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Visualizza Versione Completa : sanzione per auto ancora intestata a persona deceduta



gt105
02-04-2012, 17:28
Salve
Avrei bisogno di un chiarimento su una questione credo abbastanza incasinata....

Ho una macchina intestata a persona deceduta due anni fa la quale, per pura dimenticanza (mia e della persona che ha curato la dichiarazione di successione), non è stata fatta menzione nella dichiarazione di successione...
quindi risulta essere ancora intestata alla persona deceduta...

La macchina è rimasta inutilizzata e posteggiata sotto casa, in una stradina pubblica ma secondaria.

Alcuni giorni fa ho ricevuto (in realtà l'ha presa il portiere dello stabile) una notifica di una sanzione per omessa esposizione del tagliandino dell'assicurazione, che (ovviamente..) non ho perchè l'auto è rimasta inutilizzata e quindi non ho rinnovato più l'assicurazione (erroneamente pensando che l'assicurazione si dovesse pagare solo per circolare e non anche per tenerla ferma posteggiata....colpa mia lo so..)

La multa è intestata alla persona deceduta (perchè appunto non risulta essere stato effettuato il passaggio di proprietà...)

Domanda: che succede ora?
1) Devo pagare la multa anche se è intestata a una persona già deceduta al momento in cui è stata verbalizzata l'infrazione?

2) Posso ancora fare il passaggio di proprietà adesso? e se si, pagherei una multa per il ritardo?


attendo vostro aiuto!
Grazie

Avv. G. Lore
02-04-2012, 17:32
1) sì, non ha senso non pagate, il decesso che estingue la sanzione non può essere eccepito perchè è ovviamente precedente al giorno della violazione;
2. può farlo ora. Probabilmente se ne accorgeranno e verrà irrogata la sanzione conseguente.
In calce al presente messaggio l'art. di riferimento.


Art. 94.
Formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
e per il trasferimento di residenza dell'intestatario (1) (2)

1. In caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento o degli altri mutamenti indicati, nonché all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprietà.

2. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su richiesta avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede all'emissione e al rilascio di una nuova carta di circolazione che tenga conto dei mutamenti di cui al medesimo comma. Nel caso dei trasferimenti di residenza, o di sede se si tratta 'di persona giuridica, l'ufficio di cui al periodo precedente procede all'aggiornamento della carta di circolazione. (3)

3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 669 a euro 3.345. (4)

4. Chiunque circoli con un veicolo per il quale non è stato richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2, l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione e del certificato di proprietà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 335 a euro 1.672. (4)

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorche' diversida quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3. (5)

5. La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste nei commi 4 e 4-bis ed è inviata all'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. (6)

6. Per gli atti di trasferimento di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione è consentito entro novanta giorni procedere, senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.

7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento delle tasse di circolazione e relative soprattasse e accessori derivanti dalla titolarità di beni mobili iscritti al Pubblico registro automobilistico, nella ipotesi di sopravvenuta cessazione dei relativi diritti, è sufficiente produrre ai competenti uffici idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l'applicazione della tassa.

8. In tutti i casi in cui è dimostrata l'assenza di titolarità del bene e del conseguente obbligo fiscale, gli uffici di cui al comma 1 procedono all'annullamento delle procedure di riscossione coattiva delle tasse, soprattasse e accessori.

gt105
02-04-2012, 17:57
grazie della risposta
domanda: ma i 60 giorni per fare la comunicazione al pra (art 94 n, 1) da quando decorrono?
dal decesso del proprietario? o da quando effettuerò il trasferimento di proprietà?

Avv. G. Lore
02-04-2012, 17:59
Comunicazione al pra e passaggio di proprietà sono la stessa cosa.
Lei ovviamente ormai è in ritardo, decorrono in tal caso dal'apertura della successione

gt105
02-04-2012, 18:02
anche se l'auto non era (per dimenticanza) stata fatta rientrare nella dichiarazione di successione?
se così è, mi sto andando a suicidare (ma prima prenderò a legnate colui al quale avevo dato l'incarico di effettuare la dichiarazione di successione che non mi ha avvisato, pensavo avesse fatto tutto lui).

grazie delle risposte

Avv. G. Lore
02-04-2012, 18:04
E sì perchè comunque fa parte dell'asse ereditario.
Spero che non dia seguito agli intenti mortali :)

Se ha dato mandato di svolgere le varie incombenze si potrebbe profilare eventualmente una responsabilità professionale genitrice il diritto alla domanda di danni per Lei