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Discussione: per avvocato Caputo e colleghi

  1. #1
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    Di nuovo Buona Pasqua,

    stavo leggendo una cosa molto interessante sulla responsabilità di ciò che si scrive su internet, e al riguardo mi chiedo se i regolamenti dei forum non dovrebbero essere più chiari al riguardo, dato che la conservazione degli indirizzi Ip somiglia di più ad un avvertimento che ad una vera e propria regola. Se quello che ho letto è vero, per questo sto chiedendo un parere agli esperti, non riesco nemmeno a capire le continue affermazioni circa querele che ogni tanto su internet vengono lanciate da alcuni utenti. Certo, l'educazione prima di tutto, ma se a volte qualcuno si lascia andare, mi sembra che un semplice chiarimento e una stretta di mano virtuale sia più che sufficiente per risolvere la vicenda, piuttosto che rivolgersi alle autorità e far perdere tempo anche a loro visto che avranno certamente cose più importanti di cui occuparsi.

    comunque, vi chiedo un parere gentilmente su questo:

    [I]L'indirizzo IP fornito dall'Internet Service Provider non identifica una persona, ma un computer, l'utenza telefonica. Non è sufficiente per una condanna in sede penale, dove è richiesta non la ragonevolezza, ma la certezza dei riscontri probatori. Non necessariamente poi la persona che ha commesso il fatto è un componente del nucleo familiare, al quale è intestata l'utenza.
    Manca inoltre un accertamento univoco della responsabilità. La non-identificazione di chi commette materialmente il fatto esclude un nesso di causalità fra la connessione alla rete P2P e la violazione del diritto d'autore, e non è una prova sufficiente per gli effetti penali previsti dalla legge. Per l'ambito penale, serve un accertamento univoco e inequivocabile sia della persona che della responsabilità. Il titolare della utenza telefonica può essere ritenuto responsabile della sua sicurezza e del suo utilizzo, e rispondere dell'illecito amministrativo, non dei danni derivanti a terzi se non è provato che questi ha materialmente commesso il fatto.

    Io ho sempre pensato che le cose stessero in questo modo, ma se sbaglio mi piacerebbe saperlo. Immagino che una cosa sia essere soggetto ad indagini perché la propria utenza telefonica viene identifica mediante L'IP, un'altra è dire che si viene certamente o probabilmente condannati, dato appunto che non c'è alcuna certezza della persona che ha utilizzato un certo PC da un certo numero di telefono.

    grazie

    P.S. scusate se insisto su questa cosa, ma in questo periodo non sono per niente tranquillo a causa della mia ignoranza in materia.
    Ultima modifica di fabry73; 04-04-2010 alle 19:43

  2. #2
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    Nello specifico a cosa ti riferisci (eMule, Torrent)?

  3. #3
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    ciao Arma, nello specifico mi riferisco ai forum e ai blog: ho letto cose che non capisco, del tipo persone che sono state chiamate dalla polizia postale per messaggi sui forum o blog in base al fatto che L'ip corrispondeva ad una certa utenza telefonica. Va bene, mi chiedo, e poi? cioè l'utenza appartiene a tizio, nel processo penale, non ci deve essere responsabilità personale? chi dice che tizio era realmente davanti al pc a scrivere quel messaggio?
    Mi chiedo come si muove la postale in questi casi? non ha bisogno di analizzare il pc o quanto meno di una confessione?
    Cioè, io tutto questo non lo capisco, eppure se faccio una rcerca su internet sembra che tutto si basi solo sull'utenza telefonica, che però, per quel poco che so io, non è sufficiente per affermare la responsabilità penale e di conseguenza civile di un soggetto; si configurerebbe solo un illecito amministrativo, nel senso che tizio sarebbe comunque responsabile della propria utenza.
    Però io avvocato non sono, perciò lascio la parola a chi ne sa più di me.

