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Discussione: Notifica cartelle esattoriale dal postino-messo notificatore

  1. #1
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    Predefinito Notifica cartelle esattoriale dal postino-messo notificatore

    Buonasera a tutto il forum e un saluto al gentilssimo avv. Lore

    Prendendo spunto da una cartella esattoriale che vorrei impugnare con atto di citazione notificatami a mezzo posta nel 2011, nonostante a gennaio 2013 la cassazione si sia pronunciata definitivamente sulla validità della notifica a mezzo posta, volevo avere un parere riguardo a un aspetto inerente alla "abilitazione " del postino a messo notificatore.
    Mi spiego meglio: equitalia nord, non so altrove, ha pensato bene di fare dei corsi ai postini già in servizio presso poste italiane per "abilitarli" a messi notificatori in modo da poter usufruire del mezzo postale per le notifiche delle cartelle esattoriali.
    Si può incardinare una inesistenza della notifica o una illegittimità nel caso essa venga fatta da un portalettere non abilitato a "messo notificatore"?

    riporto delle direttive sindacali che non so se possano rilevare:

    I requisiti per essere nominabili a messo notificatore sono:
    • Dipendenti dell’amministrazione comunale
    • Dipendenti dei soggetti a cui l’ente ha affidato, anche disgiuntamente,la liquidazione, l’accertamento, e la riscossione dei tributi e delle altre entrate
    • Soggetti che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate.
    • Aver partecipato ad un corso di formazione e qualificazione organizzato dall’ente locale
    • Aver superato l’esame di idoneità.

    La nomina del messo è di competenza del Sindaco, pertanto, la notifica effettuata da un messo, privo del potere concessogli dal Sindaco, deve considerarsi inesistente e, quindi, non sanabile da una successiva delibera della giunta comunale.

    Riporto qualche link interessante:

    I portalettere sono diventati Messi Notificatori di Equitalia

    Attività di Messo Notificatore




    In secondo luogo la cartella notificatami dal "postino-messo" ha la relata di notifica in bianco (in quanto contenuta dentro il plico); un mese dopo mi arrivò una seconda cartella (che tra l'altro era prescritta e la feci annullare) inerente a tutt' altro verbale, ma stavolta il postino, sempre lo stesso, mi fece compilare una relata di notifica esterna al plico con un prestampato in carta carbone in modo da avere ciascuno la propria copia.
    Io chiesi come mai questo cambiamento e mi rispose proprio dandomi lo spunto che ho descritto sopra: "adesso stiamo facendo i corsi per messi notificatori, abbiamo i nuovi prestampati ecc..." questo vuol dire che le notifiche antecedenti i corsi potrebbero essere non valide...se solo ci fosse una data certa...

    A questo punto la relata di notifica deve riportare non solo le generalità del destinatario ma anche almeno il nome del messo in modo tale da poter identificare una persona abilitata alla consegna della cartella...Quindi una relata in bianco non avendo questi riferimenti potrebbe essere a maggior ragione nulla...

    e' un buon punto di partenza o è solo un "arrampicarsi sugli specchi"?
    grazie e cordiali saluti

  2. #2
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    La notifica a mezzo del servizio postale è prevista dall'art. 149 c.p.c. e bast quella per legittimare l'operato del Postino.
    Ciò che Lei indivdiua è un'ipotesi ulteriore, ossia il Postino che non agisce come tale, ma come messo, ma in tale caso non si tratta di notificfa postale e non è questa la fattispecie.

  3. #3
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    Grazie della pronta risposta, miscusi se insisto ma voglio capire fino in fondo... quindi Lei non individua nessuno spunto di riflessione riguardo alla sola consegna di cartelle esattoriali (e non notifiche di verbali)?
    Allora tutti i ricorsi sulle notifiche di equitalia a mezzo postale vanno a farsi benedire dopo la sentenza della cassazione??

    Inoltre Le riporto testualmente:

    Il messo notificatore di poste italiane è un portalettere che effettua consegne particolareggiate, solitamente atti giudiziari, nel caso in cui il destinatario non fosse presente viene lasciato l'avviso di giacenza atti giudiziari.

    Nello specifico la nomina dei messi notificatori avviene con provvedimento formale adottato dal dirigente dell’ufficio competente per la notifica di:
    • Atti tributari e del contenzioso tributario dello stato e degli enti pubblici.
    • Atti delle procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910 ingiunzione fiscale.
    Atti di invito al pagamento delle entrate extratributarie.
    • I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato e al TAR
    • I ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

    Non sono invece di competenza del messo notificatore la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti del procedimento penale, né di quella di atti privati per la quale sussiste la competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari, fatta eccezione per il caso dell’art.8 del R.D. 642/1907, che stabilisce che la notificazione dei ricorsi giurisdizionali amministrativi può essere effettuata alternativamente dall’ufficiale giudiziario o dal messo comunale.



