Io ho trovato piú di un articolo al riguardo e dice il contrario leggi.L'articolo 223, comma 1, del Codice della strada prevede che: "Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni <...>".
Successivamente, il Giudice penale procederà all'accertamento del reato.
In caso di condanna, applicherà la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente.
La sentenza o il decreto penale, una volta irrevocabili, saranno trasmessi al Prefetto, il quale a sua volta, adotterà un'ordinanza di sospensione o revoca per il periodo di tempo stabilito dal Giudice penale.
Lo stesso Prefetto, tuttavia, dovrà tenere conto del "presofferto", ossia del periodo di tempo in cui la patente era stata sospesa in via provvisoria, nel corso del procedimento penale.
Tale periodo dovrà quindi essere detratto dal tempo stabilito dal Giudice.
Questi principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza in più occasioni (Cassazione, sentenza n. 39542/2008, secondo cui: "spetta all'autorità amministrativa di detrarre, in fase esecutiva, il periodo di sospensione presofferto"; Cassazione, sentenza n. 17650/2008 secondo cui: "la competenza ad irrogare le sanzioni amministrative accessorie ai reati in materia di circolazione stradale appartiene in via generale al giudice ordinario e non al Prefetto, cui spetta solo un potere limitato in via preventiva e cautelare. Tuttavia - si è ripetutamente affermato in giurisprudenza - ciò non comporta che i due periodi di sospensione siano cumulabili, giacché essi sono, invece, complementari, incidendo essi sull'autore della violazione per il medesimo fatto, per il quale il codice della strada prevede, come sanzione amministrativa accessoria, una sola sospensione della patente di guida per un periodo che va da un minimo a un massimo, anche se l'applicazione, prima di essere definitiva, può essere provvisoria e anche se all'applicazione provvisoria e a quella definitiva procedono distinte autorità, tra le quali è il Prefetto, organo di esecuzione delle sanzione amministrativa accessoria, a dover provvedere alla detrazione, obbligatoria, del periodo di sospensione eventualmente presofferto, e senza che vi sia bisogno di esplicita dichiarazione al riguardo da parte dell'autorità giudiziaria"; Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 21 giugno 2000, n. 20).
Quindi con la messa alla prova sta al prefetto stesso dare la pena accessoria della sospensione della patente,ma deve tenere comunque conto del periodo di sospensione provvisoria.
Se cerchi sul blog " art 186 e periodo presofferto" trovi la domanda di gianni2012 a cui risponde un avvocato e dice che conta il presofferto .
Vi aggiorno sulla mia situazione (incidente in seconda fascia), dopo 6 mesi di cautelare scontati da maggio 2016 a ottobre 2016, 3 mesi di MAP tra marzo e maggio 2017.
giusto ieri mi è arrivata la notifica della sospensione accessoria di ulteriori 2 mesi e 20 giorni.
speravo passasse molto più tempo e pensavo dovessi scontare ulteriori 6 mesi.
strano questi 2 mesi e 20 giorni ( forse mi sono stati scalati grazie alla MAP)
Buongiorno a tutti, è da un po' che non scrivo. Piccolo aggiornamento: a maggio 2017 ho iniziato la MAP in in centro anziani vicino a casa mia, il giudice mi ha dato 4 mesi e ha accettato i termini da me concordati con la cooperativa, ossia 10 ore settimanali per 4 mesi. È stato in periodo molto duro, lavorando dovevo andare a fare le ore nei riposi e la mattina quando avevo pomeriggio. Tuttavia un'esperienza davvero molto bella. Ora, passati 4 mesi ho appena finito la map, Ultima udienza qualche giorno fa che ha estinto il reato. Ora passa tutto nelle mani della prefettura e vediamo. Io sono di UDINE,FVG 3° fascia con incidente. Ho letto che a qualcuno nel forum hanno calcolato come data di accertamento quella dell'incidente nel conteggio dei 3 anni, a me i 3 anni scadono esattamente fra due giorni, spero di non dover fare ricorso al TAR e che me la facciano rifare subito :/
Ciao, anche io ho finito la MAP a aprile 2017 (centro anziani pure io e piacevole attività); attendo che il giudice mi estingua il reato poi essendo in terza fascia con incidente senza feriti... Prefettura....
Il mio incidente a dicembre 2015
Ti volevo chiedere.. Avevi ripreso la patente dopo il cautelare?
[QUOTE=zeta10;105039]una domanda, io ho ancora 3 anni di idoneità dati dalla commissione medica, nel mio caso dopo 2 mesi e 20 giorni devo tornare a prendermi la patente ? senza ulteriori visite?[/QUOTE
Qua a Bologna secondo la commissione medica locale, che ho girato la tua domanda, dicono non serva fare altri esami medici (alcolemia,ecc.) in quanto tu sei già nell'iter di controlli per riavere il permesso dei 10 anni (quello standard per intenderci).
No non ho ripreso la patente, tanto dopo due anni mi sono abituato a stare senza macchina e penso che se poi arriva la revoca e l'ostativa sia meglio così, piuttosto che guidare per qualche mese e poi subire di nuovo la privazione :/