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Visualizza Versione Completa : Giudice di Pace Monopoli, sentenza 10.10.2011



Avv. G. Lore
11-04-2012, 08:51
…in caso di contestazione della violazione dell'art. 186 del C.d.S. la sanzione accessoria della sospensione della patente va applicata soltanto in caso di tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi per litro. Nel caso in cui venga riscontrato un valore minore, invece, la sospensione della patente non è obbligatoria né può essere applicata ai sensi dell’art. 223 del C.d.S. che regola, invece, una fattispecie diversa…"

Sulla scia dell’orientamento giurisprudenziale tracciato dalla sentenza n. 21447/10 della Suprema Corte, il Giudice di Pace di Monopoli ha stabilito che difetta del necessario presupposto sostanziale l’ordinanza prefettizia emessa in presenza di un tasso alcolemico inferiore ad 1,5 grammi per litro, atteso che in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all’art. 186 C.d.S si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all’art. 223 medesimo codice.

Nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell’accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell’immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell’incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti.

In base a tale iter argomentativo la sentenza in commento afferma che che, in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all’art. 14, L. 24 novembre 1981, n. 689, ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all’art. 186 cod. strad., la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al 9 comma del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.

lambro04
11-04-2012, 09:10
quindi questo sconvolge praticamente tutto, chi è in seconda fascia o prima puo' fare ricorso e presentare questo precedente per vincerlo facilmente, o sbaglio?

Avv. G. Lore
11-04-2012, 09:15
sbagli, soprattutto l'approccio al diritto.
Nulla è facile in esso.
Stiamo parlando di una sentenza di un Giudice di Pace, tra l'altro neanche di un Foro "trainante", capirai tu stesso lo scarso valore di questa pronuncia che comunque è utile per avviare nuovi discorsi in tale materia.
Chissà se partendo da tale assunto (onestamente per me non molto condivisibile) non si arrivi a una nuova giurisprudenza della Suprema Corte.

Passo la palla all'amico Marrelli di certo più ferrato di me in materia.

lambro04
11-04-2012, 11:02
ok, grazie del chiarimento

gary
14-04-2012, 18:49
Salve, ieri notte mentre ero in macchinaa parlare con una ragazza, avevo bevuto, si accosta la polizia chiedendomi di mostrare i documenti e di sottopormi alla prova dell etilometro, non mi sono rifiutato sapendo a cosa andavo in contro. Fatto sta che a motore spento,quindi in sosta, mi hanno sospeso la.patente. Ora volevo sapere cortesemnte se ci sono gli estremi per il ricorso. Grazie

bastians
14-04-2012, 19:30
se stavi al posto di guida allora mi sa che la strada del ricorso sara' ardua, ma non impossibile...

Avv. Marrelli
17-04-2012, 09:59
sbagli, soprattutto l'approccio al diritto.
Nulla è facile in esso.
Stiamo parlando di una sentenza di un Giudice di Pace, tra l'altro neanche di un Foro "trainante", capirai tu stesso lo scarso valore di questa pronuncia che comunque è utile per avviare nuovi discorsi in tale materia.
Chissà se partendo da tale assunto (onestamente per me non molto condivisibile) non si arrivi a una nuova giurisprudenza della Suprema Corte.

Passo la palla all'amico Marrelli di certo più ferrato di me in materia.
Caro amico Lore,
concordo pienamente con te in merito alla poca rilevanza che questa pronuncia avrà nel panorama giuridico in quanto, nonostante l'orientamento della Cass. (sent. 21447/10), le Prefetture fanno "orecchie da mercante" e se si chiede l'annullamento in autotutela rispondono che la sospensione ex art.223, cds, anche per la fascia b) è un atto "dovuto", senza fornire la benchè minima argomentazione in punto di diritto. Del resto il comma 9° del 186 è chiarissimo, tant'è vero che per la fascia a) e la b) le ordinanze di sospensione prevedono di sottoporsi a visita entro 60 gg a differenza di quelle per la fascia c) che non prevedono il predetto termine; quindi è evidente che la previsione di un termine acquisisce un senso soltanto nel caso in cui ci sia la possibilità di riavere la patente, superando la visita, prima che sia decorso il periodo di sospensione. Tutti i provvedimenti cautelari si fondano su determinate esigenze e non possono mai essere un'anticipazione di pena e, quindi, al venir meno dell'esigenza dovrebbero essere revocati.