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Discussione: punti su cui presentare un ricorso

  1. #1
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    Predefinito punti su cui presentare un ricorso

    Buonasera,
    ieri ho ritirato alla posta il verbale di una multa ricevuta con autovelox in una strada a mia insaputa famosa per far fare cassa al comune di Campagnano, la S.R. 2 Cassia; la strada infatti ha un limite di 110 km/h tranne che nel suddetto punto in cui il limite è di 90 km/h: purtroppo non ho fatto caso a tale cartello e, avendo impostato il cruise control a una velocità vicina ai 110 km/h sono caduto come un pollo nella trappola.

    Premesso che proprio oggi vi ho mandato per mail il verbale per cui attendo una supervisione la sfortuna vuole che sono trascorsi i 5gg per il pagamento scontato (essendo agosto ero fuori casa e ho ricevuto un avviso datato 24/8 di arrivo della multa che ho potuto ritirare solo in data 29/8) correggetemi se i miei calcoli sono sbagliati.

    Quello che vorrei chiedervi è di farmi capire, anche a beneficio della collettività, quali sono i punti in generale su cui si può basare un ricorso perchè io veramente non ne vedo alcuno, pertanto riporto il verbale:

    il giorno 01/08/2016 alle ore 22,19 presso il comando di polizia locale, il sottoscritto xxx ha accertato e verbalizzato che: il giorno 19/06/2016 alle ore 09:07 in S.R. N. 2 CASSIA KM 33+400 direzione Viterbo il conducente del veicolo xxxxx (i dati del veicolo sono tutti corretti) ha violato l'art. 142/8 del C.d.S. superando di 15,45 km/h la velocità massima consentita nel tratto di strada percorso (limite velocità km/h 90). Velocità indicata sulla risultanza fotografica Km/h 111. La velocità deteminata ai sensi dell'art.345/2c D.P.R.16/12/92 N.495, così come modificato dall'art. 197 D.P.R. 16/9/96 N.610, tenuto conto della riduzione pari al 5% della velocità con minimo di 5 km/h, comprensiva anche della tolleranza strumentale stabilita in sede di approvazione dell'apparecchiatura GATSO GTC-GS11 matricola dispositivo 1614 e macchina fotografica 16-04-020-441 con Omologazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.2131 del 15/04/2011, utilizzata per la rilevazione (certificato LAT 101 M250_2016_ACCR con taratura del 16/02/2016) risulta pari a Km/h 105,45. La segnaletica di preavviso presente è conforme a quanto previsto dall'art.142 c6-bis CdS e relativo D.M. 15/08/07. Cartello di presegnalazionedel controllo di velocità posto a una distanza di 550m.

    Non è stato possibile contestare immediatamente la violazione causa: Accertamento è stato effettuato con i dispositivi di cui all'art.4 del D.L. 20/06/2002 n.121, convertito dalla Legge 01/08/2002 n. 168 e s.m.i. Decreto del Prefetto di Roma n.50805 del 09/03/2011.


    Queste sono le parti salienti, poi continua con i dati del sottoscritto proprietario (tutti corretti) e la procedura da seguire nel caso di decurtazione punti patente (ne è questo il caso).

    Quello che vorrei chiedervi, dato il presente verbale che rappresenta più o meno un verbale standard per multe di questo tipo, quali sono i punti su cui intavolare un ricorso (lo sto chiedendo in termini generali sia chiaro) e qual è la percentuale di successi che avete riscontrato (un ordine di grandezza).
    Altra dubbio che mi viene è se non sia inutile fare ricorso al prefetto visto che può in qualunque caso decidere di non seguire le sentenze che gli vanno contro (ove non ci sia una palese violazione formale del verbale) e quindi credo quasi in nessun caso accoglierà di suo il ricorso. Non converrebbe procedere direttamente col GdP?

    Grazie in anticipo dell'attenzione e del tempo

  2. #2
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    Caro,
    un parere si può dare solo visionando il verbale.
    Concorderà con me che la professionalità impone la valutazione dell'atto e non di parole scritte su un forum.
    Per quanto attiene alle probabilità di accoglimento, ahimè è un parametro non comunicabiule.
    Nel diritto non si può ragionare in tali termini tipici di un allibratore o di un centro SNAI. Viceversa si deve parlare di fondatezza giuridica o meno.
    Un atto giudiziario si basa su deduzioni giuridiche e su principi di diritto statuiti dalla Corte di Cassazione, che non è giudice di merito, ma di legittimità.
    Prevedere poi, il singolo giudicante adito, come valuterà le difese e i precedenti della Suprema Corte non è dato farlo.
    Un Giudice è un essere umano e come tale può errare (sia in senso positivo che negativo).
    E' per questo che esiste il sistema delle impugnazioni, proprio per correggere eventuali errori di giudizio.
    Faccio sempre l'esempio di Enzo Tortora, personaggio cristallino che pur in asenza di prove certe, ma in base a mere dichiarazioni di dubbi personaggi, venne condannato in primo grado per associazione mafiosa....

