oliver
02-09-2010, 08:43
Buongiorno a tutti,
vi scrivo per avere una delucidazione in merito a quanto accaduto.
Sono stato fermato con la moto da una pattuglia "radiomobile" dei Carabinieri contestandomi l'art. 78 del CdS c. 3° e 4° - "Circolava col MTV indicato al quale era stato (parola mancante) l'abbatitore di decibel rendendolo difforme dal regolamento e non adatto alla libera circolazione. La carta di circolazione non aggiornata viene ritirata e trasmessa al D.D.T. di ...... Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la più breve strada fino a condurre il MTV alla propria residenza. Ivi giunto non potrà circolare fino al superamento della revisione richiesta.
Sanzione di €. 389,00 e revisione quindi.
Premetto nella moto sono stati installati degli scarichi omologati per il modello specifico ma avevo rimosso i "db killer" o abbattitori di decibel.
Ora la mia domanda si pone, sentendo varie informazioni, se effettivamente co possano essere i presupposti per formulare ricorso per errata contestazione; infatti credo che si possa ipotizzare che l'esatto art. da contestarmi sarebbo dovuto essere il 79 e non il 78.
Siccome lo stesso art. 78 potrebbe avere varie interpretazioni quale effettivamente è quello giusto?
Uno dei due agenti accertatori mi hanno informato che dai residenti della zona dove sono stato fermato, erano stati fatti molti esposti proprio alla loro caserma per comportamenti irregolari, quali alta velocità e "rumori" proprio delle tante moto che vi circolano (strada dove effettuano anche "gare in saluta" di auto).
Credo quindi che anche il GdP di competenza del luogo sia propenso nel confermare il verbale redatto.
Ma la legge specifica cosa dice?
Di omologazione e impianti di scarico si occupano gli articoli 72, 78 e 79. Ma secondo alcune sentenze di giudici di pace, l'articolo che le forze dell'ordine devono contestare sono il 79 o il 72 a seconda dei casi e non il 78. L'articolo 78, comma 3 e , si riferisce alle modifiche strutturali delle caratteristiche costruttive del mezzo che sono elencate nell'appendice V al titolo III del regolamento di esecuzione del C.D.S, con ciò si intendono il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali. Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive che vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l'obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione. La sanzione per chi viola le suddette disposizioni, è il pagamento di una somma da 389,00 a 1.559,00 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. L'articolo 79, al comma 4, precisa invece che "chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a 311. L'esplicito richiamo all'art. 72 del codice della strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato art.79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell'articolo 72.
Inoltre il comma 13 dell'art.72 precisa che il veicolo deve essere provvisto di silenziatore di scarico conforme ed utilizzabile per il tipo di veicolo specificato,in caso contrario si applica la sanzione prevista da euro 78 a 311.
Conclusioni
Data la specificità delle disposizioni contenute negli art.72 e 79 e l'esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l'applicazione dell'articolo 78 e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di un veicolo con lo scarico non omologato. Nel caso in oggetto dunque la sanzione è di "soli" 78 euro, così come prevista dagli articoli suddetti.
Allora da quanto ho scritto sopra e dall'elenco delle modifiche strutturali che necessitano di visita presso la motorizzazione che ho riportato qui sotto, se ne deduce che il ritiro della carta di circolazione, e la sanzione prevista deve essere applicata(per quanto riguarda il silenziatore di scarico) solo nel caso in cui venga cambiata la posizione di uscita del terminale stesso ad esempio da laterale a centrale ecc...L'art 79 invece regolamenta il corretto funzionamento del terminale di scarico,appunto non deve essere modificato,quindi tagliato,accorciato bucato oppure non montato correttamente,pena 78 euro di multa...Infine l'art 72 precisa che il terminale di scarico deve essere conforme e specifico per il veicolo su cui è montato,ed e il caso di un terminale originale o di un terminale omologato,quindi nel caso io venga sorpreso con un terminale non conforme e quindi non omologato,o omologato per un altro veicolo, vado a violare suddetto articolo, rischiando quindi una sanzione di euro 72...
A questo punto provare a fargli aprire gli occhi e fargli notare che non esiste solo l'art 78(a quanto pare ne sono proprio innamorati) ma bensì esistono anche altri articoli piu specifici a seconda della violazione commessa...
In attesa di una Vostra risposta, e nel ringraziarVi della disponobiltà porgo i miei migliori saluti.
Grazie.
Oliver
vi scrivo per avere una delucidazione in merito a quanto accaduto.
Sono stato fermato con la moto da una pattuglia "radiomobile" dei Carabinieri contestandomi l'art. 78 del CdS c. 3° e 4° - "Circolava col MTV indicato al quale era stato (parola mancante) l'abbatitore di decibel rendendolo difforme dal regolamento e non adatto alla libera circolazione. La carta di circolazione non aggiornata viene ritirata e trasmessa al D.D.T. di ...... Il conducente è autorizzato a condurre il veicolo per la più breve strada fino a condurre il MTV alla propria residenza. Ivi giunto non potrà circolare fino al superamento della revisione richiesta.
