Fonte Altalex.it
Nell’ambito dei procedimenti disciplinati dalla Legge n. 689/1981 è onere dell’Ente amministrativo che provvede all’erogazione della sanzione, dimostrare l’inosservanza delle disposizioni legislative, nonché la sussistenza degli elementi determinanti la violazione contestata.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Fermo, il quale, nella presente sentenza, in accoglimento del ricorso in opposizione a verbale di contestazione, ha precisato che, in questi casi, la Pubblica Amministrazione, sebbene rivesta la figura formale di parte convenuta, conserva quella sostanziale di attrice ed è, pertanto, gravata dell’onere probatorio di dimostrare le ragioni di fatto e di diritto della pretesa sanzionatoria.
In effetti, l'opposizione a sanzione amministrativa, pur formalmente strutturata come giudizio di impugnazione, sostanzialmente tende all'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria.
Ciò trova conferma nel dovere imposto alla P.A. di depositare in Cancelleria, dieci giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento nonchè alla contestazione/notificazione della violazione, a sostegno della legittimità della pretesa sanzionatoria.