uraganoWS_
11-04-2012, 08:08
LASTAMPA.it: Fuori strada senza conseguenze? Tolleranza zero: applicata l'aggravante (http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/responsabilita-sicurezza/news/articolo/lstp/449610/)
Un automobilista viene processato e condannato, nei due gradi di merito, per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada), aggravato per aver provocato la fuoriuscita dell’autovettura da lui condotta dalla sede stradale (art. 186, comma 2-bis, C.d.S.). La condanna è di 2 mesi di arresto, 2.000 euro di ammenda, oltre alla sospensione della patente per un anno, con la confisca amministrativa della vettura.
L’imputato presenta ricorso per cassazione, lamentando l’errata applicazione dell’aggravante dell’incidente stradale. Secondo il ricorrente, infatti, al termine «incidente stradale» non può darsi altro significato che «collisione con altri utenti della strada» e non - come ritenuto dalla Corte d’appello - qualsiasi anomalia comportamentale del soggetto, come l’uscita di strada.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ritiene il ricorso inammissibile e conferma quanto già deciso dalla Corte territoriale. A parere degli Ermellini, infatti, il concetto di «incidente stradale» è più ampio di quelli di «investimento e collisione tra autoveicoli». In particolare, la Suprema Corte precisa che «esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse», ma per incidente stradale si deve intendere «qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente». In conclusione, il ricorrente - oltre a vedersi dichiarare inammissibile il ricorso - dovrà pagare le spese processuali e 1.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Un automobilista viene processato e condannato, nei due gradi di merito, per il reato di guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c), Codice della Strada), aggravato per aver provocato la fuoriuscita dell’autovettura da lui condotta dalla sede stradale (art. 186, comma 2-bis, C.d.S.). La condanna è di 2 mesi di arresto, 2.000 euro di ammenda, oltre alla sospensione della patente per un anno, con la confisca amministrativa della vettura.
L’imputato presenta ricorso per cassazione, lamentando l’errata applicazione dell’aggravante dell’incidente stradale. Secondo il ricorrente, infatti, al termine «incidente stradale» non può darsi altro significato che «collisione con altri utenti della strada» e non - come ritenuto dalla Corte d’appello - qualsiasi anomalia comportamentale del soggetto, come l’uscita di strada.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ritiene il ricorso inammissibile e conferma quanto già deciso dalla Corte territoriale. A parere degli Ermellini, infatti, il concetto di «incidente stradale» è più ampio di quelli di «investimento e collisione tra autoveicoli». In particolare, la Suprema Corte precisa che «esso non implica necessariamente la produzione di danni a cose proprie o altrui o lo scontro con altri veicoli o comunque il coinvolgimento di terze persone con danni alle stesse», ma per incidente stradale si deve intendere «qualunque situazione che esorbiti dalla normale marcia del veicolo in area aperta alla pubblica circolazione, con pericolo per l’incolumità altrui e dello stesso conducente». In conclusione, il ricorrente - oltre a vedersi dichiarare inammissibile il ricorso - dovrà pagare le spese processuali e 1.000 euro in favore della cassa delle ammende.