo che siete a buon punto, stampo qualche pagina perchè voglio far visionare la vostra teoria . Vi aggiorno Ciao

yes73
04-03-2015, 15:20
questo negli lpu classici ...un giorno è inteso come due ore di lavoro di pubblica utilità, che corrisponde anche a 250 euro di pena pecuniaria vale anche x la messa alla prova? se fai 8 ore vale 4 giorni e corrisponde a 1000 € ! Non male davvero

Ismahel
04-03-2015, 16:29
questo negli lpu classici ...un giorno è inteso come due ore di lavoro di pubblica utilità, che corrisponde anche a 250 euro di pena pecuniaria vale anche x la messa alla prova?

Alla faccia... se fosse così con 4 ore a settimana smaltire 6 mesi (minimo previsto x fascia c) mi ci vorrebbero 90 settimane, quasi 2 anni.

Ma non può essere così, la messa alla prova copre reati fino ai 4 anni?
Non finirebbe mai.

lupus
04-03-2015, 19:22
Si infatti ho letto che il calcolo non è uguale a quello degli lpu del 9 bis.
Ismahel quanto tempo è passato dalla richiesta ad oggi ?

Ismahel
04-03-2015, 20:21
fai conto che il decreto penale mi è arrivato alla fine di giugno, ho presentato opposizione con richiesta di messa alla prova quasi sullo scadere dei 15gg x cui erano i primi di luglio dell'anno scorso.

lupus
04-03-2015, 22:01
8 mesi? troppi!!!!
bypasso e vado al dunque :



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
DISPOSITIVO DI SENTENZA

nel procedimento penale contro LUPUS il Giudice del Tribunale di _XXXXXX_, in composizione MONOCRATICA,
Visti gli artt. 531 c.p.p., 168 ter c.p. e 464 septies co. 1 c.p.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di LUPUS in ordine al reato contestato per essersi lo stesso estinto per esito positivo della messa alla prova.

Ti piace?:D

Ismahel
04-03-2015, 22:17
Si mi piace, così andrebbe benissimo

lupus
04-03-2015, 22:29
Ahahahahahhahah magari! Ma il tu avvocato è fiducioso? Oppure ti dice come la maggior parte" la revoca rimane" ,senza spiegarti come e perché.

Ismahel
04-03-2015, 22:32
Non ne ho ancora parlato, prima vediamo che mi concedano la messa alla prova, il resto dopo.

lupus
04-03-2015, 22:58
Ultimamente sto rivalutando in positivo la messa alla prova (non è male la teoria del comma 4 dell’art 224)quindi stavo leggendo i vari articoli che la riguardano, noi del 186 con la tirintera della persona offesa, che viene sempre menzionata nella messa alla prova, cosa c’entriamo ?nel caso la chiedessi e mi fosse concessa,non dovranno chiamare in causa il tizio con cui ho avuto il sinistro?

Ismahel
04-03-2015, 23:04
penso sia sempre la solita storia, la casistica è talmente ampia che questa persona offesa potrebbe esserci come no. c'è chi ha preso 186 2-bis xkè è andato dentro un fosso...

Ismahel
04-03-2015, 23:36
Dal sito della prefettura di Vicenza (ma vedo che le pagine sono molto somiglianti, cambiano i nomi dei responsabili e forse gli orari)

Quando la prefettura revoca una patente?

REVOCA - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Vicenza (http://www.prefettura.it/vicenza/contenuti/41835.htm#art224)


•carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)

• violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")

•sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)

lupus
05-03-2015, 14:40
Idem nel mio ....son fatti a stampo

Zippo17
06-03-2015, 09:35
secondo voi se chiedo in prefettura cosa farebbero in caso di estinzione del reato riguardo alla revoca mi danno una risposta?

lupus
06-03-2015, 10:06
secondo voi se chiedo in prefettura cosa farebbero in caso di estinzione del reato riguardo alla revoca mi danno una risposta?Certo, dovresti però essere preciso nell'indicare il motivo dell'estinzione per avere una risposta esaudiente.

lupus
06-03-2015, 10:29
Zippo ti riferisci, ovviamente , all'estinzione per esito positivo della messa alla prova?

Zippo17
06-03-2015, 10:31
esattamente.

lupus
06-03-2015, 10:58
In tal caso dovresti chiedere di una estinzione con sentenza di non dover procedere ( anche se non siamo certi al 100% che venga adottata quella)
Sarebbe l'unica della tipologia di proscioglimento irrevocabile evocata nel 224 comma 4

Ismahel
06-03-2015, 11:02
Chiedi meglio, non se viene estinto il reato, xkè sono molteplici i casi e per nn sbagliare ti risponderebbero, a mio avviso, che per il comma 3 è "possibile" appiopparla lo stesso. Chiedigli cosa succede se non viene emessa sentenza di condanna.
Che non gli venga in mente di pensarci x tempo, anche l'elemento sorpresa è da sfruttare.

lupus
06-03-2015, 11:06
ahahahahhahahhaahahahahhahahah cerchiamo di non avvisarli

Zippo17
06-03-2015, 11:08
allora sto fermo che è meglio =D

lupus
06-03-2015, 11:15
ma no ,secondo me puoi anche chiedere, sai quanto gliene frega a quelli della prefettura di prendere contromisure future. Non voglio fare di tutta un erba un fascio però sono uffici pubblici ...si lavora il giusto indispensabile.
A limite,potresti chiedere, senza pronunciare la messa alla prova, caso di estinzione con sentenza di non dover procedere senza scendere nei particolari .

alessiop86
06-03-2015, 11:46
ma in base a quello che si è capito finora, uno può aspettare il dp, fare ricorso per qualsiasi motivo (vizio di forma, macchinette non omologate, mancata comunicazione dell'avvocato, taso alcolico discendente), e poi, nel caso che lo stesso ricorso non sia accolto, richiedere la messa alla prova?