    I requisiti per essere nominabili a messo notificatore sono:
    • Dipendenti dell’amministrazione comunale
    • Dipendenti dei soggetti a cui l’ente ha affidato, anche disgiuntamente,la liquidazione, l’accertamento, e la riscossione dei tributi e delle altre entrate
    • Soggetti che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate.
    • Aver partecipato ad un corso di formazione e qualificazione organizzato dall’ente locale
    • Aver superato l’esame di idoneità.

    La nomina del messo è di competenza del Sindaco, pertanto, la notifica effettuata da un messo, privo del potere concessogli dal Sindaco, deve considerarsi inesistente e, quindi, non sanabile da una successiva delibera della giunta comunale.


    Inoltre perchè equitalia avrebbe indetto suddetti corsi (e quindi sostenuto dei costi) con attestato di "messo notificatore" al fine di formare dei portalettere?

    Le riporto inoltre ll'estratto che ho trovato su un forum che ruota attorno le poste italiane(vale quello che vale):


    gianni il vecchio:
    Citazione di: pino59 - Novembre 21, 2010, 23:03:10

    io ho sempre fatto 12 ore e basta . :2funny: :2funny: :2funny:


    bravo cosi si fa. fossero tutti come te.........

    panela:
    uffa...

    gianni il vecchio:
    la mamma dei deficienti è sempre incinta, per quanti ne spariscono ne trovi sempre uno in giro.

    gano:
    um... gli atti che consegniamo noi che non abbiamo fatto il corso sono validi? io eccepirei il difetto di notifica....




    Inoltre la relata di notifica in bianco può quindi essere tutt'ora un vizio di notifica o è fragile come motivo di ricorso??


    Grazie
    Ultima modifica di erbandito; 23-07-2014 alle 10:47

  4. #4
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    ...e aggiungo qualcosa che Lei abbondantemente saprà...

    La notifica degli atti può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale


    La notifica degli atti può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale (art. 149 codice procedura civile e legge 890/82). In tale evenienza, l’ufficiale giudiziario scrive la relazione di notifica (relata) sull’originale e sulla copia dell’atto, facendovi menzione dell’ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento: quest’ultimo è allegato all’originale.

    Tale forma di notifica si svolge pertanto con la collaborazione di due pubblici ufficiali: l’ufficiale giudiziario e l’agente postale.

    Nell’effettuare questa particolare forma di notifica l’ufficiale giudiziario deve:

    utilizzare speciali buste e moduli e avvisi di ricevimento tutti di colore verde;
    scrivere la relata di notifica sull’originale e sulla copia dell’atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest’ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza, dimora o domicilio del destinatario, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione e il sigilli dell’ufficio;
    presentare contemporaneamente l’avviso di ricevimento compilato con l’aggiunta del numero cronologico;
    consegnare la ricevuta di spedizione della raccomandata e annotarla nel registro cronologico
    .

  5. #5
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    Guardi, io non so da dove abbia tratto questi dati, ma sono irrilevanti.
    Se la notifica è svolta ex art. 149 c.p.c. non ci deve essere la qualifica di messo notificatore, ma solo di Postino.

    A prescindere, poi, la questione delle notifiche postali delle cartelle è sempre stata posta malissimo dagli organi di informazione che l'hanno fatta passare per chissà che cosa, ma le varie sentenze dicevano solo che la consegna diretta della cartella alle Poste non era possibile e doveva avvenire a mezzo Ufficiale Giudiziario o altro soggetto abilitato dalla Legge.

    Inoltre non ha mai riguardato le cartelle per sanzione amministrativa che, essendo soggette alla giurisdizione ordinaria, hanno sempre seguito la normativa del c.p.c.

  6. #6
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    Grazie della risposta,
    le fonti le ho trovate facendo una ricerca con Google, un estratto del link che le ho inviato all'inizio:

    21 marzo 2014, da BT Studio legale tributario.
    L’articolo 26 comma 1 del D.P.R. n. 602/73 stabilisce:
    “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”.
    Quell’anche sta a indicare che gli Ufficiali Notificatori elencati, e soltanto loro, sono abilitati ad avvalersi, in aggiunta alle ordinarie modalità di notifica, “anche” della raccomandata postale. Infatti la cartella di pagamento non può essere semplicemente “comunicata”, cioè spedita per posta al destinatario dall’Ente che l’ha emessa, ma è soggetta a un vero e proprio procedimento notificatorio.
    ...

