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Visualizza Versione Completa : cartella esattoriale notificata oltre 5 anni dalla notifica del verbale



antoweb
24-04-2012, 17:46
Salve,
ho ricevuto una cartella esattoriale relativa a multe del 2007 e del 2006 notificate rispettivamente una in 02/2007 e l'altra in 07/2006 mentre la cartella mi è arrivata in 04/2012. Nella cartella c'è scritto che in questo caso posso chiedere l'annullamento direttamente all'ente creditore a mezzo fax. Ora la mia domanda è la seguente, dato che feci ricorso per una o forse entrambe le m ulte e lo persi si possono considerare comunque prescritte?

Avv. G. Lore
24-04-2012, 18:38
No il ricorso interrompe la prescrizione.
I cinque anni decorrono dalla pubblicazione della sentenza in caso di ricorso al gdp e dalla notifica dell'ordinanza in caso di ricorso al prefetto

antoweb
24-04-2012, 19:08
Ok grazie, peró la finanziaria del 2008 stabilisce in due anni il tempo massimo per notificare una cartella dal momento dell'iscrizione a ruolo vero? Sulla mia c' è scritto ruolo 2010/xxxxx reso esecutivo il 23/12/2009. Quindi almeno in questo caso dovrei poter ricorrere. In caso affermativo sempre al gdp?

Avv. G. Lore
24-04-2012, 20:29
Oh yes

antoweb
25-04-2012, 09:16
Ma l'autotutela? Non si applica? Mi sono recato da equitalia per far notare la questione e mi è stato risposto che la cartella è del 2010 perchè riporta nel numero l'anno 2010 mentre invece c'è scritto reso esecutivo 23/12/2009 qual è la data che fa fede? 2010 per me è solo un numero non c'è scritto da nessuna parte che è una data.

Avv. G. Lore
25-04-2012, 09:21
La darà di esecutività del ruolo. 2010 é la data di emissione della cartella (097 è il codice Equitalia della provincia di Roma, 2010 l'anno di emissione).
Ciò posto non é questione eccepibile in autotutela,perché nonné prescrizione ma decadenza

antoweb
26-04-2012, 13:49
Perfetto. Grazie mille! Quindi con ricorso al GdP dovrei vincere quasi sicuramente. e in questo caso non ho bisogno di assistenza legale immagino. Però il problema è che il ricorso non congela i termini quindi poi mi arriverà fermo amministrativo e non posso circolare con l'automobile.

Avv. G. Lore
26-04-2012, 14:09
No sempre con azione ex art. 615 c.p.c., è una causa estintiva del debito.
Ti ripeto, il ricorso ai sensi del vecchio art. 22 legge 689/81 lo puoi fare solo se eccepisci la mancata notifica del verbale sotteso e solo se vuoi recuperare il momento oppositivo di questo, ossia vuoi contestare il merito del verbale.
Per il resto sempre e solo 615.

Ti cito la più recente giurisprudenza sul punto, cass. civ. 21598/11 e spero con questo di chiudere definitivamente la "vicenda 615".

"l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto sia mancata la notificazione dell'ordinanza- ingiunzione o del processo verbale di contestazione: in tal caso l'opposizione consente all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori. Qualora invece la cartella esattoriale sia stata notificata per attivare il procedimento esecutivo di riscossione della sanzione, la cui debenza è stata già definitivamente accertata, il destinatario che voglia contestare l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 ovvero, se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., secondo le forme ordinarie "

antoweb
22-05-2012, 09:53
Salve Avv. Lore,
ho inviato reclamo e documentazione a Equitalia per la decadenza della cartella in base alla Finanziaria 2008. e dopo 20 giorni mi hanno risposto così:

"La Legge Finanziaria 2008 ha disposto che, a decorrere dal 1^ gennaio 2008, gli Agenti della Riscossione non possono svolgere attività finalizzata al recupero di somme di spettanza comunale relative a sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, iscritte nei ruoli per i quali, alla data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia Spa, non sia sta notificata la cartella di pagamento entro due anni dalla consegna del ruolo.
La data di acquisizione delle ex aziende concessionarie da parte di Equitalia Spa come riportata al comma 7 della finanziaria 2008 è il 1 ottobre 2006."

Cioè loro dicono che la cartella è successiva al 2006 e quindi non si applica la legge. E' vero?
Grazie mille

Avv. G. Lore
22-05-2012, 10:03
A quando risale la cartella? quando risulta esser stato iscritto il ruolo? se è successivo all'1.1.2008 doveva esser notificata entro due anni

antoweb
22-05-2012, 10:25
La cartella è stata notificata il 30 marzo 2012 e le sanzioni sono state iscritte a ruolo entrambe il 23 dicembre 2009. Equitalia sostiene che quella legge vale solo per le cartelle fino al 2006 come scritto nel comma 7 della legge. COmma che io non trovo.
Grazie

Avv. G. Lore
22-05-2012, 10:36
equitalia sostiene male

antoweb
22-05-2012, 10:44
Immaginavo avvocato, però in effetti leggendo bene il comma 35bis cito testualmente: "per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo»". Quale sarebbe questa data di acquisizione e il comma 7 di quale legge? io quel comma l'ho trovato ma non si parla di date. Quindi se lei mi conferma l'errore di Equitalia io procederei con la citazione ex 615.
Grazie

Avv. G. Lore
22-05-2012, 10:57
Guardi è eccezione che io svolgo sempre e per la quale non ho mai eccezioni dai Giudicanti.
Chiaramente la mia esperienza non fa giurisprudenza, ma la riporto comunque :)

antoweb
22-05-2012, 11:07
Grazie mille

Avv. G. Lore
22-05-2012, 11:28
si figuri