Visualizza Versione Completa : Atto di messa in mora non notificato correttamente: prescrizione non interrotta?
Buonasera, vi scrivo per avere un parere sulla regolarità di una raccomandata, ai fini dell'interruzione della prescrizione.
- nel febbraio 2004 viene rilevata un'infrazione al Codice della strada (33,60€);
- la stessa viene notificata 3 mesi dopo;
- nel febbraio 2007 ricevo una richiesta di pagamento "avviso di procedura formazione ruolo", con raddoppio della sanzione per mancato pagamento nei termini (richiesta inviata tramite posta semplice, quindi non notificata a mezzo raccomandata A/R e sprovvista oltretutto di bollettino per il pagamento);
- l'anno successivo (2008 ), l'ente accertatore si rivolge (privatamente) ad un legale per la diffida di pagamento e la messa in mora.
Tale atto è stato spedito a mezzo raccomandata A/R ma non è stato consegnato a me: è stato consegnato ad una dipendente della scuola presso cui lavora mia moglie, da un addetto delle "poste private" (non Poste Italiane quindi).
Non vi è alcuna evidenza quindi che l'atto sia stato a me consegnato, in quanto la raccomandata non è stata firmata né da mia moglie (alla quale è stato consegnato il plico in un secondo momento, come una qualsiasi lettera) né da me.
Ammesso che sia applicabile l'art.139 c.p.c., trattandosi di notifica a persona diversa da destinatario, l'avvocato avrebbe dovuto inviarmi un'ulteriore raccomandata per notificarmi l'avvenuta consegna (nel caso di specie alla dipendente/operatore scolastico).
Ritenendo nulla la comunicazione, ho aspettato il passo successivo...
- nel gennaio 2011 le somme vengono iscritte a ruolo;
- a marzo 2012 il messo di Equitalia tenta di notificare la cartella esattoriale, ma l'indirizzo è errato e procede al deposito presso il comune di residenza;
- pochi giorni fa ho ricevuto la comunicazione dell'avvenuto deposito presso il comune.
Considerando che l'atto di messa di mora (del 2008 ), secondo me, non è stato notificato in maniera corretta e quindi è da intendersi nullo/non avvenuto, è corretto ipotizzare che lo stesso non abbia validità ai fini dell'interruzione della prescrizione?
Inoltre, essendo stata inviata per posta semplice la comunicazione del 2007 (quella del raddoppio della sanzione), non c'è prova che io l'abbia ricevuta per cui il computo dei termini per la prescrizione dovrebbe risalire addirittura alla data di notifica del verbale di accertamento (avvenuta nel 2004).
Se il mio ragionamento è corretto, la multa è prescritta quindi potrei chiedere la sospensione ad Equitalia e proporre ricorso per l'annullamento della cartella al GdP.
Voi cosa ne pensate?
P.S.: la multa non è stata pagata a suo tempo perché il sottoscritto si trovava all'estero e nel frattempo l'ente accertatore era stato indagato (e poi condannato) per utilizzo abusivo di apparecchiatura autovelox. Purtroppo non ebbi modo di fare ricorso perché al mio ritorno in Italia erano già decorsi i termini...
Avv. G. Lore
26-03-2012, 17:02
Allora, sicuramente la comunicazione del 2007 non è interruttiva di alcunchè essendo inviata per posta ordinaria.
Quella del 2008 appare anch'essa non interruttiva dalle sue parole ma non per la questione del 139 cpc (non è stata infatti una notifica, è una diffida che si invia per racc. ar., quindi non si applicano gli art. 138 e ss. cpc) bensì perchè non inviata all'indirizzo di residenza, ergo la ricezione a Lei non è riconducibile.
In sostanza appare prescritta la cartella.
Attenzione però, la prescrizione, secondo la giurisprudenz,a non si fa valere con il canonico ricorso ex art. 22 Legge 689/81, sia perchè tale art. è stato abrogato dall'art. 6 D. Lgs. 150/11m sia perchè tale procedura presupponeva solo la mancata notifica del verbale sotteso alla cartella al fine di poter tornare a eccepire nel merito di esso, dunque Lei non può eserciatre tale azione.
Si deve svolgere la procedura del 615 c.p.c. con patrocinio legale.
Quella del 2008 appare anch'essa non interruttiva dalle sue parole ma non per la questione del 139 cpc (non è stata infatti una notifica, è una diffida che si invia per racc. ar., quindi non si applicano gli art. 138 e ss. cpc) bensì perchè non inviata all'indirizzo di residenza, ergo la ricezione a Lei non è riconducibile.
Innanzitutto la ringrazio per la solerte risposta e per la disponibilità.
