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Discussione: Accertamento del reato

  1. #1
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    Exclamation Accertamento del reato

    Modifico il post e posto i primi risultati della mia ricerca in merito.Vi sono vari aspetti che mi preme elencare. Questo post sarà in continua evoluzione spero di riuscire a trovare sempre più dati ( sopratutto uno in particolare che sto cercando disperatamente) se ne trovate anche voi fatemeli sapere , vorrei creare un topic di riferimento per fugare ogni dubbio, dato che ve ne sono molti a riguardo sopratutto nelle istituzione - Prefettura e Motorizzazione.

    Nella nuova lettera arrivatami è stata presa come base di calcolo per i 3 anni la data in cui è divenuto definitivo il decreto penale.
    Se fossi nella situazione in cui lo stesso mi dovesse ancora arrivare o mi fosse arrivato con un ritardo di 2 anni ? Avrei rischiato di stare 5 anni (invece di 3 previsti) senza patente ?
    La stesso discorso vale se si ci basa sull'ordinanza di revoca.
    Questo è un argomento che deve interessate tutti perchè se passa questo principio con i tempi dei tribunali italiani si va ben oltre i termini stabiliti dalla legge.Ci vogliono date certe e non ce n'è di migliore se non una,quella del fermo delle forze dell'ordine.

    Io continuerò a cercare e appena trovo posto e metto a conoscenza tutti perfavore NON LASCIATEMI SOLO.


    1. (Da soprov.it | falso documentale, autotrasporto, polizia giudiziaria e codice della strada per le forze di polizia)
      Per quanto attiene alla decorrenza del termine da cui calcolare il periodo per il conseguimento del nuovo documento di guida il Ministero ha chiarito che "ove non sia stato presentato ricorso,la definitività del provvedimento si consegua a partire dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio regolarmente notificato; in caso contrario dalla scadenza del termine per la presentazione contro eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente,qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario".



    1. (Da Corte Suprema di Cassazione)
      se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli
      artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato
      (e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna)
      .
    Ultima modifica di puntidisutura; 07-02-2013 alle 13:25

  2. #2
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    Secondo me è molto importante la sentenza della Cassazione da te citata.

    Si dice infatti che le sentenze di tale corte "facciano giurisprudenza" ossia in poche parole sono molto importanti diversamente da quelle ad es. di un semplice giudice di pace e anche di quelle emesse da un normale tribunale.

    Tieni però ben presente che non è affatto detto che l' orientamento espresso venga tenuto direttamente in considerazione (per vari motivi: ad es. perchè semplicemente tale sentenza non è nota a chi decide sul tuo singolo caso)

    Quindi malauguratamente in questa eventualità non resta far altro che perdere tempo e denaro per far valere i propri diritti, utilizzando certamente queste importanti sentenze a sostegno della propria tesi.

    In ogni caso a mio parere è importante anche segnalare che seppur le sentenze della cassazione siano importanti ciò non implica che automaticamente esse debbano per forza essere prese in considerazione nel senso che i giudici di un certo procedimento sono comunque liberi di dare la propria interpretazione.

  3. #3
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    Grazie per la risposta gino. In effetti so che dovrò spendere tempo e denaro per far valere i miei diritti e per questo motivo cerco di prepararmi al meglio . Questo poi lo voglio condividere con tutti qui , perchè mi sono reso conto che chi è tenuto ad applicare queste norme si basa su date di calcolo della decorrenza a caso ed essendoci qui sul forum altri nella mia situazione so che servirà anche a loro avere informazioni certe.

    C'è una pronuncia ,mi pare sempre della cassazione, in cui si dice in parole povere che la data per il calcolo della decorrenza deve essere certa, quindi non si possono prendere come base le date del decreto penale , l'ordinanza di revoca o altre di cui l'imputato non sia responsabile perchè i tempi dei procedimenti variano a causa delle lungaggini della macchina della giustizia e da caso a caso.
    (Nel mio caso è stata contata la data in cui il DP è diventato definitivo ma se come ad esempio a BIRU il DP non è ancora arrivato dopo 2 anni uno che fa ?)


    Alla luce di ciò veniva indicata come unica data valida quella in cui il reato si commette essendo appunto l'unica certezza senza variabili.
    Voglio riuscire a ritrovarla e avere elementi per far valere questo principio,ma è un impresa recuperarla
    Ultima modifica di puntidisutura; 07-02-2013 alle 14:41

  4. #4
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    Io ho trovato questo:

    Da ultimo va evidenziato che l’art. 43 della legge n. 120 del 2010 ha introdotto due nuovi commi (3-ter e 3-quater) nell’art. 219.
    Il primo prevede che, se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato (e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna). Previsione che deroga in senso peggiorativo rispetto a quella generale contenuta nello stesso art. 219 per i casi di revoca non connessa ad un illecito penale, per i quali l’inibizione al conseguimento della nuova patente è invece di soli due anni.
    L’altro comma dispone invece che, in caso di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 186, comma secondo, lett. b) e c) e 187, la conseguente revoca della patente ad uno dei conducenti professionali indicati nell’art. 186-bis costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c..


    fonte:

    http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&..._61na6TOgLIo1g

    In effetti tutto porta a giorno incidente=data accertamento reato
    Ultima modifica di ciaociaopatente; 07-02-2013 alle 17:47

  5. #5
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    grazie ciaociao .. è il secondo punto postato da me nel primo messaggio ...