  4. #4
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    Oltre alla utenza telefonica si dovrebbe anche accertare nella disponibilità di quale soggetto era il pc da cui è stato scritto il messaggio ritenuto offensivo.
    E' chiaro che se in un nucleo familiare vi sono due genitori anziani ed un unico figlio convivente, il maggiore indiziato sarebbe quest'ultimo.
    Comunque ritengo personalmente che un eventuale reato di diffamazione, nel caso in cui avvenga attraverso un post scritto da un nick verso un altro nick, non sussiste assolutamente.
    Cosa diversa se il messaggio diffamatorio è inviato ad un indirizzo mail, o su un social network, ipotesi in cui il destinatario del messaggio è facilmente individuabile.

  5. #5
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    "..ritengo personalmente che un eventuale reato di diffamazione, nel caso in cui avvenga attraverso un post scritto da un nick verso un altro nick, non sussiste assolutamente.."
    Correttamente il collega porta un opinione assolutamente condivisibile.Nel caso prospettato infatti il battibecco a forza di insulti tra due o più nick resta nell'ambito di soggetti non individuabili .Diverso il caso delle mail o social network. A questo proposito: E’ tenuto al risarcimento del danno colui che lede la reputazione, l’onore o il decoro di una persona mediante l’invio di un messaggio per il tramite del social network “Facebook”.

    Lo ha deciso il Tribunale di Monza, Sezione Quarta Civile, con la sentenza 2 marzo 2010, che segnaliamo per essere stata la prima, in Italia, a trattare di uno dei siti di condivisione più popolari al mondo.


    Il caso

    Tizia, portatrice di una particolare tipologia di strabismo, definita “esotropia congenita”, conosce Caio, tramite “Facebook”, con il quale incomincia una vera e propria relazione sentimentale.


    Il ragazzo, evidentemente assillato dalle continue e pressanti attenzioni della donna, decide di inviare a quest’ultima, sempre mediante l’utilizzo del social network in questione, un messaggio, ben visibile da altri utenti, con il quale, oltre ad intimarle di cessare ogni rapporto con il medesimo, non solo infieriva sull’aspetto fisico della giovane, ma rendeva palesi determinati gusti sessuali di quest’ultima, ledendo, in tal modo, la reputazione, l’onore ed il decoro della ragazza.

  6. #6
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    grazie avvocato Caputo e grazie arma. Entrambi, a mio modesto parere, avete fatto un ragionamento molto giusto. Quanto ai vari facebook o e-mail arma hai ragione, in quel caso il destinatario è un soggetto determinato e quasi certamente i due interlocutori si conoscono, così anche nel caso delle e-mail, anche se devo dire mi rimane ugualmente qualche dubbio.
    Comunque, tornando al nostro caso, nick contro nick mi pare ovvio che l'identificazione non esiste.
    Mi rimane solo una puntualizzazione circa quello che scriveva giustamente l'avvocato Caputo sui genitori anziani e il figlio: quest'ultimo sarà il maggiore indiziato, però è anche vero che da indagato a condannato ce ne passa; non si dovrebbe quanto meno fare un'ispezione sul pc incriminato? inoltre, quanto alla persona, non sarebbe ragionevole pensare che il pc possa essere stato usato anche da una persona che non convive con quel nucleo familiare? e se l'utente usasse una sim cellulare sarebbe fortemente indiziato?
    Vi ricordo, per rendere meno ampia l'ipotesi, che l'ambito a cui mi riferisco è un forum come questo, in cui ci si iscrive con un nickname e un indirizzo e-mail: al riguardo io penso che l'indirizzo e-mail può essere configurato da chiunque, e l'indirizzo IP e contestuale utenza non sia una prova schiacciante riguardo a responsabilità penale e civile.
    Faccio un esempio: supponiamo che io apra una mail gratuita a nome di tizio, con tutti i suoi dati precisi; mi iscrivo ad un forum con quella mail, con un nick inventato, e litigo con caio, usando il pc di tizio. A quel punto gli indizi non portano tutti a tizio? ma da qui a dire che tizio deve essere condannato non ci vorrebbe quanto meno una confessione di tizio? o comunque un'accurata ispezione sul pc di tizio?
    Secondo me, anche nell'ipotesi in questione, se tizio ha un buon avvocato, in cinque minuti risolve la situazione, voi che ne dite?
    dimenticavo: e se il pc, visto che si deve accertare la disponibilità, e visto che il pc non è a no,me di nessuno, nel frattempo non si trova più, come si fa ad accertare la responsabilità?
    Ultima modifica di fabry73; 09-04-2010 alle 13:44

