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Visualizza Versione Completa : Multa ex 157 6 8 comma, delucidazioni



Fry
24-08-2012, 07:05
Buongiorno e subito complimenti per l'ottimo servizio che rendete.

Vorrei porvi una serie di quesiti su di una sanzione da me ricevuta per sosta senza esposizione del tagliandino parcometro.

Nello specifico entro una strada molto lunga con più regimi normativi, tra i quali alcuni dati in concessione ed altri rimasti sotto "controllo" comunale. I quesiti che vi pongo sono:

1) Come agente accertatore sono indicate solo le generalità ed il numero di matricola, lo stesso (da informazioni per amicizie in comune) è dipendente della concessionaria, e quindi il classico ausiliario. Il fatto che non venga specificato l'essere lui ausiliario, ne tanto meno inserita l'ordinanza di concessione e la sua zona di competenza può essere motivo di nullità dell'atto? Se si, mi devo rifare al 201 c. 1 cds quando richiede elementi precisi ecc ecc o altre norme?

2) Ho rilevato inoltre come la stessa via e zone limitrofe siano tutte a pagamento e non previste zone libere come da art 7 c. 8. Da indagine personali presso il comune sembrerebbe che tale zona sia indicata come di particolare rilenza per il traffico, che di fatto la escluderebbe da tale obbligo. Ora, il quesito che mi pongo è se tali zone, come le ztl (recente anche la sentenza di milano), abbiano bisogno per la loro leggittimità dell'emanazione e non sua non scadenza del PUT. Rilevo questo perchè leggendo l'art 7 comma 8 nel secondo periodo, quando parla appunto di tali zone, inizia con la parola "Analogamente" , ma a quanto a me risulta, nel regolemento ministeriale che presuppone il PUT per la legittimità delle ZTL non cita le suddette zone.

Davvero grazie mille.

Avv. G. Lore
24-08-2012, 09:37
1. È irrilevante per he essendo una sosta a pagamento egli è comunque competente ex legge 127/97.
2. È sufficiente che la giunta con apposita ordinanza qualifichi la zona come di rilevanza urbanistica.
A prescindere, comunque, la questione da Lei sollevata riguarderebbe un'eventuale impugnazione dell'ordinanza al TAR e non rappresenterebbe una questione da eccepire in sede di opposizione a sanzione amministrativa

Fry
24-08-2012, 11:14
1. È irrilevante per he essendo una sosta a pagamento egli è comunque competente ex legge 127/97.
2. È sufficiente che la giunta con apposita ordinanza qualifichi la zona come di rilevanza urbanistica.
A prescindere, comunque, la questione da Lei sollevata riguarderebbe un'eventuale impugnazione dell'ordinanza al TAR e non rappresenterebbe una questione da eccepire in sede di opposizione a sanzione amministrativa

La ringrazio per la celerità della risposta.

Ma mi permetto di confrontarmi con lei di nuovo.

Per la sua risposta al punto 1, mi chiedo se la stessa non confligga con l'opinione da voi stessi formulata ( http://www.ricorsi.net/approfondimenti/multe/ausiliari-del-traffico.html ) quando indicate come le loro competenze sono limitate alle zone date a concessione. Nella fattispece da me descritta potrebbe rilevare dato il fatto che (mio errore di non averlo segnalato) non è inserito il numero civico, ed essendo la stessa come detto lunga e con più regimi normativi a me serve per verificare la legittimità dello stesso accertatore.

Mi permetto poi di approfondire l'ultima affermazione, nel senso che mi risultava da giurisprendenza consolidata come anche il giudice di pace abbia competenza incidentale sui provvedimenti amministrativi di interesse all'oggetto di causa, nei limiti della legittimità e non certo sul merito della scelta discrezionale, nei limiti della disapplicazione.

Grazie di nuovo per l'attenzione

Avv. G. Lore
24-08-2012, 12:36
La mancata segnalazione del civico è irrilevante come da giurisprudenza della corte di cassazione.

Il gdp non può pronunciare sulla legitittimitá di provvedimenti amministrativi.

Non si tratta di incompetenza, ma addirittura di diversa giurisdizione.

Se però mi indica questa costante giurisprudenza posso capire cosa intende

Fry
24-08-2012, 13:26
Per il numero civico: si c'è giurisprudenza della Corte, ma nel senso che la stessa assenza sia superabile. Mi spiego, le sentenze che ho letto io riguardavano: multa in una piazza e non contestazione della ricorrente avverso il divieto di sosta; un'altra, recentissima, che la PA aveva fornito verbale precedente e e successivo a quello contestato e, ricostruendo da tali "indizi", aveva indivuduato il luogo dell'infrazione. Un'altra senteneza, questa di un giudice di pace di Pisa, aveva accolto il ricorso facendo leva sul fatto che si era in una strada "lunga" e che sulla stessa vi fossero più regimi normativi di sosta (mi disp ma adesso non ho il pc personale dove ho salvate). Quindi, la mia interpretazione è che il civico rientri nei casi di doglianza quando venga in primis contestata la non esistenza del divieto (o altre casuali: es alcune zone della via con cartelli divelti ecc ecc) e non sia possibile da parte della PA superare l'inderminatezza e ricostruire la posizione della vettura.

Per la giurisdizione le segnalo direttamente una sentenza di Cassazione dove rigetta un ricorso di una PA proprio su decisione di nullità di accertamento per nullità manifesta di delibera: Parcheggi a pagamento: multe nulle se in zona mancano aree di sosta gratuita (http://www.altalex.com/index.php?idnot=2311).

Infine ritenevo valido motivo per violazione di 201 nella parte della richiesta di indicare "estremi precisi e dettagliati della violazione", motivandolo facendo rientrare (date anche ormai la diffusione del fenomeno dei parcheggi dati a concessione) la qualifica dell'accertatore e della delibera elementi necessari per espletare funzione di informazione al cittadino e suo esercizio difesa.

Sono mie opinioni ovviamente, la ringrazio di nuovo per la cortesia e il confronto che vorrà concedermi.

Avv. G. Lore
24-08-2012, 13:39
Ragioniamo solo sull'unica giurisprudenza rilevante in Italia, quale paese di civil law,ossia quella di legittimità e non soffermiamoci su quelle di merito che nessun valore rivestono nelle discussioni giuridiche.

La giurisprudenza da Lei citata circa la vicenda "amministrativa" è diversa dal caso di specie, perché dichiara esclusivamente una vicenda di merito, laddove rileva che nel predisporre la sosta a pagamento ivi non vi erano stalli liberi e dunque la sosta a pagamento era viziata da illegittimità perché non in linea con l'art. 7 Cds.

Per la questione del civico, ovviamente, non vi è alcun vincolo nell'eccepirla o meno.

Io personalmente, in assenza di altre eccezioni da apportare, evito di fondare un ricorso solo su questo