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Visualizza Versione Completa : Prescrizione tributi consortili - requisiti atti interruttivo prescrizione



frankyno84
26-04-2012, 10:29
Salve, volevo chiederVi delucidazioni circa una cartella di pagamento riguardo presunti tributi consortili.
Senza entrare nel merito della fondatezza del tributo imposto, quello che mi chiedo è se un semplice avviso di pagamento (recapitato annualmente a mezzo posta ordinaria, dunque non con raccomandata A/R di cui si ha traccia dell'avvenuta ricezione) possa avere efficacia come atto interruttivo della prescrizione.
Mi spiego meglio: la cartella di pagamento si riferisce al pagamento dei canoni consortili dal 2005 al 2011. Premesso che i contributi consortili si prescrivono in 5 anni e che la cartella di pagamento (notificata con raccomandata a/r) è pervenuta in data 20.03.2012, laddove non si riconoscesse efficacia di atto interruttivo della prescrizione ai semplici "avvisi di pagamento" emessi dal consorzio (poiché teoricamente il consorziato potrebbe non averli mai ricevuti né ha interesse a confermare l'avvenuta ricezione) l'unico atto interruttivo valido è la cartella di pagamento... ergo, per i canoni dal 2005 al 2007 la pretesa creditoria sarebbe oramai illegittima per intervenuta prescrizione.
grazie per un eventuale riscontro

Avv. G. Lore
26-04-2012, 10:35
nessun atto non ricettizio è interruttivo della prescrizione.
dunque avvisi per posta ordinaria non interrompono l'incedere del tempo

frankyno84
26-04-2012, 12:57
Grazie avvocato lore, come sempre sollecito e preciso nelle risposte.
Volevo chiederle se c'è pure qualche sentenza in merito delle corti i merito o della cassazione,
saluti e grazie ancora

Avv. G. Lore
26-04-2012, 14:06
Sul punto dell'atto non ricettizio?
e che giurisprudenza vuole? è un principio di diritto che l'interruzione della prescrizione si ha con atti ricettizi, senza di essi come si prova?

frankyno84
26-04-2012, 14:27
Capisco, pensavo si trattasse di un principio di origine giurisprudenziale.
grazie per l'intervento,
saluti

Avv. G. Lore
26-04-2012, 14:37
assolutamente, diritto sostanziale :)