Ismahel
06-03-2015, 11:51
difficile rispondere
la messa alla prova ha una tempistica molto precisa per essere richiesta
è tutto scritto nell'art 464-bis comma 2 del cpp, ma è molto tecnico da capire

2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se è stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta è formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1. Nel procedimento per decreto, la richiesta è presentata con l'atto di opposizione.

lupus
07-03-2015, 10:17
a questo non avevo mai pensato.Se si fuoriesce dal primo grado? In teoria non si può impugnare il decreto x altro giusto(CHIEDENDO LA MESSA ALLA PROVA)?

Ismahel
10-03-2015, 18:09
E' molto confuso, in ogni riferimento che trovo c'è sempre un richiamo ad una "mancata disciplina transitoria" per l'applicazione della messa alla prova ai processi già in essere.
In pratica non si dice di no, si dice che non si sa, xkè non prevista una sorta di retroattività.

Giucas
11-03-2015, 08:50
Ismahel ormai ci siamo... Anche se per me ormai la storia è finita aspetto con ansia novità per la tua udienza di domani...

Ismahel
11-03-2015, 12:21
Già, domani in mattinata sarò in tribunale.
Unica news è che sarò presente.
Per la verità non era richiesto, non sono stato chiamato a comparire, infatti l'avvocato me lo ha detto più volte che non serviva.
La dottoressa dell'uepe che ha in carico il mio caso mi ha invece caldamente consigliato di andare, poichè per la sua esperienza in merito, mi ha detto che alle volte c'è stato anche del dialogo tra le parti.
Quindi, nel dubbio andrò, al massimo non mi diranno niente se non la decisione presa.

Giucas
11-03-2015, 15:23
Fai bene ad andare. Anch'io andrei anche solo per vedere quanti minuti (o secondi?) ci mettono per discutere del caso.
Io ho idea che gli avvocati non vogliono che andiamo probabilmente per non far capire che il loro lavoro (per i casi come i nostri) è minimo.
Sono dell'idea che uno potrebbe arrangiarsi tranquillamente da solo. Se si potesse.

lupus
11-03-2015, 18:26
Concordo con Giucas ,buona fortuna Ismahel!

Ismahel
12-03-2015, 11:45
Aggiornamento lampo, ricorso accolto, programma ritenuto congruo, durata programma comminata in 4 MESI

Zippo17
12-03-2015, 11:49
Ismahel sono veramente contento per te =)

hai parlato con il tuo avvocato riguardo a tutto il ragionamento che abbiamo fatto nei post indietro riguardo la revoca?

Integ
12-03-2015, 12:12
Aggiornamento lampo, ricorso accolto, programma ritenuto congruo, durata programma comminata in 4 MESI

collega sono contento per lei per questa piccola vittoria.

questi 4 mesi in ore quante sarebbero?
senti che la scelta di essere presente abbia influito sull'esito?

cavoli avrei altre mille domande, stanotte non ho chiuso occhio pensando al mio di processo...

Ismahel
12-03-2015, 12:36
Allora, sono stato in aula penso.... 20 SECONDI!
Il giudice aveva già predisposto tutto, tanto che eravamo in 4 casi tutti allo stesso orario, xkè in effetti non ci ha messo niente.
Ha solo letto alla velocità della luce l'accoglimento dell'opposizione e la disposizione della messa alla prova.
I 4 mesi, praticamente ha visto il programma e ha detto fai questo per 4 mesi. Avendo il mio programma 4 ore alla settimana, grossomodo 4 mesi quante ore sono? 4 ore X 4 settimane X 4 mesi? Sono 64 MISERISSIME ore di lpu.
Non credo che l'essere presente sia servito a qualcosa alla fine, il giudice ha solo chiesto se ci sono ambo le parti xkè ci ha visto in 2 e ha proseguito.
Cmq ho assistito alla scena degli avvocati con calcolatrice alla mano a far calcoli di quante ore dovrebbero essere applicando la formula per gli lpu standard, chiedendosi se doveva essere un calcolo fatto sulla pena già decurtata con le attenuanti varie o su quella originale senza le diminuzioni, ma alla luce dei fatti è un calcolo che non funziona. Come hanno fatto darmi 4 mesi mi spiace ma è ancora un mistero, per la prima volta ho visto la mia pena originaria senza le riduzioni di 1/3 per questo quello e compagnia bella... mi avevano dato 270 giorni di arresto (9 mesi), che alla fine della fiera erano diventati 120, ma ancora non ci siamo coi calcoli.
Per cui, anche arrivato a questo punto, non vi so dire sulla base di cosa hanno fatto i calcoli.
Per quel che riguarda tutto il piano diabolico escogitato in queste pagine, non ho ancora detto quasi nulla all'avvocato. Dico quasi xkè una piccola cosa l'ho chiesta, il dialogo è stato questo:

Io: quindi alla fine sarà estinto il reato
Avvocato: eh si è fatta apposta
Io: senza sentenza di condanna?
Avvocato: certo, non arriveremo a una pronuncia di condanna
Io: quindi, vista la circolare del ministero dei trasporti, l'ostativa per la revoca da quando e come è possibile comminarla?
Avvocato: eh... eh... *sorrisetto*

Ha inteso che la messa alla prova in effetti mette in moto una serie di grane che per come è lo stato attuale delle sanzioni la loro applicazione non sarà tanto automatica.
Per la verità ha liquidato il discorso dicendo che sono sanzioni amministrative conseguenti ad un reato penale, se salta il penale salta tutto...
Io qui sono molto scettico, prendo con le pinze questa dichiarazione xkè non ne sono affatto convinto, la messa alla prova sappiamo bene che recita che l'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie. Forse l'estinzione del reato di per se no, ma il non subire condanne forse si, vedremo. Cmq ho tempo adesso, 4 mesi, per esporre quanto elaborato qui nel forum.

lupus
12-03-2015, 13:58
Ha inteso che la messa alla prova in effetti mette in moto una serie di grane che per come è lo stato attuale delle sanzioni la loro applicazione non sarà tanto automatica.
Per la verità ha liquidato il discorso dicendo che sono sanzioni amministrative conseguenti ad un reato penale, se salta il penale salta tutto...
Finalmente una bella notizia! Son contento per te Ismahel...sopratutto per quel " sorrisetto " dell'avvocato che lascia sperare un buon esito di questa storiaccia ...poi 64 ore in 4 mesi volano davvero ;)
Certo che aspettare anni per 20 secondi .........

Ismahel
12-03-2015, 14:11
Eh già, cmq ancora piedi x terra e niente illusioni, parlando con i colleghi l'avvocato ha detto che sono il primo che porta ad una messa alla prova. Ma ormai lo avevamo capito che siamo i primi, nn c'è traccia di chi l'ha finita sta messa alla prova.

Giucas
12-03-2015, 14:13
Immaginavo fosse una roba da 20 secondi, non credevo invece fossero così poche le ore di servizi sociali... Meglio per te. Alla scadenza dei 4 mesi poi cosa succede? É già fissata un udienza di chiusura? O bisogna che aspetti altri mesi per l'ennesima volta?

lupus
12-03-2015, 14:17
essere i primi potrebbe rivelarsi positivo, proprio per il fatto che certi automatismi (tipo revoca) non sono scontati poi magari con il tempo non saranno cosi permissivi nel concederla (terza fascia + incidente)...una mia supposizione oppure si seguirà la tendenza anglosassone di voler rieducare chi sbaglia . In ogni caso per fine estate dovresti sapere, con certezza, come si comportano

Ismahel
12-03-2015, 14:18
Il giudice in effetti ha disposto 2 scadenze, i miei 4 mesi x la messa alla prova, e una seconda scadenza di 6, per dare il tempo di:

1) recuperare eventuali ore di lsu perse x qualche motivo
2) stilare (con l'uepe e l'ente credo) un documento di partecipazione, che indicherà che i lsu li ho svolti col corretto criterio ecc ecc...
3) presentare tale incartamento


cioè intendo 4 mesi +2, non 4 mesi e poi altri 6

L'udienza successiva?
No, nn è stata fissata in questa sede, quindi credo proprio che si... dovrò aspettare, naturalmente il quanto non ne ho idea

alessiop86
12-03-2015, 21:47
da quello che ho capito il calcolo non è basato su una CONVERSIONE della pena, ma bensì sul farsi sottoporre ad un programma per un lasso di tempo proporzionato alla condanna che invece uno si sarebbe preso. nel tuo, e nostro caso, 4 mesi. immagino che tu abbia un lavoro, altrimenti se tu avessi chiesto la messa alla prova da disoccupato ti avrebbero fatto fare più ore alla settimana per lo stesso periodo di tempo.

Ismahel
13-03-2015, 00:19
bella deduzione.
infatti nel programma stilato dall'uepe c'è indicato esattamente dove lavoro, con che qualifica, che giorni alla settimana e che orari ho.

Integ
13-03-2015, 00:25
insomma adesso altri 6 mesi di purgatorio per sapere come va a finire la storia immagino... la fine non sembra arrivare mai...

Ismahel
13-03-2015, 09:17
anche quella è una soluzione

lupus
13-03-2015, 09:34
Dai ismahel sbrigati a terminare sta messa alla prova:) voglio proprio vedere come s'incasinano con la revoca:D ... a parer mio hai (abbiamo) buone possibilità ;)

Zippo17
13-03-2015, 09:59
io ho il processo il 21 Aprile e ti sto seguendo a ruota in pratica :D

ho chiesto all'avvocato tutto il discorso che abbiamo fatto e martedì ci vado a parlare.

HOPE

lupus
13-03-2015, 10:48
io ho il processo il 21 Aprile e ti sto seguendo a ruota in pratica :D

ho chiesto all'avvocato tutto il discorso che abbiamo fatto e martedì ci vado a parlare.

HOPE
Zippo,hai già tutto pronto (ente ecc ecc), che ti ha detto l'avvocato a proposito del "discorso"?

Hope? :confused:

Zippo17
13-03-2015, 11:03
Tutto pronto mi manca solo una firma che devo fare all'UEPE ma per il resto le carte le ho tutte in regola.

L'avvocato ha detto che ci pensa oggi e lunedì e poi ne vado a parlare con lui martedì. Di conseguenza vi aggiornerò.

