Modifico il post e posto i primi risultati della mia ricerca in merito.Vi sono vari aspetti che mi preme elencare. Questo post sarà in continua evoluzione spero di riuscire a trovare sempre più dati ( sopratutto uno in particolare che sto cercando disperatamente) se ne trovate anche voi fatemeli sapere , vorrei creare un topic di riferimento per fugare ogni dubbio, dato che ve ne sono molti a riguardo sopratutto nelle istituzione - Prefettura e Motorizzazione.
Nella nuova lettera arrivatami è stata presa come base di calcolo per i 3 anni la data in cui è divenuto definitivo il decreto penale.
Se fossi nella situazione in cui lo stesso mi dovesse ancora arrivare o mi fosse arrivato con un ritardo di 2 anni ? Avrei rischiato di stare 5 anni (invece di 3 previsti) senza patente ?
La stesso discorso vale se si ci basa sull'ordinanza di revoca.
Questo è un argomento che deve interessate tutti perchè se passa questo principio con i tempi dei tribunali italiani si va ben oltre i termini stabiliti dalla legge.Ci vogliono date certe e non ce n'è di migliore se non una,quella del fermo delle forze dell'ordine.
Io continuerò a cercare e appena trovo posto e metto a conoscenza tutti perfavore NON LASCIATEMI SOLO.
- (Da soprov.it | falso documentale, autotrasporto, polizia giudiziaria e codice della strada per le forze di polizia)
Per quanto attiene alla decorrenza del termine da cui calcolare il periodo per il conseguimento del nuovo documento di guida il Ministero ha chiarito che "ove non sia stato presentato ricorso,la definitività del provvedimento si consegua a partire dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio regolarmente notificato; in caso contrario dalla scadenza del termine per la presentazione contro eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente,qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario".
- (Da Corte Suprema di Cassazione)
se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli
artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato
(e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna).