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Visualizza Versione Completa : errata notifica



max18
27-04-2012, 08:52
Salve a tutti....
Dopo avere letto qua e là e aver letto la normativa in oggetto, mi sembra di avere capito che qualora la prefettura non mi notifichi il ritiro della patente entro 20 gg a decorrere dal ritiro (mi è stata ritirata per 3 mesi con sanzione solo amministrativa per 500€ per tasso di alcolemia a 0,73) avrei diritto alla restituzione della medesima. Ora, considerato che sono stato fermato la domenica 15 aprile ore 2.00 (a cavallo del sabato notte) questa notifica dovrebbe arrivare entro e non oltre il 4 di maggio. Succede che per qualche motivo la prefettura sbaglia il nome per la notifica (nome e non cognome) per cui ieri quando il postino si presenta per farmi firmare e ritirare l'atto decide di non consegnarmelo in quanto non sono io il destinatario della missiva. Presumendo che l'iter preveda ora il rientro dell'atto alla prefettura (dovranno verificare il corretto destinatario), quali sono le reali implicazioni di quanto accadutomi? Entro il 4 maggio dovranno notificarmi un atto corretto oppure...come si dice...la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo???

Avv. G. Lore
27-04-2012, 09:10
No, il termine di notifica non è di 20 gg.
I 20 gg. sono solo per l'adozione del provvedimento, ossia per la sua emissione.
Nel silenzio del 218 c.d.s. circa i termini di notifica la Cassazione ha dichiarato nella sua giurisprudenza maggioritaria che il termine di notifica è di 30 gg. dal ritiro.
Il diritto a svolgere istanza di restituzione sorge SOLO se l'ordinanza non è emessa entro 20 gg., cosa che dalle Sue parole è invece accaduto.

Se la notifica sarà tardiva, potrà opporla al GdP, ma la restituzione l'avrà solo con la sentenzadi annullamento (o con la sospensione dell'ordinanza se il Giudice gliela concede)

max18
27-04-2012, 09:24
Mi perdoni ma non ho capito...

No, il termine di notifica non è di 20 gg.
I 20 gg. sono solo per l'adozione del provvedimento, ossia per la sua emissione.
Nel silenzio del 218 c.d.s. circa i termini di notifica la Cassazione ha dichiarato nella sua giurisprudenza maggioritaria che il termine di notifica è di 30 gg. dal ritiro.
Questo significa che devono notificare entro il 15 di maggio? E se così fosse per la restituzione devo fare opposizione GdP o presentarmi in prefettura?


Il diritto a svolgere istanza di restituzione sorge SOLO se l'ordinanza non è emessa entro 20 gg., cosa che dalle Sue parole è invece accaduto.
L'ordinanza a quanto pare non è stata emessa a mio favore ma a favore di qualcun altro..."emetto condanna per caio ma volevo condannare tizio" è si emissione di ordinanza ma abbastanza viziata mi sembra...ma l'ignoranza e la confusione imperano nella mia mente, potrebbe chiarirmi queste differenze?


Se la notifica sarà tardiva, potrà opporla al GdP, ma la restituzione l'avrà solo con la sentenzadi annullamento (o con la sospensione dell'ordinanza se il Giudice gliela concede)

quindi quanto leggo qui:
"la Suprema Corte ha affermato che: “in tema di violazioni del codice della strada, l’art. 218 cod. strada esige (comma 2) che l’ordinanza di sospensione della patente da parte del Prefetto, adottata a seguito del suo ritiro da parte dell’agente od organo di polizia che ha accertato la violazione (comma 1), venga notificata “immediatamente” all’interessato. Tale prescrizione comporta che il provvedimento deve essere notificato all’interessato nel rispetto del termine massimo complessivo di venti giorni, quale risulta dalla somma dei due termini indicati nei citati due commi e, comunque, ove questo sia già decorso, “immediatamente” dopo l’adozione del provvedimento prefettizio, ossia, in tal caso, al massimo, il giorno dopo” (cfr. Cassazione Civile, sezione I, 7 novembre 2003, n. 16714)."

o non lo ho capito...oppure non vale nulla...La ringrazio per eventuali chiarimenti.

