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Discussione: Divieto di sosta provvisorio inesistente

  1. #1
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    Predefinito Divieto di sosta provvisorio inesistente

    Salve,
    Nel mese di ottobre 2008 mia moglie parcheggia la vettura sotto casa come sempre. La mattina seguente mi suona un condomine che mi dice di spostare la macchina perchè un camion con gru deve fare dei lavori. Scendo e trovo il vigile intento a scrivere il verbale. Espongo la mia versione dell'assenza dei cartelli nelle 48 ore precedenti, faccio notare che i cartelli sono sprovvisti di ordinanza (articolo 77, comma 7, del regolamento del codice della strada). ma il vigile mi chiede i documenti, mi fa spostare la macchina e mi fa firmare la multa (dichiarandomi come trasgressore) x divieto di sosta. Io son sicuro che i cartelli non c'erano ma il vigile si attiene alla situazione visionata al suo arrivo ma poichè c'era vento forte da 2 giorni me lo scrive sul verbale e mi dice lui stesso che avri potuto impugnare un ricorso con quella motivazione.
    Purtroppo però non ho potuto fare ricorso entro i 60gg per impegni...
    Due settimane fa però mi arriva la notifica della multa a casa (in realtà a casa di mia suocera - proprietaria dell'auto) in cui non si fa riferimento alla multa contestata non pagata ma anzi viene riportata la solita dicitura "Non è stato possibile contestare la multa x mancanza del trasgressore". Inoltre non viene riportata la motivazione del vento scritta nel verbale originale dal vigile. Ora volevo sapere se conviene fare il ricorso (sempre che ci siano i presupposti) basandomi sulla notifica ricevuta non menzionando la multa contestata che cancellerebbe i tempi x il ricorso o se posso farlo richiamando comunque il primo verbale e appellandomi addirrittura alla dichiarazione falsa della notifica.
    Inoltre se a questo punto il ricorso deve farlo mia suocera (a cui è arrivata la notifica) o io (in qualità di trasgressore che ha firmato il verbale.

    Vi ringrazio in anticipo per la vostra risposta.
    Saluti.
    Glauco

  2. #2
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    La legittimazione attiva per fare ricorso compete in capo a Sua suocera, che in tal caso a seguito della notifica, può recuperare i motivi di opposizione purtroppo scaduti nei Suoi confronti

  3. #3
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    Da quel che ho capito a Lei è stato consegnato un semplce preavviso (non opponibile) e poi notificato il verbale...ques'ultimo può essere opposto entro 60 giorni dalla notifica. I motivi di opposizione sembrano esserci...

  4. #4
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    ...o forse ,come dice il Collega, Le è stata fatta contestazione immediata e poi vi è stata la notifica all'obbligato in solido...

  5. #5
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    Credo più la seconda ipotesi da cià che rifersice il nostro utente.
    Resta ferma la strana notifica all'obbligato in solido che sembra avvenuta in assenza di contestazione immediata, pur se questa è avvenuta

  6. #6
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    Innanzitutto grazie, soprattutto per la celrità che non mi aspettavo.
    Ho capito. Anche se mi spiacerebbe dover portare lei davanti al giudice.
    Ma quindi lei già potrebbe scrollarsi la multa dicendo che il trasgressore non è lei.
    Comunque gli estremi per un ricorso ci sono?
    E poi scusi se insisto abusando della vostra pazienza. Ma la falsa dichiarazione della notifica a riguardo della mancanza del trasgressore non è punibile dalla legge?
    Penso che se io dichiarassi il falso su un documento ufficiale potrei rischiare qualcosa, o no?

    Grazie ancora.

  7. #7
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    La contestazione è stata fatta e firmata da me. La notifica è arrivata a mia suocera proprietaria della macchina.

  8. #8
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    Come dicevo suciramente la situazione presenta notevoli stranezze.
    In poche parole:
    a) Lei subisce la contestazione immediata, firmando il verbale;
    b) scade il termine di opposizione e pagamento;
    c) viene svolta la notifica all'obbligato in solido che attesta che non vi è stata contestazione immediata.
    Il tutto è spendibile, ma di certo questo può comportare un eventuale difetto in capo al verbalizzante, sicuramente censurabile, ma non anche l'illegittimità della sanzione che è stata comunque irrogata ex lege all'obbligato in solido e che deve essere contestata.
    Sua suocera non può liberarsi dicendo che non è l'effettiva rea, perchè comunque a tutto voler concedere rimane la solidarietà su di lei pendenti, quindi deve contestare la forma e il merito del verbale.
    Ovviamente siamo a Sua totale disposizione

  9. #9
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    Sottoscrivo e la invito ad inviarci la documentazione per un parere gratuito.

  10. #10
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    Precisamente, la solidarietà tra trasgressore e proprietario è prevista dall'art. 196 CdS.

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