  3. #3
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    Grazie della risposta e dell'attenzione seppur tutt'altro che esaustiva.
    La mia domanda era mirata giusto a capire in termini generali, partendo da un esempio pratico, quali possono essere i punti deboli di un verbale tipo (senza entrare troppo nello specifico) perchè il dubbio che spesso sorge e che spesso disincentiva il ricorso è la convinzione che i ricorsi accolti siano eccezioni più che regole, basati spesso da sentenze una tantum della Corte di Cassazione.
    Riguardo al suo esempio, qui a differenza del caso Tortora, abbiamo prove fotografiche che testimoniano l'accadimento del fatto e una buona difesa credo possa basarsi quasi esclusivamente su vizi di forma o di competenza.
    Comunque sia ho inviato il verbale tramite posta elettronica, aspetto una vostra risposta (ticket 2040876,essendo agosto presumo che siate un po' sotto organico quindi non vi metto fretta), comunque ho tempo fino al 22 ottobre per presentare eventuale ricorso al prefetto e fino al 23 settembre per presentare eventuale ricorso al GdP.
    Saluti

  4. #4
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    Caro,
    mi dispiace di non aver riscontrato le Sue esigenze, ma un parere non lo si può svolgere in tale modalità.
    Il fatto che la consulenza sia gratuita, non deve essere confusa con la mancanza di professionalità.

    L'esempio da me svolto era ovviamente esclusivamente rappresentativo della modalità di approccio al mondo processual giuridico, che non può offrire delle previsioni percentualistiche o casistiche di vittoria della causa (siamo un Paese di Civil Law e non di Common Law e semmai esistono cause perse in partenza, ma mai vinte in partenza), ma deve necessariamente e unicamente muovere solo dal fato giuridico.

    Infine, ciò che Lei chiama eventuali vizi formali del verbale, sono in realtà vizi procedurali dell'iter accertativo che ovviamente, laddove presenti, determinano la riforma della sanzione opposta.

    Comunque, se ne ha piacere, Le faccio una breve lista della spesa circa le difese primarie eventualmente svolgibili:
    1. mancanza della presegnalazione dell'accertamento;
    2. mancanza del nominativo del P.U. che ha sviluppato il fotogramma;
    3. mancanza della data di taratura e del controllo infrannuale del sistema di rilevamento;
    4. mancanza del cartello di presegnalazione dopo la presenza di un'intersezione;
    ecc. ecc.

  5. #5
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    Chiaro e conciso, grazie mille!

  6. #6
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    Si figuri.

  7. #7
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    Citazione Originariamente Scritto da Avv. G. Lore Visualizza Messaggio
    Caro,
    mi dispiace di non aver riscontrato le Sue esigenze, ma un parere non lo si può svolgere in tale modalità.
    Il fatto che la consulenza sia gratuita, non deve essere confusa con la mancanza di professionalità.

    L'esempio da me svolto era ovviamente esclusivamente rappresentativo della modalità di approccio al mondo processual giuridico, che non può offrire delle previsioni percentualistiche o casistiche di vittoria della causa (siamo un Paese di Civil Law e non di Common Law e semmai esistono cause perse in partenza, ma mai vinte in partenza), ma deve necessariamente e unicamente muovere solo dal fato giuridico.

    Infine, ciò che Lei chiama eventuali vizi formali del verbale, sono in realtà vizi procedurali dell'iter accertativo che ovviamente, laddove presenti, determinano la riforma della sanzione opposta.

    Comunque, se ne ha piacere, Le faccio una breve lista della spesa circa le difese primarie eventualmente svolgibili:
    1. mancanza della presegnalazione dell'accertamento;
    2. mancanza del nominativo del P.U. che ha sviluppato il fotogramma;
    3. mancanza della data di taratura e del controllo infrannuale del sistema di rilevamento;
    4. mancanza del cartello di presegnalazione dopo la presenza di un'intersezione;
    ecc. ecc.
    Ne posso aggiungere un altro? Notifica tardiva, ad esempio, anche in relazione alla data dell'infrazione ed il successivo accertamento sovente a vantaggio sempre della PA

  8. #8
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    Correttissimo

  9. #9
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    Buonasera,
    volevo soltanto segnalare che l'esito del ricorso al GdP presentato grazie alla vostra preziosa consulenza è stato positivo (per me). La sanzione è stata cancellata ed il Comune di Campagnano dovrebbe anche risarcirmi del Contributo Unificato (anche se non ho capito come lo farà). Il tribunale civile di Tivoli mi ha anche detto che penseranno loro a notificare l'esito della sentenza al Comune (è così oppure è meglio che mi faccio inviare l'esito della sentenza e penso io ad inviare il tutto al Comune?).
    Grazie ancora dell'assitenza

  10. #10
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    Evviva!
    Preciso che non si tratta di Tribunale ma di Giudice di Pace.
    la notifica che fa la cancelleria è solo ai fini conoscitivi per le parti in causa.
    Per il recupero della spesa del c.u. deve chiedere due copie esecutive della sentenza e notificare essa al Comune di Campagnano.
    Esso avrà 120 gg. di tempo per pagare in bonis.
    Se ciò non accadesse potrà avviare il pignoramento.

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