Visualizza Versione Completa : data di notifica
franko24
31-03-2012, 10:43
Buongiorno, ho ricevuto una multa con il tutor,
l' infrazione è stata commessa il 18/12/2011,
verbale redatto in data 09/01/2012,
notifica a mezzo del servizio postale di Fiumicino in data 07/03/2012
consegnato a me il 28/03/2012.
adesso io mi chiedo: la busta non reca nessun numero di raccomandata e nessun timbro postale di partenza, ma solo quello di arrivo. Il cartoncino di ritorno è stato trattenuto dall' ufficio postale. Come faccio io a sapere se veramente è stato notificato il 07/03/2012 ? E' possibile che siano passati 21 giorni prima di giungere al sottoscritto? E perchè impiegano due mesi per spedirmelo?
Io ho molti dubbi, loro potrebbero scrivere quello che vogliono, ma non posso dimostrarlo. C'è qulcosa che posso fare ? Grazie
Avv. G. Lore
31-03-2012, 11:11
Non capisco le perplessità.
I termini di notifica sono 90 gg. ampiamente rispettati.
Il dies a quo è l'accertamento, ossia il 9.1
franko24
31-03-2012, 16:12
io pensavo che i 90 gg partono dalla data di infrazione, non dalla data di accertamento, comunque grazie
Avv. G. Lore
31-03-2012, 17:51
Legga l'art. 201 cds
floant@tin.it
26-05-2012, 09:40
scusate analogo problema... mi hanno notificato na multa ma sulla busta non c'è timbro postale ne numeroi raccomandata. la data di notifica risulta dalla relata che è in copia "carbone" all'interno. dovendo procedere al ricoro, devo procurare altri documenti che attstino la dta di notifica?
Avv. G. Lore
26-05-2012, 10:31
La data di notifica è indicata nella relata.
Non essend stata una notifica postale è ovvi che non ci sia il timbro.
Tutte le notifiche a mano devono avere riguardo alla relata
Mi permetto precisare quanto segue.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la decorrenza del termine di 90 giorni, entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'infrazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 201 del codice della strada, come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 151/2003 ,convertito nella Legge n. 214/2003, coincide con quello dell'accertamento della violazione nel solo caso in cui sia stato correttamente ed esaurientemente iscritto nel Pubblico registro automobilistico (PRA) il nome dell’effettivo proprietario del veicolo contravvenzionato.
Ne consegue che "il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza" (Corte di Cassazione, sez. II Civ., sentenza del 22/10/2009 n. 22400).
Pertanto, tale termine decorre dal giorno della violazione, se il contravventore è il proprietario del veicolo ed è iscritto al PRA.
Avv. G. Lore
01-09-2012, 12:02
Giustissimo, errore di data all'inizio.
Sul punto costante Cassazione sini dal 1999
franko24
01-09-2012, 12:23
buongiorno, scusate, ma il termine è di 90 o 150 gg ?
io ho letto questo articolo di luglio 2012:
"Come questa Corte ha già affermato con orientamento qui condiviso, in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la decorrenza del termine di 150 giorni, entro il quale deve essere notificata la contestazione dell'infrazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 201 del codice della strada, come modificato dall'art. 4 del d.l. n. 151 del 2003 convertito nella legge n. 214 del 2003, coincide con quella dell'accertamento della violazione nel caso in cui siano stati correttamente ed esaurientemente iscritti nel Pubblico registro automobilistico (PRA), oltre al nome del proprietario, o degli altri soggetti previsti dall'art. 196 cod. strada, anche il luogo di residenza. Ne consegue che, all'impossibilità di identificare in base a detti dati l'autore della trasgressione, si deve assimilare l'ipotesi di inidoneità del luogo di residenza risultante dai pubblici registri, ciò comportando che il termine per la notificazione inizia a decorrere dal momento in cui la P.A. sia posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza (Cass. 22/10/2009 n. 22400).
Avv. G. Lore
01-09-2012, 12:25
90 gg.
La Cassazione è l'ultimo grado di giudizo, dunque sentenzia su fatti che sono sorti molti anni prima.
