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Discussione: Messa alla prova

  1. #871
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    Più che altro non c'è un accertamento del reato inteso come lo intende il ministero. Xkè solo la sentenza di condanna lo contiene. Quella di non doversi procedere invece no.

    Sentenza di non doversi procedere:
    Possibile esito della fase dibattimentale, appartenente al genus delle sentenze di proscioglimento, dalle quali si differenzia in quanto non contiene un accertamento del fatto storico, ma si limita a statuire su aspetti processuali che impediscono tale accertamento, quali il dubbio sull'esistenza di una condizione di procedibilità (art. 529) o di causa di estinzione del reato (art. 531).

    Sentenza di condanna (procedimento penale):
    Provvedimento con cui è possibile si concluda il giudizio, alternativamente al proscioglimento, e attraverso il quale viene dichiarata la colpevolezza dell'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio (art. 533 del c.p.p.). Con la sentenza di condanna il giudice stabilisce non solo l'accertamento della sussistenza del fatto storico, la sua qualificazione come illecito penale, l’affermazione che l’imputato lo abbia commesso e la determinazione della pena, ma anche è chiamato a decidere sull'eventuale azione civile esercitata nel processo penale.

    E come già detto la MAP non arriva ad una condanna. Sono applicabili le sanzioni amministrative accessorie come la revoca, fin qui sono d'accordo, ma se il tempo è scaduto... è scaduto. Non vedo la logica di far ripartire i 3 anni dalla data di una condanna che non c'è.
    Ultima modifica di Ismahel; 07-09-2016 alle 10:02

  2. #872
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    Esattamente questo intendevo.

  3. #873
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    Citazione Originariamente Scritto da Diabolik70 Visualizza Messaggio
    D'accordo sulla circolare. Ma in caso di Messa alla Prova non c'e' una data di passaggio in giudicato.
    Con il proscioglimento , come discusso in post precedenti, le cose si complicano non di poco , però conoscendo il famoso ministero s' inventeranno un ulteriore circolare a peggiorar le cose , parlavo di cassazione perchè sarebbe l'unico modo di far cessare queste polemiche burocratiche assurde . Trovo da paesi incivili che per una legge scritta superficialmente non debba esser lo stato a chiarire in automatico , senza dover fare mille cause ,dove ognuno dice la sua con dispendio di organico e di denaro sia pubblico che privato ! Purtroppo abbiamo assistito alle ingiustizie più assurde ,però poi sta sempre "all'imputato " dimostrare il contrario ...La messa alla prova ha ulteriormente complicato le cose , se dopo 10 anni ancora si discute su quale dev'essere la data di accertamento del reato figuriamoci chiarire questo ulteriore "disguido " visto e considerato che la messa alla prova è nuova di pacca .

  4. #874
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    Trovata una circolare del Ministero dell'Interno riguardo come applicare le sanzioni amministrative accessorie in caso di messa alla prova.
    I punti salienti:

    1-le sanzioni accessorie vanno applicate anche in assenza di condanna definitiva penale.
    Ovvero come ci aspettavamo la revoca c'è

    2-la MAP non prevede un preventivo accertamento della resposabilità penale. Tale ultimo elemento lo contraddistingue nettamente dagli LPU.
    Xkè in effetti con gli LPU viene sostituita una pena, quindi sono a seguito di una condanna. La MAP no.

    3-Secondo la Suprema Corte, quando il processo penale viene definito per estinzione del reato, l'accertamento effettuato in sede amministrativa riprende la capacità di spiegare alcuni effetti e gli atti restituiti al prefetto.
    Accertamento sede amministrativa? Si commenta da solo.

    Il testo integrale.

    http://www.asaps.it/nuovo/downloads/...ccessorie).pdf

  5. #875
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    Anche questo è interessante, riguarda l'ormai chiara situazione che la sanzione ammistrativa dopo la MAP è competenza del prefetto e non de giudice, ma tra le righe...

    Si osserva fin da ora che nella presente fattispecie non può farsi luogo alla confisca del veicolo perchè non c'è sentenza di condanna
    Ciò premesso deve comprendersi se la revoca della patente di guida deva trovare attuazione

    E il gran finale:
    Orbene, nel caso di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice non opera alcun accertamento del reato
    La sentenza emessa all'esito del procedimento non ppuò, inoltre, certamente equipararsi ad una condanna o all'applicazione della pena ex art.444 cpp, situazioni che sono ritenute dalla Corte di Cassazione concettualmente identiche tra loro ai fini penali ordinamentali)

    Testo integrale: http://www.camerapenalemilano.it/pub...016.3.2016.pdf
    Ultima modifica di Ismahel; 07-09-2016 alle 15:56

  6. #876
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    Perchè la frase "Si rappresenta, infine, che la decisione in esame chiarisce anche che
    il momento in cui il Prefetto applica la sanzione accessoria è successivo al
    passaggio in giudicato della sentenza che accerta e dichiara l'estinzione del reato
    " "per riprendere il loro
    corso nella naturale sede amministrativa
    " ...Veramente interessante questa circolare ... dove sta la fatidica data di accertamento del reato ?

  7. #877
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    Ne vedremo delle belle ...adesso tante " messa alla prova" sono ultimate mi aspetto la confusione e differenziazione di trattamenti più assurdi ! Anche se nella logica sapiamo benissimo come dovrebbe finire , ma vi è logica in una legge che tenta di recuperare punendo ?

  8. #878
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    Nessuna logica.
    Io sono in terza fascia con incidente con tutti gli enormi problemi del caso. Fortunatamente dopo una sospensione di 14 mesi, a seguito ricorso GDP ho ripreso a guidare dopo 200 giorni.
    Non sono uno stinco di santo, ma quella maledetta sera avevo bevuto un spritz 3 ore prima ed una birra piccola e mi hanno riscontrato per 2 volte 2.07. Il giorno successivo volevo uccidere tutti poi ho capito che non serviva a niente. Il mio avvocato mi ha semore detto che quando i due valori dell' alcol test sono uguali, qualcosa non ha funzionato, ci sono anche sentenze in quel senso. Adesso che mi e' arrivato il DP ritratta tutto, dice che la teoria non regge e non ci rimane che la messa alla prova con tutte le incognite annesse e connesse....avanti cosi

  9. #879
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    è arrivata... alla fine è arrivata.
    ho udienza a metà ottobre, quella dove mi dichiareranno il nn doversi procedere per buon esito della messa alla prova.
    poi, come da copione, arriverà la revoca della patente dalla prefettura.

  10. #880
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    Ed essendo Veneto andrà nn credo diversamente da così, sentenza nuova di zecca, 8 settembre
    https://www.giustizia-amministrativa...ento del reato

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