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Visualizza Versione Completa : Cassazione civile , SS.UU., sentenza 12.04.2012 n° 5771



Avv. G. Lore
19-04-2012, 12:10
La sentenza 12 aprile 2012, n. 5771 (conformandosi a precedenti orientamenti: Cass. civ., sez. un., sentenza 8 luglio 2007, n. 16412, Cass. civ., sez. un., sentenza 22 febbraio 2010, n. 4077 e, di recente, Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano, Sez. VIII, 28 aprile 2010, n. 46) ritiene illegittima l'adozione da parte dell'Equitalia - Agente della Riscossione - della misura cautelare dell'iscrizione ipotecaria laddove l'importo a ruolo rechi un debito inferiore alla soglia di Euro 8.000,00 prescritta dalla disciplina del D.P.R. 602/1973.

Sul punto, va ricordato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 2053/2006 ha osservato che essendo l'ipoteca, al pari del fermo amministrativo, preordinata all'espropriazione forzata, quando sia decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione può essere avviata e, di conseguenza, l'iscrizione ipotecaria può essere eseguita solo dopo la notifica di intimazione di pagamento di cui al secondo comma dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973, in quanto la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale fissato dalla predetta disposizione determina il venir meno della capacità del ruolo a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege sino a quando non è ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. Inoltre la stessa Corte con sentenza n. 4077 del 2010, già citata, ha dichiarato illegittime le ipoteche iscritte sugli immobili per i debiti di importo inferiore agli 8.000 Euro. La pronuncia della Corte suprema è stata poi recepita in un decreto legge (art. 3, comma 2ter, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito in L. 22 maggio 2010, n. 73).