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Discussione: Guida in stato d'ebrezza

  1. #1
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    Predefinito Guida in stato d'ebrezza

    Buonasera, la notte scorsa è successo l'impensabile; un'amica alla guida (sobria) mi ha chiesto il cambio poiché molto stanca, così dopo aver parcheggiato in una piazzola di fronte un supermercato, ho commesso l'errore di passare al posto di guida (auto accesa e non mia); qualche secondo dopo è arrivata una volante di carabinieri (eravamo fermi), i quali mi hanno sottoposto al test, senza neanche chiedermi se volessi farlo o meno. Esito 1,02, poi 0,95. Nel verbale hanno scritto cose falsissime (es. Che eravamo in movimento, guidavo in condizioni pessime, barcollavo, che la macchina era mia ecc.), che però ho incoscientemente firmato.
    A cosa vado incontro, a livello penale?
    C'è possibilità di ricorso, avendo a disposizione 3 testimoni?
    Grazie in anticipo.

  2. #2
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    Evidentemente ti piace firmare autografi!

  3. #3
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    Il fatto che ti inchioda è che penso sia difficile da opporre con un eventuale ricorso è che eri al posto di guida con auto accesa... Anche se non stavi circolando, l'auto accesa penso sia la tua condanna. Il fatto che non ti abbiano chiesto se volevi o non volevi sottoporti all'alcool test penso non abbia valenza in termini di opposizione anche perchè se non ti sottoponevi venivi automaticamente considerato positivo all’etilometro e, per di più, applicata la sanzione massima prevista per questi casi.
    A livello penale l' alcolemia compresa fra 0,8 e 1,5 g/l consegue con una ammenda da euro 800 a euro 3.200, arresto fino a sei mesi e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno.
    Penalmente comunque se sei incensurato ti verrà data la sospensione condizionale della pena, e se il giudice ti concederà i Lpu e li svolgerai con successo, ti verrà estinto il reato ritornando ad avere una fedina pulita.

  4. #4
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    Citazione Originariamente Scritto da Simo41 Visualizza Messaggio
    Buonasera, la notte scorsa è successo l'impensabile; un'amica alla guida (sobria) mi ha chiesto il cambio poiché molto stanca, così dopo aver parcheggiato in una piazzola di fronte un supermercato, ho commesso l'errore di passare al posto di guida (auto accesa e non mia); qualche secondo dopo è arrivata una volante di carabinieri (eravamo fermi), i quali mi hanno sottoposto al test, senza neanche chiedermi se volessi farlo o meno. Esito 1,02, poi 0,95. Nel verbale hanno scritto cose falsissime (es. Che eravamo in movimento, guidavo in condizioni pessime, barcollavo, che la macchina era mia ecc.), che però ho incoscientemente firmato.
    A cosa vado incontro, a livello penale?
    C'è possibilità di ricorso, avendo a disposizione 3 testimoni?
    Grazie in anticipo.
    1) il fatto che eri al posto di guida (anche con auto spenta cambia nulla) ti ha fregato.
    2) il verbale dei CC fa piena prova fino a querela di falso ( se avessi registrato tutto o filmato con il telefonino) avresti inchiodato i carabinieri. ma lo stato d'ebbrezza no.

  5. #5
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    Citazione Originariamente Scritto da paolopiccioli Visualizza Messaggio
    1) il fatto che eri al posto di guida (anche con auto spenta cambia nulla) ti ha fregato.
    Se l'auto era spenta in un parcheggio (e non su strada) cambiava eccome, potevi tranquillamente dire che ti stavi riposando e aspettavi un pò di tempo visto che avevi bevuto. L'auto a motore spento ferma in un parcheggio non sta circolando e quindi decade il discorso di guida in stato di ebbrezza.

  6. #6
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    Citazione Originariamente Scritto da Berengario Visualizza Messaggio
    Se l'auto era spenta in un parcheggio (e non su strada) cambiava eccome, potevi tranquillamente dire che ti stavi riposando e aspettavi un pò di tempo visto che avevi bevuto. L'auto a motore spento ferma in un parcheggio non sta circolando e quindi decade il discorso di guida in stato di ebbrezza.
    CAMBIA NULLA MOTORE SPENTO O ACCESO
    TI DIRO' DI PU' SE SEI SOLO IN AUTO, E SEDUTO DIETRO, DAVANTI LATO NON GUIDA MA SEI SOLO ED UBRIACO SEI CMQ IN GUIDA IN ISTATO DI EBBREZZA MOTORE SPENTO O NO, PERSINO SE SEI A POCHI METRI DALL'AUTO MA SOLO.

