Riprendo questo thread per segnalare più recenti sentenze a sostegno dell'inesistenza giuridica di siffatta notifica (GdP di Lecce, Avv. Franco Giustizieri, sentenza n. 408/2013; GdP di Lecce, Avv. Silvano Trane, sentenza n. 5904/2012), le quali, in casi consimili, hanno rilevato che "la procedura eseguita dall'organo accertatore non è quella prevista dal codice della strada".
Personalmente, ho altresì rilevato la seguente incongruenza: l'organo accertatore indica la data di consegna del verbale all'ufficio postale del Comune di competenza (nel caso di specie, era il 09/07/2013).
Dalle evidenze che ho acquisito il verbale risulta invece "accettato" dall'ufficio postale (un centro SIN) il giorno successivo, ovvero il 10/07/2013 e tale risulta essere la data di spedizione dell'atto.
Ciò rileva notevolmente, soprattutto ai fini della tempestività della notifica dell'atto (il cui termine di 90 gg. è perentorio), pertanto, a mio avviso, tali notifiche, per quanto eseguite "a mezzo" di un soggetto legittimato (Poste Italiane S.p.A.), sono da ritenersi giuridicamente inesistenti, in quanto l'atto non proviene dagli uffici dell'ente, ma è meccanicamente compilato da soggetto privato.