Hope per speranza :D

Ismahel
13-03-2015, 11:21
ti è già scaduto il cautelare?
la patente ce l'hai?

Zippo17
13-03-2015, 11:27
il cautelare mi scadrebbe a aprile 2016

la patente l'hanno ancora loro

lupus
13-03-2015, 11:35
Tutto pronto mi manca solo una firma che devo fare all'UEPE ma per il resto le carte le ho tutte in regola.

L'avvocato ha detto che ci pensa oggi e lunedì e poi ne vado a parlare con lui martedì. Di conseguenza vi aggiornerò.
Dai quindi sei a buon punto;) facci sapere



Hope per speranza :D ah ecco ...siccome vi era un utente con nickname "HOPE"

Ismahel
13-03-2015, 12:01
come aprile 2016!
quanto ti hanno dato?
2 anni?

Zippo17
13-03-2015, 12:08
18 mesi a partire dal 25/10/2014

Ismahel
13-03-2015, 12:22
18?? :eek::eek:

Cmq si, sono curioso di sentire proprio x l'ostativa cosa dirà il tuo avvocato.
Xkè in effetti il farla partire dalla data della condanna (sia x decreto o sentenza) lo ha supposto il ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza sapere che già il ministero dell'interno aveva emanato la famosa circolare.

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=normativa&o=vd&id=2174)

Stesso concetto ribadito, come sappiamo, nella supercazzola (è stata battezzata così, e lo rimarrà x sempre) del tar del lazio.

Ma la condanna non ci sarà... :D

Zippo17
13-03-2015, 12:26
se non altro da quando me l'hanno ritirata a quando avro il processo passano al massimo 6 mesi sono stati abbastanza veloci.

lupus
13-03-2015, 13:45
Stesso concetto ribadito, come sappiamo, nella supercazzola (è stata battezzata così, e lo rimarrà x sempre) del tar del lazio.

Ma la condanna non ci sarà... :D
Il TAR del Lazio non si è espresso proprio ...dopo la supercazzola ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione.
La supercazzola era relativa a spiegare , in modo molto tecnico , le differenze tra i vari tipi di diritto e specificava, che il caso in questione , trattandosi di diritto soggettivo non era di loro competenza ma del giudice ordinario.
Chissà se questo tipo di linguaggio è ricercato per tenere nel dubbio e all'oscuro noi poveri imputati

Ismahel
13-03-2015, 14:01
Si alla fine ha spiegato quello, però nel mezzo ha ribadito che:

"Il gravato diniego di ammissione all’esame per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida risulta fondato sulla sola accertata mancanza del requisito ricavabile dall’art. 219, 3 ter, dlgs 285/1992, ovvero dal non essere ancora trascorsi tre anni dall’accertamento del reato, i.e. dalla pronuncia definitiva di condanna"

lupus
13-03-2015, 15:22
si, però non hanno dato ragione o torto, hanno constatato un qualcosa di esistente (infatti stanno applicando la revoca dalla sentenza)per giustificare il fatto che loro non si possono esprimere ....infatti prosegue "La disposizione appena richiamata ha inserito un nuovo requisito per coloro che risultano condannati alla sanzione amministrativa della revoca della patente e non vi è dubbio che la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di tale requisito non contiene margini di discrezionalità, configurandosi come posizione di diritto soggettivo " quindi non di loro competenza...guarda è un modo molto elegante e articolato ...per dire non ce ne f..e un c...o.

Ismahel
16-03-2015, 15:21
Verosimilmente comincerò non questo weekend, ma il prossimo.
Appuntamento all'UEPE martedì 24, firme e ultime formalità.
Quindi iniziando a fine marzo i 4 mesi finiranno a fine luglio.
Poi a agosto ci sono le ferie e rimarrà tutto piantato minimo fino novembre (come l'opposizione al dp l'anno scorso).
A ottobre/novembre mi scadrà l'anno di rinnovo patente, x cui mi avvierò anche alla QUARTA visita in cml.

E i 3 anni dalla data dell'incidente, se mai conteranno qualcosa x allora, mi scadono la vigilia di Natale.

Ismahel
16-03-2015, 22:22
Sospensione con messa alla prova: cos’è, come funziona, quali vantaggi (http://www.laleggepertutti.it/60300_sospensione-con-messa-alla-prova-cose-come-funziona-quali-vantaggi)

Questi sono convinti addirittura dell'esatto contrario:

"In caso di esito positivo il giudice dichiara invece l’estinzione del reato. L’imputato eviterà quindi la condanna, l’iscrizione nel casellario giudiziale e l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie (ad esempio la sospensione della patente di guida)."

lupus
16-03-2015, 23:10
e noi scervellandoci per niente.....

alessiop86
16-03-2015, 23:39
mah! a me piacerebbe che abbiano ragione coloro che hanno scritto l'articolo ma è la prima fonte a cui accedo che si pronuncia pesantemente in questa direzione. oltretutto noi ci attacchiamo al concetto di estinzione del reato, mentre nella legge c'è scritto chiaramente che le sanzioni accessorie (che sono tante, non solo quelle del cds) te le appioppano uguale. comunque è ovvio, siamo ancora in una terra di mezzo e dobbiamo capire quale sarà la direzione prevalente che verrà seguita

hope
17-03-2015, 00:49
Ragazzi mi sono assetata dal forum per disperazione.Non ho scelto la messa alla prova e ora me ne pento..forse era la soluzione migliore! Meglio averlo saputo subito della revoca anziché dieci mesi dopo! Forse avrei avuto più tempo per ragionarci su..

