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Discussione: Multa notificata all'estero

  1. #1
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    Predefinito Multa notificata all'estero

    Buongiorno,
    sono un italiano residente all'estero (nella Svizzera Italiana) e ho ritirato oggi una raccomandata della Polizia Stradale di Alessandria contenente un verbale di notifica ex. Art. 126 comma bis relativo a sua volta ad un verbale ex. Art. 142/8 riferito ad un autoveicolo con targa Svizzera.

    Il verbale presenta degli errori nella forma e nel merito.

    Errori formali:
    dal momento che l'autoveicolo ha targa straniera, l'autorita' ha potuto ottenere i miei dati solo per "vie traverse" (in Ticino l'associazione conducente - autoveicolo e' consultabile via Internet) col risultato di indicare nel verbale un'errata data di nascita ed un errato luogo di nascita.

    Errori nel merito:
    il verbale fa riferimento ad un altro verbale (ex Art. 142/8) notificato in passato che in realta' non ho mai ricevuto. Dal momento che viaggio molto per lavoro, e' capitato in passato di trovare nella posta avvisi di recapito ormai scaduti. Mi risulta che sia nulla la notifica del verbale di accertamento di violazione al codice della strada "mediante il deposito presso l'ufficio postale", senza che sia data notizia al destinatario, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, del compimento delle formalità della notificazione. Questo in base a due diverse sentenze della Corte Costituzionale.

    Penso di avere buone ragioni per ricorrere presso il giudice di pace.
    Gradirei avere un Vostro riscontro.

    Grazie in anticipo

  2. #2
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    Allora, innanzitutto se avrà piacere di ricevere un parere carte alla mano può inviarci il verbale a inforicorsi@gmail.com.
    Ciò posto se il verbale del 126 bis si fonda su un verbale mai notificato è chiaramente nullo, ma attenzione, la notifica per giacenza si svolge ai sensi dell'art. 140 cpc.
    Se indi fossero state rispettate le formalità del 140 cpc (il notificatore non trova il destinatario alla sua residenza, deposita l'atto e invia l'avviso di giacenza e deposito al destinatario con racc ar) la notifica si è svolta regolarmente.
    Se invece manca l'avviso no.
    Lei rifersice che degli avvisi li ha trovati, biosgna vedere se qualcuno di questi si fossero riferiti al verbale sotteso a quello attuale o meno

  3. #3
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    Quoto parola per parola.

  4. #4
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    Innanzitutto grazie per la celere risposta.
    Nel pomeriggio inviero' copia della documentazione via email.
    Ho un dubbio circa il Suo chiarimento:
    negli ultimi 12 mesi ho ricevuto solo UNA notifica di consegna di una raccomandata. Se non interpreto male la sentenza

    sentenza n° 346/1998 con la quale la Consulta dichiara «incostituzionale l'art. 8, comma 2, l. 890/1982, nella parte in cui non prevede che, per le notifiche a mezzo posta, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento».

    vuol dire che avrei dovuto ricevere almeno due raccomandate: la prima (in giacenza incompiuta per mia assenza) e una seconda relativa al "notiziamento di quanto sopra mediante nuova raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviarsi al destinatario risultato assente".

    Mi sbaglio?

    Grazie ancora

  5. #5
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    Diciamo che non ha interpretato bene la questione, ma solo per l'evidente fatto che Lei ha la fortuna di non svolgere il nostro lavoro
    Nel caso di notifica postale il postino consegna il verbale con racc ar - atto giudiziario (busta verde), se la trova gliela lascia in mano, altrimenti la deposita alla casa Comunale e Le invia una seconda racc ar con l'avviso di giacenza.
    Quindi se non Lei non è alla residenza riceve solo la seconda racc, perchè la prima è in deposito

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