Avv. G. Lore
27-04-2012, 09:30
Parto dall'ultima questione.
Quella sentenza ahimè è episodica, quella maggioritaria è quella che ti ho indicato (Cassazione Civile nn. 19234/2004 e 11390/2001).
A prescindere, comunque, anche se la sentenza da te indicata fosse eccepibile (e ovviamente lo è, ma col rischio che il Giudice tenga conto dell'orientamento diverso perchè più battuto dalla Cassazione) puoi eccepirla solo in sede di opposizione.
La restituzione prevista dal 218 c.d.s., ripeto, consegue solo laddove l'ordinanza non sia stata emessa entro i 20 gg., circostanza che abbiamo visto non sembra esser avvenuta.
Non è chiaro dalle Tue parole, infatti, se il nome è sbagliato nell'ordinanza o nella sola relata di notifica, anche perchè se la notifica è stata postale (tu parli di postino) di certo il postino ha la possibilità di poter visionare la sola relata e non il corpo dell'atto che è chiuso nella busta verde

max18
27-04-2012, 09:40
Ora ho capito...nulla è cambiato da quando studiavo legge anni fa...questa cosa dell'orientamento giuridico non la ho mai mandata giù!



Non è chiaro dalle Tue parole, infatti, se il nome è sbagliato nell'ordinanza o nella sola relata di notifica, anche perchè se la notifica è stata postale (tu parli di postino) di certo il postino ha la possibilità di poter visionare la sola relata e non il corpo dell'atto che è chiuso nella busta verde

Io non posso sapere (così come il postino) se il nome all'interno della relata fosse corretto o meno considerato che lui non me la ha notificata in quanto non ero io il destinatario, non sono io che non la ho ritirata. Del resto è una mia supposizione che fosse per me (la coda di paglia brucia)...ma mi chiedo come si possa considerare "emesso" un atto non notificato all'interessato. Si uccide il senso di quella norma...ma oramai scrivono leggi che nemmeno loro capiscono...

Avv. G. Lore
27-04-2012, 09:46
No, noi sappiamo che il nome nella relata (che è la destinazione dell'atto) era errato;
ciò che non sappiamo è se l'ordinanza sia stata emessa verso di Te o verso un nome storpiato.
Il nome errato nella relata determina la ntifica negativa, il nome errato nell'ordinanza determina la nullità dell'emissione, sono due cose diverse.

Per la questione giurisprudenziale, ripeto, non è il problema.
La notifica tardiva non ti da diritto alla restituzione immediata.

Per la vicenda emissione/notifica, mi spiace ma qui la Tua critica non la condivido, sono due attività del tutto diverse (e il 218 c.d.s. non è certo norma attuale, ma esiste dal 1992...)

max18
27-04-2012, 10:02
...ma scusami questa "notifica negativa" non è il deus ex machina di quel comma che contempla questa restituzione? Credo sia questo il punto nodoso...
La mia critica (per quanto basata su pure impressioni e senza fondamenti giuridici) non è così dissennata, non vengo informato di un atto giudiziario a mio carico, come posso dunque considerarlo in essere? Ma sono profano e troppo onesto per capire magari i farraginosi meccanismi di questa macchina del diritto...

Avv. G. Lore
27-04-2012, 11:21
No, il punto nodale per determinare il diritto o meno a svolgere istanza di restituzione è l'emissione dell'ordinanza, non la notifica.
La tardiva notifica ti permette l'opposizione del provvedimento.

Il 218 c.d.s. ahimè è chiaro.

Art. 218.
Sanzione accessoria della sospensione della patente (1) (2)

1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato, la patente e' ritirata dall'agente od organo di polizia che accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio di guida limitatamente al periodo necessario a condurre il veicolo nel luogo di custodia indicato dall'interessato, con annotazione sul verbale di contestazione.

2. L'organo che ha ritirato la patente di guida la invia, unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro, alla prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il termine di cui al primo periodo, il conducente a cui e' stata sospesa la patente, solo nel caso in cui dalla commessa violazione non sia derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa ad ottenere un permesso di guida, per determinate fasce orarie, e comunque di non oltre tre ore al giorno, adeguatamente motivato e documentato per ragioni di lavoro, qualora risulti impossibile o estremamente gravoso raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici o comunque non propri, ovvero per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei quindici giorni successivi, emana l'ordinanza di sospensione, indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa. Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, e' determinato in relazione all'entita' del danno apportato, alla gravita' della violazione commessa, nonche' al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. Tali due ultimi elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al secondo periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi' valutati dal prefetto per decidere della predetta istanza. Qualora questa sia accolta, il periodo di sospensione e' aumentato di un numero di giorni pari al doppio delle complessive ore per le quali e' stata autorizzata la guida, arrotondato per eccesso. L'ordinanza, che eventualmente reca l'autorizzazione alla guida, determinando espressamente fasce orarie e numero di giorni, e' notificata immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi' comunicata, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, all'anagrafe degli abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine di quindici giorni, il titolare della patente puo' ottenerne la restituzione da parte della prefettura. Il permesso di guida in costanza di sospensione della patente puo' essere concesso una sola volta.

