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Discussione: data di notifica

  1. #1
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    Question data di notifica

    Buongiorno, ho ricevuto una multa con il tutor,
    l' infrazione è stata commessa il 18/12/2011,
    verbale redatto in data 09/01/2012,
    notifica a mezzo del servizio postale di Fiumicino in data 07/03/2012
    consegnato a me il 28/03/2012.
    adesso io mi chiedo: la busta non reca nessun numero di raccomandata e nessun timbro postale di partenza, ma solo quello di arrivo. Il cartoncino di ritorno è stato trattenuto dall' ufficio postale. Come faccio io a sapere se veramente è stato notificato il 07/03/2012 ? E' possibile che siano passati 21 giorni prima di giungere al sottoscritto? E perchè impiegano due mesi per spedirmelo?
    Io ho molti dubbi, loro potrebbero scrivere quello che vogliono, ma non posso dimostrarlo. C'è qulcosa che posso fare ? Grazie

  2. #2
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    Non capisco le perplessità.
    I termini di notifica sono 90 gg. ampiamente rispettati.
    Il dies a quo è l'accertamento, ossia il 9.1

  3. #3
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    io pensavo che i 90 gg partono dalla data di infrazione, non dalla data di accertamento, comunque grazie

  4. #4
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    Legga l'art. 201 cds

  5. #5
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    scusate analogo problema... mi hanno notificato na multa ma sulla busta non c'è timbro postale ne numeroi raccomandata. la data di notifica risulta dalla relata che è in copia "carbone" all'interno. dovendo procedere al ricoro, devo procurare altri documenti che attstino la dta di notifica?

  6. #6
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    La data di notifica è indicata nella relata.
    Non essend stata una notifica postale è ovvi che non ci sia il timbro.
    Tutte le notifiche a mano devono avere riguardo alla relata

  7. #7
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    Mi permetto precisare quanto segue.

    In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la decorrenza del termine di 90 giorni, entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'infrazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 201 del codice della strada, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 151/2003 ,convertito nella Legge n. 214/2003, coincide con quello dell'accertamento della violazione nel solo caso in cui sia stato correttamente ed esaurientemente iscritto nel Pubblico registro automobilistico (PRA) il nome dell’effettivo proprietario del veicolo contravvenzionato.

    Ne consegue che "il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza" (Corte di Cassazione, sez. II Civ., sentenza del 22/10/2009 n. 22400).

    Pertanto, tale termine decorre dal giorno della violazione, se il contravventore è il proprietario del veicolo ed è iscritto al PRA.
    Ultima modifica di MarcoS1; 01-09-2012 alle 11:09

  8. #8
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    Giustissimo, errore di data all'inizio.
    Sul punto costante Cassazione sini dal 1999

  9. #9
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    buongiorno, scusate, ma il termine è di 90 o 150 gg ?
    io ho letto questo articolo di luglio 2012:
    "Come questa Corte ha già affermato con orientamento qui condiviso, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la decorrenza del termine di 150 giorni, entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'infrazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 201 del codice della strada, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 151 del 2003 convertito nella legge n. 214 del 2003, coincide con quella dell'accertamento della violazione nel caso in cui siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA), oltre al nome del proprietario, o degli altri soggetti previsti dall'art. 196 cod. strada, anche il luogo di residenza. Ne consegue che, all'impossibilità di identificare in base a detti dati l'autore della trasgressione, si deve assimilare l'ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri, ciò comportando che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza (Cass. 22/10/2009 n. 22400).

  10. #10
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    90 gg.

    La Cassazione è l'ultimo grado di giudizo, dunque sentenzia su fatti che sono sorti molti anni prima.

    Si è passati da 150 a 90 gg. con la Legge 120/10

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