Carissimi compagni di sventura inanzitutto mi presento: mi chiamo Patrizia, ho 21 anni e sono di Roma. Come voi ho avuto la sfortuna di cadere in questo lungo e terribile calvario e in breve vi racconto la mia storia...
Il 4 dicembre 2010 ho avuto il grande dispiacere di conoscere il famoso ETILOMETRO che ormai è diventato il terrore dei patentati, con primo esito: 1,72 e secondo esito: 1,70. In entrambi in casi risulto appartenere alla più grave delle simpatiche letterine.
Accertata la mia colpevolezza mi viene immediatamente ritirata la patente. Inoltre come previsto dall'aggravante della lettera C, avviene anche il sequestro amministrativo del mezzo ai fini della confisca.
Seguono interminabili giorni di disperazione assoluta, depressione, sensi di colpa stratosferici, impotenza, sentimenti di nullità, vergogna, abbattimento. Insomma, tutte quelle sensazioni che prova chiunque si ritiene ed è a tutti gli effetti una brava persona che però è cosciente del fatto di aver commesso un errore. Ricordando che poteva costare la vita di altre persone e ovviamente anche la nostra. Questa è la peggiore delle conseguenze che comporta questo "errore" e fortunatamente non ci riguarda anche se con totale superficialità accecati dalla superbia e dal menefreghismo, indipendentemente dalla fascia di appartenenza, l'abbiamo sfiorata.
Con questo non voglio fare la moralista, in quanto parlo da peccatrice, pentita ma pur sempre peccatrice, ritengo però giusto esporre la riflessione che è avvenuta dopo la prima fase, ovvero quella della disperazione assoluta e che invito a non sottovalutare.
Detto ciò la seconda fase si chiama rabbia.
Come cita l'articolo 186 ecco la punizione della lettera C:
"c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter."
Da persona responsabile di aver infranto l'articolo 186 sono pienamente disposta a pagare il triste periodo di enormi disagi che comporta il ritiro della patente (ancor di più essendo una persona lavoratrice) che a mio parere al di là dell'eclatante multa, togliere il lusso del permesso di guidare basta e avanza come punizione ma mi oppongo e mi batterò con tutte le forze a mia disposizione contro l'educativamente ingiustificata, insignificante, inconcludente, immorale, scandalosa CONFISCA!!!
La rabbia nasce con la consapevolezza che purtroppo analizzando questo "dettaglio" mi rento conto che LA LEGGE NON E' UGUALE PER TUTTI!!!
Infatti i guidatori sorpresi su di un auto intestata ad altri hanno solo il raddoppio della sospensione mentre i guidatori di un auto propria hanno dovuto salutare gli agenti consegnando loro le chiavi della propria macchina e dicendo addio a migliaia di euro caricati su di un carroattrezzi.
Siamo di fronte ad un vero e proprio FURTO LEGALE e non possiamo assolutamente permettere che ciò avvenga!!!
L'errore in generale, piccolo o grande che sia,è di base un fallimento che ha il solo scopo di insegnarci a non ricommetterlo mai più. Nessuno di noi è perfetto e nella vita ci capiterà di fallire prima o poi.
Proprio perchè sbagliare 1 VOLTA è umano, (ci tengo a precisare 1 perchè mi torna inevitabilmente doveroso specificare che "perseverare è diabolico" e che quindi i recidivi per loro stessa stupidità non rientrano più in questo discorso) vorrei (parlando a nome di tutti quelli che come me si trovano alla loro 1 volta) avere la possibilità di chiedere scusa e di evitare almeno la confisca.
Avrei voluto essere molto più sintetica di quello che sono riuscita ad essere ma la questione è talmente delicata e profonda che inanzitutto ringrazio chi è stato così gentile e paziente da spendere qualche minuto leggendo la mia valanga di parole e riflessioni concludendo col possibile spiraglio di luce che ho trovato casualmente navigando in internet.
Copio direttamente ciò che ha attirato la mia attenzione e ha suscitato un sorriso di speranza...
"Articolo 186 - Guida sotto l'influenza dell'alcool
A parte alcune modifiche di carattere tecnico le novità principali riguardano chi supera il tasso alcolemico di 1,5 g/l che adesso rischia l'arresto da 6 mesi ad un anno (prima andava da 3 mesi ad un anno).
Inoltre spunta la revoca: "se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni [...] sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni (prima erano 90), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) [...], la patente di guida è sempre revocata".
Arrivano, finalmente, i lavori socialmente utili per chi guida in stato d'ebbrezza (ad eccezione di chi guida con oltre 1,5 g/l e provoca un incidente, per lui restano tutte le pene detentive e pecuniarie) che consisteranno in una "prestazione di attività non retribuita a favore della collettività da svolgere, in via prioritaria, nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, o presso i centri specializzati di lotta alle dipendenze".
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000 il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità. In caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. La decisione è ricorribile in Cassazione.
Il ricorso non sospende l'esecuzione a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il giudice che procede o il giudice dell'esecuzione, a richiesta del pubblico ministero o di ufficio, con le formalità di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e delle sanzioni amministrative della sospensione della patente e della misura di sicurezza della confisca. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di una volta".
Articolo 186-bis. Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neo-patentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose
Qui le novità in arrivo sono tante. Per prima cosa ci sarà l'inutile obbligo per i neo patentati di mettersi alla guida con tasso alcolemico pari a 0 per i primi 3 anni. Inutile, secondo noi, per i motivi già espressi qui.
Questo obbligo viene esteso a tutti i conducenti professionali che trasportano sia cose che persone ma riguarderà anche i "comuni cittadini" che dovessero trainare un eventuale rimorchio (es: rulotte, carrello per moto, etc.). Su quest'obbligo riguardante i guidatori professionali, invece, siamo d'accordo perché hanno per le mani grossi bestioni e guidano per molte ore al giorno. Condizioni che già da sole contribuiscono ad abbassare, non di poco, l'attenzione.
La multa per chi dovesse avere un tasso alcolemico inferiore allo 0,5 va da euro 155 a euro 624 che vengono raddoppiate in caso d'incidente. Per i tassi superiori si applicano le sanzioni previste dall'articolo 186 che però vengono maggiorate da un terzo alla metà.
Ma una delle novità più eclatanti riguarda i conducenti minorenni che dovessero essere trovati in stato d'ebbrezza (alla guida di un ciclomotore o motociclo quindi...). Per loro sono in arrivo pene molto pensanti riportate in questo comma:
"Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0 (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età".
Crediamo che questa novità, se ben pubblicizzata visto che non ne ha parlato nessuno, potrà essere un buon deterrente e magari i ragazzi si abituano a non bere troppo. Perché ai 18enni se posticipi la patente B è come si gli togliessi tutto...
Da questo comma deriva che i conducenti di età inferiore ai 18 anni hanno l'obbligo di guidare con un tasso alcolico pari a 0...
Da una circolare ministeriale si denota la necessità di effettuare TRE misurazioni consecutive con l'etilometro prima di certificare eventuali tassi alcolemici. Questo solo per i conducenti che devono guidare necessariamente con tasso zero. Per gli altri restano sempre le due misurazioni."