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Discussione: Accertamento del reato

  1. #1541
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    Il tar della Lomabardia ormai tiene una linea coerente , considera il presofferto e purtroppo la data di accertamento del reato viene fatta coincidere con il passato in giudicato della sentenza ... quello che mi fa imbestialire che questa decisione viene presa ,non interpretando la legge , ma una conseguenza del ritardo burocratico dei tribunali penali: "sembra coerente con le esigenze implicite nel sistema della vigilanza sull’uso della patente di guida, in quanto assicura l’effettività della sanzione amministrativa, evitando contemporaneamente un utilizzo opportunistico delle impugnazioni davanti al giudice penale
    Del tipo ... evidentemente noi siamo lenti (giustizia) però ti puniamo (a distanza di molto tempo) lo stesso! Noi siamo OPPORTUNISTI(nel momento in cui allunghiamo il processo penale) loro invece ?Sono equi ?Sono coerenti?Sono celeri? MA sopratutto interpretano la legge con quale principio ? Quello di tappare le loro carenze ... chissà quando questa confusione arriverà in cassazione ,quale sarà la decisione definitiva su un argomento che varia di opinione troppo velocemente da un tribunale a l'altro.
    Ultima modifica di lupus; 13-02-2016 alle 10:28

  2. #1542
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    Per finire (altra incoerenza): "sembra coerente con le esigenze implicite nel sistema della vigilanza sull’uso della patente di guida, in quanto assicura l’effettività della sanzione amministrativa, evitando contemporaneamente un utilizzo opportunistico delle impugnazioni davanti al giudice penale”
    Ci fanno guidare molti anni(anche più di tre) prima di darci la revoca!!!! Sistema di vigilanza ahahahahahah secondo me chi giudica non conosce la trafila del 186 cds!!!! Siamo proprio messi bene, però qualcuno dovrebbe informarli delle anomalie di questa legge!

  3. #1543
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    Mah ti dirò...messa così, in confronto alle ipotesi peggiori che possono accadere, non sarebbe neppure così male.
    Almeno ci sarebbe la certezza di sapere che 3 anni netti sono e 3 anni restano, indipendentemente da chi e quando li ha comminati.
    Parliamoci chiaro..se revocano la patente a tre anni dal fatto a uno che sconta solo un anno di cautelare ovviamente ci guadagna quasi uno in terza fascia rispetto a uno in seconda che l'anno se lo becca cmq.
    Io quello che chiederei è giusto questo: la mia pena è 3 anni senza patente? bene. Non me la revochi subito perché nn hai elementi per farlo? ok. Però nel momento in cui me la revochi, fammi scontare il delta rispetto ai 3 anni e basta senza aumentare di un minuto il periodo di mancata disponibilità alla guida. Se passa questa logica almeno saremmo (nonostante la durezza della pena) in un sistema mediamente più chiaro

  4. #1544
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    In realtà la vera e propria uniformità decisionale sarebbe sospenderla senza revocarla.
    Cioè prima fascia 3 mesi che diventano 6 con incidente.
    Seconda fascia 6 mesi che diventano 1 con incidente.
    Terza fascia da 1 a 2 anni da raddoppiare (in base ai dettagli dell'incidente, se lieve con feriti ecc..), in cui entrerebbe sì eccome in gioco il penale che potrebbe valutare proprio i dettagli in cui uno può andare quindi da 2 anni a potenzialmente 4.
    Questo farebbe un paese civile senza mettere in mezzo altre basi di ragionamento che fanno solo casino come revoca e data di accertamento

  5. #1545
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    In Lombardia Tar e tribunali ordinari seguono la stessa linea ecco un'altra sentenza (tribunale ordinario Milano)pro sentenza passata in giudicato dove però tengono presente del presofferto .
    Patente di guida: la durata della revoca decorre dal passaggio in giudicato della sentenza

  6. #1546
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    Cmq lupus leggendo l'articolo sembra come dici tu, in realtà se leggi bene la sentenza del tribunale di Milano (allegato sotto) i tre anni sono calcolati dal momento in cui viene notificata la contravvenzione al cds, ovvero il momento in cui o viene firmato il verbale di contestazione o in,cui arrivano i risultati che accertano positività ad alcool o droghe..in questo caso oltretutto era un 187 quindi nn so come comparare l'uso di droghe al nostro di terza fascia.

  7. #1547
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    Citazione Originariamente Scritto da dutch78 Visualizza Messaggio
    Cmq lupus leggendo l'articolo sembra come dici tu, in realtà se leggi bene la sentenza del tribunale di Milano (allegato sotto) i tre anni sono calcolati dal momento in cui viene notificata la contravvenzione al cds, ovvero il momento in cui o viene firmato il verbale di contestazione o in,cui arrivano i risultati che accertano positività ad alcool o droghe..
    E' per il gioco della detrazione del presofferto , comunque il tizio ci ha perso sempre un anno visto che la sentenza è del 1-2-2016 ....infatti dice :"Il prefetto pertanto, in sede di esecuzione della decisione dell’autorità giudiziaria divenuta irrevocabile, nel caso di specie ha correttamente dato esecuzione al provvedimento di revoca disposto dall’autorità giudiziaria (doc.3 attore) e in applicazione dei richiamati principi avrebbe dovuto considerare e detrarre il periodo di sospensione già imposto ed effettivamente subito.
    Ne consegue che nel caso di specie va accertato e dichiarato che il alla data del 26.1.2015 ha maturato il diritto al conseguimento di una nuova patente di guida (previo esame) poiché in tale momento devono ritenersi decorsi i tre anni di durata della revoca disposta dal giudice penale, decorrenti dalla data di irrevocabilità della sentenza penale (6.6.2013) ma tenuto conto del periodo di sospensione provvisoria della patente effettivamente già subito (dal 26.1.2012) ed ancora in corso al momento della irrevocabilità della sentenza penale."


    Citazione Originariamente Scritto da dutch78 Visualizza Messaggio
    in questo caso oltretutto era un 187 quindi nn so come comparare l'uso di droghe al nostro di terza fascia.
    che finiscono qui nei casi d'incidente/recidiva dove è prevista la revoca
    Art 219 3-ter. Quando la revoca della patente di guida e' disposta a seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. (5)

  8. #1548
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    Complimenti lupus per la competenza come sempre.
    Secondo me la detrazione della sospensione cautelare sarebbe la cosa più onesta se proprio si debbono scontare i tre anni...

  9. #1549
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    Grazie xreader... sarebbe più che giusto che tengano conto della sospensione, però speriamo sempre che la data di accertamento coincida con quella del fatto , non possono applicarci una revoca dopo anni di attesa perchè i nostri tribunali sono lenti e macchinosi .

  10. #1550
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    io ritengo che se proprio devono essere tre anni la cosa più semplice e uguale per tutti sarebbe questa: 3 anni dalla data di accertamento del reato che coincide con la fine dell'iter giudiziario a cui togliere i mesi di sospensione già scontati. Almeno così saremmo tutti nella stessa condizione, non con casi che vanno oltre i 5 anni dal fatto e altri che riescono a terminare prima.
    Per la cronaca io sto per terminare la messa alla prova, a maggio avrò il processo, poi dovrò capire cosa succederà, nel frattempo non guido da un anno e mezzo

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