    Con la sentenza 11 dicembre 2013 n. 45514, la cassazione penale è recentemente tornata a pronunciarsi sulla legittimità dell’alcooltest effettuato su soggetti che, pur se al volante della loro auto, risultavano in posizione di “fermata”.
    Il caso in questione riguardava il signor P.E., il quale, era stato condannato con sentenza del Tribunale di Venezia in data 11 marzo 2010 per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, II comma, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (o “Codice della Strada”, nel seguito “C.d.S.”), condanna poi confermata dalla Corte di Appello di Venezia.
    In particolare il P.E., sottoposto al alcooltest, risultava sedere al volante della propria vettura con un tasso alcolemico pari ad 1,61 g/l, in occasione della prima prova, ed 1,79, g/l in occasione della seconda prova.
    La particolarità dell’accertamento in questione risiede nel fatto che gli agenti incaricati avessero eseguito l’alcooltest quando il conducente era in posizione di “fermata”, intesa come temporanea sospensione della marcia ex art. 157 C.d.S. –
    Sul punto occorre sottolineare che la Giurisprudenza penale conosce almeno due distinti orientamenti: un primo orientamento (maggioritario) che riconosce la rilevanza penale dell’essere in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo in posizione di “fermata”, ed un secondo orientamento (minoritario, ma tuttora vivo) che, invece, ritenere penalmente rilevante tale condotta solo in presenza della prova che il conducente abbia già circolato in stato di ebbrezza.
    1)L’orientamento maggioritario: la “fermata” quale momento della guida
    La sentenza in commento prende a fondamento il noto orientamento a fronte del quale, affinché si perfezioni il reato di guida in stato di ebrezza, non sarebbe necessario che il conducente tenga un “comportamento dinamico”, cioè che stia movimentando il mezzo.
    Prima di tutto occorre ricordare che l’art. 186, I comma, C.d.S. punisce colui che viene sorpreso a “guidare in stato di ebbrezza sotto l’effetto di sostanze alcoliche”. Il concetto di “guida” potrebbe essere inteso nella sua accezione dinamica (l’atto di guidare, inteso come l’azione di muovere il mezzo) oppure nella sua accezione letterale (l’atto di essere alla guida del mezzo, inteso come l’occupare la posizione del pilota e avere la possibilità di muovere il mezzo).
    Secondo alcune sentenze più risalenti, occorrerebbe prendere in considerazione quest’ultimo significato della suddetta parola. Si sostiene, infatti, che “in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcooltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto” (Cass. Pen. 37631/2007).
    Quindi, in buona sostanza, essendo la “fermata” un momento della “guida” del veicolo, si deve interpretare il dettato dell’art. 186, I comma, C.d.S., quale inclusivo anche dell’azione di sostare in fermata sotto l’effetto di alcolici.
    Dunque, applicando questa tesi, il conducente sotto l’effetto di alcolici che venga sottoposto all’alcoltest (dall’esito positivo) mentre è fermo in un area di sosta mentre siede alla posizione di guida della sua vettura, rischierebbe una condanna penale per guida in stato di ebbrezza.
    L’orientamento minoritario: la necessità di provare l’avvenuta circolazione del mezzo
    Secondo della giurisprudenza parimenti autorevole, però, non sarebbe affatto scontato che il solo trovarsi alla guida del mezzo in posizione di fermata integri il reato in parola. Infatti “ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trova all’interno del veicolo (nella specie in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico” (Cass. Pen., Sez. V, n. 10476/2010).
    Tale tesi non è affatto peregrina ed è sostenuta tutt’oggi da alcune sezioni della Suprema Corte.
