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Discussione: Accertamento del reato

  1. #1591
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    Citazione Originariamente Scritto da Myke26 Visualizza Messaggio
    Buonasera, sono nuovo sul forum ma avrei una grossa mano da parte vostra vi spiego la mia situazione:
    -sospensione patente per alcol (0,52) 3 SETTTEMBRE 2015
    -provvedimento della prefettura di 3 mesi di sospensione
    -faccio ricorso che poi a gennaio 2016 viene rigettato
    -9 novembre 2015 mi fermano alla guida senza patente, e mi fanno il verbale art 218 c 6 per circolazione con patente sospesa
    -27 novembre 2015 mi arriva il decreto prefettizio di revoca della patente di guida
    -24 dicembre 2015 faccio ricorso e dopo 3 udienze rinviate alla 4 UDIENZA IL GIUDICE DI PACE DECIDE DI RIGETTARE IL RICORSO
    -5 maggio 2016 il giudice di pace deposita il tutto in cancelleria
    -20 maggio 2016 mi arriva a casa per raccomandata la sentenza di rigetto del ricorso

    - ORA VISTO CHE SI TRATTA DI ART 219 COMMA 3BIS vi chiedo: per iscrivermi di nuovo a scuola guida devo aspettare 2 anni a decorrere da quale data?

    Vi chiedo più info possibili a chi può aiutarmi grazie!!!
    Ciao, quindi leggendo il : 3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Sempre continuando a leggere il :2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
    Quindi i due anni coincidono con l'ordinanza definitiva emessa dal prefetto .

  2. #1592
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    Citazione Originariamente Scritto da lupus Visualizza Messaggio
    Ciao, quindi leggendo il : 3-bis. L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di cui al comma 2. Sempre continuando a leggere il :2. Nell'ipotesi che la revoca della patente costituisca sanzione accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza di una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque giorni successivi, ne dà comunicazione al prefetto del luogo della commessa violazione. Questi, previo accertamento delle condizioni predette, emette l'ordinanza di revoca e consegna immediata della patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato dell'esecuzione. Dell'ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.
    Quindi i due anni coincidono con l'ordinanza definitiva emessa dal prefetto .
    Grazie della risposta gentilissimo. Quindi io avendo il provvedimento prefettizio notificato il 27 novembre 2015 potrei chiedere il foglio rosa solo dalla data 28 novembre 2017, li scadrebbero i due anni di revoca se non sbaglio...
    Però io ho dei dubbi sul fatto perché il mio ricorso presentato il 24 dicembre 2015 (al giudice di pace) è stato rigettato il 13 maggio 2016.. COME FUNZIONA IN QUESTO CASO?
    Se qualcuno ha anche altre info in merito li chiedo gentilmente di rispondere..
    Ultima modifica di Myke26; 07-08-2016 alle 14:42

  3. #1593
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  4. #1594
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    Citazione Originariamente Scritto da Zippo17 Visualizza Messaggio
    Ciao Zippo17, ti volevo chiedere se nella tua sentenza di proscioglimento dopo MAP positiva veniva indicato in fondo alla sentenza questa dicitura:

    "alla cancelleria del tribunale di inviare la documentazione al prefetto"

    grazie

  5. #1595
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    Ciao. In caso di revoca patente a seguito di Messa alla Prova, che evita la celebrazione del giudizio, i tre anni dovrebbero ragionevolmente partire dall data dell'incidente. Siete d'accordo con me??

  6. #1596
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    Citazione Originariamente Scritto da Diabolik70 Visualizza Messaggio
    Ciao. In caso di revoca patente a seguito di Messa alla Prova, che evita la celebrazione del giudizio, i tre anni dovrebbero ragionevolmente partire dall data dell'incidente. Siete d'accordo con me??
    Veramente sarei d'accordo per annullare tutto come gli lpu ...visto la manifesta volontà di volersi "recuperare" , per il resto abbiamo affrontato diversi discorsi dove si sosteneva che il prefetto non avrebbe dovuto emettere nessuna revoca a fronte di un proscioglimento per un non luogo a procedere ...però ? La messa alla prova implica l'applicazione delle sanzioni amministrative , poi il problema della data è da imputare ad un ostica interpretazione del ministero applicandola in modo discriminatorio in tutti casi ...a quanto pare anche la sentenza di non luogo a procedere viene considerata come "data accertamento del reato" .

  7. #1597
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    Non eiste che il non luogo a procedere venga considerata data di accertamente. E' razzismo... E' voler annientare, cancellare, debellare, devastare la vita di persone "normali, comuni" , che hanno commesso un errore.
    Non assassini, pirati della strada, stupratori, alcolisti cronici che guidano e vivono completamente fuori di testa.
    Dobbiamo trovare un aiuto, creare un FONDO , un PORTAVOCE , qualcuno che capisca le nostre sofferenze.
    Tra qualche anno capiranno gli enormi danni che hanno provocato ma sara' troppo tardi.

