Cos'è la messa alla prova di cui si parla nel progetto di legge A.C. 1800 del 04 marzo 2014?
Cos'è la messa alla prova di cui si parla nel progetto di legge A.C. 1800 del 04 marzo 2014?
Anch'io chiedo se qualcuno ha notizie in merito a questa nuova legge...
Da quel che ho capito estende la possibilità di essere affidati ai servizi sociali per estinguere il reato.
Ho trovato anche questa notizia:
http://http://www.luceraweb.eu/Giornale.asp?ID=25681
Spero tanto che sia la via buona per noi fascia3+incidente per accedere ai lsu e magari evitare la revoca!!
Sarebbe un sogno, ma ho forti dubbi...
ho dato un'occhiata e la cosa mi sembra interessante.
praticamente è diventato il nuovo articolo Art. 464 Bis. Sospensione del procedimento con messa alla prova.
I. Nei casi previsti dall'articolo 168-bis del codice penale l'imputato può formulare richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Quindi rimbalziamo ai casi previsti dal 168-bis che sono:
Nei procedimenti relativi a reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l’imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. La sospensione non può essere chiesta nei procedimenti relativi ai reati previsti dall’articolo 173-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, nonché dagli articoli 2621 e 2624 del codice civile. La sospensione del processo con messa alla prova non può essere concessa più di una volta. L’esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede».
Ho sottolineato la parte dei reati esclusi, senza citare l'articolo mi pare di aver capito che il "testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58" è il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, credo riguardi reati fiscali quindi, non il codice della strada.
Io la ritengo una via percorribile
Sempre riguardo alla messa alla prova:
Essa differisce, poi, sostanzialmente dall'istituto declinato dal comma 9 bis dell'art. 186 cds.
Quest’ultimo, – onde addivenire all’eventuale successiva e finale estinzione del reato - presuppone, infatti, il passaggio necessario attraverso l'inflizione all’imputato di una condanna, la quale viene convertita nella forma alternativa di espiazione, data dai lavori socialmente utili (“..la pena detentiva e pecuniaria può essere sostituita, anche con il decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274…”).
In sostanza dice che non sono i LSU espressamente negati per la terza fascia con incidente, quindi si può richiedere, giusto? Inoltre i LSU sono una pena sostitutiva, quindi comunque è implicito aver subito una condanna per i LSU, per la messa in prova no, anzi, serve ad evitarla
il problema è... all atto pratico... quali benefici si hanno oltre ad evitare il processo? con gli lsu si dimezza la sospensione della patente... vale lo stesso con la messa alla prova?
all'atto pratico i normali lsu sostituiscono una pena erogata, quindi si è stati giudicati, la messa in prova sospende il procedimento, quindi senza sentenza alla patente non dovrebbe succedere niente. se c'è un problema lo vedo alla fine della messa alla prova che con esito positivo estingue il reato ma, leggendo l'art 168-ter del codice penale:
(Effetti della sospensione
del procedimento con messa alla prova).
Durante il periodo di sospensione del procedimento
con messa alla prova il corso della prescrizione del
reato è sospeso. Non si applicano le disposizioni del
primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si
procede. L'estinzione del reato non pregiudica
l'applicazione delle sanzioni amministrative
accessorie, ove previste dalla legge.
Cioè sospensioni e revoche POTREBBERO essere applicate.
E' una strada nuova, scarsi i casi pratici di accesso, figurati i casi di messa alla prova portata a termine. E' ancora fumosa la faccenda.
Certo che è l'unica strada percorribile da chi incorre nella revoca, visto che in 3° fascia+incidente i LSU non li si può fare secondo il codice della strada.
Anche il mio avvocato mi ha avvisato che la revoca dovrebbe essere applicata ….....quindi non vedo benefici nell'applicare la messa alla prova se non quello di estinguere il reato ma quello che mi premeva di più era evitare la revoca.
Art. 168-ter. - (Effetti della sospensione del procedimento con messa alla prova). --*Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso e non si applicano le disposizioni del primo comma dell'articolo 161.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede. L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
Però riflettendoci ….se con la messa alla prova non vi è sentenza (perchè il processo viene sospeso ) non dovrebbero esserci neanche le pene accessorie ! Rimarrebbe il cautelare del prefetto ma non la revoca che dovrebbe pervenire solo con il processo ...Cosa ne pensate ?
è la strada che stiamo seguendo anche con il mio legale. la priorità è evitare il processo... perché così "la revoca non te la può dare nessuno" dice lui... vedremo, io ci spero poco cmq
lupus la revoca non è una pena accessoria , è una sanzione amministrativa accessoria.Originariamente Scritto da lupus
Il significato della locuzione "accertamento del reato" attiene , perciò, al dato ontologico e gnoseologico,presuppposto il primo e ricognitivo il secondo della situazione normativamente richiesta per applicare la sanzione amministrativa;cioè si fa riferimento al rapporto fatto-lesione dell'interesse pubblico, prescindendo da qualsiasi giudizio di colpevolezza e di responsabilità, del tutto estraneo alla sfera sanzionatoria amministrativa