Visualizza Versione Completa : Equitalia notifica a mezzo posta
Salve,
ho ricevuto per raccomandata a/r una cartella di Equitalia che mi intima a pagare per un ritardo su un versamanto iva. La cartella l'ho trovata nella buca delle lettere, senza nessuna indicazione su chi l'avesse ricevuta e firmato la ricevuta di ritorno, cioè il portiere.
Ho letto di alcune sentenze che ritengono nulla la notifica attraverso la posta, visto che questo compito dovrebbe essere svolto da personale qualificato in tal senso, non il postino.
Posso considerare nulla questa notifica? In tal caso come dovrei comportarmi, far finta di nulla sperando in una prescrizione futura o cos'altro?
Nel ringraziare per l'interesse e complimentandomi per il vostro prezioso sito,
porgo i miei più cordiali saluti.
Luca M.
Avv. G. Lore
31-03-2012, 01:15
No, innanzitutto non ha interpretato bene la vicenda della giurisprudenza sul punto.
Il problema non é la competenza delle poste, che sussiste, quanto se Equitalia, direttamente, possa avvalersi della notifica postale i debba farlo con apposito messo.
Invii la documentazione per poterla esaminare se ne ha piacere
La ringrazio per la sua tempestiva risposta...non dorme neanche lei.:)
Bene, capito. Ce l'ha dunque Equitalia la possibilità di avvalersi della notifica postale? E' una questione controversa, vero?
Non ho difficoltà ad inviarle la mia cartella, ma nel merito cosa aggiungerebbe? Non presenta peculiarità, si tratta solo del modo in cui è avvenuta la notifica.
Grazie davvero per la cortesia e...buona notte.
Avv. G. Lore
31-03-2012, 09:47
Cioé Lei dice che nel merito la richiesta é corretta?
Per la questione della notifica bisogna capire materialmente chi ha portato l'atto allo Poste.
Non é una questione così semplice come i media han voluto far passare
Si, nel merito la richiesta è corretta, effettivamente pagai con ritardo (ma quanto costano un paio di giorni!).
Alcune sentenze riconoscono come nulla una notifica arrivata attraverso il postino, come nel mio caso. L'ultima, credo, sia quella del tribunale di Milano:
Sent. CTP di Milano n.75/26/11.
Avv. G. Lore
01-04-2012, 01:58
Si ma le sentenza vanno lette.
Esse dicono che Equitalia non può notificare direttamente a mezzo posta, il che non significa che la notifica postale non sia legittima.
Significa che materialmente l'atto alle Poste non deve essere consegnato dall'agente alla riscossione, ma dal messo notificatore
Si ma le sentenza vanno lette.
Esse dicono che Equitalia non può notificare direttamente a mezzo posta, il che non significa che la notifica postale non sia legittima.
Significa che materialmente l'atto alle Poste non deve essere consegnato dall'agente alla riscossione, ma dal messo notificatore
Sono d'accordo con lei sul fatto che le sentenze vadano lette. Non solo ma, naturalmente, bisogna anche saperlo fare. Ecco perché mi rivolgo cortesemente a lei, non avendo io una cultura giuridica adeguata.
Ritornando nel merito della questione, altre sentenze passate in giudicato sembrano porre ad Equitalia limiti ben precisi nei confronti della notifica a mezzo posta, che vanno oltre la semplice consegna alle poste attraverso messo notificatore ma, dopo di questo, riguardano proprio il modo in cui l'atto viene consegnato al ricevente.
In particolare, sull'inefficacia della semplice consegna al portiere, le cito dalle motivazioni della sentenza CTR di Milano n. 61/22/10:
"...la raccomandata n. xxx 31-4 è stata consegnata al portiere il quale ha sottoscritto la ricevuta stessa con firma illeggibile. È evidente che essendo la cartella di pagamento un atto amministrativo unilaterale recettizio, per la sua efficacia deve essere portato a conoscenza del contribuente mediante notifica a termini del combinato disposto degli art.26, comma ultimo, D.P.R. 29 settembre 1973 n.602 e art. 60 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600.
[...] Lo scopo della notifica dell’atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell’atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente, in questo ultimo caso direttamente a mani del contribuente.
Ancora, nella sentenza n. 436/02/10, il CTP di Lecce afferma:
"Rilevato che la cartella di pagamento è stata consegnata a mezzo del servizio postale e verificato, altresì, che la parte superiore della cartella, normalmente dedicata alla relazione di notifica, risulta completamente in bianco, si ritiene di poter affermare che la semplice spedizione a mezzo del servizio postale, in difetto della predetta relata, non possa in alcun modo essere qualificata come notificazione. "
Nel mio caso, in effetti, la prima pagina della cartella contenente gli estremi della notifica risultano in bianco e l'unica testimonianza di consegna della stessa è la ricevuta a/r firmata dal mio portiere, che io non ho visto. A me personalmente non è stata consegnata nessuna comunicazione, contestuale o successiva.
Cosa le sembra di poterne dedurre?
Cordialmente
Avv. G. Lore
01-04-2012, 13:35
Le sentenze testimoniano quanto dettoti, ovviamente non ce l'avevo con te sulla necessita di leggere le sentenze, ma coi media che distorcono sempre la realtà.
Nel caso delle notifiche tributarie non si applica il c.p.c. in ogni sua parte e la notifica al portiere non richiede la successiva racc. come prescrive il139
Bene, mi rassegnerò a pagare, se non altro per non entrare nel ginepraio delle interpretazioni giuridiche.
Rimango comunque con il dubbio. Le sentenze riportate sembrano piuttosto esplicite nel ritenere che il perfezionamento della notifica non possa fare a meno di manifestare esplicitamente l'arrivo della stessa al ricevente, almeno compilando la relata di notifica.
Nel rinnovarti i miei ringraziamenti, ti saluto cordialmente.
Avv. G. Lore
01-04-2012, 18:30
Forse c'è un qui pro quo.
Io non ho detto che non rientri in questi casi giurisprudenziali.
Ho detto che la cosa deve essere esaminata
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