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Discussione: sentenza rigetta il ricorso; cartella esattoriale triplicata

  1. #1
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    Predefinito sentenza rigetta il ricorso; cartella esattoriale triplicata

    salve gentili avvocati, vorrei un vostro parere. Tempo fa il giudice di pace ha rigettato un ricorso avverso un verbale di infrazione del c.d.s.; la sentenza non mi è stata notificata (ma l'avv. era presente in udienza) e ora mi vedo arrivare una cartella esattoriale con l'importo della multa triplicato: precisamente mi hanno detto alla polizia municipale che la multa è stata raddoppiata in quanto non pagata entro i 60 gg. Ma 60 giorni decorrenti da quando?Dalla data di pubblicazione della sentenza? Ma anche se l'avv. ha avuto conoscenza della sentenza, la stessa non doveva essere notificata in forma esecutiva prima di procedere oltre? Posso fare ricorso?

  2. #2
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    e inoltre che l'altro importo, quello pari alla sanzione originaria, è la percentuale che va ad equitalia (in pratica il 50% della sanzione). quindi da circa 300,00 € si è arrivati a 1.000,00 €!!!

  3. #3
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    La cartella ha tale valore perchè Le conteggiano la magg.ne dell'art. 27 Legge 689/81 che non dovrebbe essere applicata.
    Sulla procedura seguita nulla quaestio...Lei non ha pagato la sentenza nei 60 gg. se il verbale era sospeso (o il verbale se non è stato sospeso) indi la multa si è raddoppiata.
    Era Suo onere verificare l'esito della sentenza, non deve essere notificata in forma esecutiva, procedura del tutto ultronea al caso di specie.
    Comunque se vuole inviarci la cartella potremmo darLe un parere approfondito, anche se temo che l'unica eccezione è quella della maggiorazione, da eccepire con la procedura del 615 c.p.c.

  4. #4
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    Quoto parola per parola.

  5. #5
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    perchè non dovrebbe essere applicata la maggiorazione dell'art. 27?

  6. #6
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    Perchè la maggiorazione ex art. 27 legge 689/81 consegue al mancato pagamento delle ordinanze ingiunzioni e non dei verbali

  7. #7
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    Sul punto si è espressa la Suprema Corte sancendo il giusto principio secondo cui, nelle violazione al codice della strada, in caso di mancato pagamento della relativa sanzione amministrativa, non può essere richiesta la maggiorazione ex art. 27 della legge 689/81, in quanto il legislatore ha previsto (ex art. 203 CdS) che sia iscritta a ruolo solo la metà del massimo edittale.

  8. #8
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    Esattamente.
    La "punizione" per il mancato pagamento del vav è sancita dal cds e non è legittima l'ulteriore penalizzazione della maggiorazione, tra l'altro calcolata su tassi usurai

  9. #9
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    E già...

  10. #10
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    basta questo unico motivo per fare ricorso? E che ricorso dovrei fare? ex L. 689/81 entro 60 gg (30 sono già passati) o ex arty. 615 c.p.c.? A mezzo avvocato?

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