Con la recente sentenza n. 1010/07, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sanzione amministrativa per l’annullamento di un verbale della Polizia stradale, per il fatto che il ricorrente non abbia correttamente individuato nel ricorso l’ente centrale, e non quello periferico, contro cui sollevare opposizione.
Nel caso di specie, il cittadino aveva fatto ricorso contro il verbale della Polizia stradale, contro la Prefettura, che e’ organo periferico dello Stato, e in particolare del Ministero dell’Interno. Ebbene, la Corte di cassazione, rilevando d’ufficio il vizio del “difetto di legittimazione passiva”, ha dichiarato inammissibile l’opposizione perche’ non doveva indicarsi sul ricorso la Prefettura ma il Ministero dell’Interno.

Si tratta di una sentenza ispiata, certamente, ad un ecessivo formalismo e che penalizza gravemente i cittadini più sprovveduti.