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Discussione: limitazione NIENTE ALCOL

  1. #21
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    sono appena stato in Motorizzazione. Mi hanno assicurato che tra 10 anni il medico monocratico della ASL può tranquillamente rimuovere il codice 05.08 perché si tratta di una restrizione semplice su patente normale e non più soggetta a rinnovo in commissione.
    il tuo legale ti ha dato informazioni diverse?

  2. #22
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    Per la questione sanzioni ho appena trovato l'articolo 125 comma 3 bis che recita:
    "chiunque, munito di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a "CONDUCENTE (motivi medici)" conduce un veicolo o circola in condizioni diverse da quelle indicate dai predetti codici, e' soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3."
    e cioè:
    "sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323".
    Non ho consultato nessun legale per questo, ma credo che nel nostro caso si applichi questa norma che parla di non rispetto di codici del CONDUCENTE piuttosto che l'articolo 186 bis che si applica a neopatentati e guidatori professionali.
    Se hai novità facci sapere, conosco altra gente nella nostra situazione!
    Saluti

  3. #23
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    Torna di attualità.
    Pare che il Ruspa si sia messo dell'idea che il codice 68 diventi un codice 69 per le patenti italiane (salvaguardia delle patenti estere). Che già li è un abuso infatti si guardano dal dire esiste il codice 69.

    “68 - niente alcool”
    "69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436"


    a) all’articolo 186, dopo il comma 9-bis, sono inseriti i seguenti:
    “9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c) è sempre
    disposto che sulla patente rilasciata in Italia sia apposto il codice unionale relativo a
    “LIMITAZIONE DELL’USO – codice 68 Niente alcool” di cui all’Allegato I della direttiva n.
    2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione
    permane sulla patente, salvo maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all’articolo
    119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal
    comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c),
    decorrenti dalla
    restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al
    comma 2, lettere b) o c), il Prefetto dispone l’obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi
    dell’articolo 128, allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alla prescrizione di cui al
    presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione
    europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano,
    in ogni caso, le disposizioni dell’articolo 136- bis, comma 4, ultimo periodo.

    Il punto è che intanto tale novella colpisce anche il pregresso, quindi penalizzando teoricamente anche chi è stato giudicato con un diverso CdS, quindi facendo cadere il "favore del rei", il che potrebbe essere motivo di richiesta revisione patente anzitempo, ma c'è poco da discutere, anzi poi va a finire peggio perchè poi la bozza del nuovo CdS, mette nero su bianco i giri minimi, in commissione medica, ma anche qui dovrebbe essere a "favore del rei" ma la commissione può fare quello che vuole è ben noto.

    Ora se viene disposto un 86 dal prefetto ha una scadenza di 2/3 anni, quando viene disposto da una commissione medica è aleatorio, o fino al rinnovo sulla patente (potrebbero essere tranquillamente 10 anni).

    Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 125, dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
    “3-ter. I titolari di patente rilasciata in Italia, recante il codice unionale relativo a
    “LIMITAZIONI DELL’USO – codice 68 Niente alcool” di cui all’Allegato I della direttiva n.
    2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, possono guidare,
    sul territorio nazionale, veicoli a motore delle categorie internazionali M o N, solo se su questi
    veicoli è stato installato a proprie spese ed è funzionante un dispositivo che impedisca
    l’avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico da parte del guidatore
    superiore a zero. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi, ai
    sensi dell’articolo 75, comma 3 bis, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
    disposizione, sono fissate le caratteristiche del dispositivo di blocco, le modalità di installazione
    e le officine autorizzate al montaggio dello stesso. Ogni dispositivo deve essere munito di un
    sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione.
    3-quater. Fuori dei casi previsti dall’ articolo 186, il titolare di patente di guida recante un
    codice unionale relativo a “LIMITAZIONI DELL’USO – codice 68 Niente alcool” di cui
    all’Allegato I della direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20dicembre 2006, che circola su strada in condizioni diverse da quelle indicate dal medesimo
    codice, è soggetto alle sanzioni di cui ai commi 3 e 5. Le stesse sanzioni, in misura raddoppiata,
    si applicano quando il titolare di patente italiana sulla quale è stato apposto lo stesso codice
    unionale circola sul territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore sprovvisto del
    dispositivo di blocco di cui al comma 3 ter ovvero con dispositivo alterato, manomesso, non
    funzionante o per il quale siano stati rimossi i prescritti sigilli apposti al momento
    dell’installazione.”.


    Detto questo poi uno che si trova un 68, dovrebbe installare un dispositivo su ogni auto che utilizza, se nolleggi l'auto, i nolleggi dovrebbero avere il dispositivo installato. Si danno 6 mesi come definizione dei dispositivi o attuazione e stracazzi vari, (visto che non sanno manco che dovevano esistere dal 2017 visto che c'è già il codice 69). Avranno costi assurdi presumo.

    Tra le altre che ho letto è opinione del ministro che se ti sospendono per 3 mesi la patente tu torni a guidare quando hai l'abilitazione, il problema non è il servizio sanitario che non ti riesce a fornire la visità.

    Ora ammesso che passi, e potrebbe vedo alcune cose abbastanza grottesche.
    Ad esempio:
    Tizio accetta il giudizio della commissione medica, che da il codice 68, non ricorre e ha il codice 68 per 10 anni. Ora si trova al 4 anno e compare questa nuova bozza del CdS, che gli impone le prescrizioni del codice 69. Ma tizio in commissione medica non ha accettato gli effetti del codice 69 (nascosti nelle righe del nuovo codice CdS).
    Seppure ci possano esserci gli estremi per una richiesta di revisione anzitempo (probabile), deve comunque stare attento che riaprire il tutto potrebbe essere doloroso, e in quel caso la commissione giudicherebbe sul nuovo CdS, probabilmente si, anche se dovrebbe basarsi sul CdS del tempo, e meritocratamente potrebbe fare quello che vuole. Quindi alla fine tizio è fottuto gli conviene non fare niente e mettersi la macchinetta.

    Salvo che al ministero non arrivi l'illuminismo.
    Ultima modifica di flyblu; 22-09-2023 alle 09:30

  4. #24
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    Io ho deciso di riconseguire la patente revocatami nel 2013 proprio alla luce di questa novità dell'alcolock.
    A breve prenoto in commissione medica e mi metto in attesa.
    L'obbligo del dispositivo se vale anche per chi, come me, è stato condannato con una precedente versione del CdS permane in ogni caso per 3 anni, non certo per 10, anche se non ho capito come si possa coniugare con i rinnovi della commissione medica (che a quel punto dovrebbero essere calibrati sui 3 anni).
    Eventualmente, ed è il motivo per cui ho deciso di rifare la patente avendo oramai 40 anni, me la terrò nel cassetto per tre anni.

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