lupus
17-03-2015, 08:16
"Nessuna norma della riforma prevede che il giudice, ai (soli) fini della decisione sulla concessione, possa prendere visione degli atti del fascicolo del p.m. (né una norma del genere è prevista per la fase conclusiva, quando il giudice, se l’esito della prova è positivo,
pronuncia sentenza) e ciò nonostante quel medesimo giudice, per decidere, deve far ricorso ai parametri di cui all’art. 133 c.p. (ed addirittura, in sede di pronuncia conclusiva, può, se emette sentenza, applicare le sanzioni amministrative), il chè appare scarsamente conciliabile, a meno di non ritenere che gli elementi in base ai quali operare la valutazione in esame siano limitati, quanto al fatto, alla imputazione così come formulata dal p.m. e, quanto alla capacità a delinquere, a ciò che emerge dal certificato del casellario giudiziale.La soluzione anche in questo caso non è agevole, né è scontata"

FONTE:
http://www.penalecontemporaneo.it/upload/1403258448BOVE_Messa%20alla%20prova.pdf

Ismahel
17-03-2015, 09:45
Come sarebbe ai fini della concessione non può prendere visione degli atti del pm? Mi ha concesso la messa alla prova senza sapere di cosa sono imputato?
In sentenza può applicare le sanzioni... Può? Si o no? A discrezione? Sulla base di cosa?
La casistica della messa alla prova comprende un gran numero di reati di varia natura che fanno riferimento a chissà quali testi, noi siamo sul Codice della Strada ed è molto chiaro sulla questione, già vista ma ribadisco:

Art. 221. Connessione obiettiva con un reato.

1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.

Zippo17
17-03-2015, 13:28
Come sarebbe ai fini della concessione non può prendere visione degli atti del pm? Mi ha concesso la messa alla prova senza sapere di cosa sono imputato?
In sentenza può applicare le sanzioni... Può? Si o no? A discrezione? Sulla base di cosa?
La casistica della messa alla prova comprende un gran numero di reati di varia natura che fanno riferimento a chissà quali testi, noi siamo sul Codice della Strada ed è molto chiaro sulla questione, già vista ma ribadisco:

Art. 221. Connessione obiettiva con un reato.

1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa.

2. La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità. Si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 220.
ok quindi si passerebbe all'art 220 comma 4 il quale rimanda al comma 1 e dice che:

1. Per le violazioni che costituiscono reato, l'agente od organo accertatore è tenuto, senza ritardo, a dare notizia del reato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del codice di procedura penale.

Ismahel
17-03-2015, 13:50
Hmmm no, non è esatto. Vediamo bene:

Art 220 comma 4

L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perchè si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo 1 del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.

Il capo 1 del presente titolo non è il comma 1 del presente articolo, ma va guardato il cds in tutta la sua struttura, cioè, il presente titolo è il titolo sesto

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

e il capo 1 (che tra l'altro è diviso in 2 sezioni) contiene tutti gli articoli dal 194 al 219-bis

Servizi ACI - TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI (http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-vi-degli-illeciti-previsti-dal-presente-codice-e-delle-relative-sanzioni.html)

Zippo17
17-03-2015, 13:55
Hmmm no, non è esatto. Vediamo bene:

Art 220 comma 4

L'autorità giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando che ha comunicato la notizia di reato, perchè si proceda contro il trasgressore ai sensi delle disposizioni del capo 1 del presente titolo. In tali casi i termini ivi previsti decorrono dalla data della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti.

Il capo 1 del presente titolo non è il comma 1 del presente articolo, ma va guardato il cds in tutta la sua struttura, cioè, il presente titolo è il titolo sesto

TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

e il capo 1 (che tra l'altro è diviso in 2 sezioni) contiene tutti gli articoli dal 194 al 219-bis

Servizi ACI - TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI (http://www.aci.it/i-servizi/normative/codice-della-strada/titolo-vi-degli-illeciti-previsti-dal-presente-codice-e-delle-relative-sanzioni.html)
perfetto ora mi è tutto più chiaro

in pratica potrebbe finire al prefetto nella maggior parte dei casi.

Zippo17
17-03-2015, 14:01
quindi il più probabile è che ritorniamo all'art 219

Ismahel
17-03-2015, 15:36
Diciamo che riassumendo siamo arrivati a 4 ipotesi alle quali la fine della messa potrebbe portare:

CASO A (IL MIGLIORE)

Il reato viene estinto e ai sensi dell'art. 531 del codice di procedura penale viene dichiarata sentenza di "non doversi procedere". Questo tipo di sentenza, assieme a quella di assoluzione, è una sentenza di proscioglimento e quindi scatta l'art. 224 comma 4:
"Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente."

CASO B (L'INTERMEDIO)

La revoca viene comunque disposta, ma non trova applicazione l'ostativa dei 3 anni per i seguenti motivi:

1) Sempre la sentenza di non doversi procedere, per definizione, non contiene un accertamento del fatto storico, ma si limita a statuire su aspetti processuali che impediscono tale accertamento

2) La circolare del ministero dei trasporti, che indica da far partire la revoca dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (o decreto penale) di condanna, condanna che a causa della messa alla prova non ci sarà.

Quindi, una sorta di revoca senza ostativa, ci si può iscrivere a scuola guida anche il giorno dopo.

