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Visualizza Versione Completa : Divieto d'accesso ai non residenti



ornelli
18-07-2009, 08:38
Salve,
nel settembre 2004, mentre percorrevo come sempre la solita strada (strada comunale) verso casa, mi sono imbattuto in una coda di auto. Ho pensato ad un incidente visto che a circa 150 metri si intravedeva una pattuglia di vigili urbani bloccare il traffico.
Dopo un'oretta di fila, mi hanno fatto cenno di andare avanti e con sorpresa ho trovato un vigile che multava tutte le auto perché da quel giorno era vietata la circolazione in quel tratto ai non residenti.
Ho contestato subito la sanzione dicendo che mi sembrava un tantino illegale la cosa e soprattutto perché i cartelli, che per abitudine non avevo notato, e oltretutto un paio di essi realizzati alla buona in compensato, non riportavano ordinanza e data. La risposta è stata che nella gazzetta e nei giornali locali era stato pubblicato il tutto e quindi dovevo essere a conoscenza del nuovo divieto.

Adesso, a distanza di 5 anni, mi sono visto recapitare una multa di 279,39 euro, da un istituto di recupero crediti (Gerit). Pignoramenti in caso di mancato pagamento ecc..
Mi sono fatto a suo tempo anche un video per provare che l'ordinanza e la data erano inesistenti.
Sono tenuto a pagare oppure mi consigliate un ricorso tipo Giudice di Pace oppure avvocato?

Distinti saluti Alessandro Ornelli

Avv. G. Lore
18-07-2009, 10:04
Ciò che Lei ha ricevuto è una cartella di pagamento che Le è stata notificata in forza di un titolo (multa) non pagata a suo tempo.
Se avverso la multa non fece ricorso, o - fatto il ricorso - questo è stato rigettato, l'emissione della cartella è legittima in costanza di mancato pagamento del verbale del 2004.
Ora non può più eccepire delle questioni di legittimità del verbale di allora, perchè essendo divenuto definitivo esso è titolo esecutivo.
Si può opporre entro 30 gg. (la Cassazione recentemente ha affermato che il termine è di 60 gg. ma l'orientamento non è pacifico) la cartella al Giudice di Pace a mezzo del ricorso ex Legge 689/81.
Oltre tale termine l'opposizione è possibile a mezzo dell'azione ordinaria del 615 cpc ma solo a mezzo di avvocato.
Esperienza insegna che le cartelle spesso presentano dei vizi da opporre (ad esempio probebilmente Le vine conteggiata al punto 2del dettaglio degli addebiti la maggiorazione dell'art. 27 Legge 689/81 che non è dovuta), indi ci invii l'atto a inforicorsi@gmail.com per poterLe ofrire un parere in merito all'opponibilità di questo atto

Dott. Perruolo
20-07-2009, 07:34
Come detto dall'Illustre Collega, la Cassazione recentemente ha sancito la possiblità di opporre la cartella derivante dal mancato pagamento di s.a. per infrazioni al cds entro il termine di 60 giorni. Non trattandosi però di un orientamento ancora consolidato, se si vuole far riferimento alla procedura prevista dalla legge 689/81 (e non al 615 cpc che presenta maggiori spese), è meglio proporre opposizione nel termine di 30 giorni dalla notifica ,onde non rischiare una pronuncia di inammissibilità.