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Discussione: Querela di falso nel ricorso ad ordinanza-ingiunzione: necessità

  1. #1
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    Predefinito Querela di falso nel ricorso ad ordinanza-ingiunzione: necessità

    La giurisprudenza di legittimità, segnatamente riferita alla opposizione a sanzioni amministrative, ha affermato che la proposizione della querela di falso non è necessaria nel caso in cui ciò che si intenda provare non sia in contrasto con le risultanze del verbale, ma tenda ad accertare elementi diversi ed ulteriori rispetto alle constatazioni verbalizzate.

    In particolare, la Cassazione, con la sentenza a Sezioni Unite del 24 luglio 2009 n. 17355, ha ribadito l'ammissibilità della contestazione e della prova nel giudizio di opposizione alla ordinanza-ingiunzione in relazione a circostanze che esulano dall'accertamento, quali "l'identificazione dell’attore della violazione e la sua capacità e la sussistenza dell'elemento soggettivo o di cause di esclusione della responsabilità, ovvero rispetto alle quali l'atto (id est, il verbale di accertamento) non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà".

    Il caso: l'anno scorso mi fu notificato un verbale di contravvenzione per divieto di circolazione, tuttavia nel giorno e nell'ora riportati nel verbale mi trovavo altrove; ho pertanto proposto ricorso al Prefetto, che però non ha accolto le doglianze prospettate e le eccezioni da me sollevate, emettendo al contempo provvedimento di ordinanza-ingiunzione. Al momento, ho intenzione di impugnare detto provvedimento dinanzi al GdP, al fine di dimostrare, con istanze istruttorie e prova per testi, la mia estraneità ai fatti, ma senza avanzare alcuna querela di falso.

    Tra l'altro, - è solo il caso di aggiungere - la motivazione addotta nel verbale ("alla guida del veicolo indicato circolava in violazione dell'ordinanza del sindaco che disponeva il divieto della circolazione come da relativa segnaletica. L'infrazione è stata contestata verbalmente al trasgressore sopraggiunto al momento dell'accertamento. Giustificata la contestazione non immediata se l'agente è impegnato in incombenze più urgenti") mi è apparsa illogica e contraddittoria, allorquando si è appunto affermato che il trasgressore sia giunto al momento dell'accertamento, ovvero in un momento successivo al rilevamento dell'infrazione, facendo inevitabilmente presumere che il veicolo non fosse in movimento, ma in sosta (altrettanto vietata in quella strada).

    Cosa ne pensate?
    Ultima modifica di MarcoS1; 16-04-2018 alle 18:42

  2. #2
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    Ragionamento sensato.
    Ovviamente le prove debbono riguardare anche il veicolo e non solo Lei

  3. #3
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    La ringrazio, Avv. Lorè.

    Mi conferma dunque che anche la dimostrazione che il veicolo fosse altrove non implica la querela di falso?

  4. #4
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    Caro,
    mi perdoni per il ritardo della risposta.
    Su tale punto, la questione è borderline.
    Non mi sorprenderei che il Giudice possa comunque disporre la querela di falso.

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