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Discussione: guida e cellulari

  1. #11
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    a questa formulazione dell'art. 126bis ci si è arrivati proprio muovendo da una sentenza della corte costituzionale.

    la ratio della sanzione vorrebbe essere: ti multo perchè con comportamento omissivo non rispondi all'invito a comunicarmi chi fosse alla guida.

    Questa ratio è tuttavia tradita quando le polizie (stradale e le varie municipali) immancabilmente inviano il multone anche a chi abbia dichiarato di non poter ricordare. In questo infatti non c'è nè un comportamento omissivo nè un atto illecito (nessuna norma potrebbe mai prevedere l'obbligo di ricordare, nè chi è proprietario di un auto è tenuto a tenere un registro in cui annotare chi ne faccia utilizzo).

    insomma, non è la norma che è sbagliata, è sbagliata l'applicazione che ne fanno le forze dell'ordine. contro questi abusi si può fare ricorso, è spesso i giudici li accolgono (spesso, ma dovrebbero accoglierli sempre).

    l'importante è reagire...e noi siamo qui per questo!

  2. #12
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    grazie ma anhe la norma sembra sbagliata e riprodurre gli stessi errori rilevati dalla corte costituzionale in precedenza.l'art. in questione sembra non distinguere tra misure di carattere patrimoniale e misure personali. La corte stessa ha ribadito che la cd. solidarieta' passiva tra proprietario e autore della violazione vale solo per le sanzioni pecuniarie e non per quelle personali. A parte cio' resta che chi non comunica paga 250euro con cio' discriminando chi non ha soldi da buttare in violaione dell'art3 cost. dove si dice tutti sono uguali di fronte alla legge senza discriminazioni di carattere personali o sociali. Comunque ringrazio e faro' tesoro dei consigli ricevuti.

  3. #13
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    scusate se torno sull'argomento ma devo dire che in questo caos ci sto capendo sempre meno. ricorso al prefetto o al gdp?io e/o il proprietario?art.173 e/o 126bis+201?il famigerato 126bis quante volte dovra' cambiare ancora? mi sembra un gran casotto e lascio ai tecnici l'ardua....Ora pero' mi viene un ulteriore dubbio:non e' che rischio alla fine per le lungaggini e incertezze di queste procedure anche il fermo amministrativo del veicolo di cui sono ora proprietaria?sarebbe la cilegina sulla torta. mi sa che alla fine paghero' così soddisfero' la ratio vera di tutte queste norme e procedure con buona pace degli strumenti cd. di giustizia!!!

  4. #14
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    l'importante è fare ricorso entro i 60 giorni.

    l'art. 126 non vedo perchè dovrebbe ulteriormente contenti, adesso sono tutti contenti: chi può permetterselo paga e si risparmia i punti, le amministrazioni si arricchiscono e la corte costituzionale ha ottenuto la riformulazione della norma nel senso che aveva auspicato.

  5. #15
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    se capisco pensate che la corte costituzionale non debba o possa piu' interessarsi alla questione. veramente io son dell'avviso che non avrebbe dovuto interessarsene dall'inizio visto le cose piu' serie che dovrebbero impegnarla. ma tant'e' se in questo paese parlamento e corte costituzionale non trovano di meglio da fare che metter su un porcellum di qua e di la! si diceva de minimis non curat ...ma quando il pretore e' ben pagato per farlo allora anche il minimis va bene. ciao

  6. #16
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    è una discussione fine a sè stessa (ovviamente non volermene), chissà se prima o poi la Corte Costituzionale ritornerà sull'argomento.

    in ogni caso dovrebbero ravvisarsi profili di contrarierà alla costituzione.

    giuridicamente si tratterebbe di una discussione impegnativa, almeno da affrontare approfonditamente in questa sede

  7. #17
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    sì scusami se sono insistente ma proprio tanti giudici di pace sono stati a sollevare le eccezioni di costituzionalità che hanno portato alla sentenza del 2005 e certamente perche' gli opponenti l'hanno chiesto. Ora sono passati tre anni e sento che tutti sono contenti..! Non e' vero e bisognerebbe fare qualcosa sia a livello singolo che collettivo. quanto ai profili di incostituzionalità, se non basta l'art. 3cost. (uguglianza dei cittadini) ci sono quelli che attengono al diritto alla difesa (mancata contestazione). Ma e' possibile che qualche cialtrone possa impunemente ammettere ipotesi medievali di delazione, confessione, responsabilità oggettiva ecc. manca solo la gogna e la tortura ma ci siamo vicini.

  8. #18
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    Non voglio essere noiosa ma vorrei se possibile un chiarimento su questo specifico punto:come si fa a stabilire di che tipo di dispositivo e’ dotata una autovettura (viva voce o auricolare),visto che questi arnesi sono consentiti dal cds. Mi chiedo come puo’ un vigile accertare al volo la loro assenza, senza fermare il trasgressore? vale in questo caso la prova fino a querela di falso di quanto sostenuto dall'agente nel verbale? o piuttosto si inverte l'onere della prova e non spetta piu' al presunto trasgressore di dimostrare la verita'? . se no di questo passo un agente potra’ impunemente dichiarare che un asino vola e senza querela di falso vedersi riconosciuto il fatto! Mi sembra di aver letto da qualche parte che ci sono dei limiti al valore di prova di quanto

  9. #19
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    scusatemi ma mi e' saltata la riga finale. volevo dire che mi sembra di aver letto da qualche parte che ci sono dei limiti al valore di prova di quanto dichiarato nel verbale da un pubblico ufficiale

  10. #20
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    la prova del verbalizzante può essere sconfessata da una adeguata prova contraria prodotta in giudizio, caso più classico è quella testimoniale: l'asino che il verbalizzante ha visto volare, il trasportato che era accanto a me in macchina lo ha visto camminare... sulla base di queste risultanze il giudice rassegnerà le proprie conclusioni; è ovvio che se il verbalizzante dice che l'asino vola e nessuno fornisce prova contraria, a verbale fa fede che l'asino vola... scusate le boutade :-)

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