Si è passati da 150 a 90 gg. con la Legge 120/10
Buongiorno
per calcolare il rispetto dei termini di una notifica a mezzo posta: occorre tenere conto della data di effettiva consegna del plico al destinatario oppure della data di consegna all'ufficio postale indicata sul verbale ?
grazie e buona giornata !
Davide
Avv. G. Lore
11-09-2012, 09:18
Dipende cosa ti serve.
se ti serve capire se la notifica sia tempestiva, ossia fatta entro 90 gg. rileva la data di consegna del plico alle Poste.
Se ti serve di capire da quando decorrono i 30/60 gg. per pagamento/opposizione rileva la data di ricezione
johncir75
11-09-2012, 16:41
Salve,
ho ricevuto un verbale per eccesso di velocità misurato con VELOMATIC.
- Sul verbale è scritto che la violazione è avvenuta in data 06/06/2012.
- Sul verbale non c'è nessuna data di accertamento (in altri verbali mi è capitato di vedere specificata una data dell'accertamento diversa da quella della violazione).
- Sul verbale c'è scritto Respons./Data immissione dati (art. 3,comma 2, d.lgs. 12/02/93 n.39) del 28/08/2012 [ma non si dice da nessuna parte che quella sia la data dell'accertamento, è solo la data di immissione dati.]
- Non c'è stata nessuna variazione di residenza da parte del proprietario del veicolo.
- Mi risulta che secondo la sentenza della Corte di Cassazione 6971/2011 fissi inderogabilmente a 150 (ora 90) i giorni per la Notifica di una multa ovvero la sua prescrizione.
- Il verbale è stato consegnato alle poste in data 06/10/2012.
Da quanto sopra mi risulta che i 90 giorni scadevano in data 04/10/2012, o il 5? (ma comunque non il 6)... sbaglio qualcosa???
se sul verbale c'è davvero scritto 6/10/2012 c'è qualcosa che non va, perchè siamo all'11/9/2012...
johncir75
11-09-2012, 17:01
Chiedo scusa... sul verbale c'è scritto consegnato alle Poste in data 06/09...
Da quanto sopra mi risulta che i 90 giorni scadevano in data 04/09/2012
Avv. G. Lore
11-09-2012, 17:27
1. evidentemente data di infrazione e accertamento coincidono;
2. ut supra;
3. non c'entra nulla, già detto;
4. rileva la data di consegna alle Poste; è tardiva, buon per Lei;
5. ok, notifica tardiva
johncir75
11-09-2012, 17:53
Grazie mille... quindi mi conferma che un ricorso al Prefetto è "tranquillo" :-)
Mi consiglia di chiedere l'audizione personale??? Potrei aver difficoltà a presentarmi...
Avv. G. Lore
11-09-2012, 18:01
Io dico che il ricorso è fondato leggendo le Sue parole, dunque nessun parere non avendo visto il verbale e tutto il resto
johncir75
11-09-2012, 18:07
Certamente... ha perfettamente ragione.
A me preoccupava solo la frase:
Respons./Data immissione dati (art. 3,comma 2, d.lgs. 12/02/93 n.39) del 28/08/2012
ma obbiettivamente quella è la data in cui è stato redatto il verbale e non si dice che sia la data dell'accertamento... tra l'altro avvenuto con VELOMATIC in presenza di vigili che non hanno provveduto a contestazione immediata per pericolosità strada...
Avv. G. Lore
11-09-2012, 18:10
esattamente
johncir75
12-09-2012, 20:07
Gentilissimo Avvocato,
mi scuso di nuovo... ho verificato per bene il verbale ed effettivamente la notifica è tardiva di due giorni. Non si parla di data di accertamento diversa da quella dell'infrazione...anzi si dice che la violazione non è stata contestata immediatamente "in quanto non è possibile il fermo del veicolo senza recare pregiudizio alla circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti" (e questo dovrebbe ancor più confermare che l'accertamento è avvenuto al momento dell'infrazione).
Tuttavia ho anche notato che nel verbale non viene fatto nessun riferimento alla taratura annuale, ma solo alla omologazione... e si dice che la perfetta funzionalità è stata verificata prima dell'uso. So che in base al decreto dirigenziale n. 1130 del 18/3/04 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, la taratura annuale è obbligatoria, pena nullità del verbale.