Per quanto riguarda la questione della diffida del 2008, l'indirizzo indicato dall'avvocato era corretto, tuttavia il "postino" (che, ripeto, non era dipendente di Poste Italiane ma di una ditta privata, in sostanza un corriere) non ha consegnato la raccomandata a casa mia (non so per quale motivo, forse non c'era nessuno in casa ma non ho ricordi in proposito) ma ad una dipendente della scuola dove insegna mia moglie (la scuola si trova nel mio stesso comune di residenza).
Probabilmente, non essendo riuscito a consegnare la raccomandata a casa mia, avrà chiesto informazioni a qualche passante/concittadino dal quale potrebbe aver avuto notizia della presenza di mia moglie presso la scuola.
Il problema di fondo è che questa raccomandata, indirizzata a me, è stata ingenuamente lasciata ad una dipendente della scuola (un'operatrice scolastica) e probabilmente sarà stata lei a firmarla.
La raccomandata è stata lasciata insieme alla corrispondenza che tutti gli insegnanti ricevono a scuola, corrispondenza che in gergo informatico chiameremmo "spam" (ovvero pubblicità - spesso indesiderata - proveniente da rivenditori, case editrici, ecc...), per cui era altissimo il rischio che finisse direttamente nella pattumiera.
Quindi, indipendentemente dal fatto che mia moglie sia entrata in possesso per vie traverse di questa raccomandata, non c'è alcun elemento che attesti inequivocabilmente la consegna a me o a persona convivente/familiare.
Mi conferma quindi l'irregolarità in merito alla diffida?
Attenzione però, la prescrizione, secondo la giurisprudenz,a non si fa valere con il canonico ricorso ex art. 22 Legge 689/81, sia perchè tale art. è stato abrogato dall'art. 6 D. Lgs. 150/11m sia perchè tale procedura presupponeva solo la mancata notifica del verbale sotteso alla cartella al fine di poter tornare a eccepire nel merito di esso, dunque Lei non può eserciatre tale azione.
Si deve svolgere la procedura del 615 c.p.c. con patrocinio legale.
Ma l'opposizione agli atti esecutivi è alternativa rispetto alla contestazione della cartella di pagamento davanti al GdP oppure possono essere presentate entrambe?
Grazie ancora!
P.S.:
Come ho scritto nel mio primo messaggio, sulla cartella di pagamento emessa da Equitalia l'indirizzo era errato e il messo non è riuscito ad effettuare la consegna (e infatti ha provveduto al deposito della cartella presso il comune). Dopo qualche giorno mi è arrivata la raccomandata contenente l'avviso di notifica tramite deposito. I termini per la presentazione dell'opposizione decorrono quindi dalla consegna dell'avviso di notifica e non dalla data del deposito presso il comune,vero?
Avv. G. Lore
26-03-2012, 22:58
1. Allora cambia tutto. La diffida è interruttiva perché risulta inviata alla Sua residenza e ricevuta con sottoscrizione ahimè.
2. Innanzitutto non é l'opposizione agli atti esecutivi, che é regolata dall'art. 617 CPC, bensì l'opposizione all'esecuzione. La competenza é sempre del gdp. Non é alternativa, trattasi di due azioni diverse. Col vecchio ricorso può solo contestare la notifica del verbale per tornare a eccepire nel merito, ma a prescindere non é questo il caso, in quanto la notifica c'é stata e, ahimè, da ciò che dice non vi é neanche prescrizione.
1. Allora cambia tutto. La diffida è interruttiva perché risulta inviata alla Sua residenza e ricevuta con sottoscrizione ahimè.
Ma il fatto che sia stata sottoscritta da persona non familiare/convivente/portiere/vicino di casa non rileva in alcun modo? Come si può essere sicuri che la raccomandata con la diffida sia arrivata a me?
Se fosse così semplice allora potevano anche consegnarla al benzinaio, al gommista, all'edicolante o al barista sotto casa.
La raccomandata poteva tranquillamente finire nella spazzatura perché lasciata tra la pubblicità nella sala dei professori, infatti è stata trovata per pura coincidenza.
Non avrebbero dovuto inviarmi successivamente una raccomandata informativa (come per le notifiche) per rendermi edotto della consegna a persona "diversa"?
2. Innanzitutto non é l'opposizione agli atti esecutivi, che é regolata dall'art. 617 CPC, bensì l'opposizione all'esecuzione. La competenza é sempre del gdp. Non é alternativa, trattasi di due azioni diverse.
Ha ragione mi scusi, sono stato fuorviato dalla dicitura presente sulla cartella, che parla di opposizione agli atti esecutivi.
