Avv. G. Lore
03-04-2012, 10:47
Lo Stato membro non può negare il riconoscimento della patente conseguita all'interno di un altro Stato. Lo ha deciso la Corte di Giustizia UE, con la sentenza C-467/10 del 1 marzo 2012, con riferimento al mancato possesso dei requisiti psico-fisici richiesti dalla normativa dello Stato ospitante.
L’articolo 8, paragrafo 4, comma 1, della direttiva 91/439 consente ad uno Stato membro di negare, a colui che nel suo territorio sia oggetto di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente, il riconoscimento della validità di una patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro. L’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 prevede, a sua volta, che uno Stato membro è tenuto a negare, ad una persona la cui patente di guida sia stata limitata, sospesa o ritirata nel suo territorio, il riconoscimento della validità della patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro.
Sul punto, la giurisprudenza europea ha ripetutamente ricordato che la facoltà prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 costituisce una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretata restrittivamente.
Infatti, secondo i giudici della Corte di Giustizia, le eccezioni all’obbligo di riconoscimento senza formalità delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri – eccezioni che realizzano un bilanciamento di tale principio con quello della sicurezza stradale – non possono essere intese in senso ampio salvo svuotare di qualsiasi significato il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri a norma della direttiva 91/439.
Di conseguenza, "consentire allo Stato membro ospitante di non riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, per il fatto che al titolare di tale patente sia stato negato il rilascio di una prima patente di guida nel primo Stato e che lo Stato membro del rilascio non abbia verificato se i motivi alla base del diniego del rilascio fossero venuti meno, farebbe sì che lo Stato membro che abbia stabilito le condizioni più severe per il rilascio di una patente di guida possa stabilire il livello minimo dei requisiti che gli altri Stati membri devono rispettare affinché le patenti di guida da essi rilasciate possano essere riconosciute sul suo territorio".
L’articolo 8, paragrafo 4, comma 1, della direttiva 91/439 consente ad uno Stato membro di negare, a colui che nel suo territorio sia oggetto di un provvedimento di restrizione, sospensione, revoca o annullamento della patente, il riconoscimento della validità di una patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro. L’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, della direttiva 2006/126 prevede, a sua volta, che uno Stato membro è tenuto a negare, ad una persona la cui patente di guida sia stata limitata, sospesa o ritirata nel suo territorio, il riconoscimento della validità della patente di guida da questi ottenuta in un altro Stato membro.
Sul punto, la giurisprudenza europea ha ripetutamente ricordato che la facoltà prevista all’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 91/439 costituisce una deroga al principio generale del reciproco riconoscimento delle patenti e va dunque interpretata restrittivamente.
Infatti, secondo i giudici della Corte di Giustizia, le eccezioni all’obbligo di riconoscimento senza formalità delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri – eccezioni che realizzano un bilanciamento di tale principio con quello della sicurezza stradale – non possono essere intese in senso ampio salvo svuotare di qualsiasi significato il principio del reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri a norma della direttiva 91/439.
Di conseguenza, "consentire allo Stato membro ospitante di non riconoscere una patente di guida rilasciata in un altro Stato membro, per il fatto che al titolare di tale patente sia stato negato il rilascio di una prima patente di guida nel primo Stato e che lo Stato membro del rilascio non abbia verificato se i motivi alla base del diniego del rilascio fossero venuti meno, farebbe sì che lo Stato membro che abbia stabilito le condizioni più severe per il rilascio di una patente di guida possa stabilire il livello minimo dei requisiti che gli altri Stati membri devono rispettare affinché le patenti di guida da essi rilasciate possano essere riconosciute sul suo territorio".