Mi consiglia di scrivere anche questo nel ricorso al Prefetto o è meglio non portare tante motivazioni, basta la tardiva notifica, senza perdersi in chiacchiere??? Anche perchè, a dirla tutta dal verbale non risulta nemmeno se le strumentazioni utilizzate per la rilevazione VELOMATIC 512, ai sensi dell’art. 345/4 reg. esec. CdS, siano gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del codice e siano nella loro disponibilità...
Cordialmente
Avv. G. Lore
12-09-2012, 22:55
Secondo la giurisprudenza della cassazione il vizio di taratura deve provarlo il ricorrente, in quanto sottraendo il velox dalla legge sulla metrologia non deve essere l'Amministrazione a dar prova del corretto funzionamento dell'apparecchio.
Inutile, indi, eccepire la vicenda
johncir75
13-09-2012, 08:35
Ok allora, grazie mille... era solo per paura che potessero dire che la data dell'accertamento non coincide a quella dell'infrazione... ma come possono farlo? Nessuna variazione di residenza... e nessuna data di accertamento diversa da quella dell'infrazione nel verbale.
La ringrazio tanto per la consulenza
Avv. G. Lore
13-09-2012, 09:28
prego
Buongiorno a tutti! Avrei bisogno di un consiglio visto che sto per presentare ricorso al g.di p. Il 10/05/2012 venivo fotografato da autovelox traffiphot ad 11 km/h sopra il limite id velocità. Il 12/09/2012 mi viene notificato il verbale ( ampiamente dopo i 90 giorni previsti per la notificazione). In più i fotogrammi da me visualizzati della presunta infrazione, mostravano il mio motociclo appaiato con altra vettura che procedeva nella stessa direzione di marcia. Così chiamo il comando dei vigili che mi aveva sanzionato per chiedere l'annullamento del verbale in quanto erano stati oltrepassati i termini della notifica, ma loro controllando il numero del mio verbale, riferivano di aver consegnato tutto nei termini agli uffici postali e che risultavo irreperibile. Adesso mi chiedo, ma il postino non deve lasciare una cartolina nella buca delle lettere? Sul verbale notificatomi inoltre, non c'è nessun timbro di uffici postali, ma solo il timbro dei vigili della mia città che hanno reperito il verbale il 10/09/2012 e notificato a me 2 giorni dopo.scusate se mi sono dilungato troppo ma devo sapere se conviene o meno fare il ricorso. Anticipatamente ringrazio.
Avv. G. Lore
04-10-2012, 09:43
Onestamente non ho compreso bene. La notifica è stata in prima istanza postale? Sulla relata di notifica non è riportato nulla a riguardo?
Esattamente avvocato. Nulla in riguardo a timbri postali, mi è stato comunicato solo telefonicamente che la prima istanza era stata a mezzo posta ma io risultavo irreperibile, il che mi sembra molto improbabile visto che abito qui da almeno 4 anni, mi è stato specificato inoltre che probabilmente il postino non ha trovato il mio nome sulla buca delle lettere ( cosa impossibile) e che probabilmente c'è stato un errore del postino. La ringrazio ancora per la sua celere risposta.
Avv. G. Lore
04-10-2012, 11:02
Se nulla di ciò si ha in relata il ricorso è esperibile.
Sarebbe il caso di farsi produrre la documentazione postale ma se ha tempi stretti deve decidere se richiare il ricorso senza visionare la documentazione o pagare
A parte il timbro postale che non c'è, la notificazione avvenuta oltre i 90 giorni, posso appellarmi anche al fatto che sui fotogrammi visualizzati c'è il mio veicolo appaiato con un altro nella stessa direzione di marcia? Se il ricorso venisse respinto, comunque pagherei il verbale non il doppio, giusto?
Avv. G. Lore
04-10-2012, 14:35
1. potrebbe essere un'eccezione da apportare;
2. paghi la sanzioen iniziale se il Giudice sospende il verbale oppure (anche se non lo fa) se in sentenza riconosce dovuta la sanzione iniziale
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