CASO C (IL PEGGIORE)

Per qualche motivo, la revoca viene disposta e l'ostativa dei 3 anni parte cmq dalla sentenza finale, anche se non di condanna.

CASO D (IL JOLLY)

La data di accertamento del reato viene riportata a quella dell'incidente, se non altro porterebbe al reale scomputo del presofferto e l'ostativa durerebbe realmente 3 anni, non un tempo non ben definito causa burocrazia.

lupus
17-03-2015, 18:56
vada per la A ...anche la B ma dalla C in poi per carità

lupus
17-03-2015, 19:01
La “messa alla prova” interessa chi si è macchiato di guida in stato di ebbrezza con incidente...ormai ci inseriscono ufficialmente
Rinnovata la convenzione - Chiavari, confermato l’accordo sulla “messa alla prova” | Liguria | Levante | Il Secolo XIX (http://www.ilsecoloxix.it/p/levante/2015/03/01/ARWwnZgD-chiavari_confermato_accordo.shtml)

Zippo17
18-03-2015, 07:57
Ho parlato ieri con l'avvocato per un ora e mi ha fatto ancora più confusione.
In pratica lui interpreta la revoca per come me l'hanno messa giù non come sanzione amministrativa accessoria per cui dovrebbe rimanere.
Mi ha fatto su un giro di parole che probabilente mi ha confuso.

I vostri legali che vi dicono?

Zippo17
18-03-2015, 07:58
Mi ha confermato che la sentenza finale della messa alla prova dovrebbe essere conforme all'art 531 c.p.p.

Ismahel
18-03-2015, 08:42
Ho parlato ieri con l'avvocato per un ora e mi ha fatto ancora più confusione.
In pratica lui interpreta la revoca per come me l'hanno messa giù non come sanzione amministrativa accessoria per cui dovrebbe rimanere.
Mi ha fatto su un giro di parole che probabilente mi ha confuso.


Infatti mi sento confuso anch'io.
Conforme art. 531? Questa è una buona cosa.
Il mio legale dice che... sono il primo che porta alla messa alla prova

lupus
18-03-2015, 09:57
Mi ha confermato che la sentenza finale della messa alla prova dovrebbe essere conforme all'art 531 c.p.p.
Bene! Quello che volevamo...C'è poco da girarci intorno la revoca è una sanzione amministrativa accessoria è tale rimane non può cambiare aspetto giuridico sono "una caratteristica " del codice della strada ben distinte dal penale. Se applicano il 531 con relativa sentenza di non doversi procedere creano una bella catena di confusione ... già discusse nei post precedenti .
Insomma è un caso nuovo ! Sicuramente si dovrà esprimere la cassazione perchè non ci sono precedenti interpretativi

Ismahel
18-03-2015, 10:19
Basta che non si esprima il ministero dei trasporti o il tar del lazio :D

Zippo17
18-03-2015, 10:24
in realtà non ho capito perchè la revoca non è sanzione amministrativa accessoria nel nostro caso. Vedremo più avanti come va a finire.

Ismahel
18-03-2015, 10:53
in realtà non ho capito perchè la revoca non è sanzione amministrativa accessoria nel nostro caso. Vedremo più avanti come va a finire.

Come no? :o
E cos'è? :confused:

lupus
18-03-2015, 11:03
Basta che non si esprima il ministero dei trasporti o il tar del lazio :D
Ahahahahahha azz sarebbe un disastro!!!!!!!!!:o:o:o:o

lupus
18-03-2015, 11:05
in realtà non ho capito perchè la revoca non è sanzione amministrativa accessoria nel nostro caso. Vedremo più avanti come va a finire.
No Zippo ...rimane quello che è;) Giuro che se gli cambiano i connotati cambio nazionalità :rolleyes:

lupus
19-03-2015, 09:16
A quanto pare anche il patteggiamento aveva creato dubbi e incertezza sull’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie proprio perché il reato non veniva accertato con le “classiche” incoerenze di interpretazioni da parte della corte cassazione …purtroppo poi, numericamente , ha vinto la teoria del dover applicare la sanzione amministrativa perché l’imputato manifesta la volontà di voler accettare le conseguenze del proprio comportamento .Ribadisco la mia ignoranza in materia giurisdizionale ,ma questo articolo mi ha letteralmente lasciato incredulo e buttato nel pessimismo su come riescano ad bypassare leggi ben chiare per poter applicare ,quasi forzatamente ,quello che vogliono loro. La cassazione sembra che debba giustificare errori dell’ ultimo istituto ( in questo caso patteggiamento ma è evidente che la messa alla prova ne creerà parecchi ) colmando le lacune e le conseguenze non previste del nostro groviglio legislativo . Probabilmente , anche se la legge è scritta male ed entra in conflitto con altre, loro devono trovare il modo di applicarla ?
Ne sappiamo qualcosa con la famosa “data di accertamento del reato “ che se fosse applicata come si deve (data incidente) probabilmente la maggior parte di noi finito il cautelare avrebbe risolto tutti suoi problemi visti i tempi dei tribunali ….
Anche se dalla nostra vi è che il patteggiamento è , parer mio , un mero baratto del tipo non vi faccio lavorare e voi mi fatte uno sconto di pena…la messa alla prova è qualcosa di più concreto perché si ammetto i miei errori però faccio anche qualcosa di concreto per ripararli .
Chi meglio di voi capisce il mio stato d’animo che non vuol essere pessimista e non vuol distogliere da una speranza di fine positiva di questa storia .Voglio cercare di capire quale potrebbe essere la soluzione migliore perché ultimamente mi sta rovinando economicamente rendendomi di fatto impossibile poter lavorare come in passato . Di questo i giuristi non tengono conto….il 60 % dei lavori lì devo scartare a priori perché in tale situazione non potrei rispettare le esigenze del cliente .
Il discorso di Ismahel era abbastanza lineare , cosa si potrebbero inventare per far applicare la revoca? La legge è legge anche quando è scritta e applicata male?