Sanzione di €. 389,00 e revisione quindi.
Premetto nella moto sono stati installati degli scarichi omologati per il modello specifico ma avevo rimosso i "db killer" o abbattitori di decibel.
Ora la mia domanda si pone, sentendo varie informazioni, se effettivamente co possano essere i presupposti per formulare ricorso per errata contestazione; infatti credo che si possa ipotizzare che l'esatto art. da contestarmi sarebbo dovuto essere il 79 e non il 78.
Siccome lo stesso art. 78 potrebbe avere varie interpretazioni quale effettivamente è quello giusto?
Uno dei due agenti accertatori mi hanno informato che dai residenti della zona dove sono stato fermato, erano stati fatti molti esposti proprio alla loro caserma per comportamenti irregolari, quali alta velocità e "rumori" proprio delle tante moto che vi circolano (strada dove effettuano anche "gare in saluta" di auto).
Credo quindi che anche il GdP di competenza del luogo sia propenso nel confermare il verbale redatto.
Ma la legge specifica cosa dice?
Di omologazione e impianti di scarico si occupano gli articoli 72, 78 e 79. Ma secondo alcune sentenze di giudici di pace, l'articolo che le forze dell'ordine devono contestare sono il 79 o il 72 a seconda dei casi e non il 78. L'articolo 78, comma 3 e , si riferisce alle modifiche strutturali delle caratteristiche costruttive del mezzo che sono elencate nell'appendice V al titolo III del regolamento di esecuzione del C.D.S, con ciò si intendono il motore, il telaio e i freni che nulla hanno a che fare con la sostituzione dei dispositivi silenziatori originali. Sempre lo stesso articolo al comma 1 prescrive gli obblighi conseguenti alle eventuali modifiche costruttive che vengono apportate ai veicoli circolanti, per le quali sussiste l'obbligo della visita di prova presso i competenti uffici della Direzione generale della Motorizzazione. La sanzione per chi viola le suddette disposizioni, è il pagamento di una somma da 389,00 a 1.559,00 euro e la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione. L'articolo 79, al comma 4, precisa invece che "chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte ovvero circola con i dispositivi di cui all'articolo 72 non funzionanti, o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a 311. L'esplicito richiamo all'art. 72 del codice della strada consente di individuare senza alcun dubbio le parti tecniche del veicolo la cui alterazione è sanzionata dal menzionato art.79, tra le quali i dispositivi silenziatori e di scarico che sono menzionati nella lettera b del comma 1 dell'articolo 72.
Inoltre il comma 13 dell'art.72 precisa che il veicolo deve essere provvisto di silenziatore di scarico conforme ed utilizzabile per il tipo di veicolo specificato,in caso contrario si applica la sanzione prevista da euro 78 a 311.
Conclusioni
Data la specificità delle disposizioni contenute negli art.72 e 79 e l'esplicito riferimento ai dispositivi di scarico, deve ritenersi errata l'applicazione dell'articolo 78 e le annesse sanzioni a chi venga sorpreso alla guida di un veicolo con lo scarico non omologato. Nel caso in oggetto dunque la sanzione è di "soli" 78 euro, così come prevista dagli articoli suddetti.
Allora da quanto ho scritto sopra e dall'elenco delle modifiche strutturali che necessitano di visita presso la motorizzazione che ho riportato qui sotto, se ne deduce che il ritiro della carta di circolazione, e la sanzione prevista deve essere applicata(per quanto riguarda il silenziatore di scarico) solo nel caso in cui venga cambiata la posizione di uscita del terminale stesso ad esempio da laterale a centrale ecc...L'art 79 invece regolamenta il corretto funzionamento del terminale di scarico,appunto non deve essere modificato,quindi tagliato,accorciato bucato oppure non montato correttamente,pena 78 euro di multa...Infine l'art 72 precisa che il terminale di scarico deve essere conforme e specifico per il veicolo su cui è montato,ed e il caso di un terminale originale o di un terminale omologato,quindi nel caso io venga sorpreso con un terminale non conforme e quindi non omologato,o omologato per un altro veicolo, vado a violare suddetto articolo, rischiando quindi una sanzione di euro 72...
A questo punto provare a fargli aprire gli occhi e fargli notare che non esiste solo l'art 78(a quanto pare ne sono proprio innamorati) ma bensì esistono anche altri articoli piu specifici a seconda della violazione commessa...
In attesa di una Vostra risposta, e nel ringraziarVi della disponobiltà porgo i miei migliori saluti.
Grazie.
Oliver