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Discussione: Cartella da Agenzia Entrate Riscossione

  1. #1
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    Predefinito Cartella da Agenzia Entrate Riscossione

    Vorrei avere una delucidazione

    Abbiamo ricevuto una cartella dal nuovo ente Agenzia Entrate Riscossione nella quale richiedono pagamenti per diverse cose.

    Se riguarda una tributo (bolli auto, tassa rifiuti ecc) posso fare ricorso in autotutela , entro 60 gg dal ricevimento, d. lgs 546/92 e, in caso di mancato accoglimento e/o mancata risposta entro 90 giorni dall'invio, devo proporre ricorso alla commissione tributaria entro 30 giorni: giusto?

    Se, invece, riguarda una multa agisco ugualmente o ,come mi ha detto un poliziotto, devo comunque aggiungere al ricorso un altro ricorso al giudice di pace,entro 30 gg dal ricevimento, per bloccare la procedura?

    Grazie.

  2. #2
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    1. Non proprio. Non si tratta di autotutela di reclamo/mediazione. Attenzione che se vuol procedere in proprio deve avere estrema perizia perchè la procedura tributaria ha formalità estremamente rilevanti che, se disattese, determinano l'improcedibilità del giudizio.
    2. Si tratta di due titoli diversi che appartengono sa due giurisdizioni diverse. Le sanzioni amministrative appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in questo caso del Giudice di Pace. Anche qui attenzione, perchè a seconda delle eccezioni da apportare debbono incardinarsi riti diversi (o D. Lgs. 150/11 o 615 c.p.c.)

  3. #3
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    Spiego meglio ed in dettaglio la situazione: ho ricevuto due cartelle da parte dall’ agenzia entrate riscossione, entrambe riferentesi a sanzioni del codice della strada, che i facevano riferimento a cartelle precedenti di somma inferiore a € 300 che pensavo erroneamente “rottamate” in seguito alla legge stabilità 2015 (come erroneamente riportato sul web...)

    In entrambi i casi ho presentato ricorso in autotutela per prescrizione del diritto in quanto la notifica della cartella precedente era avvenuta tramite servizio postale e, in base a sentenze delle CTP,
    dette notifiche sarebbero risultate come inesistenti (conferma? sembrerebbe che ultimamente avrebbero ribaltato questo orientamento)

    I documenti ricevuti dai vigili erano stati inviati da più di cinque anni in entrambe le situazioni (in un caso avevo anche pagato la sanzione originaria ma oltre i 60 gg dalla notifica)

    Non ho però accompagnato, in entrambi i casi, l’autotutela con il ricorso al giudice di pace entro 30 gg dal ricevimento della cartella:
    La prima cartella è arrivata a fine agosto 2017: ho inviato il ricorso entro i 60 gg (usufruendo anche dell' interruzione dei termini del periodo estivo)
    In data 27 dicembre 2017 l’agenzia ha risposto non accettando il ricorso eccependo la regolarità della posizione, della notifica in particolare

    La seconda cartella è pervenuta in data 17 novembre 2017: ho presentato il ricorso in data 12 gennaio 2018...... attendo la risposta, anche se penso che sarà identica alla prima!

    Quali rimedi sono ancora possibili per impugnare la mancata accettazione del ricorso (già avvenuto nella prima, probabile nella seconda) sempre puntando sulla prescrizione, che penso si possa far valere in ogni momento. (ricorso tardivo?)

    Infine la competenza territoriale del GdP è da basarsi sulla residenza mia oppure in base alla sede di chi ha emesso l'atto? (siamo in province differenti).

    ringrazio per la risposta e per le ulteriori spiegazioni.

