Buonasera a tutto lo staff
il mio quesito è il seguente:
Un soggetto che alle ore 23:15 di notte perde il controllo del proprio veicolo, uscendo di strada alla sua destra e salendo con le ruote anteriori su di un marciapiede finendo la corsa contro un albero, nell'urto il veicolo riporta gravi danni compresa la rottura di un "braccetto" in pratica non e rimovibile e viene lasciato sul posto.
alle due di notte si presentano i carabineri a casa e lo identificano, il giorno seguente invitato in caserma sarà sanzionato per i seguenti articoli (oltre alla rimozione del mezzo):
1)art. 15 c.1a e c.2 Ripristino dei luoghi per aver danneggiato un albero a fusto;
2)art. 189 coinvolto in un incidente ecc.... con solo danni ai veicoli tali da portare alla revisione straordinaria art. 80 c.7 NON ottemperava all'obbligo di fermarsi per ogni accertamento di Polizia Stradale;
3)art. 158 c.1 e c.5 effettuava la sosta con il veicolo su di un marciapiede con le ruote anteriori ecc.....
Non comprendo gli elementi giuridici sostenuti dagli agenti al riguardo gli ultimi due articoli, ovvero per il 189 come si può contestare tale articolo senza il coinvolgimento di terze persone trasportati o altri utenti al quale ricorre l'obbligo di fermarsi ai sensi del art. 189 per prestare assistenza e lo scambio delle generalità, senza che ci siano feriti, con l'autovettura che è rimasta sul posto ferma e tra l'altro hanno fatto tutti gli accertamenti che volevano/dovevano.
Per il 158 non capisco: ma se gli agenti stessi verbalizzano che il veicolo ha riportato danni tali da dover essere sottoposto a revisione straordinaria, come potevo spostarlo? e chiaro che sarebbe stato fatto al mattino con i mezzi del caso e che a tutti gli effetti si tratta di una "sosta di emergenza" dovuta ad un esigenza straordinaria, come si può essere sanzionati al pari di una sosta volontaria?
Grazie per le delucidazioni al riguardo la regolarità o meno degli accertamenti compiute ed ad un inquadramento giuridico della controversia.