Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare dell'11 novembre 2013, ha fornito le prime indicazioni operative concernenti l'applicazione dell'art. 20, co. 5-bis, lett. a) del D.L. n. 69/2013, conv. in L. 98/2013, che ha apportato modifiche al Codice della Strada.
In particolare, l'art. 202 C.d.S. prevede il pagamento in misura ridotta del 30% della sanzione amministrativa pecuniaria qualora il pagamento sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione dell violazione; tale previsione è applicabile sia al trasgressore che al responsabile in solido.
La suddetta riduzione non è prevista, tuttavia, per le violazioni comportanti la confisca del veicolo e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Quanto al criterio temporale per l'applicazione della riduzione, la circolare precisa che essa vale per le sanzioni irrogate con verbali di contestazione notificati a partire dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della L. n. 98/2013), indipendentemente dal tempo della commissione della violazione, dal tempo di accertamento della stessa e dal tempo di instaurazione del procedimento ispettivo in corso.
Attualmente, non è possibile procedere al pagamento della sanzione ridotta nelle mani dell'agente accertatore mediante strumenti di pagamento elettronico, bensì attraverso il modello F23 oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale o bancario.
Il pagamento con sconto del 30% non è compatibile con la rateizzazione della sanzione amministrativa.
Il verbale, specifica il Ministero, deve contenere la chiara indicazione della facoltà di avvalersi della sopra descritta misura agevolata, nei tempi prescritti, dell'importo minimo ridotto e dei casi in cui la procedura non è invece applicabile.