  7. #7
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    Fabry, nella tua situazione, da quello che ho capito, tu hai postato un commento con il tuo nick, rivolto ad un altro utente con un altro nick senza che, ovviamente, tu lo conosca e senza che quest'ultimo possa essere effettivamente identificato nella sua reale persona, anche se la sua mail è visibile a tutti.
    Il reato, pertanto, quand'anche vi fosse, a mio parere, non sussiste.
    Per il resto, puoi stare tranquillo che, a meno di reati gravi commessi con l'uso del pc (truffa, reati attinenti alla pubblicazione o scambio di imamgini pedo-pornografiche, ecc.), tutte queste indagini di cui hai parlato non vengono effettuate, anche perchè perizie di questo tipo hanno un costo molto elevato.

  8. #8
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    Chissà se ancora qualcuno può capitare in questo interessante thread.
    Il tema è di attualità considerata la, a mio avviso deprecabile, frequenza con cui su forum e blog si minacciano querele, che poi almeno in parte vengono effettivamente sporte.
    Supponiamo che la supposta persona offesa ritenga di essere in qualche modo identificabile. Supponiamo altresì che la supposta offesa sia tanto lieve che solo tirandola vigorosamente per i capelli la si possa considerare tale, ma mai dare alcunché per scontato in ambito penale.

    Avv Caputo:
    Oltre alla utenza telefonica si dovrebbe anche accertare nella disponibilità di quale soggetto era il pc da cui è stato scritto il messaggio ritenuto offensivo.
    E' chiaro che se in un nucleo familiare vi sono due genitori anziani ed un unico figlio convivente, il maggiore indiziato sarebbe quest'ultimo.
    Supponiamo che i figli, invece, siano due o più e che occasionalmente vi siano altri utenti del pc. Nessuno si dichiara responsabile dei post incriminati. L’e-mail richiesta in fase di registrazione è stata sua volta registrata con dati di fantasia. C’è solo l’ip.
    Sarebbe considerato responsabile il titolare dell’utenza telefonica? Verrebbe indagato ed eventualmente imputato e poi condannato? Anche se non usa il computer?

    Si disporrebbero indagini suppletive sul computer, anche se la presunta offesa è lieve, quasi impalpabile ? E se nel frattempo il pc fosse stato smaltito e fosse stato sostituito?

    Anche considerata la tenuità dell’offesa si procederebbe (magari disponendo indagini sul computer, se questo ancora esistesse)? E in che modo e contro chi? Oppure si archivierebbe?

    Esiste un orientamento dell’autorità giudiziaria tale da scoraggiare, finalmente, la profluvie di querele per diffamazione virtuale?
    Ora, comprendo il ricorso alla polizia nei casi gravi oppure quando l’onorabilità della persona offesa è stata gravemente offesa così magari da destabilizzare il suo equilibrio psicologico e da compromettere la sua vita sociale e soprattutto professionale; ma mi pare che della querela per diffamazione virtuale si faccia abuso: non si può rivolgersi alla polizia per la minima parola inappropriata… e contribuire a ingolfare la macchina della giustizia che già arranca.
    Non esiste il rischio che per arginare questo malcostume (almeno io lo percepisco tale) si decida alla fine di porre dei limiti alla nostra libertà nel web?
    La depenalizzazione della querela per diffamazione potrebbe essere un progresso?

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