FONTE relativa al patteggiamento e applicazione delle sanzioni amministrative:
sanzioni (http://www.amcorteconti.it/sanzioni.htm)

Ismahel
23-03-2015, 14:20
Lo avevo già letto, ma nn ci ho dato peso perchè in effetti il patteggiamento è "l'applicazione della pena su richiesta delle parti" (art 444 cpp). Cioè io ho interpretato che la pena viene applicata, e di conseguenza gli annessi e connessi.
Senza contare che, a differenza della messa alla prova, il reato viene si estinto, ma a posteriori (2 anni dopo per le contravvenzioni, 5 per i delitti), cioè dopo l'applicazione della pena. Mi sembra non ci siano analogie alcune.

lupus
23-03-2015, 14:31
Si verissimo tutto però anche nel patteggiamento il reato non viene accertato ...non mi è piaciuta la dicitura che l'imputato manifesta/accetta le conseguenze ...comunque aspettiamo e vedremo

Zippo17
24-03-2015, 09:40
Il mio legale ha sentito un pò di suoi colleghi e mi ha confermato la visione che secondo la maggior parte la sentenza con esito positivo della messa alla prova è una sentenza di Proscioglimento.

Ismahel
24-03-2015, 13:55
Il mio legale ha sentito un pò di suoi colleghi e mi ha confermato la visione che secondo la maggior parte la sentenza con esito positivo della messa alla prova è una sentenza di Proscioglimento.


Buono a sapersi anche questo.
Sono stato all'UEPE proprio oggi.
Ho preso visione dell'ordinanza e firmato l'inizio della messa alla prova.
I 4 mesi partono da oggi, quindi finirò con la fine di luglio quella che è la mia parte, poi torna tutto in mano alla legge e alla burocrazia.

lupus
24-03-2015, 17:22
poi con la relazione di esito positivo dell'uepe dovrai fissare un ulteriore udienza (il giudice ha già predisposto una data?) dove ,finalmente, si emetterà una sentenza di estinzione del reato e vedremo come si comportano con il 168 ter

Ismahel
24-03-2015, 19:44
allora funziona esattamente così
devo fare lsu per 4 mesi
il procedimento è sospeso per 6

il giudice ha preso 2 mesi di lasco per:

1)recuperare eventuali ore perse, magari sono malato o altro insomma

2)redigere (credo lo faccia l'uepe) il verbale nel quale dichiarano che ho svolto i lsu come previsto, nelle modalità previste ecc... e presentarlo alla cancelleria del tribunale

Solo a quel punto immagino diranno "ok, lsu fatti nelle modalità e termini richiesti, bene, possiamo fissare udienza per chiudere".

Quindi si, ci sarà da fissare una nuova (e ultima credo) udienza dove avrò la sentenza definitiva per quel che riguarda la parte penale.
Poi arriverà la parte dove c'è ancora la nebbia.

2 conti a spanne... sarà in ogni caso dopo l'estate, forse fine anno.

Ah mi sono dimenticato una cosa, all'uepe questa volta non ho parlato con l'assistente sociale, ma con il direttore, a quanto pare è lui incaricato di queste cose più importanti.
Il fatto è che mi ha CALDAMENTE CONSIGLIATO (praticamente fallo che è meglio) di tenere sempre con me copia dell'ordinanza e l'altro documento firmato oggi dove c'è scritto che sono inserito a tutti gli effetti in un programma di messa alla prova, che SE PER CASO subisco un qualsiasi controllo da parte delle forze dell'ordine, LO DEVO ESIBIRE.
Sinceramente non ho capito, è come se dovessi dimostrare che sono a piede libero e non agli arresti xkè sono sotto programma di messa alla prova. Sono perplesso.

Zippo17
25-03-2015, 13:29
Ismahel, volevo chiederti nel Decreto Penale, come te l'hanno scritta esattamente la parte della revoca?

Ismahel
25-03-2015, 17:17
Alla fine, nella condanna

CONDANNA

tal dei tali come sopra generalizzato in ordine al reato di cui sopra alla pena di tot euro. PENA SOSPESA

-Dispone la revoca della patente di guida
-Dispone la trasmissione per l'esecuzione degli atti al Prefetto blabla per competenza e all'organo di polizia accertatore ai sensi art 126 bis co. 6 bis del cds
-Non menzione

lupus
25-03-2015, 17:30
Il fatto è che mi ha CALDAMENTE CONSIGLIATO (praticamente fallo che è meglio) di tenere sempre con me copia dell'ordinanza e l'altro documento firmato oggi dove c'è scritto che sono inserito a tutti gli effetti in un programma di messa alla prova, che SE PER CASO subisco un qualsiasi controllo da parte delle forze dell'ordine, LO DEVO ESIBIRE.
Sinceramente non ho capito, è come se dovessi dimostrare che sono a piede libero e non agli arresti xkè sono sotto programma di messa alla prova. Sono perplesso. Inquietante:o ...tranquillo noi sapiamo che sei un bravo ragazzo :D

yes73
25-03-2015, 21:04
il mio avvocato mi esculde dalla messa alla prova , perchè faccio opposizione x mancato avviso dell'avvocato , però mi diceva che come la depenalizzazione, potrebbe portare "piacevoli sorprese".
Insomma un in bocca a lupo a tutti . Vi aggiorno quando ho altre novità