Avv. G. Lore
27-03-2012, 08:16
Purtroppo Lei ragiona in termini notificatori.
La racc. non se segue il CPC, la Sua sottoscrizione conferma la ricevuta.
... la Sua sottoscrizione conferma la ricevuta.
La sottoscrizione veramente non è mia ma di persona non identificata, abbiamo ipotizzato che possa essere stata un'operatrice scolastica visto che comunque a scuola non è consentito l'accesso ad estranei.
Lei dice che se impugno la cartella davanti al GdP, sostenendo la prescrizione della multa per non aver ricevuto nulla dal 2004, faccio un buco nell'acqua?
Un giudice ben disposto non potrebbe censurare l'operato del "postino" per la modalità di consegna "a canidi e suini"? Non sarebbe il caso di rispettare qualche formalità anche per le raccomandate visto che sono comunque importanti ai fini di eventuali azioni?
Nel momento in cui il Comune dovrà dimostrare di avermi inviato la raccomandata, dovrà esibire la ricevuta di ritorno: se sulla cartolina c'è il nome della signora X (che per me è equivalente a "pinco pallino" visto che non ho alcun rapporto con la stessa) non c'è alcuna possibilità che il giudice la ritenga irregolare?
Mi scusi se le sembro testardo, ma non mi va di pagare i "signori dell'agguato" (come riportato anche dai giornali in seguito alla condanna). Avessi avuto la possibilità di fare ricorso a suo tempo, oggi sarebbe tutto archiviato e cestinato.
In ogni caso la ringrazio moltissimo per la gentilezza e per l'estrema disponibilità. E' davvero lodevole da parte Sua.
Avv. G. Lore
27-03-2012, 12:21
Le faccio un esempio: invertiamo le situazioni; Lei deve inviare una messa in mora a Tizio.
Che direbbe? che la ricezione non è valida o che è valida?
Se bastasse far ricevre le racc da altri per invalidarle sarebbe troppo facile purtroppo.
Inoltre la Cassazione ha ormai da tempo dichiarato in tema di notifiche (dunque in un ambito ben più solenne di una racc.) che uno scarabocchio posto nella relata di notifica non rende illegittima la notifica stessa.
Io La capisco benissimo, ma non posso esimermi dal dirLe che da ciò che dice non vi è prescrizione.
Poi certo, l'onere della prova è sulla p.a., potrebbe essere pure che non lo evade, ma la prescrizione non c'è
"Umanamente" non la riterrei corretta una messa in mora consegnata al quisque de populo, un minimo di garanzia ci dovrebbe essere altrimenti chiunque potrebbe potrebbe firmare una raccomandata al posto del destinatario.
Ma d'altronde sappiamo bene che il nostro sistema giuridico non è sempre improntato a criteri di giustizia.
Capirà bene il mio risentimento per la vicenda, dover pagare una multa (illegittima) a dei signori a cui è stato addirittura sequestrato l'autovelox...è tutto dire.
Avv. G. Lore
27-03-2012, 12:43
E' un discorso che da adito sempre a repliche e non la finiremmo più.
Ovviamente cerchi di capire che faccio l'avvocato del diavolo per stimolare la discussione e si potrebbe ribattere che multa legittima o meno che sia, se sa che Le è stata notificata e non è stata opposta per cause unicamente a Lei riconducibili va pagata e sperare nella prescrizione ricorda tanto qualcuno che abita vicino Milano in una grande villa teatro di tante feste :)
Ciò posto tra il serio e il faceto, non posso accettare la Sua frase iniziale perchè in tal modo nessuno potrebbe far valere i propri diritti...intimazioni ricevute direttamente dal destinatario? 1 su 10...che facciamo? blocchiamo tutto per questo?
Ci vorrebbe una legge ad personam ma non credo di poterlo fare a differenza di "altri"! :D
Ciò posto tra il serio e il faceto, non posso accettare la Sua frase iniziale perchè in tal modo nessuno potrebbe far valere i propri diritti...intimazioni ricevute direttamente dal destinatario? 1 su 10...che facciamo? blocchiamo tutto per questo?
Certo ha ragione ma io non parlo di consegnare solo ed esclusivamente nelle mani del destinatario, quanto di consegnare a persone ragionevolmente "qualificate". Non è possibile trincerarsi dietro allo scarabocchio messo dal cugino del nipote del fratello di un amico carrozziere del fruttivendolo sotto casa...bisognerebbe essere ragionevolmente certi che la documentazione sia giunta nelle mani del destinatario, altrimenti che cosa differenzia una lettera raccomandata da una lettera spedita con semplice posta prioritaria?
