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Visualizza Versione Completa : Comunicare i dati del conducente è sempre stato obbligatorio?



alias1982
15-05-2012, 23:41
Buona sera a tutti...
Settimana scorsa ricevo da equitalia una comunicazione di mancato pagamento per una multa del 2006,mi reco alla polizia municipale e mi informano che la multa in questione è stata pagata in tempo e che la sanzione che risulta non pagata è praticamente inerenete alla mancata comunicazione dei dati del conducente del veicolo.
Mio marito ricorda di aver letto ,che qualora l'intestatario del veicolo fosse lo stesso ad aver commesso l'infrazione non era necessario comunicare i dati del conducente...
Quindi vi chiedo cortesemente se è sempre stato obbligatorio comunicare i dati del conducente o se questa norma è entrata in vigore (magari) dopo il 2005/2006? ... la sanzione da pagare è davvero alta euro 1200 ...:o:o:o
Ringrazio in anticipo per l'attenzione.

Avv. G. Lore
16-05-2012, 08:50
Suo marito purtroppo ha letto qualcosa che non esiste.
Qualora si riceva una multa che preveda la decurtazione dei punti deve essere fatta la comunicazione dei dati, viceversa alcuna decurtazione viene fatta (perchè non sia chi sia il conducente) e viene elevata la sanzione del 126 bis cds.
La questione è un'altra: questo verbale è stato notificato o meno?

alias1982
17-05-2012, 00:15
Suo marito purtroppo ha letto qualcosa che non esiste.
Qualora si riceva una multa che preveda la decurtazione dei punti deve essere fatta la comunicazione dei dati, viceversa alcuna decurtazione viene fatta (perchè non sia chi sia il conducente) e viene elevata la sanzione del 126 bis cds.
La questione è un'altra: questo verbale è stato notificato o meno?

Purtroppo credo proprio che il verbale sia stato notificato...
Speravo proprio di poter fare ricorso ed invece ...:(
Mi sa che mi tocca andare da equitalia a chiedere una dilazione del pagamento,1200 euro meglio pagarle a rate...
Grazie.

Avv. G. Lore
17-05-2012, 07:33
si figuri, ma verifichi bene questa vicenda della notifica del verbale.
Tra l'altro, a futura memoria, tenga presente che eccezioni sul merito del verbale (ossia quando si voglia contestare la legittimità del verbale) devono essere fatte valere ricorrendo al verbale e non alla cartella, dunque anche se fosse stato fondato quanto rilevato da Suo marito (ahimè non sussistente), qualora fosse vero che il verbale sia stato notificato doveva essere fatto valere ricorrendo a questo entro 60 gg.