La Suprema Corte ritorna sulle modalità di accertamento delle irregolarità tributaria.
Con la pronuncia in oggetto afferma che deve ritenersi illegittimo l'avviso di accertamento motivato "per relationem" a documento NON allegato all'atto notificato al contribuente.
Secondo la Cassazione, il giudice tributario di appello una volta rilevata l'omessa allegazione dell'avviso di rettifica del prospetto richiamato "per relationem", avrebbe dovuto trarne le conseguenze previste dalla disciplina tributaria e dichiarare la nullità dell'atto impositivo.