    Su una questione analoga, si può ricordare, altresì, la nota Cass. Pen, Sez. V, n. 30209/2013, con la quale gli Ermellini asserivano che l’automobilista in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che veniva sottoposto ad accertamento mentre era fermo in un’apposita area di sosta, non poteva essere condannato per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. (rubricato “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, la cui formulazione letterale è simile a quella del reato “gemello” di cui all’art. 186 C.d.S.)
    In questo caso, la decisione della Corte si basava essenzialmente sul fatto che non vi era alcuna prova che il conducente avesse materialmente guidato l’auto, avendo egli dichiarato di avere assunto la droga proprio nel luogo ove gli agenti accertatori avevano proceduto ad effettuare il test.
    Tale circostanza non veniva provata nemmeno dalla procura durante il processo e, dunque, secondo la Cassazione, non si poteva procedere alla condanna del suddetto conducente in quanto non era possibile dare la piena prova della circolazione del mezzo e, dunque, del perfezionamento del reato contestato.
    In conclusione, secondo questa seconda tesi, in assenza della prova della avvenuta conduzione nel traffico veicolare da parte del conducente in stato di alterazione (da alcool o da sostanze stupefacenti), non è possibile provvedere alla condanna penale di quest’ultimo per guida in stato di ebbrezza.
    Conclusioni:
    Esistono sostanzialmente due tesi che riguardano l’applicazione del reato di cui all’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) in caso di conducente che si trovi al volante in posizione di “fermata”.
    Una prima tesi, meno garantista, che considera la “fermata” quale momento della “guida” e, dunque, come atto che ben può integrare la condotta penalmente rilevante prevista dal suddetto reato;
    Una seconda tesi (se vogliamo, più attenta alle ragioni sostanziali che hanno indotto il legislatore ad introdurre il rato di guida in stato di ebbrezza) che ritiene penalmente rilevante la condotta del “condurre” il veicolo in stato alterato, in quanto solo in quel caso si creerebbe il pericolo per i terzi che la legge penale mira a evitare/sanzionare.
    Entrambe le tesi sono valide e tuttora vive nei tribunali penali, anche se si deve ricordare che la prima delle due trova maggior favore nelle corti territoriali.
    Apparentemente, però, l’orientamento più garantista (numero 2) risulta preferibile, perlomeno sul piano logico, perché più concreto e meno legato ai formalismi.
    Applicando tale tesi, infatti, si eviterebbe il rischio di stravolgere il dettato della norma e di sanzionare, non l’atto dell’aver circolato in stato di ebbrezza, ma lo stato di ebbrezza in quanto tale, che (a parere di chi scrive e senza voler minimizzare la gravità del problema dell’alcolismo e/o dell’abuso di sostanze stupefacenti per chi ne è avvezzo o vittima) può risultare di per sé innocuo nei confronti dei terzi.
    Ad ogni modo, se anche si decidesse di sposare la seconda delle due tesi di cui sopra, si deve ricordare che, dal punto di vista operativo, gli agenti accertatori, una volta accertato lo stato di alterazione di un soggetto fermato, provvederanno sempre a fare la opportuna segnalazione in procura a prescindere dallo stato in cui si trova il veicolo condotto dal conducente (in fermata o movimento).
    Sarà onere del conducente, quando verrà raggiunto dal provvedimento penale di condanna, nominare un difensore di fiducia (o mantenere il difensore assegnato d’ufficio) e promuovere l’opposizione al predetto provvedimento; solo in questa sede sarà possibile utilizzare la giurisprudenza di cui alla seconda delle due tesi sopra esposte.
    Boffalora sopra Ticino (Milano), 16 gennaio 2014
    avv. Giuseppe Paolo Raimondi

