Originariamente Scritto da
Avv. Lore
Le riporto il comma dell'art. 180 cds:
8. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all'invito dell'autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall'art.32 della legge 24 dicembre 1969, n.990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.
Ciò posto a rigor di logica se non comunica i dati e non presenta la patente la conseguenza dovrebbe essere 126 bis + 180, anche se sul punto glielo dico per esperienza non c'è molta certezza.
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