Cari Lettori pongo alla Vs attenzione una sentenza che va in "controtendenza" rispetto ad un consolidato principio giurisprudenziale che veniva comunemente definito "unitarietà della condotta".

Nel caso di specie, secondo l'orientamento della Suprema Corte, in materia di sanzioni amministrative non è applicabile, allorchè siano poste in essere più condotte realizzatrici la medesima fattispecie - in questo caso ben 94 multe elevato nello stesso giorno - l'art. 81 del codice penale, relativo alla continuazione del reato, ma esclusivamente il concorso formale; pertanto è stato escluso, qualora ne sussistano i presupposti, che possa essere applicata la computabilità delle violazioni amministrative successive alla prima solo al fini di rendere inoperanti le ulteriori conseguenze sanzionatorie della reiterazione del reato.

La Suprema Corte pertanto ha sovvertito un orientamento maturato in primo grado, dinanzi al Giuidice di Pace e confermato dal Tribunale in appello, in base al quale l'intimato era stato condannato al pagamento di un'unica sanzione pecuniaria a fronte del cospicuo numero di violazioni (94) consistenti nel transito senza autorizzazione in zone a traffico limitato.