Ismahel
26-03-2015, 11:21
il mio avvocato mi esculde dalla messa alla prova , perchè faccio opposizione x mancato avviso dell'avvocato , però mi diceva che come la depenalizzazione, potrebbe portare "piacevoli sorprese".
Insomma un in bocca a lupo a tutti . Vi aggiorno quando ho altre novità

Si ho letto nell'altra discussione che ti manca l'avviso, meglio ancora.
Io ho firmato e perfezionato tutto.
Sabato comincio, prime 4 ore lsu.

Zippo17
26-03-2015, 11:28
Ismahel ultima cosa nella tua sospensione cauzionale fanno riferimento all'art 223? Io ho fatto una mappina per la situazione da mostrare all'avvocato prova a vedere se è chiara.

Saluti.

Ismahel
26-03-2015, 13:53
Si la trovo chiara.
Si, c'è un riferimento agli art 186 (ovviamente) e al 223.

lupus
26-03-2015, 15:24
Ismahel ultima cosa nella tua sospensione cauzionale fanno riferimento all'art 223? Io ho fatto una mappina per la situazione da mostrare all'avvocato prova a vedere se è chiara.

Saluti.Ottimo Zippo...riassume il buon esito della messa alla prova in caso di guida in stato di ebbrezza (3 fascia con incidente in previsione di revoca patente)... ovviamente copyright ismahel;)

Zippo17
26-03-2015, 15:55
Ovviamente e ringrazio tutti per il supporto su questo forum, a me serviva solo per farla capire al mio avvocato che dice che il ragionamento è giusto ma non applicabile nel mio caso in quanto la revoca non è accessoria secondo lui.

:D:D

lupus
26-03-2015, 16:27
ahahhaahahahah scherzavo ...certo che non riesco a comprenderla la revoca inquadrata in maniera differente da una sanzione amministrativa accessoria , vediamo che ti dice

Ismahel
27-03-2015, 18:22
Diciamo che riassumendo siamo arrivati a 4 ipotesi alle quali la fine della messa potrebbe portare:

CASO A (IL MIGLIORE)

Il reato viene estinto e ai sensi dell'art. 531 del codice di procedura penale viene dichiarata sentenza di "non doversi procedere". Questo tipo di sentenza, assieme a quella di assoluzione, è una sentenza di proscioglimento e quindi scatta l'art. 224 comma 4:
"Salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all'intestatario. L'ordinanza di estinzione è comunicata all'interessato e all'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. Essa è iscritta nella patente."

CASO B (L'INTERMEDIO)

La revoca viene comunque disposta, ma non trova applicazione l'ostativa dei 3 anni per i seguenti motivi:

1) Sempre la sentenza di non doversi procedere, per definizione, non contiene un accertamento del fatto storico, ma si limita a statuire su aspetti processuali che impediscono tale accertamento

2) La circolare del ministero dei trasporti, che indica da far partire la revoca dalla data del passaggio in giudicato della sentenza (o decreto penale) di condanna, condanna che a causa della messa alla prova non ci sarà.

Quindi, una sorta di revoca senza ostativa, ci si può iscrivere a scuola guida anche il giorno dopo.

CASO C (IL PEGGIORE)

Per qualche motivo, la revoca viene disposta e l'ostativa dei 3 anni parte cmq dalla sentenza finale, anche se non di condanna.

CASO D (IL JOLLY)

La data di accertamento del reato viene riportata a quella dell'incidente, se non altro porterebbe al reale scomputo del presofferto e l'ostativa durerebbe realmente 3 anni, non un tempo non ben definito causa burocrazia.

Alla luce delle ultime novità, direi che il CASO D (Jolly) è scattato, ed automaticamente elimina il CASO C, visto che la data è stata riportata indietro dal TAR del Veneto.
Anzi, è da modificare anche il CASO B, xkè la menzione alla circolare del ministero è da togliere e inoltre crolla in fatto che l'accertamento sia nella sentenza.
A parte il CASO A, qua è tutto da rivedere.

Ismahel
30-03-2015, 11:32
Hmmmm, vedo ancora fumo riguardo la data di accertamento del reato, x il momento teniamo quei 4 casi.
Ho fatto le mie prime 4 ore di lsu, tutto sta girando come previsto.

lupus
30-03-2015, 11:59
Si hai ragione c'è ancora incertezza, anche se parecchie cose iniziano a muoversi ,solo l'anno scorso non vi era la ben minima speranza adesso tra depenalizzazioni, messa alla prova e sentenza del tar del Veneto qualche bella alternativa l'abbiamo. Aspettiamo ...tanto ci siamo abituati

Zippo17
31-03-2015, 09:19
http://fondazioneforensebs.it/materiali/V-Bove-Messa-alla-prova.pdf

date un occhiata a pagina 46.

lupus
31-03-2015, 13:30
ok, la sentenza come per la depenalizzazione è di proscioglimento di non doversi procedere. Direi che il discorso dovrebbe reggere