  7. #7
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    Anche se non scrivi in maiuscolo, riesco a leggere ugualmente.
    Cmq penso che tu non abbia letto attentamente l'intero articolo da te postato:

    La particolarità dell’accertamento in questione risiede nel fatto che gli agenti incaricati avessero eseguito l’alcooltest quando il conducente era in posizione di “fermata”, intesa come temporanea sospensione della marcia ex art. 157 C.d.S. –
    Sul punto occorre sottolineare che la Giurisprudenza penale conosce almeno due distinti orientamenti: un primo orientamento (maggioritario) che riconosce la rilevanza penale dell’essere in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo in posizione di “fermata”, ed un secondo orientamento (minoritario, ma tuttora vivo) che, invece, ritenere penalmente rilevante tale condotta solo in presenza della prova che il conducente abbia già circolato in stato di ebbrezza.

    Qui si parla appunto di 2 modi di vedere la legge...
    Io appunto avevo letto sempre casi come questi :

    Cass. Pen, Sez. V, n. 30209/2013, con la quale gli Ermellini asserivano che l’automobilista in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che veniva sottoposto ad accertamento mentre era fermo in un’apposita area di sosta, non poteva essere condannato per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. (rubricato “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, la cui formulazione letterale è simile a quella del reato “gemello” di cui all’art. 186 C.d.S.)
    In questo caso, la decisione della Corte si basava essenzialmente sul fatto che non vi era alcuna prova che il conducente avesse materialmente guidato l’auto, avendo egli dichiarato di avere assunto la droga proprio nel luogo ove gli agenti accertatori avevano proceduto ad effettuare il test.
    Tale circostanza non veniva provata nemmeno dalla procura durante il processo e, dunque, secondo la Cassazione, non si poteva procedere alla condanna del suddetto conducente in quanto non era possibile dare la piena prova della circolazione del mezzo e, dunque, del perfezionamento del reato contestato.
    In conclusione, secondo questa seconda tesi, in assenza della prova della avvenuta conduzione nel traffico veicolare da parte del conducente in stato di alterazione (da alcool o da sostanze stupefacenti), non è possibile provvedere alla condanna penale di quest’ultimo per guida in stato di ebbrezza.

    Secondo della giurisprudenza parimenti autorevole, però, non sarebbe affatto scontato che il solo trovarsi alla guida del mezzo in posizione di fermata integri il reato in parola. Infatti “ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trova all’interno del veicolo (nella specie in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico” (Cass. Pen., Sez. V, n. 10476/2010).

    In buona sostanza dipende dal buon senso degli organi accertatori o eventualmente dalla oculatezza del giudice. Ennesimo caso dove regna la confusione....

  8. #8
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    Citazione Originariamente Scritto da Berengario Visualizza Messaggio
    Se l'auto era spenta in un parcheggio (e non su strada) cambiava eccome, potevi tranquillamente dire che ti stavi riposando e aspettavi un pò di tempo visto che avevi bevuto. L'auto a motore spento ferma in un parcheggio non sta circolando e quindi decade il discorso di guida in stato di ebbrezza.
    Purtroppo ci sono stati casi analoghi in cui è stata contestata l’ebbrezza: me ne viene in mente uno a Torino che aveva parcheggiato correttamente, abbassato il sedile e si era messo a dormire perché aveva bevuto e si riteneva non in grado di guidare.
    Sono passati i vigili, hanno notato l’auto, l’hanno svegliato e fatto alcoltest.
    In seguito il giudice ha dato ragione ai vigili.

  9. #9
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    Citazione Originariamente Scritto da xreader Visualizza Messaggio
    Purtroppo ci sono stati casi analoghi in cui è stata contestata l’ebbrezza: me ne viene in mente uno a Torino che aveva parcheggiato correttamente, abbassato il sedile e si era messo a dormire perché aveva bevuto e si riteneva non in grado di guidare.
    Sono passati i vigili, hanno notato l’auto, l’hanno svegliato e fatto alcoltest.
    In seguito il giudice ha dato ragione ai vigili.
    sei l'unico che scrive cose sensate,,,

    diciamo che di "norma"n ovvero al 99,99999999% se sei in auto seduto dietro davanti motore spento ecc ecc e sei ubriaco TI APPLICANO LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA.

    se si è fatti di alcol devi lascare la macchina (PRIVARTI DELLE CHIAVI) e stare ad almeno 500 mt in modo che non possono capire che l'auto è la tua.

  10. #10
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    Buongiorno. Avrei bisogno di un paio di chiarimenti. Il 16 ottobre 2017 sono stato fermato x la prima volta dalla polizia locale. Tasso alcolico al primo 1.72, al secondo 1.84.
    Mi é arrivata la lettera dal prefetto con la sospensione della patente x 1 anno. E di fare tutti gli esami ed andare in CML. Ho già fatto tutto .. dopo un mese k sono stato fermato ho subito trovato l ente x svolgere i lavori di pubblica utilità. Cioè la LPU. La domanda l ho presentata il 8 novembre. Qualcuno mi saprebbe dire quando ci mette il giudice a decidere o ha rispondere una volta fatta la domanda x i lavori di pubblica utilità.

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