  4. #4
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    Caro,
    innanzitutto non si tratta di cartella, ma di intimazioni di pagamento che rappresentano degli atti esattoriali terzi e successive alle cartelle e queste presuppongono.
    A seconda di ciò che si eccepisce si può anche fare la procedura ex art. 615 c.p.c. che non ha termini di incardinazione, ma da ciò che mi pare di aver capito ha dedotto la mancata notifica delle cartelle presupposte e questo va fatto valere entro 30 gg. con la procedura ex D. Lgs. 150/11.
    Purtroppo quanto da Lei dedotto circa la insussistenza delle notifiche a mezzo posta è stato abbondantemente superato dalla giurisprudenza della Cassazione degli ultimi anni.
    Se posso permettermi un suggerimento, qualora si voglia adire la Giustizia ma non si hanno le corrette conoscenze, quantomeno una consulenza legale è sempre meglio eseguirla.
    Una semplice ricerca in internet porta non è garanzia di riuscita di un giudizio.

  5. #5
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    Ringrazio per le precedenti ed aggiungo una domanda:
    dopo aver presentato ricorso in autotutela insistendo sulla prescrizione basandomi sulla inesistenza delle notifiche ; purtroppo ha scoperto dopo l’invio che l’impostazione era errata e che dette notifiche sono regolari (le sentenze della cassazione hanno cambiato indirizzo)

    la prima cartella è arrivata a fine agosto 2017: ho inviato il ricorso entro i 60 gg (usufruendo anche dell’interruzione dei termini del periodo estivo) ; in data 27 dicembre l’agenzia ha risposto non accettando il ricorso eccependo la regolarità della posizione, della notifica in particolare

    la seconda è pervenuta in data 17 novembre 2017: ho presentato il ricorso in data 12 gennaio 2018
    attendo la risposta, anche se penso che sarà identica alla prima

    ho però scoperto la possibilità della decadenza del diritto che si basa sull’argomentazione che
    dopo aver ricevuto l’avviso di pagamento, scaduti i termini per il versamento- inadempimento definito- l’ente creditore delega l’agenzia per la riscossione.
    avviene iscrizione a ruolo dell’importo
    tra la data di notifica della cartella e la data di iscrizione a ruolo non devono decorrere più di due anni ; diversamente la cartella è illegittima
    ora sarebbe ancora possibile un ricorso al giudice di pace ex art.lo 615 cpc ( le sanzioni sono inferiori ad € 300)?
    non riesco però a capire se i due anni tra la definitività e l’iscrizione a ruolo sono passati o meno; invio quanto è in mio possesso, basandomi sugli atti ricevuti e sulle cartella


    prima cartella: violazione cs del 12/2/2008 notifica 13/5/2008 intimazione pagamento ricevuta
    11/6/2010 tutti atti dei vigili
    ruolo esecutivo 6/11/2012 equitalia cartella ricevuta 21/1/2013
    successiva cartella di fine agosto 2017 v. sopra

    seconda cartella : violazione cs del 20/1/2009 notifica 24/4/2009 atti dei vigili
    pagamento in ritardo della somma richiesta in data 20/8/2009
    ruolo esecutivo 25/2/2013 equitalia cartella ricevuta 23/5/2013
    successiva cartella 17 novembre 2017

    ringrazio ed attendo cortesemente una risposta

  6. #6
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    Caro,
    mi permetta ma sta facendo troppa confusione.
    Innanzitutto se trattasi di cartelle di pagamento per sanzioni amministrative i termini di opposizione non sono di 60 gg. ma di 30 gg. e solo se si eccepisca la mancata notifica del titolo fondante.
    In tutti gli altri casi si esperisce l'azione ex art. 615 c.p.c. non con ricorso, bensì con atto di citazione.
    Ciò posto, i due anni che Lei riferisce non debbono intercorrere tra la notifica della cartella e l'esecutorietà del ruolo, ma viceversa tra l'esecutorietà del ruolo e la notifica della cartella.
    E', infatti, il ruolo a fondare la cartella e non viceversa.
    Nel Suo caso i tempi sono stati rispettati.
    I ruoli sono del 2012 e 2013 e e cartelle notificate entrambe nel 2013.

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