Sto leggendo le eventuali modifiche all'art in questione,e scaturiscono novita' che non sapevo.......
c'e' una parte dell'articolo che recita
2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.
cioe'.......questo vuol dire che se un conducente provoca un'incidente,o e' COINVOLTO (e magari ha ragione) viene rilevato che e' a 0.51 l'auto viene fermata per 180 giorni??
se e' superiore a 1.5 viene sequestrata e si sapeva gia.......ma che quelli tra 0.51 e 1.49 se provocano anche un tamponamento viene fermata per me e' una novita'.....ho capito bene??