Ovviamente potrebbero anche capitare disguidi in caso di consegna a persone di famiglia, ma se la raccomandata la perde mio figlio è un conto, se la raccomandata invece si perde perché uno svogliato postino la lascia al primo che passa allora non mi sta bene...
Ma ripeto, questa non è che una delle tante brutture del nostro sistema giuridico iper-garantista...
Avv. G. Lore
27-03-2012, 15:14
E' il medesimo problema delle notifiche.
Nulla garantisce al 100% purtroppo
Ha perfettamente ragione, ma in considerazione dell'importanza che assume la consegna di qualsiasi atto/notizia (sia in caso di semplice raccomandata che di notifica vera e propria), chi di dovere (ovviamente il legislatore) dovrebbe adottare gli opportuni correttivi per far si che si realizzi compiutamente la funzione "notiziale".
La certezza del diritto passa anche da lì...
Avv. G. Lore
27-03-2012, 15:31
E come si può far secondo Lei?
Non c'è nessun sistema che assicuri il tutto al 100%
Trattandosi di un problema piuttosto importante, un'eventuale soluzione richiede un'attenta analisi dei punti deboli del sistema, quindi uno studio approfondito dello stesso.
In ogni caso, alcune considerazioni possono essere fatte:
- la consegna materiale di un atto (sia che si tratti di semplice raccomandata che di notifica) dovrebbe avvenire, salvo casi eccezionali, direttamente nelle mani del destinatario;
- in subordine (es. in caso di irreperibilità del destinatario), l'atto dovrebbe essere consegnato a soggetto facente parte del proprio nucleo familiare.
La consegna dovrebbe avvenire materialmente (ed esclusivamente) presso la residenza/domicilio del nucleo familiare/luogo di lavoro (leggasi presso l'indirizzo segnalato sulla busta). Non è ammissibile che il postino, per propria comodità, consegni la raccomandata a mio figlio che si trova in piscina piuttosto che da mia madre al centro anziani;
- un'eventuale consegna sul luogo di lavoro (dovrebbe avvenire soltanto nelle mani del destinatario o di personale espressamente autorizzato al ricevimento della corrispondenza, es. segretaria dello studio);
- punto fondamentale, l'avviso di ricevimento dovrebbe recare per esteso e in maniera intellegibile la firma della persona che riceve l'atto e la sua "qualità" di familiare/persona autorizzata.
In caso di consegna a persona non legittimata, la consegna si intende non avvenuta, con possibilità di comminare sanzioni al postino che l'ha effettuata in maniera irregolare.
- qualora non fosse possibile consegnare l'atto al destinatario/persona convivente-autorizzata, la raccomandata dovrebbe tornare in giacenza per un periodo da stabilire. Durante questo periodo (es. 2 settimane, tanto per dire) il destinatario dovrebbe ricevere degli avvisi di giacenza, magari corredati da un apposito codice di tracciamento (visto che siamo nell'era di internet), in modo da poter apprendere anche da internet elementi circa la natura dell'atto (es. multa, lettera di un legale, fattura, ecc...).
- trascorso inutilmente tale periodo, la raccomandata andrebbe depositata presso la casa comunale con contestuale affissione all'albo e invio di apposita informativa tramite raccomandata (a spese del destinatario s'intende);
- decorso un ulteriore periodo dal deposito (es. 1-2 settimane), l'atto si intenderebbe consegnato a tutti gli effetti di legge;
Ovviamente queste sono solo considerazioni sparse e fatte di getto, ma sono certo che un'analisi approfondita del problema potrebbe fornire soluzioni interessanti e meritevoli di attenzione.
Avv. G. Lore
27-03-2012, 16:41
Non ho capito di cosa stia parlando.
Se delle notifiche avviene già così.
Ma mi lasci ancora fare l'avvocato del diavolo.
L'U.G. è un essere umano come mai, dunque fallace e corruttibile: basterebbe che dicesse che l'atto X è stato notifica a Y in persona e scarabocchi una firma...ecco che la notifica è compiuta e la relata - atto pubblico - sacra.
Resta la via della querela di falso
Non ho capito di cosa stia parlando.
Mi riferisco alla consegna di raccomandate con modalità analoghe (ma riviste) rispetto a quelle della notifica, proprio per fornire anche alle raccomandate quel minimo di "sacralità" necessario (quantomento per quelle relative a multe/contenziosi).
Ma ripeto, soluzioni sicuramente migliori si potrebbero trovare, occorre però la volontà di farlo.
Avv. G. Lore
27-03-2012, 16:47
M candido a fare l'avvocato dei postini per ridiscutere il ccnl... :)
Sviluppato da vBulletin® Versione 4.2.5 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. Tutti i diritti riservati.