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da puntidisutura Visualizza Messaggio
    grazie ciaociao .. è il secondo punto postato da me nel primo messaggio ...
    sorry,mi ero perso un pezzo del tuo post

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da ciaociaopatente Visualizza Messaggio
    Io ho trovato questo:


    L’altro comma dispone invece che, in caso di condanna per uno dei reati previsti dagli artt. 186, comma secondo, lett. b) e c) e 187, la conseguente revoca della patente ad uno dei conducenti professionali indicati nell’art. 186-bis costituisce giusta causa di licenziamento ai sensi dell’art. 2119 c.c..


    fonte:

    http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&..._61na6TOgLIo1g

    In effetti tutto porta a giorno incidente=data accertamento reato
    Ma questa voce è per chi utilizza la patente per lavorare? Autisti etc? È considerato giusta causa?
    Oppure vale per tutti i lavoratori?

  8. #8
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    Si parla di revoca però. Quindi se non ho capito male è per i lavoratori che devono usare la patente per lavoro.
    Per loro, una condanna di questo tipo ( con revoca patente) è considerato licenziamento per giusta causa.ho capito bene?

  9. #9
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    del
    Ultima modifica di puntidisutura; 10-02-2013 alle 20:56

  10. #10
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    Citazione Originariamente Scritto da puntidisutura Visualizza Messaggio
    Modifico il post e posto i primi risultati della mia ricerca in merito.Vi sono vari aspetti che mi preme elencare. Questo post sarà in continua evoluzione spero di riuscire a trovare sempre più dati ( sopratutto uno in particolare che sto cercando disperatamente) se ne trovate anche voi fatemeli sapere , vorrei creare un topic di riferimento per fugare ogni dubbio, dato che ve ne sono molti a riguardo sopratutto nelle istituzione - Prefettura e Motorizzazione.

    Nella nuova lettera arrivatami è stata presa come base di calcolo per i 3 anni la data in cui è divenuto definitivo il decreto penale.
    Se fossi nella situazione in cui lo stesso mi dovesse ancora arrivare o mi fosse arrivato con un ritardo di 2 anni ? Avrei rischiato di stare 5 anni (invece di 3 previsti) senza patente ?
    La stesso discorso vale se si ci basa sull'ordinanza di revoca.
    Questo è un argomento che deve interessate tutti perchè se passa questo principio con i tempi dei tribunali italiani si va ben oltre i termini stabiliti dalla legge.Ci vogliono date certe e non ce n'è di migliore se non una,quella del fermo delle forze dell'ordine.

    Io continuerò a cercare e appena trovo posto e metto a conoscenza tutti perfavore NON LASCIATEMI SOLO.


    1. (Da soprov.it | falso documentale, autotrasporto, polizia giudiziaria e codice della strada per le forze di polizia)
      Per quanto attiene alla decorrenza del termine da cui calcolare il periodo per il conseguimento del nuovo documento di guida il Ministero ha chiarito che "ove non sia stato presentato ricorso,la definitività del provvedimento si consegua a partire dal giorno successivo all'ultimo utile per l'impugnazione del provvedimento prefettizio regolarmente notificato; in caso contrario dalla scadenza del termine per la presentazione contro eventuale sentenza sfavorevole al ricorrente,qualora questi abbia fatto opposizione all'ordinanza prefettizia dinanzi al giudice ordinario".



    1. (Da Corte Suprema di Cassazione)
      se a seguito della condanna per una delle contravvenzioni di cui agli
      artt. 186, 186-bis e 187 sia stata disposta la revoca della patente, il condannato non possa conseguirne una nuova prima di tre anni dalla data di accertamento del reato
      (e non da quella del passaggio in giudicato della sentenza o del decreto di condanna)
      .
    1. (da REVOCA - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Padova
      Trascorsi tre anni dalla notifica del provvedimento di revoca, semprechè non persista a carico del richiedente la sotto posizione a misure di prevenzione o di sicurezza, l'interessato potrà chiedere il conseguimento di una nuova patente di guida.



    Per adesso abbiamo 3 fonti che dicono 3 cose assolutamente diverse, direi che è palese la confusione in merito.
    La ricerca continua.
    Ultima modifica di puntidisutura; 10-02-2013 alle 20:58

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