PDA

Visualizza Versione Completa : Piccola curiosità



Germano91
02-05-2012, 10:41
Salve, vi espongo brevemente quello che ho in mente: Sono stato fermato in guida in stato di ebbrezza, al primo test risultavo 1.64 e al secondo ero 1.53. Visto che dal primo al secondo test passano solamente 7 minuti volevo sapere se era possibile invalidare il secondo, almeno da rientrare in seconda fascia o qualcosa del genere, visto che ho letto in giro che per legge tra un test e l'altro DEVONO PASSARE ALMENO 10 MINUTI me lo confermate? Secondo voi o qualche speranza a processo? (c'è l'ho tra pochi giorni). :-)

Divise in disordine
02-05-2012, 10:56
Hai processo il penale? ma quando è successo il fatto?

Germano91
02-05-2012, 10:58
settimana prossima. Il fatto è successo l'anno scorso... Secondo lei ho qualche speranza?

Divise in disordine
02-05-2012, 11:00
Racconti tutto quello che è successo....

Germano91
02-05-2012, 11:08
In poche parole quello che è successo sopra. Uscivo da una discoteca, senza commettere infrazioni ne niente, mi hanno fermato, fatto soffiare un un dispositivo che segnalava se era presente o no l'alcool nel sangue, uscita la lucina verde (positivo) mi hanno fatto parcheggiare la macchina e portato con loro in caserma per fare il test approfondito che indica i decimi ecc. Spedito a casa con i valori sopra descritti, ho provato a fare ricorso dal giudice di pace ecc ma per problemi di disponibilità del giudice non sono riuscito ancora ad avere un processo civile. Tra poco o il penale quindi inutile ritentare. A per tutto il tempo che è passato (1 anno e 3 mesi circa) sono ancora senza patente! Il prefetto me l'ha ritirata per 1 anno e 4. Di legge quanto deve passare tra un test e l'altro? Sarebbe possibile attuare in un processo quanto sopra descritto?

Divise in disordine
02-05-2012, 11:12
Capito, è passato un anno e ancora non te l'hanno tornata, non credo possano farlo, ti dovrebbero ridare la patente, poi quando ci sarà il processo si decidono le sorti, cmq di legge 10 minuti, ma è difficile appigliarsi tanto è tutto a discapito nostro, fidati, leggiti il mio caso e viene solo da ridere se non piangere....

Germano91
02-05-2012, 11:15
mmm capito... Sempre su questo forum ho letto che ci si può avvalere del codice penale 530 bis (Non punibilità per irrilevanza del fatto), vi è mai riuscita una cosa del genere?

massimo
02-05-2012, 11:45
Io sapevo minimo 5 minuti tra una rilevazione e l altra (Decreto Ministeriale 22 maggio 1990 n. 196).
In ogni caso, purtroppo, entrambe le rilevazioni sono in terza fascia....

Divise in disordine
02-05-2012, 13:36
si noi in terza fascia c'è lo mettono dietro a sangue....

gino
02-05-2012, 13:49
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1992, n. 303


Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

Titolo 5 - Norme di comportamento Paragrafo 10 - Circolazione delle persone dedite all'alcool e degli invalidi (Artt. 186 - 188 Codice della strada)

1. L'accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell'articolo 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l'analisi dell'aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,5 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza. (2)

2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall'interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell'esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4. L'apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell'aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell'apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

5. Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

6. La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all'omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.

7. Prima della loro immissione nell'uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).

8. Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l'etilometro è ritirato dall'uso. 9. Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l'ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8. (1)

Germano91
02-05-2012, 14:13
cazzo... Vabbè troverò qualcos'altro.. Grazie a tutti...