Jacopo636
21-05-2012, 14:29
Buonasera,
nel complimentarmi con Voi per l'ottimo ed efficiente servizio offerto, Vi riporto l'ordinanza di sospensione della patente di guida a seguito della violazione dell'art.142/9 del Nuovo Codice della Strada.
Non sono del tutto convinto della regolarità delle tempistiche decorse. Non avendo a disposizione uno scanner Vi copio i punti della notifica:
PREMESSO che il Sig. nato a il e residente a in VIA è titolare della patente di guida categoria AB n. rilasciata dal competente ufficio VENEZIA in data 10/09/2009;
VISTO il verbale ******* in data 22/05/2010 pervenuto il 24/05/2010, con cui LA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI VENEZIA ha proceduto al ritiro del predetto documento di guida, per avere il suddetto, il giorno 22/05/2010 in località VILLABONA VE alla guida del veicolo targato *****, violato l'art.142/9 del Nuovo Codice della Strada;
CONSIDERATO che in data 26/05/2010 questo Ufficio ha restituito la patente di guida all'interessato in quanto il Giudice di Pace di ****, con ordinanza n. ***/2010 del 25/05/2010 accoglieva l'istanza di sospensione della esecutorietà del verbale impugnato;
VISTA la Sentenza n.***/2010 in data 12/10/2011, con il quale il Giudice di Pace suddetto respinge il ricorso;
VISTO l'142/9 del Codice della Strada;
RITENUTO di dover applicare un periodo di sospensione commisurato all'entità della violazione nella misura che si ritiene equa di MESI 1 (UNO);
CONSIDERATO che l'interessato ha già scontato giorni 4 (QUATTRO) di sospensione;
VISTO il decreto n. 32514/2011 del 5/12/2011, con cui a chi sottoscrive il presente atto è stato conferito in reggenza l'incaricato di funzione di Dirigente dell'Area III^ - Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo - Affari Legali - Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio della Prefettura - UTG di Venezia;
DECRETAin ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di **** citata in premessa, la sospensione della patente di guida del Sig. ******* ******per la durata di MESI 1 (UNO).
Poiché l'interessato ha già eseguito giorni 4 (QUATTRO) di sospensione, rimangono ancora da scontare GIORNI 26 (VENTISEI) a decorrere dalla data di deposito del documento di guida.
DISPONEL'inibizione alla guida nella fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle ore 07:00, nei TRE MESI SUCCESSIVI alla data di restituzione della patente di guida.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di notifica, al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione ai sensi dell'art.218, comma 5 del suindicato Decreto Legislativo.
Venezia, 24 aprile 2012
La notifica mi è stata consegnata dai Carabinieri del mio Comune di residenza il giorno 20/05/2012.
In attesa di un Vostro gentile riscontro, Vi porgo i miei più cordiali saluti
Jacopo
nel complimentarmi con Voi per l'ottimo ed efficiente servizio offerto, Vi riporto l'ordinanza di sospensione della patente di guida a seguito della violazione dell'art.142/9 del Nuovo Codice della Strada.
Non sono del tutto convinto della regolarità delle tempistiche decorse. Non avendo a disposizione uno scanner Vi copio i punti della notifica:
PREMESSO che il Sig. nato a il e residente a in VIA è titolare della patente di guida categoria AB n. rilasciata dal competente ufficio VENEZIA in data 10/09/2009;
VISTO il verbale ******* in data 22/05/2010 pervenuto il 24/05/2010, con cui LA SEZIONE POLIZIA STRADALE DI VENEZIA ha proceduto al ritiro del predetto documento di guida, per avere il suddetto, il giorno 22/05/2010 in località VILLABONA VE alla guida del veicolo targato *****, violato l'art.142/9 del Nuovo Codice della Strada;
CONSIDERATO che in data 26/05/2010 questo Ufficio ha restituito la patente di guida all'interessato in quanto il Giudice di Pace di ****, con ordinanza n. ***/2010 del 25/05/2010 accoglieva l'istanza di sospensione della esecutorietà del verbale impugnato;
VISTA la Sentenza n.***/2010 in data 12/10/2011, con il quale il Giudice di Pace suddetto respinge il ricorso;
VISTO l'142/9 del Codice della Strada;
RITENUTO di dover applicare un periodo di sospensione commisurato all'entità della violazione nella misura che si ritiene equa di MESI 1 (UNO);
CONSIDERATO che l'interessato ha già scontato giorni 4 (QUATTRO) di sospensione;
VISTO il decreto n. 32514/2011 del 5/12/2011, con cui a chi sottoscrive il presente atto è stato conferito in reggenza l'incaricato di funzione di Dirigente dell'Area III^ - Applicazione del Sistema Sanzionatorio Amministrativo - Affari Legali - Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio della Prefettura - UTG di Venezia;
DECRETAin ottemperanza alla sentenza del Giudice di Pace di **** citata in premessa, la sospensione della patente di guida del Sig. ******* ******per la durata di MESI 1 (UNO).
Poiché l'interessato ha già eseguito giorni 4 (QUATTRO) di sospensione, rimangono ancora da scontare GIORNI 26 (VENTISEI) a decorrere dalla data di deposito del documento di guida.
DISPONEL'inibizione alla guida nella fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle ore 07:00, nei TRE MESI SUCCESSIVI alla data di restituzione della patente di guida.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di notifica, al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione ai sensi dell'art.218, comma 5 del suindicato Decreto Legislativo.
Venezia, 24 aprile 2012
La notifica mi è stata consegnata dai Carabinieri del mio Comune di residenza il giorno 20/05/2012.
In attesa di un Vostro gentile riscontro, Vi porgo i miei più cordiali saluti
Jacopo