3. Quando le norme del presente codice dispongono che la durata della sospensione della patente di guida e' aumentata a seguito di piu' violazioni della medesima disposizione di legge, l'organo di polizia che accerta l'ultima violazione e che dall'interrogazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida constata la sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1, indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il numero delle sospensioni precedentemente disposte; si applica altresi' il comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni risulti successivamente, l'organo od ufficio che ne viene a conoscenza informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2.

4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dal prefetto. L'avvenuta restituzione e' comunicata all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 205 .

6. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validita' della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso e' stato concesso, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.886 a euro 7.546. Si applicano le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo. (3)




Ultima cosa, solo per non far ingenerare equivoci tra di noi...per capire i meccanismi di diritto (che in questo caso onestamente non mi appaiono farraginosi) non bisogna essere disonesti......

max18
27-04-2012, 17:56
Mi appresto a faxarvi copia del verbale....grazie per le delucidazioni.

Avv. G. Lore
27-04-2012, 18:45
Dell'ordinanza? Dunque è stata notificata?

max18
30-04-2012, 08:37
No...nessuna notifica, non riesco a spiegarmi probabilmente. Quando i CC mi hanno fermato mi hanno dato 2 verbali, uno tecnico e uno di contravvenzione con tanto di bollettino precompilato...sono questi 2 fogli che vorrei inviarvi via fax. La notifica ribadisco che non è mai arrivata semprechè non debba considerare tale quella che il postino ha portato ma poi si è rifiutato di consegnarmi in quanto il nome era completamente diverso. Ora aspetterò il 4 di maggio, allorquando scadranno i 20 giorni, e presenterò lettera al prefetto per richiedere indietro la patente per mancata emissione del decreto...

Avv. G. Lore
30-04-2012, 08:58
Ordinanza, inizia a usare i termini tecnici per capire al meglio la situazione.
Ora, sull'emissione ne abbiamo già parlato.
Se quella notifica riguardava l'ordinanza essa è stata emessa e dunque non sarebbe presentabile l'istanza di restituzione che come detto non può conseguire a un'eventuale tardiva notifica, almeno a norma di legge.

Per quanto riguarda il verbale, a meno che tu non possa dimostarree di fare uso di medicinali atti ad alterare l'alcool test già ti anticipo che c'è poco da fare

max18
30-04-2012, 10:09
Se quella notifica riguardava l'ordinanza essa è stata emessa e dunque non sarebbe presentabile l'istanza di restituzione che come detto non può conseguire a un'eventuale tardiva notifica, almeno a norma di legge.

...semprechè questa ordinanza emessa e non ancora notificata abbia al suo interno la corretta anagrafica... (non togliermi almeno questa speranza)


Per quanto riguarda il verbale, a meno che tu non possa dimostarree di fare uso di medicinali atti ad alterare l'alcool test già ti anticipo che c'è poco da fare...e per dimostrare ciò quale documentazione servirebbe? Perchè io sono asmatico e qualche medicinale lo prendo...

Avv. G. Lore
30-04-2012, 10:50
Io sono un avvocato, non un medico! :)

max18
30-04-2012, 11:01
:D ...chiedevo se magari serviva una certificazione del mio medico curante o se devo andare lì e sbattergli in faccia la scatola della medicina... :D

Avv. G. Lore
30-04-2012, 11:04
ovviamente la certificazione che indichi che quel medicinale incide sul test

max18
06-05-2012, 08:41
vi ho inviato le 2 copie dei verbali dei carabinieri via fax qualche giorno fa, nella speranza che magari ci sia qualche errore su cui basare un ricorso. Nel mentre non é arrivato ancora nulla dalla prefettura per cui (dopo aver letto il thread sui tempi di notifica e non di emissione ordinanza nella sezione su come fare ricorso) mi chiedo se mi convenga aspettare che scadano 30 giorni dal fatto accaduto il 15 aprile o presentarmi domani in prefettura dato che i 20 giorni per l'emissione sono decorsi...