In tema di patente a punti, l'art. 126-bis, comma 2, del C.d.S. prevede che "La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi."
Pertanto, l'organo accertatore non può (teoricamente) procedere alla decurtazione dei punti in pendenza di ricorso amministrativo o giudiziale.
Nel caso di specie, l'organo accertatore ha operato la decurtazione dei punti prevista quale sanzione accessoria ad una multa per la quale è stato presentato ricorso al Prefetto (ancora pendente).
L'organo accertatore sostiene di aver proceduto correttamente, in mancanza di un provvedimento di "sospensione" da parte del Prefetto.
A mio avviso, la sospensione dell'esecutività del provvedimento non inficia il dettato normativo di cui all'art. 126-bis del C.d.S., ma incide unicamente per la successiva iscrizione a ruolo della sanzione amministrativa, in quanto la presentazione del ricorso non sospende automaticamente il pagamento della sanzione.