    ...Infatti la Giurisprudenza è perfettamente in linea con il disposto di cui al citato art. 26 del D.P.R. n. 602/1973 che, al primo capoverso del primo comma, richiede che la cartella sia notificata da agenti notificatori ritualmente nominati (“ufficiali della riscossione”, “altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge” ovvero, “previa eventuale convenzione tra comune e concessionario”, “messi comunali” o “agenti della polizia municipale”) e prevede nel secondo capoverso, che tali agenti notificatori possano eseguire la notificazione “anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento” e quindi tramite il servizio postale, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., applicabile alle notificazioni degli atti della riscossione in forza dell’ultimo comma dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, contenente un rinvio formale all’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, norma che, a sua volta, rinvia al sistema normativo delineato dagli artt. 137 ss., ivi compreso l’art. 149 c.p.c. ecc., ecc..
    Insomma non basta mettere la Cartella o l’Atto da notificare in una busta e spedirla, occorre che l’Ufficiale Notificatore scriva la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario e adempia a tutto quanto previsto dalla norma in materia di notifica. Spesso leggiamo sugli Avvisi di Accertamento dell’Agenzia delle Entrate “notificato a mezzo posta ai sensi dell’art. 14 della Legge 20.11.1982 n. 890” , ma attenzione la Legge 890 stabilisce le modalità con le quali un Ufficiale Giudiziario può avvalersi del servizio postale a seconda di cosa dispone l’autorità Giudiziaria. La Legge 890 non fa riferimento ai Messi Comunali, agli Agenti della Polizia Municipale o ai Messi Notificatori non giudiziari, e non fa neppure riferimento a ciò che dispone l’Agenzia delle Entrate o Equitalia, ma l’autorità Giudiziaria.
    Siamo di fronte ad una citazione impropria della Legge 890 ?
    Perché l’Agenzia delle Entrate cita questa Legge dedicata all’area Giudiziaria e non le altre che sono specifiche per le notifiche di tipo fiscale ?
    Comunque sia nell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/1973 citato all’inizio di questa nota, non si rinviene alcun elemento testuale che valga ad ammettere la notifica diretta della cartella di pagamento e se si presta attenzione alle modifiche che il suddetto articolo ha subito nel corso degli anni, è chiara la volontà del Legislatore di escludere l’esattore dall’elenco dei soggetti abilitati all’esecuzione delle notifiche.
    Quindi l’accordo Poste Italiane – Equitalia con la "nomina" dei portalettere a Messi Notificatori di Equitalia è stato un modo per aggirare la Legge ?
    Tutti i portalettere sono ora Messi ai sensi o “in barba” all’art. 26 ?


    Pensavo che potesse rilevare, dal punto di vista tributario invece può rilevare??

    Ripeto, la relata di notifica in bianco può rilevare o no??
    Ultima modifica di erbandito; 23-07-2014 alle 11:14

  7. #7
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    Quell'estratto conferma ciò che ho riportato. La vicenda della notifica postale riguardava solo il soggetto che consegnava l'atto alle Poste.

    Se vi è un timbro postale la relata è perfezionata

  8. #8
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    Il timbro postale sarà stato apposto sicuramente sulla ricevuta di ritorno, ma la relata di notifica di cui sono in possesso è completamente in bianco e non ha alcun timbro per ovvi motivi in quanto era contenuta dentro il plico; neanche sulla busta esterna c'è il timbro, ho dovuto persino trascrivere io la data di consegna da parte del "postino" altrimenti non avrei traccia del giorno di notifica.
    Come ripeto dopo circa un mese ho ricevuto un'altra cartella (prescritta) relativamente ad altra sanzione amministrativa ma, diversamente, mi è stato fatta compilare la relata con carta carbone in cui c'è il nome del postino, la data, il mio nome, la mia firma e la sua...
    grazie

  9. #9
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    Io parlavo della busta.
    se nulla riporta è notifica contestabile e l'opposizione non sanerebbe il vizio

  10. #10
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    Grazie della risposta, questa è una bella notizia, io imposterei il discorso su questi punti:

    - relata di notifica in bianco (compresa la busta) e in più senza timbro

    -paragone con altra notifica avvenuta a regola d'arte per rafforzare la prima motivazione

    -discorso messo notificatore (sono di coccio) che potrbbe fare un po di fumo

    - notifica tramite raccomandata (anche se la cassazione si è pronunciata, comunque ci sono sentenze che vanno in controtendenza)

    -varie ed eventuali

    ovviamente i ltutto tramite il 615

    grazie dell'attenzione...

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