Avv. G. Lore
11-04-2012, 08:51
…in caso di contestazione della violazione dell'art. 186 del C.d.S. la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore, invece, la sospensione della patente non è obbligatoria né può essere applicata ai sensi dell’art. 223 del C.d.S. che regola, invece, una fattispecie diversa…"
Sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale tracciato dalla sentenza n. 21447/10 della Suprema Corte, il Giudice di Pace di Monopoli ha stabilito che difetta del necessario presupposto sostanziale l’ordinanza prefettizia emessa in presenza di un tasso alcolemico inferiore ad 1,5 grammi per litro, atteso che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 medesimo codice.
Nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
In base a tale iter argomentativo la sentenza in commento afferma che che, in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all’art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strad., la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al 9 comma del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale tracciato dalla sentenza n. 21447/10 della Suprema Corte, il Giudice di Pace di Monopoli ha stabilito che difetta del necessario presupposto sostanziale l’ordinanza prefettizia emessa in presenza di un tasso alcolemico inferiore ad 1,5 grammi per litro, atteso che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 medesimo codice.
Nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.
In base a tale iter argomentativo la sentenza in commento afferma che che, in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all’art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strad., la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al 9 comma del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.