  8. #1598
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    Xkè il non luogo a procedere? Ho riletto la sentenza di Zippo, al buon esito della messa alla prova segue una sentenza di "non doversi procedere" che per definizione non contiene l'accertamento del fatto storico (segue definizione)
    Sentenza di non doversi procedere
    Possibile esito della fase dibattimentale, appartenente al genus delle sentenze di proscioglimento, dalle quali si differenzia in quanto non contiene un accertamento del fatto storico, ma si limita a statuire su aspetti processuali che impediscono tale accertamento, quali il dubbio sull'esistenza di una condizione di procedibilità (art. 529) o di causa di estinzione del reato (art. 531).

    La sentenza di condanna si invece, ce l'ha. E mi riferisco a quello che ho letto qualche pagina indietro, riguardo alla signora che ha fatto l'incidente nel 2011 e poi tira e molla la revoca è arrivata nel? 2015? E' stata condannata però. Questo credo sia l'unico appiglio rimasto, evitare la condanna. Anche se ho letto che a Zippo è arrivata la revoca lo stesso (dal prefetto giustamente, non dal giudice) ma non so come sia andata, mi pareva volesse far ricorso. Inoltre ok arriva la revoca, e fin qua ci sta... 3 anni dal decreto o sentenza penale di condanna passate in guidicato... che Zippo non ha, ne una ne l'altra.
    Ultima modifica di Ismahel; 06-09-2016 alle 09:34

  9. #1599
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    Citazione Originariamente Scritto da Ismahel Visualizza Messaggio
    Xkè il non luogo a procedere? Ho riletto la sentenza di Zippo, al buon esito della messa alla prova segue una sentenza di "non doversi procedere" che per definizione non contiene l'accertamento del fatto storico (segue definizione)
    Sentenza di non doversi procedere
    Possibile esito della fase dibattimentale, appartenente al genus delle sentenze di proscioglimento, dalle quali si differenzia in quanto non contiene un accertamento del fatto storico, ma si limita a statuire su aspetti processuali che impediscono tale accertamento, quali il dubbio sull'esistenza di una condizione di procedibilità (art. 529) o di causa di estinzione del reato (art. 531).

    La sentenza di condanna si invece, ce l'ha. E mi riferisco a quello che ho letto qualche pagina indietro, riguardo alla signora che ha fatto l'incidente nel 2011 e poi tira e molla la revoca è arrivata nel? 2015? E' stata condannata però. Questo credo sia l'unico appiglio rimasto, evitare la condanna. Anche se ho letto che a Zippo è arrivata la revoca lo stesso (dal prefetto giustamente, non dal giudice) ma non so come sia andata, mi pareva volesse far ricorso. Inoltre ok arriva la revoca, e fin qua ci sta... 3 anni dal decreto o sentenza penale di condanna passate in guidicato... che Zippo non ha, ne una ne l'altra.
    Si hai ragione ...ricordo una lunga discussione proprio nell'analisi delle due(non luogo e non dover procedere) e dell'incongruenza che creava, causa proscioglimento , nell'applicazione della eventuale revoca da parte del prefetto , che a quanto pare viene totalmente ignorata. Tu come sei messo Ismahel ? Sempre guidando ...i tre anni dal fatto son passati giusto? In ogni caso hai la carta Tar Veneto ancora favorevole

  10. #1600
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    Citazione Originariamente Scritto da lupus Visualizza Messaggio
    Si hai ragione ...ricordo una lunga discussione proprio nell'analisi delle due(non luogo e non dover procedere) e dell'incongruenza che creava, causa proscioglimento , nell'applicazione della eventuale revoca da parte del prefetto , che a quanto pare viene totalmente ignorata. Tu come sei messo Ismahel ? Sempre guidando ...i tre anni dal fatto son passati giusto? In ogni caso hai la carta Tar Veneto ancora favorevole
    Ho visto che hai letto di la, lo scrivo qui per tutti.
    Di anni ne sono passati 4 ormai. La messa alla prova l'ho finita 1 anno fa.
    Sto guidando da quando è scaduto l'anno di cautelare, quindi circa 3.
    Ho letto le sentenze del TAR del Veneto che sarà quello a cui mi dovrò presentare nel caso, e sono tutte favorevoli a noi.
    Sono stato fermato per 1 controllo 2 mesi fa e la mia patente risulta apposto.
    Non so veramente che fine abbia fatto il mio caso.
    E sinceramente... lungi da me smuovere le acque per andarlo a sapere.

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