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Discussione: Parcheggio disabili senza segnaletica verticale

  1. #1
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    Exclamation Parcheggio disabili senza segnaletica verticale

    Buongiorno,

    ho trovato un verbale sul parabrezza della mia
    autovettura con dicitura di violazione 2h: "nello spazio riservato a veicoli
    per persone invalide (decurtazione di 2 punti dalla patente di guida)".
    Premesso che non mi ero neppure accorta delle strisce gialle, vorrei
    precisare che il posteggio NON RIPORTA ALCUNA SEGNALETICA VERTICALE! Il
    posteggio è delimitato solo da strisce gialle con il simbolino del disabile.
    Vorrei sapere da voi se questo verbale è valido e in tal caso dove viene
    riportata l'ordinanza del comune che riporta il IL rilascio del permesso? Una
    vigilessa di Milano (ma io non vivo a Milano) mi ha confermato che l'infrazione in questo caso non è
    multabile se non è riportata la segnaletica verticale ma vorrei una conferma da
    voi con eventuale articolo a cui far riferimento prima di fare ricorso.

    500mt prima del parcheggio "inquisito" ci sono due posteggi per disabili
    completi di segnaletica verticale riportanti le ordinanze comunali.

    In attesa di una Vostra risposta, Vi porgo i miei cordiali saluti e
    ringraziamenti anticipati

    Luigia Volpe

  2. #2
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    Preliminarmente è da dire che il preavviso che ha trovato sul parabrezza è un atto non opponibile. Per poter eventualmente fare ricorso deve necessariamente attendere la notifica del verbale che deve avvenire entro 150 giorni dalla presunta infrazione.
    Detto questo è anche da dire che non esiste una norma del cds che imponga l'obbligatorietà della presenza dei segnali verticali nel caso da lei descritto.
    Il cds, in generale, dispone che la segnaletica verticale prevale su quella orizzontale e prescrive un obbligo generale di visibilità che devono possedere tutti i segnali.
    Se, pertanto, le strisce gialle sono scarsamente visibili, allora ci potrebbero essere gli estremi per un ricorso, ma in caso contrario direi proprio di no. Ad ogni modo, quando riceverà il verbale ce lo invii a inforicorsi@gmail.com e verificheremo se lo stesso abbia vizi formali.

  3. #3
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    Quoto e rinnovo l'invito ad inviarci il verbale quando Le sarà notificato.

  4. #4
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    Preciso inoltre che non tutti i posti per disabili sono ad personam, in quanto è fatto precetto dal DPR 503/1996 che debbono essere previsti in ogni area di sosta un numero di stalli riservati ai disabili.
    Orbene, alcuni di questi stalli sono oggetto di concessione personale (spesso situati sotto casa dell'invalido), altri sono generici e limitati a qualsivoglia disabile si trovi in zona

  5. #5
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    Exclamation

    Scusatemi,

    il decreto del ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 riporta nei seguenti articoli:

    "4.2.3 Parcheggi

    Si considera accessibile un parcheggio complanare alle aree pedonali di servizio o ad esse collegato tramite rampe o idonei apparecchi di sollevamento.
    Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture delle persone disabili deve avere le stesse caratteristiche di cui al punto 4.1.14.

    (Per le specifiche vedi 8.2.3).


    4.1.14 Autorimesse

    Il locale per autorimessa deve avere collegamenti con gli spazi esterni e con gli apparecchi di risalita idonei all'uso da parte della persona su sedia a ruote.
    Lo spazio riservato alla sosta delle autovetture al servizio delle persone disabili deve avere dimensioni tali da consentire anche il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento; deve essere evidenziato con appositi segnali orizzontali e verticali. (Per le specifiche vedi 8.1.13)."

    QUI PARLA DI SEGNALI VERTICALI E ORIZZONTALI E NON "O ORIZZONTALI"


    "4.3 Segnaletica

    Nelle unità immobiliari e negli spazi esterni accessibili devono essere istallati, in posizioni tali da essere agevolmente visibili, cartelli di indicazione che facilitino l'orientamento e la fruizione degli spazi costruiti e che forniscano una adeguata informazione sull'esistenza degli accorgimenti previsti per l'accessibilità di persone ad impedite o ridotte capacità motorie; in tale caso i cartelli indicatori devono riportare anche il simbolo internazionale di accessibilità di cui all'art. 2 del DPR 27 aprile 1978 n. 384.
    I numeri civici, le targhe e i contrassegni di altro tipo devono essere facilmente leggibili."

    ANCORA, QUI PARLA DI CARTELLI!
    Inoltre l'art. 120 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 riporta:


    "Eccezioni permanenti al divieto di sosta - esclusivamente per i veicoli degli invalidi e per le ambulanze - sono indicate con il segnale composito di SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARE CATEGORIA (figg. II.79/a, II.79/b). Per segnalare all'utenza la rimozione coatta del mezzo nel tratto segnalato perché costituisce intralcio o pericolo per la circolazione, si impiega il pannello integrativo modello II.6/m ZONA RIMOZIONE con la stessa validità oraria del segnale di divieto."


    Posso forse appellarmi a questi articoli parlando con l'ufficio ricorsi dei vigili urbani?

    Grazie e scusate ancora per l'insistenza ma al comando dei vigili mi hanno detto di presentarmi domani all'ufficio ricorsi e vorrei avere qualcosa di concreto da citare.

  6. #6
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    Il decreto da lei citato fa riferimento alle "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."

    Va da sè, pertanto, che non è applicabile al suo caso ma, appunto, esclusivamente alla fattispecie particolare delle misure necessarie alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

  7. #7
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    Ma mi sembra ovvio: quando un disabile non abita più lì, vengono tolti i cartelli ma la segnaletica orizzontale resta per anni prima che il comune si snebbi a toglierla. Quindi non bisogna pagare per disabili inesistenti.

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